TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1604/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 23/5/2025- udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nata ad [...], il [...] e residente a Parte_1
Tricase (LE), rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Maria Doria
Ricorrente
CONTRO
- , rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizia Florio CP_1
Resistente
Oggetto: esecuzione sentenza di riconoscimento diritto alla perequazione della pensione per quote fisse da art. 10 Legge 160/75
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9/2/2023 la ricorrente in epigrafe- premesso di essere titolare di pensione SOS con decorrenza Giugno 1979, maturata anche in virtù di contribuzione svizzera, espone che con sentenza n.1553/2011 è stato riconosciuto dal Tribunale di Lecce- Sez. Lavoro il suo diritto alla perequazione automatica del pro rata italiano della pensione con gli aumenti in quota fissa ex art. 10 L.160/75 per il periodo dall'1/1/1979 al 30/4/1984, che la sentenza è stata appellata da , ma l'appello è stato respinto, che con ricorso iscritto al CP_1
n.15064/2016 ella ha richiesto la esecuzione della sentenza, ma il procedimento si è concluso con declaratoria di cessata materia del contendere perché CP_1 aveva comunicato il ricalcolo della pensione con aumenti in cifra fissa e il pagamento di arretrati, lamenta che abbia errato nell'eseguire la sentenza CP_1 n.1553/2011 assumendo che l'ente previdenziale abbia applicato all'importo della pensione a calcolo a Giugno 1979 (importo pari a £.50.333) lo scaglione di quote fisse sbagliato;
in particolare parte ricorrente deduce che - , poiché la pensione decorrente tra l'1/1/1979 e il 31/12/1979 come quella della ricorrente, consegue il primo aumento in quota fissa a decorrere dal Gennaio
1980, ai sensi dell'art.10 L.160/75 - l' abbia erroneamente considerato, nel CP_1 ricalcolare la pensione lo scaglione relativo alle pensioni con decorrenza tra il 1°
Gennaio 1980 e il 30 Giugno 1980 anziché tener conto dello scaglione relativo alle pensioni decorrenti dal Gennaio 1979, pensioni alle quali si dovrebbe applicare secondo parte ricorrente lo scaglione relativo alle pensioni decorrenti tra l'1/7/1977 e il 31/12/1978.
Tanto premesso, lamentato e dedotto, parte ricorrente chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- Accertare il diritto della ricorrente alla applicazione delle quote fisse secondo lo scaglione relativo a pensioni con decorrenza tra 01.01.1977 e 31.12.1978 con primo aumento dal 01/1979 di £ 32.566 ed al 04/1984 di £ 390.946, con importo mensile al 1999 di € 443,32 e nel 2018 di € 609,12 ovvero altro importo da determinare in corso di causa.
- In subordine accertare il diritto della ricorrente alla applicazione delle quote fisse secondo lo scaglione relativo a pensioni con decorrenza tra 01.01.1979 e
31.12.1979 con primo aumento al 01/1980 di £ 47.750 ed al 04/1984 di £
358.380 con importo mensile al 1999 di € 477,21 e nel 2018 ad € 655,69, ovvero altro importo da determinare in corso di causa
- Condannare l' al pagamento delle differenze maturate tra quanto dato e CP_1 quanto dovuto con 4.01.2018 per il periodo dal 03.1999 con continuità, oltre CP_2 interessi legali su ciascun rateo arretrato maturato.
- Condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori CP_1 di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Insiste per la ammissione di CTU contabile per stabilire l'esatto importo di pensione maggiorato delle quote fisse spettanti dal 06/1979 ovvero dal 01/1980 al 04/1984. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale contesta la fondatezza CP_1 del ricorso, di cui chiede la reiezione, affermando la correttezza del proprio operato.
Tali essendo gli avversi assunti, si osserva quanto segue.
L'art.10 della Legge 3 Giugno 1975, n. 160 recita: “A decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei
2 lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.153.
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento;
in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni.
Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:
a decorrere dal 1 gennaio 1976: per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400; per i punti accertati per il periodo novembre 1974 - luglio 1975: L. 1.008;
a decorrere dal 1 gennaio 1977: L. 1.260;
a decorrere dal 1 gennaio 1978: L. 1.512;
a decorrere dal 1 gennaio 1979: L. 1.714;
a decorrere dal 1 gennaio 1980: L. 1.910.
Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.”””””””””””””””””””””””””””””””””.
3 Questa norma introduce dunque un aumento automatico (c.d. “perequazione”) delle pensioni dei lavoratori dipendenti di importo superiore al trattamento minimo, aumento determinato in misura fissa nella percentuale indicata dalla norma medesima (percentuale che deriva a sua volta dalla differenza tra le variazioni di altre due percentuali, quella dell'art.9 della Legge 110/75 e quella dell'indice del costo della vita) cui va sommata una quota aggiuntiva, anche essa predeterminata.
Orbene, dagli allegati al ricorso risulta che con sentenza n.1935/2018 emessa nel procedimento n.15064/2016 RG il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro ha statuito quanto segue: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Con ricorso depositato il 15.11.2016 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver ottenuto sentenza favorevole n.1553/2011 del Tribunale di Lecce, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla completa perequazione del pro-rata italiano della pensione SOS con gli aumenti in quota fissa ed in
CP_ percentuale ai sensi dell'art.10 della legge n.160/75 dal 01.06.1979 al 30.04.1984, con condanna dell' CP_ alla riliquidazione della pensione così maggiorata dal 06.03.1999 oltre accessori_esponeva come l' non avesse ancora dato attuazione alla sentenza, provvedendo alla riliquidazione della pensione. Introduceva quindi il giudizio di quantificazione e chiedeva condannarsi parte convenuta alla riliquidazione della pensione ed al pagamento delle somme specificate in atti a titolo di arretrati. Instaurato il contraddittorio, CP_ l' contestava la fondatezza della pretesa chiedendone il rigetto. Disposta CTU contabile, all'odierna udienza le parti hanno concordato sull'avvenuta ottemperanza al giudicato contenuto nella sentenza sopra CP_ indicata, producendo il provvedimento di riliquidazione della pensione da parte dell' - sede di Casarano
- del 24.01.2018 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Su tali conclusioni la causa è decisa con la presente sentenza contestuale. * * * Secondo quanto risulta dalla documentazione CP_ prodotta dal procuratore di parte ricorrente all'odierna udienza, l' ha provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente in esecuzione della sentenza n. n. 1553/2011 del Tribunale di Lecce. Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese processuali si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in CP_ considerazione del comportamento dell , che ha evitato il protrarsi del processo da istruirsi mediante la già disposta CTU contabile. La metà residua, liquidata e distratta come da dispositivo tenuto conto del CP_ valore della controversia, deve essere posta a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che il ricorrente ha agito sulla scorta di una sentenza passata in giudicato e che l'adempimento è avvenuto solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide: - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali CP_ tra le parti e condanna l' al pagamento della metà residua, liquidata in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Va a questo punto osservato che la Corte di Cassazione con Ordinanza n.14341 del 13/7/2016 ha affermato che “Qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato cessata la materia del contendere, è onere della parte che in appello contesti la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la
4 declaratoria di cessazione della materia del contendere per mancanza di presupposti, restando altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione.”
Da questa pronuncia si evince dunque che la parte che intenda contestare i presupposti della cessata materia del contendere ha l'onere di impugnare in sede di appello la sentenza declaratoria della predetta cessazione.
Nel caso in esame nel procedimento n. 15064/2016 è stata proprio la parte ricorrente, assistita anche in quel procedimento dall'Avvocato Antonio Maria
Doria, a documentare che il ricalcolo della pensione chiesto in ricorso era stato eseguito da con provvedimento del 24/1/2018 e in detto procedimento il CP_1
Giudice ha pronunciato la dichiarazione di cessata materia del contendere sulla concorde richiesta delle parti.
Si deve pertanto ritenere che parte ricorrente, una volta accortasi che, a suo avviso, il ricalcolo operato da non era esatto, aveva l'onere di impugnare la CP_1 sentenza n.1935/2018 contestando l'effettivo venir meno del suo interesse ad agire.
