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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2022, vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati a Grosseto, via De Barberi n. 108, presso lo studio dell'avv.
GI OS, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORI
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via Rosario Livatino n. 9, presso lo studio dell'avv. Michele Bocedi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'8.7.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e hanno Parte_1 Pt_2 convenuto la società innanzi all'intestato Tribunale, esponendo che: CP_1
pagina 1 di 11 • in qualità di titolari delle rispettive imprese agricole avrebbero affidato alla convenuta, con separati contratti datati 22.1.2019, la realizzazione di un impianto di ventilazione nelle proprie stalle;
• i primi ventilatori installati presso l'azienda di cominciarono Parte_1 subito a dare problemi di funzionamento, tali da interdirne l'uso, e infatti non si procedé a installare le apparecchiature già consegnate presso l'azienda di Parte_2
;
[...]
• da successivi controlli e interventi sarebbe tra l'altro emersa la incompletezza e irregolarità normativa della documentazione consegnata da ad ambo le CP_1 imprese, senza ignorare il mancato completamento delle opere a regola d'arte;
• le anomalie degli impianti de quibus sarebbero state riscontrate anche nell'ambito di un procedimento avviato dai committenti nel mese di marzo 2021 ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c..
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di Grosseto di risolvere per inadempimento di i due contratti del 22.1.2019 e di condannare CP_1 quest'ultima a rimuovere a proprie spese i macchinari parzialmente installati nonché
a restituirgli le somme versate e a risarcirgli tutti i pregiudizi sofferti in termini di danno emergente e lucro cessante.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del CP_1
Tribunale adito, ritenendo competente quello di Reggio Emilia, e in via preliminare la decadenza di controparte da ogni garanzia per effetto degli artt. 1495, 1667 e 1552
c.c.; nel merito della vicenda, esponeva d'aver correttamente operato, come testimoniato dalla consulenza depositata nella procedura ante causam, e d'essersi fattivamente adoperata per una soluzione bonaria con i denunciando Parte_1 infine l'omesso pagamento dell'importo di € 7.686,00 da parte di , per cui ne Pt_2 chiedeva la condanna in via riconvenzionale, in ipotesi compensando detta somma con quella eventualmente necessaria per emendare i vizi e sostituire materiali o completare la fornitura dei beni alienati.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8.7.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 2 di 11 *****
1. I fatti di causa.
L'oggetto del contendere verte sulle sorti di due separati contratti siglati il 22.1.2019 tra i sigg. e da un lato, quali rispettivi titolari di azienda Parte_1 Pt_2 agricole, e la società dall'altro, per la realizzazione in dette aziende di due CP_1 impianti di ventilazione per il raffrescamento delle stalle e del bestiame (all.ti 1 e 2 della citazione).
Gli attori hanno chiesto la risoluzione di detti contratti per inadempimento della fornitrice, responsabile d'aver lasciato opere incomplete nell'impresa della sig.ra
, d'aver realizzato opere non funzionanti in quella del sig. e d'aver Pt_2 Pt_1 consegnato a entrambi documentazione carente e irregolare avuto riguardo alla normativa (nazionale e comunitaria) di settore.
Quale effetto della risoluzione negoziale, hanno poi chiesto ex art. 1458 c.c. la restituzione del prezzo già pagato con i bonifici del 17.5.2019, nell'importo integrale di € 14.640,00 per il sig. (all.ti 7 e 8) e parziale di € 17.935,00 per la sig.ra Pt_1
, quest'ultimo corrispondente al 70% del prezzo globale di € 25.620,00 (all.ti 5 e Pt_2
6). Hanno, infine, domandato la condanna di a risarcirgli tutti i pregiudizi CP_1 arrecatigli - consistenti nella minore produzione lattiera, nei maggiori costi da sborsare per la dovuta sostituzione dell'impianto e nei danni cagionati agli animali - nonché allo smontaggio e al ritiro dei macchinari parzialmente installati e presenti nelle due aziende.
