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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LL
ZZ, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. SILIBERTO MARIA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto, nello specifico assegno ordinario di invalidità (ex L. 222/84) in quanto affetto da gravi ed inemendabili malattie tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta riportandosi alle valutazioni già compiute in fase sommaria dal Ctu incaricato dacché esaustive e corrette.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
*** CP_ In via preliminare, va precisato che del tutto irrilevante è l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019;
Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr.
CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una
“duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro,
a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' CP_1
(ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott.ssa Per_1
, alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha sufficientemente motivato in
[...] ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero il Ctu ha effettuato le sue valutazioni cliniche così come ampiamente argomentato nella relazione resa, alla quale integralmente si rimanda, dacché alquanto articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma. Il sig. di anni 55, risulta affetto dalle seguenti Parte_1 patologie: • Spondilodiscoartrosi deformante del rachide con scoliosi dorso lombare, anterolistesi di C3-
C4 e L3-L4, rialzo della cresta iliaca e coxartrosi in coxa valga con radicolopatia cronica di grado moderato in C5-C7 e di grado lieve in S1 a moderata incidenza funzionale;
• Sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale in esiti di capsulo plastica per lussazione della spalla sin e sindrome di De AI in artrosi del polso e della mano dx a moderata incidenza funzionale;
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale a lieve incidenza funzionale;
• Disturbo depressivo con disturbo da attacchi di panico a lieve incidenza funzionale.
Le suddette patologie, per le motivazioni sopra richiamate, sono tali da determinare per il ricorrente una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con conseguente riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge 12/6/1984 n. 222), con decorrenza dal mese di gennaio 2025.”
Avverso la relazione peritale trasmessa in bozza alle parti in data 11.08.2025 perveniva il solo parere CP_ concorde dei sanitari dell' sicché il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
Ebbene, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici e giuridici, sicché possono senz'altro condividersi.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (18.07.2024), considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è affetto da infermità tali da determinare la permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (art. 1,
L. 222/84) e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
b)- spese di lite compensate;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell' Brindisi, 21/10/2025
Il Giudice
LL ZZ