Vero è che la Corte di Cassazione con sentenza n.7185 del 25/3/2010 ha affermato che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata, decidendo una controversia riguardante la riliquidazione della pensione di vecchiaia, aveva escluso che la materia del contendere fosse cessata per effetto del mero riconoscimento del relativo diritto da parte dell'Enasarco, non avendo quest'ultimo provveduto ad aumentare l'importo della pensione già goduta, ed aveva condannato l'Ente alla riliquidazione della pensione ed alla corresponsione degli arretrati;
nel confermare tale pronuncia, la S.C. ne ha corretto la motivazione, precisando che il riconoscimento del diritto, inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato, poteva tuttavia essere utilizzato dal decidente ai fini della formazione del proprio convincimento).”
Nella presente fattispecie tuttavia l' nel procedimento non si è limitato a CP_1 riconoscere il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, ma ha
5 proceduto al ricalcolo ed ha anche liquidato i correlativi arretrati per l'importo netto di € 82.447,68 (vedasi provvedimento di riliquidazione allegata al ricorso).
Si ribadisce, pertanto, che la ricorrente nel procedimento n. 15064/2016 non avrebbe dovuto chiedere la cessazione della materia del contendere o, qualora accortasi solo successivamente di errori di calcolo da parte dell'ente previdenziale, avrebbe dovuto proporre appello contro la sentenza conclusiva di quel procedimento.
Infatti, nel caso in esame appare contraddittorio che la parte che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, mostrando acquiescenza rispetto al ricalcolo operato da , dopo cinque anni dal ricalcolo, chieda nuovamente CP_1 la esecuzione della sentenza secondo altri parametri.
Peraltro, i calcoli operati da parte ricorrente nelle note depositate in data
3/6/2024 non appaiono pertinenti perché considerano come base da ricalcolare con l'aumento in quota fissa l'intero importo della pensione e non il solo pro italiano, laddove nel dispositivo della sentenza n.1553/2011 di cui si chiede la corretta esecuzione si legge “dichiara il diritto della ricorrente alla completa perequazione automatica sul pro rata italiano con gli aumenti non solo in percentuale ma anche in quota fissa di cui all'art.10 l.n.160/75 dall'1.6.1979 al 30.4.1984 e condanna l alla riliquidazione della CP_1 pensione SO/S nella misura così maggiorata dal 6.3.1999….”.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene dunque che il ricorso debba essere respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 23 Maggio 2025 – 17 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1604/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 23/5/2025- udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nata ad [...], il [...] e residente a Parte_1
Tricase (LE), rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Maria Doria
Ricorrente
CONTRO
- , rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizia Florio CP_1
Resistente
Oggetto: esecuzione sentenza di riconoscimento diritto alla perequazione della pensione per quote fisse da art. 10 Legge 160/75
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9/2/2023 la ricorrente in epigrafe- premesso di essere titolare di pensione SOS con decorrenza Giugno 1979, maturata anche in virtù di contribuzione svizzera, espone che con sentenza n.1553/2011 è stato riconosciuto dal Tribunale di Lecce- Sez. Lavoro il suo diritto alla perequazione automatica del pro rata italiano della pensione con gli aumenti in quota fissa ex art. 10 L.160/75 per il periodo dall'1/1/1979 al 30/4/1984, che la sentenza è stata appellata da , ma l'appello è stato respinto, che con ricorso iscritto al CP_1
n.15064/2016 ella ha richiesto la esecuzione della sentenza, ma il procedimento si è concluso con declaratoria di cessata materia del contendere perché CP_1 aveva comunicato il ricalcolo della pensione con aumenti in cifra fissa e il pagamento di arretrati, lamenta che abbia errato nell'eseguire la sentenza CP_1 n.1553/2011 assumendo che l'ente previdenziale abbia applicato all'importo della pensione a calcolo a Giugno 1979 (importo pari a £.50.333) lo scaglione di quote fisse sbagliato;
in particolare parte ricorrente deduce che - , poiché la pensione decorrente tra l'1/1/1979 e il 31/12/1979 come quella della ricorrente, consegue il primo aumento in quota fissa a decorrere dal Gennaio
1980, ai sensi dell'art.10 L.160/75 - l' abbia erroneamente considerato, nel CP_1 ricalcolare la pensione lo scaglione relativo alle pensioni con decorrenza tra il 1°
Gennaio 1980 e il 30 Giugno 1980 anziché tener conto dello scaglione relativo alle pensioni decorrenti dal Gennaio 1979, pensioni alle quali si dovrebbe applicare secondo parte ricorrente lo scaglione relativo alle pensioni decorrenti tra l'1/7/1977 e il 31/12/1978.
