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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3022 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI NALLO EMANUELA parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. MANCANIELLO NICOLA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Conferma del regime di affido condiviso del figlio minore e della sua colloca- zione prevalente presso la madre;
pagina 1 di 5 2) il padre passerà con il minore fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 starà con il padre anche nel- PE
la giornata di lunedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagno a scuola il martedì mattina o presso la madre quando non c'è scuola e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 21:00;
3) nei giorni in cui per qualsiasi motivo (malattia, vacanze, scioperi ecc.) PE
non va a scuola la giornata di competenza paterna si intende per l'intera giornata sin dal mattino;
4) le vacanze natalizie saranno così ripartite tra i genitori: dal primo giorno delle vacanze scolastiche al 30 compreso con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gen- naio compreso con l'altro genitore, cominciando con la madre dal corrente anno;
5) le vacanze di Pasqua saranno trascorse in alternanza annuale con la madre ed il padre, a cominciare dal corrente anno con la madre;
6) durante le vacanze estive potrà trascorrere tre settimane, anche conse- PE
cutive con ciascun genitore, previa comunicazione del periodo prescelto entro il mese di maggio di ogni anno;
7) qualora lo desideri i genitori concordano che possa trascorrere il pe- PE
riodo delle vacanze estive in Moldavia, presso i parenti materni. In quel caso ver- rà affidato con delega congiunta al personale della compagnia aerea e i genitori si faranno carico delle spese di viaggio al 50%.
8) Il padre corrisponde alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordina- rio di , una somma mensile di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo PE
gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (ottobre 2024);
9) Le spese straordinarie vengono così concordate:
9a) Saranno suddivise al 50% senza necessità di previo accordo tra i geni- tori ed a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa (e con l'obbligo di provvedere al rimborso entro giorni venti), le seguenti spese straor- dinarie, effettuate a favore di : PE
a) Spese mediche per:
- medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
pagina 2 di 5 - esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pedia- tra o dal medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate ero- gate dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere erogate dal SSN;
- tickets sanitari;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesi- ci se prescritti ed erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti ed indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disa- bilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
b) Spese scolastiche e sportive:
- tasse di iscrizione scolastiche (ivi comprese assicurazioni obbligatorie e spese per tempo prolungato pre e post scuola) fino all'università compresa;
- acquisto dei libri e materiale didattico, compresi dispositivi elettronici richiesti dalla scuola;
- spese di mensa scolastica;
- trasporto al/dal luogo di studi con mezzi pubblici;
- gite scolastiche;
- lezioni private di recupero consigliate dalla scuola;
- centri estivi e spese per la pratica di due sport (comprensive di iscrizione e at- trezzatura). Fino a quando non potrà utilizzare autonomamente i mezzi PE
pubblici, i genitori si impegnano a scegliere sport i cui allenamenti non inizino prima delle ore 17,00.
9b) Tutte le altre spese di natura straordinaria saranno, suddivise al 50% solo laddove previamente condivise.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effet- tuare la spesa, richiederà il consenso dell'altro genitore (tramite sms, mail, pec, chat) il quale potrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro cinque pagina 3 di 5 giorni dalla richiesta;
in mancanza, il silenzio sarà inteso come consenso della spesa.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio, anche riguardo al minore.
11) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 , coniuge divorzia- Parte_1
ta da per sentenza del Tribunale di Anenii Noi (Moldavia) del CP_1
16/05/2023, chiedeva all'intestato Tribunale una modifica delle condizioni di di- vorzio instando affinché fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore PE
(nato il [...]) una regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento del figlio nella misura di €
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , chiedendo una diversa regolamenta- CP_1
zione degli aspetti parentali ed economici rispetto a quanto prospettato dalla ricor- rente.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 15/04/2025 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato, il quale, all'esito, for- mulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 13/05/2025 i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle con- dizioni congiunte richiamate in epigrafe;
precisavano le conclusioni in conformità
a tali condizioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella ca- mera di consiglio del 23/05/2025.
§
Ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte pre- cisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 4 di 5 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Anenii Noi (Moldavia) il 16/05/2023:
- recepisce e fa proprie le condizioni congiunte di cui in epigrafe, qui da inten- dersi integralmente richiamate e trascritte;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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