2. La competenza territoriale.
In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Grosseto richiamando un'asserita convenzione con cui i contraenti avrebbero riservato al Tribunale di Reggio Emilia ogni decisione sulle eventuali controversie derivanti dai contratti stipulati il 22.1.2019.
L'eccezione è infondata.
A sostegno della medesima, infatti, la parte ha invocato l'art. 10 di talune condizioni generali di vendita richiamate dalle bolle di consegna delle attrezzature presso le aziende degli odierni attori (all.ti 2-4 della comparsa), condizioni che tuttavia non risultano sottoscritte né tantomeno riferibili specificamente a questi ultimi, sicché non pagina 3 di 11 è rintracciabile una valida designazione convenzionale in favore del Tribunale di
Reggio Emilia, che avrebbe invece richiesto una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
3. Le domande attoree.
Occorre anzitutto inquadrare giuridicamente i contratti intercorsi fra le parti, in termini di appalto o compravendita, per l'individuazione della disciplina applicabile.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza nomofilattica “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (cfr. ex multis Cass. n. 20391/2008); e ancora “si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando la fornitura riguarda manufatti che rientrano nella normale attività produttiva dell'imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità espressamente richieste dalla controparte (S.U., sentenza 9 giugno
1992, n. 7073, nonché, fra le altre, le sentenze 29 aprile 1993, n. 5074, 30 marzo
1995, n. 3807, e 21 maggio 2001, n. 6925). Occorre, in altre parole, valutare se sia prevalente o meno il lavoro rispetto alla materia (sentenza 24 luglio 2008, n. 20391), sulla base degli accordi intercorsi e del tipo di prestazione oggetto del contratto” (cfr.
Cass. n. 20301/2012). Nella fattispecie di cui si discute, atteso che l'oggetto delle conferme d'ordine del 22.1.2019 consisteva nella fornitura di complessi impianti di ventilazione, realizzati ad hoc sulla scorta delle caratteristiche dei locali da areare e comprensiva di una serie di prestazioni (disegni di piazzamento, avviamento e collaudo, ed eliminazione a carico della fornitrice di eventuali disturbi pagina 4 di 11 elettromagnetici insorgendi dopo il montaggio), i contratti de quibus vanno qualificati come appalti piuttosto che come vendite.
Invero, manufatti come quelli che s'era impegnata a compiere non CP_1 potevano essere costruiti e installati come se fossero oggetti già pronti, trattandosi di un qualcosa da realizzare "su misura" per le specifiche esigenze delle stalle ubicate nelle aziende agricole dei committenti, sicché l'obbligazione di facere che contraddistingueva i contratti assumeva rilevanza prevalente e decisiva rispetto a quella di dare che è tipica della compravendita.
Ricondotte così le fattispecie agli schemi legali dell'appalto, sono quindi fuor d'opera i rinvii alle disposizioni della compravendita inerenti alla garanzia per vizi (artt. 1495 e ss. c.c.) o per buon funzionamento della res (art. 1512 c.c.).
Difatti, avendo i sigg. agito per la risoluzione negoziale per Parte_1 inadempimento di , dovranno applicarsi le norme relative all'appalto, e in CP_1 particolare:
- l'art. 1668, co. 2 c.c., che subordina la risoluzione del contratto alla presenza di vizi dell'opera “ultima” tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, e sempre che questi siano stati tempestivamente denunciati e l'azione non sia prescritta, ai sensi dell'art. 1667, commi 2 e 3 c.c.;
- gli artt. 1453 e 1455 c.c., che permettono invece al committente di svincolarsi dal contratto, nel termine ordinario decennale, in presenza di un grave inadempimento dell'appaltatore, che abbia omesso di completare l'opera o ne abbia consegnata una completamente diversa da quella pattuita, giacché appartenente a un genere differente o gravata da difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto, ricorrendo in questo caso la figura dell'aliud pro alio.
