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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 26/2024 promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Tiziana La Verghetta, Vittorio Bechi ricorrente in riassunzione contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 con l'avv. Valeria Panzone resistenti in riassunzione
resistente contumace CP_6
avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 28992/2023 del
19.9.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22 ottobre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 357/2019, il Tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso proposto dagli odierni resistenti nei confronti di e con il quale i lavoratori avevano chiesto di CP_6 Parte_1
accertare la nullità delle clausole degli accordi collettivi che escludevano il computo di dieci diverse voci retributive dalla base di calcolo per l'indennità di buonuscita/tfr, e di conseguenza avevano chiesto di regolarizzare gli accantonamenti del tfr maturati dall'assunzione alla sentenza.
1 Il Tribunale, nel merito, aveva accolto la domanda dichiarando il diritto dei lavoratori ad includere nell'indennità di buonuscita/tfr le voci retributive rivendicate in giudizio, nella misura calcolata dalla consulenza contabile che includeva anche l'equivalente monetario della massa vestiario.
Quanto all'ultima voce in questione, il Tribunale aveva ritenuto la natura retributiva dell'equivalente monetario della massa vestiario (controvalore economico virtuale della divisa di lavoro) richiamando un precedente del medesimo Tribunale in cui si diceva che all'obbligo di fornitura da parte dell'azienda corrispondeva l'obbligo del lavoratore di indossarla, potendo l'azienda rifiutare la prestazione laddove sussisteva un rifiuto del dipendente al suo indosso. La prestazione in divisa costituiva una modalità obbligatoria della stessa, caratterizzante l'esatto adempimento da parte del dipendente, collegandosi causalmente alla prestazione di lavoro. Gli accordi aziendali che ponevano a carico integrale della società il costo degli indumenti si riferivano ad una voce retributiva corrisposta in natura, assicurando al lavoratore un trattamento economico migliorativo, che a sua volta compensava una modalità vincolata della prestazione.
Quindi, le società erano state condannate in solido ad accantonare sul tfr la differenza maturata di riflesso alla inclusione di tutte le voci rivendicate, con condanna al pagamento diretto di una somma in favore del ricorrente , oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_5 complessivi € 11.288.20, per compensi, oltre accessori. A carico solidale delle società erano state poste anche le spese di consulenza tecnica come liquidate in separato decreto.
Con sentenza n. 269/2021, la Corte di Appello di Firenze, e per quanto qui di interesse, aveva respinto l'appello di , confermando la decisione anche relativamente al carattere retributivo Parte_2
dell'equivalente monetario della massa vestiario.
In merito a tale voce, la Corte (rivedendo un suo precedente di contrario avviso, sent. n. 372/2019) e confermando di dare seguito ad un altro proprio indirizzo (sent. n. 627/2018) asseriva che la divisa costituiva una utilità per il lavoratore che andava inserita nella base di computo del tfr ex art 2120 cc.
Tale divisa non era propriamente uno strumento di lavoro, ben potendo le funzioni lavorative essere svolte con indumenti “anonimi”; era poi incontroverso che la divisa venisse fornita dal datore di lavoro per esigenze di “riconoscibilità”, ragione per cui il relativo costo era posto a carico dell'azienda. L'accordo collettivo stipulato da nel giugno 1990 stabiliva che il costo della Pt_1
divisa doveva essere imputato al 70% alla società, e per il residuo 30% al lavoratore, e che alla cessazione del rapporto (tranne il caso del pensionamento) il lavoratore avrebbe trattenuto la divisa pagando alla società il valore residuo, in ragione della naturale obsolescenza per l'utilizzo che ne aveva fatto fino a quel momento. La fornitura della divisa era dunque un “benefit” per il lavoratore e il suo controvalore andava considerato nella base di computo del tfr.
Per tali ragioni, condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo Parte_2
2 grado, liquidate in €. 4.575,00 per compenso oltre accessori, con distrazione in favore del difensore di parte appellata.
Con sentenza n. 28992/2023 pubblicata il 18.10.2023, la Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso con cui aveva censurato la sentenza di secondo grado limitatamente alla Parte_2
sola inclusione dell'equivalente monetario della massa vestiario nella base di calcolo del tfr, motivi così dalla stessa riportati:
“1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente lamenta
"violazione e falsa applicazione" del R.D. n. 148 del 1931, art. 2, all. A, artt. 2099 e 2120 c.c., art.
50 ccnl del 23/07/1976 per avere la Corte territoriale ritenuto che l'obbligo per il lavoratore di indossare la divisa, richiesto per motivi di servizio, costituisca in capo al dipendente un interesse patrimoniale.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente lamenta
"violazione e falsa applicazione" del R.D. n. 148 del 1931, art. 2, all. A, artt. 1362 e 1363 c.c. e art.
50 ccnl 23/07/1976 per avere la Corte territoriale ritenuto che l'interesse aziendale relativo all'obbligo di indossare la divisa da parte del dipendente si affianchi ad un interesse patrimoniale di quest'ultimo.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente lamenta
"violazione e falsa applicazione" degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'accordo sindacale aziendale del 27/06/1990 e alle lettere A), B), C) e D) dell'accordo sindacale aziendale del 27/12/2001 per avere la Corte territoriale ritenuto che la parziale imputazione del costo della divisa a carico del lavoratore confermerebbe l'esistenza del suo interesse patrimoniale….”
Motivi che la Corte ha inteso esaminare congiuntamente per la loro connessione, così argomentando:
“…..Va premesso che su identica questione la Corte si è già pronunziata (Cass. ord. 05/08/2022, n.
24401; Cass. ord. 05/08/2022, n. 24394), con conformi decisioni alle quali va data sostanziale continuità.
L'allegato A, R.D. n. 148 del 1931, all'art. 2, recita: "Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti".
Anche la contrattazione collettiva prevede - come evidenziato dalla Corte territoriale - che il personale sia tenuto ad indossare "l'uniforme" durante il servizio.
I giudici d'appello hanno, altresì, rilevato che la natura retributiva della c.d. massa vestiario si evince dal concorso (pari al 30%) del lavoratore nell'acquisto della divisa e nell'obbligo del versamento del
3 suo controvalore (salvo la naturale obsolescenza) alla cessazione del servizio (tranne il caso del pensionamento), elementi che confermano il contemporaneo interesse del lavoratore (oltre che del datore di lavoro) e, dunque, la natura retributiva della fornitura. Hanno, da una parte, evidenziato come la divisa costituisca un "distintivo segno di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto", e, dall'altra, l'hanno inclusa tra i benefits ricevuti dal lavoratore.
Orbene, questa Corte (valutando il CCNL del 1976 di settore nonché accordi aziendali diversi da quelli evocati nel presente giudizio) ha già affermato che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo. Tanto che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme" - ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato - il datore di lavoro è tenuto (in base alla disciplina generale di cui agli artt.
1218 c.c. e segg.) a risarcirgli il danno, rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento (Cass. n. 23897/2008, Cass. n. 8531/2012, Cass. n. 20550/2015, Cass.
31176/2021).
Con riguardo alla natura retributiva dei benefits assegnati ai dipendenti, è stato, inoltre, affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore, sicché la concessione del benefit si risolve in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14835/2009, Cass. n.
14388/2000, Cass. n. 8512/1993 e Cass. n. 7646/1991). Ove il benefit costituisca invece la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisca a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385/2009 cit.).
Ne consegue che il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro, nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione. Detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico
e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n.
586/2017).
Pertanto, se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2120 c.c. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto "Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità
4 corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (Cass. n. 16636/2012), il controvalore dell'assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo, ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione.
Alla luce di tali considerazioni risultano infondati il primo ed il secondo motivo.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia specifici vizi di interpretazione degli accordi aziendali del 27/06/1990 e del 27/12/2001 (che riporta integralmente). Ed invero la lettura della sentenza impugnata non consente di rintracciare alcuna indagine sulla volontà delle parti sociali così come espressa nei suddetti accordi, nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore di lavoro (punto 1, accordo del 1990; punto D,
"Addebiti al personale"; comunicati al personale n. 48 del 25.11.2014 e n. 4 del 15.1.2015) sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro.
A fronte di tali lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nelle clausole negoziali acquisite al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso l'interpretazione degli accordi aziendali. Ciò in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi sindacali nazionali e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006.
Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione, in relazione al terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che valuterà la natura retributiva dell'equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali sopra indicati. Tale rinvio è limitato alla massa vestiario, perché per gli altri capi della sentenza d'appello non vi è stata impugnazione, sicché si è formato il giudicato interno.
In sostanza, il giudizio è stato rinviato a questa Corte perché valutasse la natura retributiva o meno di tale voce, anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali del 1990 e del 2001
“nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore .. sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro”.
5 La causa è stata riassunta da che ha concluso chiedendo che la divisa fosse ritenuta Parte_2
uno strumento di lavoro, e non una retribuzione in natura, e che quindi l'equivalente monetario della massa vestiario non fosse qualificato come corrispettivo per la prestazione, bensì il controvalore economico di uno strumento fornito dal datore. Di conseguenza, in linea con il più recente orientamento di legittimità espresso dall'ordinanza rescindente, doveva essere respinta la domanda dei lavoratori tesa ad includere anche l'equivalente monetario della massa vestiario negli accantonamenti destinati ai trattamenti finali del rapporto. Il presente giudizio di rinvio derivava dalla constatazione che, nelle precedenti fasi di merito, non erano stati interpretati gli accordi collettivi del giugno 1990 e del dicembre 2001, in relazione ai quali invece era argomentata l'ordinanza rescindente.
Assumeva che il costo della divisa era a carico integrale della società, come previsto da detti accordi, in quanto indossare la divisa corrispondeva all'esclusivo interesse datoriale perché direttamente collegata allo svolgimento della prestazione alla stregua di uno strumento di lavoro, restando il vestiario avulso dal nesso sinallagmantico prestazione lavorativa-remunerazione. Pertanto, la divisa non costituiva un fringe benefit.
Sulla base di tali premesse, concludeva per il rigetto della domanda e, ex art. 389 cpc, affinchè i lavoratori venissero condannati a restituire quanto già ricevuto nei precedenti gradi di merito a titolo di massa vestiaria, con il favore delle spese.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni resistenti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , sollevando eccezioni preliminari e argomentando nel
[...] Controparte_4 Controparte_5
merito del contendere.
