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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IC EN, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 959/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro, 2 70010 Casamassima BA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1349/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 23/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2327822 IMU 2014
1 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1349/6/2021, depositata il 23/09/2021, la C.T.P. di Bari, sez.6, accoglieva, con spese di giudizio compensate, il ricorso, per fondatezza dei diversi motivi addotti, proposto dalla sig.ra Resistente_1, rappresentata e difesa come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica e pagamento IMU per l'anno 2014, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Casamassima, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori, per la questione che riguarda il valore imponibile dei suoli edificabili stimati dal Comune ad un valore di molto superiore a quello considerato dalla contribuente. Il Comune di Casamassima si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
Il predetto Comune appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime, ingiustificate e ingiuste e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del giudizio di prime cure. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello e la conferma dell'atto impositivo, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La sig.ra Resistente_1 si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
La sig.ra Resistente_1 depositava in data 22/01/2026 accordo conciliativo con il
Comune, ex art. 48 del D.Lgs.n.546/92, con il quale hanno definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, e presentata istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
2 L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presente il solo difensore dell'appellata, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'appellata ha depositato l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, per aver stipulato un accordo conciliativo fuori udienza con il
Comune di Casamassima, ex art. 48 del D.Lgs.n.546/92, con il quale hanno definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, con compensazione integrale delle spese di giudizio (cfr. fascicolo).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in seguito ad accordo conciliativo fuori udienza.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
3
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IC EN, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 959/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro, 2 70010 Casamassima BA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1349/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 23/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2327822 IMU 2014
1 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1349/6/2021, depositata il 23/09/2021, la C.T.P. di Bari, sez.6, accoglieva, con spese di giudizio compensate, il ricorso, per fondatezza dei diversi motivi addotti, proposto dalla sig.ra Resistente_1, rappresentata e difesa come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica e pagamento IMU per l'anno 2014, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Casamassima, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori, per la questione che riguarda il valore imponibile dei suoli edificabili stimati dal Comune ad un valore di molto superiore a quello considerato dalla contribuente. Il Comune di Casamassima si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
Il predetto Comune appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime, ingiustificate e ingiuste e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del giudizio di prime cure. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello e la conferma dell'atto impositivo, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La sig.ra Resistente_1 si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
La sig.ra Resistente_1 depositava in data 22/01/2026 accordo conciliativo con il
Comune, ex art. 48 del D.Lgs.n.546/92, con il quale hanno definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, e presentata istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
2 L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presente il solo difensore dell'appellata, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'appellata ha depositato l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, per aver stipulato un accordo conciliativo fuori udienza con il
Comune di Casamassima, ex art. 48 del D.Lgs.n.546/92, con il quale hanno definito la pretesa tributaria, oggetto del contenzioso tributario pendente, con compensazione integrale delle spese di giudizio (cfr. fascicolo).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in seguito ad accordo conciliativo fuori udienza.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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