Ciò posto, la disamina del caso concreto fa emergere in modo nitido, in quanto documentato (all.ti 3, 4, 6 e 20-33 della convenuta) e neppure specificamente contestato dagli attori, il rendimento da parte di delle sue prestazioni di CP_1 fornitura e montaggio degli impianti di ventilazione nelle aziende dei sigg. entro il mese di maggio 2019, ad eccezione di alcune ventole destinate Parte_1 all'azienda della sig.ra , la cui mancata installazione fu imputabile alla ritardata Pt_2 pagina 5 di 11 costruzione di un ulteriore capannone deputato a ospitarli (cfr. pagg. 23 e 33 della
CTU).
Non è un caso, infatti, che proprio in detto periodo vi fu l'integrale pagamento del corrispettivo da parte di e quello parziale di Parte_1 Parte_2
Dalla documentazione versata in atti, peraltro, non risulta siano mai state sollevate obiezioni su presunte anomalie legate all'impianto parziale della sig.ra , che Pt_2 invero funzionava nell'estate del 2021, come verificato dal CTU (pagg. 24 e 31 della relazione).
Anche l'impianto posto a servizio della stalla di veniva trovato Parte_1
“parzialmente” funzionante, stante la necessità di sostituire due dei quattro ventilatori guasti e, comunemente a quanto osservato per l'impianto di , di Pt_2 riadattare l'impianto elettrico - attraverso la sostituzione delle scatole di derivazione e degli inverter nonché il diverso posizionamento di queste ultime -, ritenuto non conforme alle regole dell'arte e/o della razionalità, quantunque non evidentemente difforme dalle normative del settore, contrariamente a quanto osservato per i materiali utilizzati, risultati invece idonei all'uso e conformi alle normative (pagg. 15-
19 e 22-25 della relazione).
Da ciò ne vengono le seguenti considerazioni.
Per quanto concerne l'impianto di i lavori negoziati erano Parte_1 certamente ultimati nel mese di maggio 2019, e quindi l'azione risolutoria potrebbe trovare accoglimento solo in presenza di vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, ovvero nel caso più grave di consegna di aliud pro alio.
La lamentata carenza del collaudo da parte dell'appaltatrice, infatti, non conduce a ritenere l'opera inconclusa, perché il collaudo ha la natura di dichiarazione recettizia operata dal “committente” in ordine alla conformità dell'opera rispetto ai patti contrattuali;
pertanto, la clausola che includeva nella fornitura l'attività di
“avviamento e collaudo” di non poteva che riferirsi al compito di questa CP_1 nel mettere in funzione l'impianto e verificarne l'efficienza e la rispondenza alle regole dell'arte, adempimenti che - non richiedendo nella specie la forma scritta - appaiono senz'altro essere stati assolti nel mese di maggio 2019 dalla convenuta, tanto che l'impianto fu utilizzato per diverso tempo.
pagina 6 di 11 Ma a questo punto, l'azione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1668, co. 2 c.c. sembra da respingere a causa della decadenza del committente per tardiva denuncia dei vizi all'appaltatore circa la presenza di anomalie nell'impianto.
Come noto, infatti, la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, e dunque a fronte della contestazione della sua tempestività ad opera dell'appaltatore grava sul committente l'onere di fornire la prova d'aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna (cfr. ex multis Cass.
n. 11438/2021).
Nel caso in esame, al cospetto dell'eccepita decadenza dell'appaltatrice, nulla è stato replicato da circa la tempestività della denuncia nel termine di Parte_1 sessanta giorni dalla scoperta dei vizi imputabili a legati al blocco dei CP_1 ventilatori, decorrenti, a quanto pare, da alcuni giorni dopo l'installazione, essendosi la parte limitata a contestare l'ultimazione dell'opus.
Difettando la prova sulla tempestiva denuncia dei vizi, sono preclusi al committente tutti i rimedi correlati alla garanzia e, quindi, l'azione risolutoria e quella di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa oggetto di appalto.
Ad ogni buon conto, siffatta domanda neppure avrebbe potuto accogliersi in ipotesi di tempestività della denuncia, visto che l'art. 1668, co. 2 c.c. condiziona la risoluzione negoziale alla presenza di vizi che pregiudicano in assoluto la normale destinazione dell'opera, mentre nella specie i difetti dell'impianto - consistenti principalmente nel mancato funzionamento di due delle quattro pale - sarebbero soltanto idonei a limitarne l'ordinario godimento, di talché l'appaltatore avrebbe potuto al limite essere esposto all'azione risarcitoria del committente.