Preliminarmente, i resistenti hanno introdotto censure di inammissibilità/nullità del ricorso in riassunzione:
1) per indeterminatezza del provvedimento impugnato, non essendo state riportate le statuizioni della sentenza del Tribunale di accertamento e di condanna né le somme riconosciute
2) per violazione del requisito di specificità ex art. 434 n. 1 e 2 cpc: non essendo state specificate quali fossero le statuizioni impugnate, la parte della motivazione viziata (n.1); omettendo di specificare le proprie censure contro la motivazione e ricostruzione giuridica compiuta dal Tribunale
(n.2); reiterando le censure contro la sentenza di appello, in tal modo attribuendo falsamente al
Tribunale la motivazione propria della sentenza di appello, senza indicare i capi impugnati della sentenza del Tribunale e della relativa motivazione asseritamente viziata
3) per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà dell'oggetto e del petitum, per avere la società chiesto da un lato la riforma della sentenza del Tribunale nei limiti della statuizione impugnata, e dall'altro lato il rigetto della domanda dei lavoratori senza alcuna specificazione dei relativi titoli,
6 riferendosi quindi all'intera domanda, che cumulava anche voci diverse dalla massa vestiario;
in particolare, il vizio in esame derivava dal fatto che non erano state richieste modifiche specifiche alla sentenza impugnata, mentre la società avrebbe dovuto precisare gli importi retributivi riconosciuti a titolo di massa vestiario, o quantomeno il criterio per determinarli, in modo da chiedere la corrispondente riduzione di quanto riconosciuto in sentenza per il complesso delle voci retributive da includere nella base di calcolo dei trattamenti finali
4) per indeterminatezza e genericità della domanda di condanna alla restituzione di quanto pagato in base alle sentenze di merito, senza precisare il relativo titolo giuridico del preteso obbligo restitutorio né la necessaria quantificazione del preteso credito alla restituzione
5) inammissibilità della domanda riferita alle spese di primo grado perché difforme dalle conclusioni già rassegnate dalla stessa società nel precedente giudizio di appello.
Nel merito, i resistenti avevano sottolineato innanzitutto come la Cassazione avesse respinto i due primi motivi di ricorso e accolto il terzo motivo in merito all'interpretazione delle fonti contrattuali aziendali.
I resistenti avevano quindi chiesto di ribadire il carattere retributivo alla divisa quale bene in natura
(come già avevano fatto il Tribunale e la Corte d'appello nelle precedenti fasi di merito), previo esame delle fonti negoziali sulla base e rimediando agli errori della precedente sentenza di appello quanto al richiamo delle fonti contrattuali aziendali.
In particolare, il primo errore fatto dalla Corte di merito consisteva nel richiamo agli accordi aziendali del 27 giugno 1990 e del 27 dicembre 2001, anziché al CCNL 1976, come fondamento della natura retributiva della massa vestiario, nonostante che tali accordi ponessero il relativo costo a carico esclusivo del datore sia al momento dell'acquisto che al momento della restituzione.
Invece, la Cassazione era stata fuorviata dal primo precedente (Cass. n. 24401/2022) “supinamente recepito”, “inficiato da errore” indotto dalle “false allegazioni di (nel ricorso Parte_1
. Persona_1
La società aveva sostenuto che, alla fine del rapporto, il dipendente poteva scegliere se trattenere la divisa e pagare una somma equivalente, oppure restituirla e non pagare alcunché. Ma tale alternativa non esisteva, poiché il dipendente aveva l'obbligo di trattenere la divisa e subire il corrispondente addebito del controvalore, mentre la restituzione poteva riguardare il solo, rarissimo, caso di un capo nuovo, mai usato. Ed era appunto sulla base di tali errati richiami alle fonti negoziali aziendali che la
Cassazione aveva rinviato a questa Corte per motivare più adeguatamente sull'interpretazione degli accordi stessi.
Come si ricavava dalla combinazione fra le fonti normative e negoziali di primo e secondo livello contrattuale, in tema di divisa vi era una connessione delle reciproche obbligazioni radicata nello
7 scambio contrattuale fra le parti (obbligo della società di fornire la divisa e obbligo del dipendente di indossarla durante la prestazione), nonché una utilità economica della stessa divisa in favore del lavoratore (esonerato dalla necessità di acquistare un abbigliamento dignitoso con il quale svolgere le mansioni). Tutto ciò smentiva la natura di strumento di lavoro e dimostrava invece quella di bene patrimoniale in natura, corrisposto obbligatoriamente in modo fisso e continuativo, con onere esclusivo a suo carico, ed in favore dell'agente che aveva diritto a tale dotazione.
Si trattava di un diritto dei dipendenti qualificato come “trattamento garantito”, la cui determinazione e quantificazione era affidata esclusivamente alla contrattazione sindacale, in ragione dei reciproci interessi delle due parti.
L'attribuzione in natura era causalmente collegata al rapporto, e funzionale alla prestazione di lavoro;
l'obbligo contrattuale dell'azienda di consegnare la divisa, alle scadenze previste, corrispondeva l'obbligo dell'agente di indossarla secondo le modalità prescritte per rendere la prestazione lavorativa con una peculiare modalità (appunto indossando la divisa); modalità a sua volta connessa all'organizzazione dei servizi, tesa alla riconoscibilità degli agenti, che realizzava quindi “l'esatto adempimento” della prestazione.
Di conseguenza, alla cessazione del rapporto la dotazione vestiario - sempre obbligatoriamente trattenuta dall'agente - era oggetto di addebito in busta paga del controvalore, pari alla durata residua del bene non coperta da prestazione di lavoro (salvo che nel caso di pensionamento, in cui l'addebito era abbonato in ragione premiale dell'anzianità di servizio).
Il sinallagma era comprovato dall'obbligatoria regolamentazione sindacale dei rispettivi obblighi contrattuali delle due parti (sul quantum debeatur e sul quomodo della prestazione), e persino delle disposizioni di dettaglio e secondarie, e perciò dall'assenza di qualsivoglia discrezionalità o scelta unilaterale in capo all'azienda.
L'attribuzione della divisa compensava la prestazione eseguita obbligatoriamente in tale modalità, ovvero le restrizioni imposte all'agente obbligato ad indossarla anche negli intervalli in cui era fuori servizio (lo stesso operatore non poteva vestirsi più comodamente, come invece potevano fare le altre categorie di personale).
La divisa compensava sia gli obblighi di dettaglio sulle rigorose modalità di indossare ed abbinare i singoli capi, nell'aver cura del loro stato per assicurarne la loro durata, sia la doverosa cooperazione dell'agente, per dare un'immagine positiva ed efficiente dell'azienda. E la complessiva funzione compensativa era comprovata dalla disciplina sindacale aziendale modificativa della dotazione vestiario attuata nella garanzia (invariazione) del valore economico della dotazione in atto (divieto di modifiche in pejus).
La massa vestiario realizzava al contempo gli interessi patrimoniali di entrambe le parti del rapporto:
8 quello organizzativo della società alla riconoscibilità del personale da parte di terzi, nonché all'immagine uniforme del personale operativo;
quello patrimoniale dell'agente al risparmio di usura dei propri capi vestiario (non usati per lavorare), nonché dal risparmio della spesa periodica di acquisto dei capi vestiario necessari per andare a lavoro abbigliato in modo dignitoso.
E tutto ciò si traduceva di fatto in un beneficio sotto forma di aumento (in natura) della retribuzione.
L'interesse patrimoniale era realizzato altresì nel, consentito e dimostrato, uso privato del bene divisa, senza onere di concorso di costo, con risparmio della spesa per il vestiario privato, dunque un beneficio economico in natura che aumentava di riflesso la retribuzione. Tale interesse patrimoniale dell'agente (sotteso al diritto soggettivo di ricevere il bene alle scadenze previste) legittimava l'azione risarcitoria contro l'azienda in caso di inadempimento di questa all'obbligo contrattuale della fornitura della dotazione, concretizzandone il valore.
La condotta negoziale anteriore al presente giudizio, tenuta da in sede di arbitrato Parte_1 concluso con ai sensi dell'art. 1362 cc, confermava la natura retributiva della massa vestiario. CP_6
Dopo la cessione di azienda, avvenuta fra le due società il 1° dicembre 2012, nell'anno 2013
[...]
e avevano rimesso ad arbitri la definizione della misura delle differenze sui Pt_1 CP_6
trattamenti finali dei dipendenti, conseguenti agli esiti del contenzioso seriale già in atto con contenuto analogo a quello attuale. L'arbitrato aveva riguardato plurime voci retributive controverse, fra le quali anche l'equivalente monetario della massa vestiario, con riferimento a tutti gli agenti trasferiti con la cessione di azienda. ll lodo, ritenuta la natura retributiva della massa vestiario, per l'uso pacificamente anche privato del bene divisa, aveva posto a carico di il pagamento in favore CP_6 di della somma di €. 383.337,04 per il titolo specifico qui in esame, quale differenza Parte_1
sui trattamenti finali dei dipendenti che sarebbe stata dovuta di conseguenza alla medesima natura retributiva della massa vestiaria.
Quindi, poiché già nel 2013 aveva incassato da le intere somme differenziali Parte_1 CP_6
per tutto il personale trasferito, era contrario a buona fede e correttezza che nel presente giudizio
[...]
negasse invece la medesima natura retributiva al solo fine di non riconoscere la specifica Pt_1
voce nei trattamenti finali dei dipendenti, pur trattandosi dello stesso personale già interessato al lodo arbitrale.
I resistenti contestavano la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 389 cpc, perché generica e riferita prevalentemente al periodo lavorato presso , coincidendo quindi con gli importi che CP_6 [...]
aveva già ottenuto da nel 2013 in esecuzione dello stesso lodo arbitrale. Per di più tutti Pt_1 CP_6
i resistenti nel presente giudizio non avevano ricevuto alcuna somma a titolo di trattamento finali del rapporto perché erano ancora dipendenti. Quindi l'effetto favorevole delle precedenti pronunce si era limitato al diritto al corrispondente accantonamento a titolo di tfr, senza che alcuna somma fosse
9 entrata nel loro patrimonio;
per l'appellato non era stato allegato l'avvenuto pagamento CP_5
diretto né precisata la somma a titolo di massa vestiaria.