Tanto premesso, lamentato e dedotto, parte ricorrente chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- Accertare il diritto della ricorrente alla applicazione delle quote fisse secondo lo scaglione relativo a pensioni con decorrenza tra 01.01.1977 e 31.12.1978 con primo aumento dal 01/1979 di £ 32.566 ed al 04/1984 di £ 390.946, con importo mensile al 1999 di € 443,32 e nel 2018 di € 609,12 ovvero altro importo da determinare in corso di causa.
- In subordine accertare il diritto della ricorrente alla applicazione delle quote fisse secondo lo scaglione relativo a pensioni con decorrenza tra 01.01.1979 e
31.12.1979 con primo aumento al 01/1980 di £ 47.750 ed al 04/1984 di £
358.380 con importo mensile al 1999 di € 477,21 e nel 2018 ad € 655,69, ovvero altro importo da determinare in corso di causa
- Condannare l' al pagamento delle differenze maturate tra quanto dato e CP_1 quanto dovuto con 4.01.2018 per il periodo dal 03.1999 con continuità, oltre CP_2 interessi legali su ciascun rateo arretrato maturato.
- Condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori CP_1 di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Insiste per la ammissione di CTU contabile per stabilire l'esatto importo di pensione maggiorato delle quote fisse spettanti dal 06/1979 ovvero dal 01/1980 al 04/1984. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale contesta la fondatezza CP_1 del ricorso, di cui chiede la reiezione, affermando la correttezza del proprio operato.
Tali essendo gli avversi assunti, si osserva quanto segue.
L'art.10 della Legge 3 Giugno 1975, n. 160 recita: “A decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei
2 lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.153.
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento;
in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni.
Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:
a decorrere dal 1 gennaio 1976: per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400; per i punti accertati per il periodo novembre 1974 - luglio 1975: L. 1.008;
a decorrere dal 1 gennaio 1977: L. 1.260;
a decorrere dal 1 gennaio 1978: L. 1.512;
a decorrere dal 1 gennaio 1979: L. 1.714;
a decorrere dal 1 gennaio 1980: L. 1.910.
Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.”””””””””””””””””””””””””””””””””.
3 Questa norma introduce dunque un aumento automatico (c.d. “perequazione”) delle pensioni dei lavoratori dipendenti di importo superiore al trattamento minimo, aumento determinato in misura fissa nella percentuale indicata dalla norma medesima (percentuale che deriva a sua volta dalla differenza tra le variazioni di altre due percentuali, quella dell'art.9 della Legge 110/75 e quella dell'indice del costo della vita) cui va sommata una quota aggiuntiva, anche essa predeterminata.
Orbene, dagli allegati al ricorso risulta che con sentenza n.1935/2018 emessa nel procedimento n.15064/2016 RG il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro ha statuito quanto segue: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Con ricorso depositato il 15.11.2016 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver ottenuto sentenza favorevole n.1553/2011 del Tribunale di Lecce, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla completa perequazione del pro-rata italiano della pensione SOS con gli aumenti in quota fissa ed in
CP_ percentuale ai sensi dell'art.10 della legge n.160/75 dal 01.06.1979 al 30.04.1984, con condanna dell' CP_ alla riliquidazione della pensione così maggiorata dal 06.03.1999 oltre accessori_esponeva come l' non avesse ancora dato attuazione alla sentenza, provvedendo alla riliquidazione della pensione. Introduceva quindi il giudizio di quantificazione e chiedeva condannarsi parte convenuta alla riliquidazione della pensione ed al pagamento delle somme specificate in atti a titolo di arretrati. Instaurato il contraddittorio, CP_ l' contestava la fondatezza della pretesa chiedendone il rigetto. Disposta CTU contabile, all'odierna udienza le parti hanno concordato sull'avvenuta ottemperanza al giudicato contenuto nella sentenza sopra CP_ indicata, producendo il provvedimento di riliquidazione della pensione da parte dell' - sede di Casarano
- del 24.01.2018 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Su tali conclusioni la causa è decisa con la presente sentenza contestuale. * * * Secondo quanto risulta dalla documentazione CP_ prodotta dal procuratore di parte ricorrente all'odierna udienza, l' ha provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente in esecuzione della sentenza n. n. 1553/2011 del Tribunale di Lecce. Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese processuali si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in CP_ considerazione del comportamento dell , che ha evitato il protrarsi del processo da istruirsi mediante la già disposta CTU contabile. La metà residua, liquidata e distratta come da dispositivo tenuto conto del CP_ valore della controversia, deve essere posta a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che il ricorrente ha agito sulla scorta di una sentenza passata in giudicato e che l'adempimento è avvenuto solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide: - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali CP_ tra le parti e condanna l' al pagamento della metà residua, liquidata in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Va a questo punto osservato che la Corte di Cassazione con Ordinanza n.14341 del 13/7/2016 ha affermato che “Qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato cessata la materia del contendere, è onere della parte che in appello contesti la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la
4 declaratoria di cessazione della materia del contendere per mancanza di presupposti, restando altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione.”