Ma al riguardo si denotava una carenza di allegazione e prova dei pregiudizi recriminati dall'attore.
Infatti, nella citazione parte attrice, senza distinguere tra contratti e impianti, ha rassegnato un elenco «…esemplificativo e non esaustivo, del danno dovuto alla minore produzione lattiera per le annualità a decorrere dal momento del convenuto completamento dell'impianto (in realtà mai avvenuto) sino alla completa sostituzione dello stesso, al risarcimento del danno causato dai maggiori costi sostenuti per la sostituzione dell'impianto fornito dalla convenuta e la realizzazione di un impianto pagina 7 di 11 nuovo e a norma, al risarcimento di ogni altro danno arrecato anche agli animali degli attori», riservandosi una migliore indicazione e quantificazione in corso di causa.
Nei successivi atti difetta però ogni attività assertiva sui pregiudizi annunciati, salvo poi figurare nelle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare dell'8.7.2025 una stima equitativa dei danni patiti nella somma di € 100.000,00, salva la maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Tuttavia, giova rimarcare come la parte che invoca il risarcimento da inadempimento ha l'onere di fornire elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare quantomeno l'esistenza certa del pregiudizio e a consentirne la relativa quantificazione, non potendo assumere, la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., alcuna valenza surrogatoria della prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento stesso (cfr. ex plurimis Cons. Stato n. 9822/2024).
Nel caso concreto, l'attore ha invocato due tipi di danno (calo della produzione lattiera e costi necessari sostituire l'impianto fornitogli con altro nuovo) ascrivendoli in realtà a un evento non ricorrente (ovvero la rimozione completa dell'impianto) e un altro (arrecato agli animali) del tutto inapprezzabile, in ragione della sua genericità.
Né infine può farsi riferimento, come prospettato dall'attore, alla consegna di aliud pro alio, tale da supportare la pretesa azionata ex art. 1453 c.c., per il sol fatto che i macchinari e l'impianto difetterebbero delle marcature e certificazioni CE, quali requisiti previsti dalla Direttiva 2006\42\CE.
Difatti, l'aliud pro alio riguarda difetti della cosa che, impedendole di assolvere alla sua funzione naturale, o sono immediatamente percepibili o si manifestano non appena la cosa venga impiegata.
L'attore non ha tanto allegato né offerto di provare che l'impianto per cui è causa sarebbe di per sé privo dei necessari requisiti di conformità alla normativa tecnica di settore;
ben diversamente, ha lamentato in sostanza la carenza della documentazione (marcatura e certificazione) volta ad attestare tale conformità.
Soccorre allora, a tal riguardo, il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie della vendita di immobile privo del certificato di abitabilità a agibilità, per il quale “nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale pagina 8 di 11 ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni, così che, il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l'ipotesi di vendita di aliud pro alio” (cfr. ex multis Cass. n.
17123/2020). Il principio, applicato mutatis mutandis al giudizio in scrutinio, conduce de plano a escludere che si faccia questione, qui, di un'ipotesi di consegna di aliud pro alio.
L'impianto consegnato e installato nella stalla di corrisponde Parte_1 esattamente a quello oggetto della conferma d'ordine del 22.1.2019 - malgrado le criticità riscontrate dal CTU -, tanto che non v'è traccia di doglianze in ordine alla fornitura di un impianto in radice differente da quella oggetto della conferma d'ordine e quindi radicalmente inidoneo ad assolvere alla propria funzione.
La marcatura CE, peraltro, non attesta una particolare qualità del prodotto o idoneità
a un particolare utilizzo, ma offre informazioni precise sulla provenienza e sulle specifiche caratteristiche di quel prodotto;
sul punto può richiamarsi l'orientamento della Cassazione Penale, secondo cui “il c.d marchio CE è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza Europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento…. la funzione del marchio "CE"
è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE” (cfr. Cass. Pen. n. 37165/2024).