La domanda di restituzione era infondata anche perché l'onere economico della massa vestiaria per la quasi totalità era stato sostenuto in precedenza da , datrice di lavoro dei resistenti fino al 30 CP_6 novembre 2012, e da solo dal 1 dicembre 2012, mentre l'incidenza economica calcolata Parte_1
dal Ctu per il post trasferimento riguardava tre anni (2012-2015).
I resistenti contestavano infine la richiesta del favore delle spese dell'intero giudizio, svolta dalla società nel ricorso in riassunzione. Evidenziavano, invece, che i precedenti gradi di merito avevano riguardato una molteplicità di voci retributive (9 su 10), diverse dalla massa vestiario, in relazioni alle quali la fondatezza della domanda dei lavoratori era ormai definitiva. non poteva Parte_1
ripetere ciò che non aveva pagato a quel titolo, atteso che le spese erano state pagate da e la CP_6
sentenza era in giudicato. Nel giudizio di appello erano stati respinti tutti e tre i motivi, era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello nei confronti di e con riferimento al lavoro CP_7
notturno. Il giudizio di Cassazione non era poi stato favorevole per dal momento che Parte_1
la Corte aveva fornito direttive a favore della tesi retributiva;
aveva poi tenuto una Parte_1
condotta temeraria, configurante responsabilità ex art 96 cpc per avere coltivato il giudizio in mala fede e colpa grave, in aperto conflitto con la condotta negoziale ante causam e comunque per somme risibili.
Nonostante regolare notifica del riscorso in riassunzione, nessuno si è costituito per rimasta CP_6
contumace.
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QUESTIONI PRELIMINARI
Secondo il Collegio, il complesso delle eccezioni preliminari si basa sul presupposto che il presente giudizio sia un appello nei confronti della sentenza del Tribunale, nuovamente introdotto dalla società dopo che l'ordinanza rescindente aveva annullato la sentenza della Corte di Appello.
E, da tale presupposto, conseguirebbe che il ricorso introduttivo del presente giudizio avrebbe dovuto rispettare i requisiti dell'art. 434 cpc in tema di oggetto, specificità dei motivi e conclusioni.
Al contrario, il rinvio è un nuovo giudizio di merito sulla domanda e non una impugnazione di precedenti pronunce. Il rinvio rescissorio è tipicamente un giudizio chiuso, nel quale si deve pronunciare una nuova decisione sulla questione oggetto della ordinanza rescindente, nei termini ed allo stato di istruzione in cui si trovava nel momento in cui fu pronunciata la sentenza cassata con rinvio.
Dal punto di vista oggettivo, la questione controversa riguarderà il tema oggetto dell'ordinanza rescindente.
10 In concreto, come si dirà nel merito ed in punto spese, nell'ambito della presente vicenda le sentenze di primo e di secondo grado sono ormai divenute definitive quanto all'accoglimento della domanda dei lavoratori per le 9 voci retributive diverse dalla massa vestiario, dal momento che il ricorso in
Cassazione da parte di era proposto esclusivamente in relazione alla ulteriore voce della Parte_1
massa vestiario, unico oggetto dalla medesima ordinanza rescindente.
Pertanto, le eccezioni preliminari sub 1), 2), 3) vanno superate poiché il ricorso introduttivo del giudizio di rinvio non deve essere strutturato sulla base di motivi di appello alla sentenza di primo grado, né deve rispettare i medesimi requisiti di specificità del contenuto richiesti per legge per i veri e propri atti di impugnazione.
Quanto al suo contenuto ed alle relative conclusioni, il ricorso in riassunzione di Parte_1
sviluppava in modo adeguato la prospettazione della società secondo la quale, anche in base alla stessa ordinanza rescindente, i lavoratori non avevano diritto ad includere la voce relativa all'equivalente monetario della massa vestiario nella base di calcolo dei trattamenti finali del rapporto.
Per il resto, le eccezioni preliminari 4) e 5) - che riguardano piuttosto contestazioni sulla fondatezza delle richieste contenute nel ricorso in riassunzione in tema di obbligo di restituzione di quanto pagato a titolo di massa vestiario nonché di riparto delle spese di lite - potranno essere esaminate solo a conclusione della presente decisione.
MERITO DEL CONTENDERE
Il giudice del rinvio deve riesaminare la vicenda controversa alla luce dell'ordinanza rescindente la quale - respinto il primo motivo e il secondo motivo di ricorso in Cassazione di Parte_2
aveva accolto il terzo motivo, esprimendo il principio di diritto al quale la Corte del rinvio deve attenersi (e di cui al terzo motivo) e devolvendo al giudice l'interpretazione degli accordi del
27.6.1990 e del 27.12.2001 al fine di valutare la natura retributiva della voce massa vestiario: questa essendo la sola questione devoluta dalla Suprema Corte al giudice del rinvio.
Per tale ragione, non è condivisibile l'assunto della resistente, secondo cui la Cassazione - rigettando i primi due motivi - avrebbe dato direttive in favore della tesi della natura retributiva della voce controversa.
La Corte, dopo avere indicato i criteri per considerare retributiva una determinata erogazione (“……. il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro, nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione. Detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico
e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n.
586/2017)…..”, rilevando che “………il controvalore dell'assegnazione periodica dei capi di
11 abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo, ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione…….”), afferma che il giudice del rinvio “….valuterà la natura retributiva dell'equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali sopra indicati …. (accordi del 27/06/1990 e del
27/12/2001) “……nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore .. sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro”, evidenziando conseguentemente le carenze nella sentenza della Corte di merito, per cui a fronte delle “…… lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nelle clausole negoziali acquisite al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso
l'interpretazione degli accordi aziendali. Ciò in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi sindacali nazionali e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006…”.
In definitiva, alla Corte di merito è demandata la valutazione sulla natura retributiva della voce massa vestiario alla luce del tenore degli accordi menzionati, considerando che la Suprema Corte ha inteso dare continuità con tale pronuncia a suoi precedenti (tra cui, Cass. n. 24401/2022).
Il quadro di fatto e di diritto sul quale fondare la decisione rimessa a questo giudice del rinvio
(qualificazione dell'equivalente monetario della massa vestiario, nell'alternativa fra valore retributivo e risarcitorio), è quello chiaramente esposto nell'ordinanza rescindente:
- in adempimento della normativa primaria che impone agli operatori di esercizio di svolgere il servizio indossando una divisa aziendale (art. 2 RD 148/1931), la datrice era sempre stata obbligata a fornire tale divisa, distinta fra dotazione invernale e dotazione estiva, ciascuna delle quali composta da plurimi capi principali di abbigliamento e dai relativi accessori, che dovevano essere combinati fra di loro come stabilito negli accordi collettivi del giugno 1990 e del dicembre 2001
- secondo gli stessi accordi collettivi, nello svolgere le loro mansioni, gli operatori di esercizio erano obbligati ad indossare la medesima divisa, alternativamente estiva o invernale, in entrambi i casi completa dei relativi accessori, da abbinare come previsto
- sulla stessa divisa doveva essere apposto il distintivo aziendale, bel visibile al pubblico
- l'obbligo di indossare la divisa riguardava sia il personale a diretto contatto con gli utenti del servizio di trasporto, sia il personale addetto alla sorveglianza (personale viaggiante o di controllo); addetto all'ufficio informazioni o alla vendita dei titoli di viaggio ecc.)
- al medesimo personale era vietato prestare servizio con indumenti diversi da quelli che, secondo gli
12 accordi collettivi, componevano le divise (salvo documentate necessità per motivi di salute o altro, autorizzate dalla direzione del personale)
- il costo della divisa era sempre stato a carico integrale della società, sia nel momento iniziale del rapporto quando la divisa veniva consegnata al lavoratore, sia nel momento finale quando il lavoratore poteva trattenerla.
Quest'ultima affermazione, sviluppata a pag 8 dell'ordinanza rescindente, incontrava severe critiche da parte dei lavoratori secondo i quali la Cassazione avrebbe trascurato le difese degli stessi lavoratori,
i quali avevano invece valorizzato come alla cessazione dal servizio (se per motivo diverso dal pensionamento) il lavoratore aveva l'obbligo di trattenere la divisa e subiva l'addebito del valore residuo della medesima divisa.
In proposito, il Collegio osserva che, per giurisprudenza costante (da ultimo, Cass. n. 17240/2023, n.
448/2020, n. 27337/2019) al giudice del rinvio è preclusa ogni correzione di ipotetici errori in fatto od in diritto contenuti nel provvedimento rescindente. Piuttosto, il giudice del rinvio deve limitarsi ad applicare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e/o a valutare le circostanze su cui è segnalata un'omessa motivazione.
Qualora il rinvio sia stato disposto per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio si deve uniformare alla regola enunciata dalla Cassazione, nonché alle premesse logico giuridiche della medesima ordinanza rescindente. E quindi, deve attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza estendere la propria indagine a questioni che, se per ipotesi non esaminate in sede di legittimità, rappresentano comunque presupposto della stessa ordinanza, e quindi formano oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 7091/2022, conforme n. 20887/2018).
In tutti i casi, per le seguenti considerazioni di merito ritiene il Collegio che, la complessiva considerazione degli accordi collettivi del 1990 e del 2001, alla luce dei principi di diritto enunciati nella ordinanza rescindente porti necessariamente a concludere che nel caso in esame la divisa rappresentava uno strumento di lavoro imposto nell'esclusivo interesse aziendale, e non un benefit riconosciuto in forma di voce aggiuntiva di adeguamento della retribuzione.
In tal senso, questa Corte d'appello quale giudice del rinvio si era già pronunciata in analoghe controversie nei confronti di (sentenze n. 464/2023 del 5.9.2023 e n. 596/2023 del Parte_1
31.10.2023).
Nell'ambito della domanda dei lavoratori, accolta integralmente in primo e secondo grado,
l'equivalente monetario della massa vestiario era ritenuto di natura retributiva come tutte le altre dieci voci controverse, e quindi era anch'esso incluso nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita /tfr.
All'esito della fase rescindente, l'accoglimento della domanda era diventato definitivo per le altre 9 voci diverse dalla massa vestiario, le quali peraltro rappresentavano la parte predominante dei crediti
13 accertati ed oggetto di condanna.
Invece, in relazione all'unica voce qui ancora controversa, secondo questo giudice del rinvio, la domanda è infondata, dal momento che la divisa risulta uno strumento di lavoro, e non una retribuzione in natura.
Quindi il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cc non si applica, e l'equivalente monetario non va incluso nella base di calcolo delle indennità finali del rapporto.