Da questa pronuncia si evince dunque che la parte che intenda contestare i presupposti della cessata materia del contendere ha l'onere di impugnare in sede di appello la sentenza declaratoria della predetta cessazione.
Nel caso in esame nel procedimento n. 15064/2016 è stata proprio la parte ricorrente, assistita anche in quel procedimento dall'Avvocato Antonio Maria
Doria, a documentare che il ricalcolo della pensione chiesto in ricorso era stato eseguito da con provvedimento del 24/1/2018 e in detto procedimento il CP_1
Giudice ha pronunciato la dichiarazione di cessata materia del contendere sulla concorde richiesta delle parti.
Si deve pertanto ritenere che parte ricorrente, una volta accortasi che, a suo avviso, il ricalcolo operato da non era esatto, aveva l'onere di impugnare la CP_1 sentenza n.1935/2018 contestando l'effettivo venir meno del suo interesse ad agire.
Vero è che la Corte di Cassazione con sentenza n.7185 del 25/3/2010 ha affermato che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata, decidendo una controversia riguardante la riliquidazione della pensione di vecchiaia, aveva escluso che la materia del contendere fosse cessata per effetto del mero riconoscimento del relativo diritto da parte dell'Enasarco, non avendo quest'ultimo provveduto ad aumentare l'importo della pensione già goduta, ed aveva condannato l'Ente alla riliquidazione della pensione ed alla corresponsione degli arretrati;
nel confermare tale pronuncia, la S.C. ne ha corretto la motivazione, precisando che il riconoscimento del diritto, inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato, poteva tuttavia essere utilizzato dal decidente ai fini della formazione del proprio convincimento).”
Nella presente fattispecie tuttavia l' nel procedimento non si è limitato a CP_1 riconoscere il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, ma ha
5 proceduto al ricalcolo ed ha anche liquidato i correlativi arretrati per l'importo netto di € 82.447,68 (vedasi provvedimento di riliquidazione allegata al ricorso).
Si ribadisce, pertanto, che la ricorrente nel procedimento n. 15064/2016 non avrebbe dovuto chiedere la cessazione della materia del contendere o, qualora accortasi solo successivamente di errori di calcolo da parte dell'ente previdenziale, avrebbe dovuto proporre appello contro la sentenza conclusiva di quel procedimento.
Infatti, nel caso in esame appare contraddittorio che la parte che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, mostrando acquiescenza rispetto al ricalcolo operato da , dopo cinque anni dal ricalcolo, chieda nuovamente CP_1 la esecuzione della sentenza secondo altri parametri.
Peraltro, i calcoli operati da parte ricorrente nelle note depositate in data
3/6/2024 non appaiono pertinenti perché considerano come base da ricalcolare con l'aumento in quota fissa l'intero importo della pensione e non il solo pro italiano, laddove nel dispositivo della sentenza n.1553/2011 di cui si chiede la corretta esecuzione si legge “dichiara il diritto della ricorrente alla completa perequazione automatica sul pro rata italiano con gli aumenti non solo in percentuale ma anche in quota fissa di cui all'art.10 l.n.160/75 dall'1.6.1979 al 30.4.1984 e condanna l alla riliquidazione della CP_1 pensione SO/S nella misura così maggiorata dal 6.3.1999….”.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene dunque che il ricorso debba essere respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 23 Maggio 2025 – 17 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
6