In questi termini, allora, l'incertezza sulla marcatura CE non può ritenersi idonea ricondurre la fattispecie nella consegna di aliud pro alio.
Ciò detto, le risultanze di causa mostrano che la doglianza attorea è in ogni caso infondata anche nel merito, giacché ha prodotto la mail trasmessa alla CP_1 committenza in data 28.2.2020 con allegate la fotografia della targa identificativa pagina 9 di 11 dell'impianto e la certificazione dichiarazione di conformità CE, ricevendo a distanza di alcuni giorni la risposta dallo studio di consulenza incaricato dagli attori sulla sufficienza di tale documentazione ai fini del collaudo PIF (all.ti 14-19).
Il CTU ha infine escluso categoricamente che i singoli componenti elettrici - quali armadi, scatole di derivazione, cavi, interruttori, selettori, spie, inverter, ecc. - fossero privi di marcatura CE (pag. 48 della relazione).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, devono integralmente respingersi le domande svolte da compresa quella di condanna avversaria alla rimozione Parte_1 dell'impianto esistente.
Le valutazioni di cui sopra in punto di consegna di aliud pro alio e istanze risarcitorie sono chiaramente meritevoli d'essere estese all'impianto di rispetto Parte_2 al quale potrebbe se del caso prospettarsi esclusivamente la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice ex artt. 1453 e 1455 c.c., ritenendosi assodata l'incompletezza dell'impianto realizzato presso l'azienda della medesima.
Ma anche al riguardo non si ravvisano i presupposti per la caducazione negoziale.
L'incompletezza dell'impianto è chiaramente imputabile alla committente stessa, la quale, omettendo di far completare la costruzione del capannone destinato a ospitare le tre ventole residue già consegnatele, ha impedito all'appaltatrice di ultimare l'installazione programmata.
Viceversa, la parte dell'impianto effettivamente installata da , seppur con CP_1 qualche criticità legata a opinabili scelte costruttive, risultava funzionante al momento dei sopralluoghi del CTU, tanto che in atti non si rintracciano obiezioni legate a suoi malfunzionamenti.
Anche le domande di pertanto, vanno respinte. Parte_2
4. La domanda riconvenzionale.
ha chiesto la condanna di a pagarle l'importo di € CP_1 Parte_2
7.686,00 a saldo del prezzo contrattato per l'impianto installato nella stalla di pertinenza della sua impresa agricola.
Ora, considerato che i ventilatori sono stati effettivamente consegnati all'attrice, ma non installati, benché ciò sia imputabile alla e il preventivo non dettaglia Parte_1 la quota di corrispettivo imputata alla fornitura e quella alla manodopera, il Tribunale pagina 10 di 11 ritiene congruo riconoscere a un compenso del 60% di quanto richiesto a CP_1 saldo, pari alla somma di € 4.611,00, sulla quale decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.
5. La domanda formulata dalla convenuta ex art. 96 c.p.c. e le spese di lite.
Va respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale degli attori, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso e ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie la domanda riconvenzionale nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma di € 4.611,00, oltre Parte_2 Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge.
Grosseto, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
MA EN
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2022, vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati a Grosseto, via De Barberi n. 108, presso lo studio dell'avv.
GI OS, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORI
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via Rosario Livatino n. 9, presso lo studio dell'avv. Michele Bocedi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'8.7.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e hanno Parte_1 Pt_2 convenuto la società innanzi all'intestato Tribunale, esponendo che: CP_1
pagina 1 di 11 • in qualità di titolari delle rispettive imprese agricole avrebbero affidato alla convenuta, con separati contratti datati 22.1.2019, la realizzazione di un impianto di ventilazione nelle proprie stalle;
• i primi ventilatori installati presso l'azienda di cominciarono Parte_1 subito a dare problemi di funzionamento, tali da interdirne l'uso, e infatti non si procedé a installare le apparecchiature già consegnate presso l'azienda di Parte_2
;
[...]