Prima di tutto, la giurisprudenza di legittimità richiamata a pag 6 dell'ordinanza rescindente (da ultimo, Cass. n. 31176/2021) aveva risolto vicende fondamentalmente diverse, relative a casi in cui le datrici avevano violato l'obbligo contrattuale di fornire le divise, e quindi erano state condannate a risarcire il danno rappresentato dal costo aggiuntivo, che i lavoratori avevano dovuto affrontare per acquistare a spese proprie le medesime divise con le quali aveva, pacificamente, reso nel tempo la loro prestazione. E' evidente che, nelle pronunce richiamate a pag 6, l'affermazione della natura
“retributiva” dell'obbligo di fornire la divisa non fosse svolta in contrapposizione a quella
“risarcitoria” (accezione nella quale invece i due termini erano enunciati, e contrapposti, nell'ordinanza rescindente con riferimento al caso in esame). Piuttosto, in quei casi, la natura
“retributiva” dell'obbligo di fornire la divisa era sinonimo di natura contrattuale dello stesso obbligo datoriale, il cui inadempimento fondava quello, altrettanto contrattuale, di risarcire il danno subìto dai lavoratori che avevano dovuto affrontare un costo improprio per munirsi privatamente della stessa divisa.
Per contro, nel caso in esame si discute di divise pacificamente fornite dalla società, che ne sopportava l'intero costo al momento della consegna e che non chiedeva alcun contributo al lavoratore nel momento in cui questi risolveva il rapporto e tratteneva i medesimi indumenti da lui già usati.
Ciò premesso, la natura “retributiva” di tale fornitura era qui pretesa dai lavoratori sul presupposto che si trattasse di un benefit, ovvero una voce aggiuntiva in natura, in funzione di adeguamento della retribuzione, come tale da includere nel principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cc, inserendola nella base di calcolo dei trattamenti finali del rapporto.
Invece, il Collegio ritiene decisivo che la divisa fosse imposta in funzione della riconoscibilità, uniforme e decorosa, dell'immagine aziendale dei suoi operatori, analogamente al distintivo da apporre ben in vista.
Né per escludere lo strumento di lavoro rileva che le mansioni degli operatori di esercizio - in astratto
- potessero essere svolte indipendentemente dal tipo di abbigliamento indossato nell'occasione.
Piuttosto, come imposto dall'art. 2 RD 148/19319, la divisa fornita dalla società era essenziale per svolgere la prestazione, in costanza della quale il lavoratore non poteva indossare altro che la dovuta combinazione, dei capi principali e degli accessori propri delle versioni estive e invernali, senza
14 possibilità di aggiungere eventuali altri capi personali (salvo autorizzazioni da chiedere alla Direzione del personale in caso di esigenze specifiche).
Ciò rende evidente che l'obbligo di fornire la divisa corrispondeva al fondamentale interesse della società di avere personale abbigliato in modo uniforme e decoroso, riconoscibile con tale segno distintivo aziendale.
Non possono invece essere condivisi gli ulteriori argomenti dei lavoratori secondo i quali la fornitura della divisa si inserirebbe nel sinallagma, a compensazione del loro obbligo di prestare servizio abbigliati in modo puntualmente determinato dagli accordi aziendali, nel contempo rinunciando alla libertà di indossare abiti propri, eventualmente più comodi e più confortevoli. Infatti, le circostanze ora dette non sono altro che il necessario riflesso dell'obbligo (legale e contrattuale) di prestare servizio indossando esclusivamente la divisa, così come disciplinata dagli accordi aziendali, senza che nelle medesimi fonti (legali e contrattuali) la perdita della libertà individuale di abbigliarsi a piacere emergesse come interesse rilevante del dipendente, meritevole di adeguamento della retribuzione.
Né possono essere condivisi i successivi argomenti dei lavoratori secondo i quali la fornitura della divisa corrisponderebbe, anche, ad un loro interesse patrimoniale.
Il fatto che i dipendenti durante il servizio non dovessero sottoporre ad usura abbigliamento personale,
e quindi non fossero tenuti in proprio ad acquistarlo/sottoporlo a pulizia e manutenzione, non rappresenta un interesse proprio del sinallagma contrattuale tutelato dagli accordi aziendali, bensì ancora una volta una mera conseguenza della doverosa necessità di svolgere le proprie mansioni esclusivamente in divisa.
In altri termini, non si può sostenere che la divisa fosse fornita dalla società anche come benefit in natura per sollevare i lavoratori dai costi di acquisto, pulizia e manutenzione dell'abbigliamento personale, esigenza quest'ultima del tutto estranea alla ratio della regolamentazione legale e contrattuale della materia,
Nemmeno può essere condiviso l'argomento dei lavoratori secondo i quali la fornitura della divisa si accompagnerebbe all'autorizzazione datoriale al suo utilizzo promiscuo, ovvero sia per l'esercizio delle mansioni che per la vita privata degli stessi operatori.
Infatti, le considerazioni svolte in proposito si limitavano alla possibilità di utilizzare separatamente alcuni componenti della complessiva divisa nella vita privata, con particolare riferimento a singoli accessori (camicia, golf, cintura, Tshirt ecc.) che, a differenza dei capi principali, non erano evidentemente riferibili alla società. Per contro, secondo il Collegio, il preteso uso promiscuo avrebbe dovuto caratterizzare l'intera divisa, ma in tali termini nemmeno la difesa dei lavoratori aveva preso posizione.
15 Infine, l'arbitrato concluso nel 2013 fra e rimane un dato estraneo all'ordinanza CP_6 Parte_1
rescindente, né può influire sulla presente decisione in sede di rinvio, che in nessun modo riguarda i rapporti interni fra le società cedente e cessionaria (unico oggetto regolato dal lodo), bensì la sola domanda retributiva dei lavoratori.
Appurato quindi che l'equivalente monetario della massa vestiario non é voce retributiva, non cade nel principio di omnicomprensività, e non dove essere incluso nella base di calcolo degli accantonamenti destinati alle rispettive indennità finali del rapporto, dalle complessive somme già riconosciute in favore dei lavoratori nella sentenza del Tribunale, confermata dalla sentenza della
Corte d'appello, vanno detratti i rispettivi importi.
Si tratta dei medesimi importi ricavati dalla consulenza contabile di primo grado a titolo di massa vestiaria, e relativi allegati, suddivise fra periodo fino al 30 novembre 2012 e periodo CP_6 [...]
dal 1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015, ovvero dei seguenti importi: Pt_1
, € 538,98 (€ 464,76+€ 74,22) Controparte_1
, € 527,58 (€ 469,41+€ 58,17) Controparte_2
, € 430,56 (€ 361,51+€ 69,05) Controparte_3
€ 619,61 (€ 451,97+€ 22,61+ € 89,11+€ 55,92) Controparte_4
, € 509,82 (€ 421,91+€ 87,91) Controparte_5
La sentenza di primo grado aveva condannato ad adeguare gli accantonamenti spettanti in vista delle indennità finali per essere i rispettivi rapporti di lavoro ancora in corso, senza attribuire quindi in modo diretto alcuna somma agli interessati, salvo che per la posizione del Martelli.
Di conseguenza, poiché i maggiori accantonamenti erano quelli risultanti dalla consulenza contabile relativa ai titoli oggetto della domanda originaria, mentre all'esito del presente giudizio di rinvio era venuto meno il titolo afferente la massa vestiario (come sopra distinta separatamente in parentesi fra quanto maturato entro il 30.11.2012 e quanto maturato dal 1.12.2012), la società potrà rideterminare l'accantonamento/importo dovuto detraendo le somme fra parentesi, che la stessa consulenza contabile aveva individuato per la sola voce di equivalente monetario della massa vestiario.
Quanto alla domanda di restituzione, essendo mancata allegazione e prova di un pagamento in favore dei lavoratori sulla base del titolo controverso, non sarebbe possibile accogliere la domanda di condanna alla restituzione ai sensi dell'art. 389 cpc, così come formulata dalla società nel ricorso in riassunzione.
SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite di primo e secondo grado devono rimanere liquidate a favore dei lavoratori, e distratte in favore della procuratrice Valeria Panzone che si è dichiarata antistataria quanto alle spese del secondo grado;
ferma anche la liquidazione delle spese della Ctu di primo grado.
16 Tale esito è imposto dalla fondatezza della parte predominante della domanda, relativa alle voci retributive (9 su 10, esclusa la massa vestiario) in relazione alle quali si è formato il giudicato.
Peraltro, la soccombenza per la parte residuale della domanda, relativa alla sola massa vestiario, ora pronunciata all'esito del presente giudizio di rinvio, conclude un iter giurisprudenziale estremamente controverso, nell'ambito di un filone di contenzioso nel quale sia il Tribunale che la Corte d'appello di Firenze, con pronunce successive relative a diversi gruppi di lavoratori, avevano deciso la medesima questione in modo contrastante.
Per tali motivi, devono essere compensate interamente fra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, i quali - nell'ambito di un quadro giurisprudenziale estremamente contrastante - hanno riguardato i contenuti importi della sola voce relativa alla massa vestiario, sui quali i lavoratori sono risultati soccombenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, all'esito del giudizio di rinvio, così provvede:
1) nell'ambito del ricorso proposto al Tribunale di Firenze, respinge la domanda dei lavoratori resistenti in riassunzione per la sola parte tesa ad includere l'equivalente monetario della massa vestiario nella base di calcolo delle rispettive indennità finali del rapporto di lavoro, voce corrispondente ai seguenti complessivi importi oggetto della CTU contabile di primo grado:
, € 538,98 Controparte_1
, € 527,58 Controparte_2
, € 430,56 Controparte_3
€ 619,61 Controparte_4
, € 509,82 Controparte_5
3) restano ferme le sentenze di primo e di secondo grado quanto al residuo accoglimento nel merito della domanda dei lavoratori per le voci diverse dall'equivalente monetario della massa vestiario;
4) restano ferme le sentenze di primo e di secondo grado anche quanto alle spese di lite, liquidate in favore dei lavoratori, con distrazione in favore della procuratrice Valeria Panzone dichiaratasi antistataria quanto alle spese del secondo grado nonché alle spese di consulenza tecnica;
5) compensa per intero fra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Firenze, 22 ottobre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
17 18
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 26/2024 promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Tiziana La Verghetta, Vittorio Bechi ricorrente in riassunzione contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 con l'avv. Valeria Panzone resistenti in riassunzione
resistente contumace CP_6
avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 28992/2023 del
19.9.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22 ottobre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 357/2019, il Tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso proposto dagli odierni resistenti nei confronti di e con il quale i lavoratori avevano chiesto di CP_6 Parte_1
accertare la nullità delle clausole degli accordi collettivi che escludevano il computo di dieci diverse voci retributive dalla base di calcolo per l'indennità di buonuscita/tfr, e di conseguenza avevano chiesto di regolarizzare gli accantonamenti del tfr maturati dall'assunzione alla sentenza.
1 Il Tribunale, nel merito, aveva accolto la domanda dichiarando il diritto dei lavoratori ad includere nell'indennità di buonuscita/tfr le voci retributive rivendicate in giudizio, nella misura calcolata dalla consulenza contabile che includeva anche l'equivalente monetario della massa vestiario.
Quanto all'ultima voce in questione, il Tribunale aveva ritenuto la natura retributiva dell'equivalente monetario della massa vestiario (controvalore economico virtuale della divisa di lavoro) richiamando un precedente del medesimo Tribunale in cui si diceva che all'obbligo di fornitura da parte dell'azienda corrispondeva l'obbligo del lavoratore di indossarla, potendo l'azienda rifiutare la prestazione laddove sussisteva un rifiuto del dipendente al suo indosso. La prestazione in divisa costituiva una modalità obbligatoria della stessa, caratterizzante l'esatto adempimento da parte del dipendente, collegandosi causalmente alla prestazione di lavoro. Gli accordi aziendali che ponevano a carico integrale della società il costo degli indumenti si riferivano ad una voce retributiva corrisposta in natura, assicurando al lavoratore un trattamento economico migliorativo, che a sua volta compensava una modalità vincolata della prestazione.
Quindi, le società erano state condannate in solido ad accantonare sul tfr la differenza maturata di riflesso alla inclusione di tutte le voci rivendicate, con condanna al pagamento diretto di una somma in favore del ricorrente , oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_5 complessivi € 11.288.20, per compensi, oltre accessori. A carico solidale delle società erano state poste anche le spese di consulenza tecnica come liquidate in separato decreto.
Con sentenza n. 269/2021, la Corte di Appello di Firenze, e per quanto qui di interesse, aveva respinto l'appello di , confermando la decisione anche relativamente al carattere retributivo Parte_2
dell'equivalente monetario della massa vestiario.
In merito a tale voce, la Corte (rivedendo un suo precedente di contrario avviso, sent. n. 372/2019) e confermando di dare seguito ad un altro proprio indirizzo (sent. n. 627/2018) asseriva che la divisa costituiva una utilità per il lavoratore che andava inserita nella base di computo del tfr ex art 2120 cc.
Tale divisa non era propriamente uno strumento di lavoro, ben potendo le funzioni lavorative essere svolte con indumenti “anonimi”; era poi incontroverso che la divisa venisse fornita dal datore di lavoro per esigenze di “riconoscibilità”, ragione per cui il relativo costo era posto a carico dell'azienda. L'accordo collettivo stipulato da nel giugno 1990 stabiliva che il costo della Pt_1
divisa doveva essere imputato al 70% alla società, e per il residuo 30% al lavoratore, e che alla cessazione del rapporto (tranne il caso del pensionamento) il lavoratore avrebbe trattenuto la divisa pagando alla società il valore residuo, in ragione della naturale obsolescenza per l'utilizzo che ne aveva fatto fino a quel momento. La fornitura della divisa era dunque un “benefit” per il lavoratore e il suo controvalore andava considerato nella base di computo del tfr.
Per tali ragioni, condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo Parte_2
2 grado, liquidate in €. 4.575,00 per compenso oltre accessori, con distrazione in favore del difensore di parte appellata.
Con sentenza n. 28992/2023 pubblicata il 18.10.2023, la Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso con cui aveva censurato la sentenza di secondo grado limitatamente alla Parte_2
sola inclusione dell'equivalente monetario della massa vestiario nella base di calcolo del tfr, motivi così dalla stessa riportati:
“1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente lamenta
"violazione e falsa applicazione" del R.D. n. 148 del 1931, art. 2, all. A, artt. 2099 e 2120 c.c., art.
50 ccnl del 23/07/1976 per avere la Corte territoriale ritenuto che l'obbligo per il lavoratore di indossare la divisa, richiesto per motivi di servizio, costituisca in capo al dipendente un interesse patrimoniale.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente lamenta
"violazione e falsa applicazione" del R.D. n. 148 del 1931, art. 2, all. A, artt. 1362 e 1363 c.c. e art.
50 ccnl 23/07/1976 per avere la Corte territoriale ritenuto che l'interesse aziendale relativo all'obbligo di indossare la divisa da parte del dipendente si affianchi ad un interesse patrimoniale di quest'ultimo.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente lamenta
"violazione e falsa applicazione" degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'accordo sindacale aziendale del 27/06/1990 e alle lettere A), B), C) e D) dell'accordo sindacale aziendale del 27/12/2001 per avere la Corte territoriale ritenuto che la parziale imputazione del costo della divisa a carico del lavoratore confermerebbe l'esistenza del suo interesse patrimoniale….”
Motivi che la Corte ha inteso esaminare congiuntamente per la loro connessione, così argomentando:
“…..Va premesso che su identica questione la Corte si è già pronunziata (Cass. ord. 05/08/2022, n.
24401; Cass. ord. 05/08/2022, n. 24394), con conformi decisioni alle quali va data sostanziale continuità.
L'allegato A, R.D. n. 148 del 1931, all'art. 2, recita: "Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti".
Anche la contrattazione collettiva prevede - come evidenziato dalla Corte territoriale - che il personale sia tenuto ad indossare "l'uniforme" durante il servizio.
I giudici d'appello hanno, altresì, rilevato che la natura retributiva della c.d. massa vestiario si evince dal concorso (pari al 30%) del lavoratore nell'acquisto della divisa e nell'obbligo del versamento del
3 suo controvalore (salvo la naturale obsolescenza) alla cessazione del servizio (tranne il caso del pensionamento), elementi che confermano il contemporaneo interesse del lavoratore (oltre che del datore di lavoro) e, dunque, la natura retributiva della fornitura. Hanno, da una parte, evidenziato come la divisa costituisca un "distintivo segno di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto", e, dall'altra, l'hanno inclusa tra i benefits ricevuti dal lavoratore.
Orbene, questa Corte (valutando il CCNL del 1976 di settore nonché accordi aziendali diversi da quelli evocati nel presente giudizio) ha già affermato che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo. Tanto che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme" - ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato - il datore di lavoro è tenuto (in base alla disciplina generale di cui agli artt.
1218 c.c. e segg.) a risarcirgli il danno, rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento (Cass. n. 23897/2008, Cass. n. 8531/2012, Cass. n. 20550/2015, Cass.
31176/2021).
Con riguardo alla natura retributiva dei benefits assegnati ai dipendenti, è stato, inoltre, affermato che il criterio distintivo va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore, sicché la concessione del benefit si risolve in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 14835/2009, Cass. n.
14388/2000, Cass. n. 8512/1993 e Cass. n. 7646/1991). Ove il benefit costituisca invece la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisca a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385/2009 cit.).
Ne consegue che il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro, nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione. Detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico
e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n.
586/2017).
Pertanto, se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2120 c.c. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto "Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità
4 corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (Cass. n. 16636/2012), il controvalore dell'assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo, ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione.
Alla luce di tali considerazioni risultano infondati il primo ed il secondo motivo.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia specifici vizi di interpretazione degli accordi aziendali del 27/06/1990 e del 27/12/2001 (che riporta integralmente). Ed invero la lettura della sentenza impugnata non consente di rintracciare alcuna indagine sulla volontà delle parti sociali così come espressa nei suddetti accordi, nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore di lavoro (punto 1, accordo del 1990; punto D,
"Addebiti al personale"; comunicati al personale n. 48 del 25.11.2014 e n. 4 del 15.1.2015) sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro.
A fronte di tali lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nelle clausole negoziali acquisite al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso l'interpretazione degli accordi aziendali. Ciò in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi sindacali nazionali e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006.
Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione, in relazione al terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che valuterà la natura retributiva dell'equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali sopra indicati. Tale rinvio è limitato alla massa vestiario, perché per gli altri capi della sentenza d'appello non vi è stata impugnazione, sicché si è formato il giudicato interno.
In sostanza, il giudizio è stato rinviato a questa Corte perché valutasse la natura retributiva o meno di tale voce, anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali del 1990 e del 2001
“nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore .. sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro”.
5 La causa è stata riassunta da che ha concluso chiedendo che la divisa fosse ritenuta Parte_2
uno strumento di lavoro, e non una retribuzione in natura, e che quindi l'equivalente monetario della massa vestiario non fosse qualificato come corrispettivo per la prestazione, bensì il controvalore economico di uno strumento fornito dal datore. Di conseguenza, in linea con il più recente orientamento di legittimità espresso dall'ordinanza rescindente, doveva essere respinta la domanda dei lavoratori tesa ad includere anche l'equivalente monetario della massa vestiario negli accantonamenti destinati ai trattamenti finali del rapporto. Il presente giudizio di rinvio derivava dalla constatazione che, nelle precedenti fasi di merito, non erano stati interpretati gli accordi collettivi del giugno 1990 e del dicembre 2001, in relazione ai quali invece era argomentata l'ordinanza rescindente.
Assumeva che il costo della divisa era a carico integrale della società, come previsto da detti accordi, in quanto indossare la divisa corrispondeva all'esclusivo interesse datoriale perché direttamente collegata allo svolgimento della prestazione alla stregua di uno strumento di lavoro, restando il vestiario avulso dal nesso sinallagmantico prestazione lavorativa-remunerazione. Pertanto, la divisa non costituiva un fringe benefit.
Sulla base di tali premesse, concludeva per il rigetto della domanda e, ex art. 389 cpc, affinchè i lavoratori venissero condannati a restituire quanto già ricevuto nei precedenti gradi di merito a titolo di massa vestiaria, con il favore delle spese.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni resistenti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , sollevando eccezioni preliminari e argomentando nel
[...] Controparte_4 Controparte_5
merito del contendere.
Preliminarmente, i resistenti hanno introdotto censure di inammissibilità/nullità del ricorso in riassunzione:
1) per indeterminatezza del provvedimento impugnato, non essendo state riportate le statuizioni della sentenza del Tribunale di accertamento e di condanna né le somme riconosciute
2) per violazione del requisito di specificità ex art. 434 n. 1 e 2 cpc: non essendo state specificate quali fossero le statuizioni impugnate, la parte della motivazione viziata (n.1); omettendo di specificare le proprie censure contro la motivazione e ricostruzione giuridica compiuta dal Tribunale
(n.2); reiterando le censure contro la sentenza di appello, in tal modo attribuendo falsamente al
Tribunale la motivazione propria della sentenza di appello, senza indicare i capi impugnati della sentenza del Tribunale e della relativa motivazione asseritamente viziata
3) per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà dell'oggetto e del petitum, per avere la società chiesto da un lato la riforma della sentenza del Tribunale nei limiti della statuizione impugnata, e dall'altro lato il rigetto della domanda dei lavoratori senza alcuna specificazione dei relativi titoli,
6 riferendosi quindi all'intera domanda, che cumulava anche voci diverse dalla massa vestiario;
in particolare, il vizio in esame derivava dal fatto che non erano state richieste modifiche specifiche alla sentenza impugnata, mentre la società avrebbe dovuto precisare gli importi retributivi riconosciuti a titolo di massa vestiario, o quantomeno il criterio per determinarli, in modo da chiedere la corrispondente riduzione di quanto riconosciuto in sentenza per il complesso delle voci retributive da includere nella base di calcolo dei trattamenti finali
4) per indeterminatezza e genericità della domanda di condanna alla restituzione di quanto pagato in base alle sentenze di merito, senza precisare il relativo titolo giuridico del preteso obbligo restitutorio né la necessaria quantificazione del preteso credito alla restituzione
5) inammissibilità della domanda riferita alle spese di primo grado perché difforme dalle conclusioni già rassegnate dalla stessa società nel precedente giudizio di appello.
Nel merito, i resistenti avevano sottolineato innanzitutto come la Cassazione avesse respinto i due primi motivi di ricorso e accolto il terzo motivo in merito all'interpretazione delle fonti contrattuali aziendali.
I resistenti avevano quindi chiesto di ribadire il carattere retributivo alla divisa quale bene in natura
(come già avevano fatto il Tribunale e la Corte d'appello nelle precedenti fasi di merito), previo esame delle fonti negoziali sulla base e rimediando agli errori della precedente sentenza di appello quanto al richiamo delle fonti contrattuali aziendali.
In particolare, il primo errore fatto dalla Corte di merito consisteva nel richiamo agli accordi aziendali del 27 giugno 1990 e del 27 dicembre 2001, anziché al CCNL 1976, come fondamento della natura retributiva della massa vestiario, nonostante che tali accordi ponessero il relativo costo a carico esclusivo del datore sia al momento dell'acquisto che al momento della restituzione.
Invece, la Cassazione era stata fuorviata dal primo precedente (Cass. n. 24401/2022) “supinamente recepito”, “inficiato da errore” indotto dalle “false allegazioni di (nel ricorso Parte_1
. Persona_1
La società aveva sostenuto che, alla fine del rapporto, il dipendente poteva scegliere se trattenere la divisa e pagare una somma equivalente, oppure restituirla e non pagare alcunché. Ma tale alternativa non esisteva, poiché il dipendente aveva l'obbligo di trattenere la divisa e subire il corrispondente addebito del controvalore, mentre la restituzione poteva riguardare il solo, rarissimo, caso di un capo nuovo, mai usato. Ed era appunto sulla base di tali errati richiami alle fonti negoziali aziendali che la
Cassazione aveva rinviato a questa Corte per motivare più adeguatamente sull'interpretazione degli accordi stessi.
Come si ricavava dalla combinazione fra le fonti normative e negoziali di primo e secondo livello contrattuale, in tema di divisa vi era una connessione delle reciproche obbligazioni radicata nello
7 scambio contrattuale fra le parti (obbligo della società di fornire la divisa e obbligo del dipendente di indossarla durante la prestazione), nonché una utilità economica della stessa divisa in favore del lavoratore (esonerato dalla necessità di acquistare un abbigliamento dignitoso con il quale svolgere le mansioni). Tutto ciò smentiva la natura di strumento di lavoro e dimostrava invece quella di bene patrimoniale in natura, corrisposto obbligatoriamente in modo fisso e continuativo, con onere esclusivo a suo carico, ed in favore dell'agente che aveva diritto a tale dotazione.
Si trattava di un diritto dei dipendenti qualificato come “trattamento garantito”, la cui determinazione e quantificazione era affidata esclusivamente alla contrattazione sindacale, in ragione dei reciproci interessi delle due parti.
L'attribuzione in natura era causalmente collegata al rapporto, e funzionale alla prestazione di lavoro;
l'obbligo contrattuale dell'azienda di consegnare la divisa, alle scadenze previste, corrispondeva l'obbligo dell'agente di indossarla secondo le modalità prescritte per rendere la prestazione lavorativa con una peculiare modalità (appunto indossando la divisa); modalità a sua volta connessa all'organizzazione dei servizi, tesa alla riconoscibilità degli agenti, che realizzava quindi “l'esatto adempimento” della prestazione.
Di conseguenza, alla cessazione del rapporto la dotazione vestiario - sempre obbligatoriamente trattenuta dall'agente - era oggetto di addebito in busta paga del controvalore, pari alla durata residua del bene non coperta da prestazione di lavoro (salvo che nel caso di pensionamento, in cui l'addebito era abbonato in ragione premiale dell'anzianità di servizio).
Il sinallagma era comprovato dall'obbligatoria regolamentazione sindacale dei rispettivi obblighi contrattuali delle due parti (sul quantum debeatur e sul quomodo della prestazione), e persino delle disposizioni di dettaglio e secondarie, e perciò dall'assenza di qualsivoglia discrezionalità o scelta unilaterale in capo all'azienda.
L'attribuzione della divisa compensava la prestazione eseguita obbligatoriamente in tale modalità, ovvero le restrizioni imposte all'agente obbligato ad indossarla anche negli intervalli in cui era fuori servizio (lo stesso operatore non poteva vestirsi più comodamente, come invece potevano fare le altre categorie di personale).
La divisa compensava sia gli obblighi di dettaglio sulle rigorose modalità di indossare ed abbinare i singoli capi, nell'aver cura del loro stato per assicurarne la loro durata, sia la doverosa cooperazione dell'agente, per dare un'immagine positiva ed efficiente dell'azienda. E la complessiva funzione compensativa era comprovata dalla disciplina sindacale aziendale modificativa della dotazione vestiario attuata nella garanzia (invariazione) del valore economico della dotazione in atto (divieto di modifiche in pejus).
La massa vestiario realizzava al contempo gli interessi patrimoniali di entrambe le parti del rapporto:
8 quello organizzativo della società alla riconoscibilità del personale da parte di terzi, nonché all'immagine uniforme del personale operativo;
quello patrimoniale dell'agente al risparmio di usura dei propri capi vestiario (non usati per lavorare), nonché dal risparmio della spesa periodica di acquisto dei capi vestiario necessari per andare a lavoro abbigliato in modo dignitoso.
E tutto ciò si traduceva di fatto in un beneficio sotto forma di aumento (in natura) della retribuzione.
L'interesse patrimoniale era realizzato altresì nel, consentito e dimostrato, uso privato del bene divisa, senza onere di concorso di costo, con risparmio della spesa per il vestiario privato, dunque un beneficio economico in natura che aumentava di riflesso la retribuzione. Tale interesse patrimoniale dell'agente (sotteso al diritto soggettivo di ricevere il bene alle scadenze previste) legittimava l'azione risarcitoria contro l'azienda in caso di inadempimento di questa all'obbligo contrattuale della fornitura della dotazione, concretizzandone il valore.
La condotta negoziale anteriore al presente giudizio, tenuta da in sede di arbitrato Parte_1 concluso con ai sensi dell'art. 1362 cc, confermava la natura retributiva della massa vestiario. CP_6
Dopo la cessione di azienda, avvenuta fra le due società il 1° dicembre 2012, nell'anno 2013
[...]
e avevano rimesso ad arbitri la definizione della misura delle differenze sui Pt_1 CP_6
trattamenti finali dei dipendenti, conseguenti agli esiti del contenzioso seriale già in atto con contenuto analogo a quello attuale. L'arbitrato aveva riguardato plurime voci retributive controverse, fra le quali anche l'equivalente monetario della massa vestiario, con riferimento a tutti gli agenti trasferiti con la cessione di azienda. ll lodo, ritenuta la natura retributiva della massa vestiario, per l'uso pacificamente anche privato del bene divisa, aveva posto a carico di il pagamento in favore CP_6 di della somma di €. 383.337,04 per il titolo specifico qui in esame, quale differenza Parte_1
sui trattamenti finali dei dipendenti che sarebbe stata dovuta di conseguenza alla medesima natura retributiva della massa vestiaria.
Quindi, poiché già nel 2013 aveva incassato da le intere somme differenziali Parte_1 CP_6
per tutto il personale trasferito, era contrario a buona fede e correttezza che nel presente giudizio
[...]
negasse invece la medesima natura retributiva al solo fine di non riconoscere la specifica Pt_1
voce nei trattamenti finali dei dipendenti, pur trattandosi dello stesso personale già interessato al lodo arbitrale.
I resistenti contestavano la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 389 cpc, perché generica e riferita prevalentemente al periodo lavorato presso , coincidendo quindi con gli importi che CP_6 [...]
aveva già ottenuto da nel 2013 in esecuzione dello stesso lodo arbitrale. Per di più tutti Pt_1 CP_6
i resistenti nel presente giudizio non avevano ricevuto alcuna somma a titolo di trattamento finali del rapporto perché erano ancora dipendenti. Quindi l'effetto favorevole delle precedenti pronunce si era limitato al diritto al corrispondente accantonamento a titolo di tfr, senza che alcuna somma fosse
9 entrata nel loro patrimonio;
per l'appellato non era stato allegato l'avvenuto pagamento CP_5
diretto né precisata la somma a titolo di massa vestiaria.
La domanda di restituzione era infondata anche perché l'onere economico della massa vestiaria per la quasi totalità era stato sostenuto in precedenza da , datrice di lavoro dei resistenti fino al 30 CP_6 novembre 2012, e da solo dal 1 dicembre 2012, mentre l'incidenza economica calcolata Parte_1
dal Ctu per il post trasferimento riguardava tre anni (2012-2015).
I resistenti contestavano infine la richiesta del favore delle spese dell'intero giudizio, svolta dalla società nel ricorso in riassunzione. Evidenziavano, invece, che i precedenti gradi di merito avevano riguardato una molteplicità di voci retributive (9 su 10), diverse dalla massa vestiario, in relazioni alle quali la fondatezza della domanda dei lavoratori era ormai definitiva. non poteva Parte_1
ripetere ciò che non aveva pagato a quel titolo, atteso che le spese erano state pagate da e la CP_6
sentenza era in giudicato. Nel giudizio di appello erano stati respinti tutti e tre i motivi, era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello nei confronti di e con riferimento al lavoro CP_7
notturno. Il giudizio di Cassazione non era poi stato favorevole per dal momento che Parte_1
la Corte aveva fornito direttive a favore della tesi retributiva;
aveva poi tenuto una Parte_1
condotta temeraria, configurante responsabilità ex art 96 cpc per avere coltivato il giudizio in mala fede e colpa grave, in aperto conflitto con la condotta negoziale ante causam e comunque per somme risibili.
Nonostante regolare notifica del riscorso in riassunzione, nessuno si è costituito per rimasta CP_6
contumace.
******
QUESTIONI PRELIMINARI
Secondo il Collegio, il complesso delle eccezioni preliminari si basa sul presupposto che il presente giudizio sia un appello nei confronti della sentenza del Tribunale, nuovamente introdotto dalla società dopo che l'ordinanza rescindente aveva annullato la sentenza della Corte di Appello.
E, da tale presupposto, conseguirebbe che il ricorso introduttivo del presente giudizio avrebbe dovuto rispettare i requisiti dell'art. 434 cpc in tema di oggetto, specificità dei motivi e conclusioni.
Al contrario, il rinvio è un nuovo giudizio di merito sulla domanda e non una impugnazione di precedenti pronunce. Il rinvio rescissorio è tipicamente un giudizio chiuso, nel quale si deve pronunciare una nuova decisione sulla questione oggetto della ordinanza rescindente, nei termini ed allo stato di istruzione in cui si trovava nel momento in cui fu pronunciata la sentenza cassata con rinvio.
Dal punto di vista oggettivo, la questione controversa riguarderà il tema oggetto dell'ordinanza rescindente.
10 In concreto, come si dirà nel merito ed in punto spese, nell'ambito della presente vicenda le sentenze di primo e di secondo grado sono ormai divenute definitive quanto all'accoglimento della domanda dei lavoratori per le 9 voci retributive diverse dalla massa vestiario, dal momento che il ricorso in
Cassazione da parte di era proposto esclusivamente in relazione alla ulteriore voce della Parte_1
massa vestiario, unico oggetto dalla medesima ordinanza rescindente.
Pertanto, le eccezioni preliminari sub 1), 2), 3) vanno superate poiché il ricorso introduttivo del giudizio di rinvio non deve essere strutturato sulla base di motivi di appello alla sentenza di primo grado, né deve rispettare i medesimi requisiti di specificità del contenuto richiesti per legge per i veri e propri atti di impugnazione.
Quanto al suo contenuto ed alle relative conclusioni, il ricorso in riassunzione di Parte_1
sviluppava in modo adeguato la prospettazione della società secondo la quale, anche in base alla stessa ordinanza rescindente, i lavoratori non avevano diritto ad includere la voce relativa all'equivalente monetario della massa vestiario nella base di calcolo dei trattamenti finali del rapporto.
Per il resto, le eccezioni preliminari 4) e 5) - che riguardano piuttosto contestazioni sulla fondatezza delle richieste contenute nel ricorso in riassunzione in tema di obbligo di restituzione di quanto pagato a titolo di massa vestiario nonché di riparto delle spese di lite - potranno essere esaminate solo a conclusione della presente decisione.
MERITO DEL CONTENDERE
Il giudice del rinvio deve riesaminare la vicenda controversa alla luce dell'ordinanza rescindente la quale - respinto il primo motivo e il secondo motivo di ricorso in Cassazione di Parte_2
aveva accolto il terzo motivo, esprimendo il principio di diritto al quale la Corte del rinvio deve attenersi (e di cui al terzo motivo) e devolvendo al giudice l'interpretazione degli accordi del
27.6.1990 e del 27.12.2001 al fine di valutare la natura retributiva della voce massa vestiario: questa essendo la sola questione devoluta dalla Suprema Corte al giudice del rinvio.
Per tale ragione, non è condivisibile l'assunto della resistente, secondo cui la Cassazione - rigettando i primi due motivi - avrebbe dato direttive in favore della tesi della natura retributiva della voce controversa.
La Corte, dopo avere indicato i criteri per considerare retributiva una determinata erogazione (“……. il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro, nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione. Detto vantaggio economico, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico
e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. n.
586/2017)…..”, rilevando che “………il controvalore dell'assegnazione periodica dei capi di
11 abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo, ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione…….”), afferma che il giudice del rinvio “….valuterà la natura retributiva dell'equivalente economico della dotazione rappresentata dalla massa vestiario anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali sopra indicati …. (accordi del 27/06/1990 e del
27/12/2001) “……nei quali si rinviene la previsione di un addebito del costo della divisa esclusivamente a carico del datore .. sia in fase di acquisto che in caso di restituzione delle uniformi alla cessazione del rapporto di lavoro”, evidenziando conseguentemente le carenze nella sentenza della Corte di merito, per cui a fronte delle “…… lacune ermeneutiche, che non consentono di rinvenire conferma degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale nelle clausole negoziali acquisite al giudizio, la causa va rinviata al giudice di merito, essendo riservata allo stesso
l'interpretazione degli accordi aziendali. Ciò in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi sindacali nazionali e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006…”.
In definitiva, alla Corte di merito è demandata la valutazione sulla natura retributiva della voce massa vestiario alla luce del tenore degli accordi menzionati, considerando che la Suprema Corte ha inteso dare continuità con tale pronuncia a suoi precedenti (tra cui, Cass. n. 24401/2022).
Il quadro di fatto e di diritto sul quale fondare la decisione rimessa a questo giudice del rinvio
(qualificazione dell'equivalente monetario della massa vestiario, nell'alternativa fra valore retributivo e risarcitorio), è quello chiaramente esposto nell'ordinanza rescindente:
- in adempimento della normativa primaria che impone agli operatori di esercizio di svolgere il servizio indossando una divisa aziendale (art. 2 RD 148/1931), la datrice era sempre stata obbligata a fornire tale divisa, distinta fra dotazione invernale e dotazione estiva, ciascuna delle quali composta da plurimi capi principali di abbigliamento e dai relativi accessori, che dovevano essere combinati fra di loro come stabilito negli accordi collettivi del giugno 1990 e del dicembre 2001
- secondo gli stessi accordi collettivi, nello svolgere le loro mansioni, gli operatori di esercizio erano obbligati ad indossare la medesima divisa, alternativamente estiva o invernale, in entrambi i casi completa dei relativi accessori, da abbinare come previsto
- sulla stessa divisa doveva essere apposto il distintivo aziendale, bel visibile al pubblico
- l'obbligo di indossare la divisa riguardava sia il personale a diretto contatto con gli utenti del servizio di trasporto, sia il personale addetto alla sorveglianza (personale viaggiante o di controllo); addetto all'ufficio informazioni o alla vendita dei titoli di viaggio ecc.)
- al medesimo personale era vietato prestare servizio con indumenti diversi da quelli che, secondo gli
12 accordi collettivi, componevano le divise (salvo documentate necessità per motivi di salute o altro, autorizzate dalla direzione del personale)
- il costo della divisa era sempre stato a carico integrale della società, sia nel momento iniziale del rapporto quando la divisa veniva consegnata al lavoratore, sia nel momento finale quando il lavoratore poteva trattenerla.
Quest'ultima affermazione, sviluppata a pag 8 dell'ordinanza rescindente, incontrava severe critiche da parte dei lavoratori secondo i quali la Cassazione avrebbe trascurato le difese degli stessi lavoratori,
i quali avevano invece valorizzato come alla cessazione dal servizio (se per motivo diverso dal pensionamento) il lavoratore aveva l'obbligo di trattenere la divisa e subiva l'addebito del valore residuo della medesima divisa.
In proposito, il Collegio osserva che, per giurisprudenza costante (da ultimo, Cass. n. 17240/2023, n.
448/2020, n. 27337/2019) al giudice del rinvio è preclusa ogni correzione di ipotetici errori in fatto od in diritto contenuti nel provvedimento rescindente. Piuttosto, il giudice del rinvio deve limitarsi ad applicare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e/o a valutare le circostanze su cui è segnalata un'omessa motivazione.
Qualora il rinvio sia stato disposto per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio si deve uniformare alla regola enunciata dalla Cassazione, nonché alle premesse logico giuridiche della medesima ordinanza rescindente. E quindi, deve attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza estendere la propria indagine a questioni che, se per ipotesi non esaminate in sede di legittimità, rappresentano comunque presupposto della stessa ordinanza, e quindi formano oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 7091/2022, conforme n. 20887/2018).
In tutti i casi, per le seguenti considerazioni di merito ritiene il Collegio che, la complessiva considerazione degli accordi collettivi del 1990 e del 2001, alla luce dei principi di diritto enunciati nella ordinanza rescindente porti necessariamente a concludere che nel caso in esame la divisa rappresentava uno strumento di lavoro imposto nell'esclusivo interesse aziendale, e non un benefit riconosciuto in forma di voce aggiuntiva di adeguamento della retribuzione.
In tal senso, questa Corte d'appello quale giudice del rinvio si era già pronunciata in analoghe controversie nei confronti di (sentenze n. 464/2023 del 5.9.2023 e n. 596/2023 del Parte_1
31.10.2023).
Nell'ambito della domanda dei lavoratori, accolta integralmente in primo e secondo grado,
l'equivalente monetario della massa vestiario era ritenuto di natura retributiva come tutte le altre dieci voci controverse, e quindi era anch'esso incluso nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita /tfr.
All'esito della fase rescindente, l'accoglimento della domanda era diventato definitivo per le altre 9 voci diverse dalla massa vestiario, le quali peraltro rappresentavano la parte predominante dei crediti
13 accertati ed oggetto di condanna.
Invece, in relazione all'unica voce qui ancora controversa, secondo questo giudice del rinvio, la domanda è infondata, dal momento che la divisa risulta uno strumento di lavoro, e non una retribuzione in natura.
Quindi il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cc non si applica, e l'equivalente monetario non va incluso nella base di calcolo delle indennità finali del rapporto.
Prima di tutto, la giurisprudenza di legittimità richiamata a pag 6 dell'ordinanza rescindente (da ultimo, Cass. n. 31176/2021) aveva risolto vicende fondamentalmente diverse, relative a casi in cui le datrici avevano violato l'obbligo contrattuale di fornire le divise, e quindi erano state condannate a risarcire il danno rappresentato dal costo aggiuntivo, che i lavoratori avevano dovuto affrontare per acquistare a spese proprie le medesime divise con le quali aveva, pacificamente, reso nel tempo la loro prestazione. E' evidente che, nelle pronunce richiamate a pag 6, l'affermazione della natura
“retributiva” dell'obbligo di fornire la divisa non fosse svolta in contrapposizione a quella
“risarcitoria” (accezione nella quale invece i due termini erano enunciati, e contrapposti, nell'ordinanza rescindente con riferimento al caso in esame). Piuttosto, in quei casi, la natura
“retributiva” dell'obbligo di fornire la divisa era sinonimo di natura contrattuale dello stesso obbligo datoriale, il cui inadempimento fondava quello, altrettanto contrattuale, di risarcire il danno subìto dai lavoratori che avevano dovuto affrontare un costo improprio per munirsi privatamente della stessa divisa.
Per contro, nel caso in esame si discute di divise pacificamente fornite dalla società, che ne sopportava l'intero costo al momento della consegna e che non chiedeva alcun contributo al lavoratore nel momento in cui questi risolveva il rapporto e tratteneva i medesimi indumenti da lui già usati.
Ciò premesso, la natura “retributiva” di tale fornitura era qui pretesa dai lavoratori sul presupposto che si trattasse di un benefit, ovvero una voce aggiuntiva in natura, in funzione di adeguamento della retribuzione, come tale da includere nel principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cc, inserendola nella base di calcolo dei trattamenti finali del rapporto.
Invece, il Collegio ritiene decisivo che la divisa fosse imposta in funzione della riconoscibilità, uniforme e decorosa, dell'immagine aziendale dei suoi operatori, analogamente al distintivo da apporre ben in vista.
Né per escludere lo strumento di lavoro rileva che le mansioni degli operatori di esercizio - in astratto
- potessero essere svolte indipendentemente dal tipo di abbigliamento indossato nell'occasione.
Piuttosto, come imposto dall'art. 2 RD 148/19319, la divisa fornita dalla società era essenziale per svolgere la prestazione, in costanza della quale il lavoratore non poteva indossare altro che la dovuta combinazione, dei capi principali e degli accessori propri delle versioni estive e invernali, senza
14 possibilità di aggiungere eventuali altri capi personali (salvo autorizzazioni da chiedere alla Direzione del personale in caso di esigenze specifiche).
Ciò rende evidente che l'obbligo di fornire la divisa corrispondeva al fondamentale interesse della società di avere personale abbigliato in modo uniforme e decoroso, riconoscibile con tale segno distintivo aziendale.
Non possono invece essere condivisi gli ulteriori argomenti dei lavoratori secondo i quali la fornitura della divisa si inserirebbe nel sinallagma, a compensazione del loro obbligo di prestare servizio abbigliati in modo puntualmente determinato dagli accordi aziendali, nel contempo rinunciando alla libertà di indossare abiti propri, eventualmente più comodi e più confortevoli. Infatti, le circostanze ora dette non sono altro che il necessario riflesso dell'obbligo (legale e contrattuale) di prestare servizio indossando esclusivamente la divisa, così come disciplinata dagli accordi aziendali, senza che nelle medesimi fonti (legali e contrattuali) la perdita della libertà individuale di abbigliarsi a piacere emergesse come interesse rilevante del dipendente, meritevole di adeguamento della retribuzione.
Né possono essere condivisi i successivi argomenti dei lavoratori secondo i quali la fornitura della divisa corrisponderebbe, anche, ad un loro interesse patrimoniale.
Il fatto che i dipendenti durante il servizio non dovessero sottoporre ad usura abbigliamento personale,
e quindi non fossero tenuti in proprio ad acquistarlo/sottoporlo a pulizia e manutenzione, non rappresenta un interesse proprio del sinallagma contrattuale tutelato dagli accordi aziendali, bensì ancora una volta una mera conseguenza della doverosa necessità di svolgere le proprie mansioni esclusivamente in divisa.
In altri termini, non si può sostenere che la divisa fosse fornita dalla società anche come benefit in natura per sollevare i lavoratori dai costi di acquisto, pulizia e manutenzione dell'abbigliamento personale, esigenza quest'ultima del tutto estranea alla ratio della regolamentazione legale e contrattuale della materia,
Nemmeno può essere condiviso l'argomento dei lavoratori secondo i quali la fornitura della divisa si accompagnerebbe all'autorizzazione datoriale al suo utilizzo promiscuo, ovvero sia per l'esercizio delle mansioni che per la vita privata degli stessi operatori.
Infatti, le considerazioni svolte in proposito si limitavano alla possibilità di utilizzare separatamente alcuni componenti della complessiva divisa nella vita privata, con particolare riferimento a singoli accessori (camicia, golf, cintura, Tshirt ecc.) che, a differenza dei capi principali, non erano evidentemente riferibili alla società. Per contro, secondo il Collegio, il preteso uso promiscuo avrebbe dovuto caratterizzare l'intera divisa, ma in tali termini nemmeno la difesa dei lavoratori aveva preso posizione.
15 Infine, l'arbitrato concluso nel 2013 fra e rimane un dato estraneo all'ordinanza CP_6 Parte_1
rescindente, né può influire sulla presente decisione in sede di rinvio, che in nessun modo riguarda i rapporti interni fra le società cedente e cessionaria (unico oggetto regolato dal lodo), bensì la sola domanda retributiva dei lavoratori.
Appurato quindi che l'equivalente monetario della massa vestiario non é voce retributiva, non cade nel principio di omnicomprensività, e non dove essere incluso nella base di calcolo degli accantonamenti destinati alle rispettive indennità finali del rapporto, dalle complessive somme già riconosciute in favore dei lavoratori nella sentenza del Tribunale, confermata dalla sentenza della
Corte d'appello, vanno detratti i rispettivi importi.
Si tratta dei medesimi importi ricavati dalla consulenza contabile di primo grado a titolo di massa vestiaria, e relativi allegati, suddivise fra periodo fino al 30 novembre 2012 e periodo CP_6 [...]
dal 1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015, ovvero dei seguenti importi: Pt_1
, € 538,98 (€ 464,76+€ 74,22) Controparte_1
, € 527,58 (€ 469,41+€ 58,17) Controparte_2
, € 430,56 (€ 361,51+€ 69,05) Controparte_3
€ 619,61 (€ 451,97+€ 22,61+ € 89,11+€ 55,92) Controparte_4
, € 509,82 (€ 421,91+€ 87,91) Controparte_5
La sentenza di primo grado aveva condannato ad adeguare gli accantonamenti spettanti in vista delle indennità finali per essere i rispettivi rapporti di lavoro ancora in corso, senza attribuire quindi in modo diretto alcuna somma agli interessati, salvo che per la posizione del Martelli.
Di conseguenza, poiché i maggiori accantonamenti erano quelli risultanti dalla consulenza contabile relativa ai titoli oggetto della domanda originaria, mentre all'esito del presente giudizio di rinvio era venuto meno il titolo afferente la massa vestiario (come sopra distinta separatamente in parentesi fra quanto maturato entro il 30.11.2012 e quanto maturato dal 1.12.2012), la società potrà rideterminare l'accantonamento/importo dovuto detraendo le somme fra parentesi, che la stessa consulenza contabile aveva individuato per la sola voce di equivalente monetario della massa vestiario.
Quanto alla domanda di restituzione, essendo mancata allegazione e prova di un pagamento in favore dei lavoratori sulla base del titolo controverso, non sarebbe possibile accogliere la domanda di condanna alla restituzione ai sensi dell'art. 389 cpc, così come formulata dalla società nel ricorso in riassunzione.
SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite di primo e secondo grado devono rimanere liquidate a favore dei lavoratori, e distratte in favore della procuratrice Valeria Panzone che si è dichiarata antistataria quanto alle spese del secondo grado;
ferma anche la liquidazione delle spese della Ctu di primo grado.
16 Tale esito è imposto dalla fondatezza della parte predominante della domanda, relativa alle voci retributive (9 su 10, esclusa la massa vestiario) in relazione alle quali si è formato il giudicato.
Peraltro, la soccombenza per la parte residuale della domanda, relativa alla sola massa vestiario, ora pronunciata all'esito del presente giudizio di rinvio, conclude un iter giurisprudenziale estremamente controverso, nell'ambito di un filone di contenzioso nel quale sia il Tribunale che la Corte d'appello di Firenze, con pronunce successive relative a diversi gruppi di lavoratori, avevano deciso la medesima questione in modo contrastante.
Per tali motivi, devono essere compensate interamente fra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, i quali - nell'ambito di un quadro giurisprudenziale estremamente contrastante - hanno riguardato i contenuti importi della sola voce relativa alla massa vestiario, sui quali i lavoratori sono risultati soccombenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, all'esito del giudizio di rinvio, così provvede:
1) nell'ambito del ricorso proposto al Tribunale di Firenze, respinge la domanda dei lavoratori resistenti in riassunzione per la sola parte tesa ad includere l'equivalente monetario della massa vestiario nella base di calcolo delle rispettive indennità finali del rapporto di lavoro, voce corrispondente ai seguenti complessivi importi oggetto della CTU contabile di primo grado:
, € 538,98 Controparte_1
, € 527,58 Controparte_2
, € 430,56 Controparte_3
€ 619,61 Controparte_4
, € 509,82 Controparte_5
3) restano ferme le sentenze di primo e di secondo grado quanto al residuo accoglimento nel merito della domanda dei lavoratori per le voci diverse dall'equivalente monetario della massa vestiario;
4) restano ferme le sentenze di primo e di secondo grado anche quanto alle spese di lite, liquidate in favore dei lavoratori, con distrazione in favore della procuratrice Valeria Panzone dichiaratasi antistataria quanto alle spese del secondo grado nonché alle spese di consulenza tecnica;
5) compensa per intero fra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Firenze, 22 ottobre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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