• da successivi controlli e interventi sarebbe tra l'altro emersa la incompletezza e irregolarità normativa della documentazione consegnata da ad ambo le CP_1 imprese, senza ignorare il mancato completamento delle opere a regola d'arte;
• le anomalie degli impianti de quibus sarebbero state riscontrate anche nell'ambito di un procedimento avviato dai committenti nel mese di marzo 2021 ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c..
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di Grosseto di risolvere per inadempimento di i due contratti del 22.1.2019 e di condannare CP_1 quest'ultima a rimuovere a proprie spese i macchinari parzialmente installati nonché
a restituirgli le somme versate e a risarcirgli tutti i pregiudizi sofferti in termini di danno emergente e lucro cessante.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del CP_1
Tribunale adito, ritenendo competente quello di Reggio Emilia, e in via preliminare la decadenza di controparte da ogni garanzia per effetto degli artt. 1495, 1667 e 1552
c.c.; nel merito della vicenda, esponeva d'aver correttamente operato, come testimoniato dalla consulenza depositata nella procedura ante causam, e d'essersi fattivamente adoperata per una soluzione bonaria con i denunciando Parte_1 infine l'omesso pagamento dell'importo di € 7.686,00 da parte di , per cui ne Pt_2 chiedeva la condanna in via riconvenzionale, in ipotesi compensando detta somma con quella eventualmente necessaria per emendare i vizi e sostituire materiali o completare la fornitura dei beni alienati.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'8.7.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 2 di 11 *****
1. I fatti di causa.
L'oggetto del contendere verte sulle sorti di due separati contratti siglati il 22.1.2019 tra i sigg. e da un lato, quali rispettivi titolari di azienda Parte_1 Pt_2 agricole, e la società dall'altro, per la realizzazione in dette aziende di due CP_1 impianti di ventilazione per il raffrescamento delle stalle e del bestiame (all.ti 1 e 2 della citazione).
Gli attori hanno chiesto la risoluzione di detti contratti per inadempimento della fornitrice, responsabile d'aver lasciato opere incomplete nell'impresa della sig.ra
, d'aver realizzato opere non funzionanti in quella del sig. e d'aver Pt_2 Pt_1 consegnato a entrambi documentazione carente e irregolare avuto riguardo alla normativa (nazionale e comunitaria) di settore.
Quale effetto della risoluzione negoziale, hanno poi chiesto ex art. 1458 c.c. la restituzione del prezzo già pagato con i bonifici del 17.5.2019, nell'importo integrale di € 14.640,00 per il sig. (all.ti 7 e 8) e parziale di € 17.935,00 per la sig.ra Pt_1
, quest'ultimo corrispondente al 70% del prezzo globale di € 25.620,00 (all.ti 5 e Pt_2
6). Hanno, infine, domandato la condanna di a risarcirgli tutti i pregiudizi CP_1 arrecatigli - consistenti nella minore produzione lattiera, nei maggiori costi da sborsare per la dovuta sostituzione dell'impianto e nei danni cagionati agli animali - nonché allo smontaggio e al ritiro dei macchinari parzialmente installati e presenti nelle due aziende.
2. La competenza territoriale.
In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Grosseto richiamando un'asserita convenzione con cui i contraenti avrebbero riservato al Tribunale di Reggio Emilia ogni decisione sulle eventuali controversie derivanti dai contratti stipulati il 22.1.2019.
L'eccezione è infondata.
A sostegno della medesima, infatti, la parte ha invocato l'art. 10 di talune condizioni generali di vendita richiamate dalle bolle di consegna delle attrezzature presso le aziende degli odierni attori (all.ti 2-4 della comparsa), condizioni che tuttavia non risultano sottoscritte né tantomeno riferibili specificamente a questi ultimi, sicché non pagina 3 di 11 è rintracciabile una valida designazione convenzionale in favore del Tribunale di
Reggio Emilia, che avrebbe invece richiesto una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
3. Le domande attoree.
Occorre anzitutto inquadrare giuridicamente i contratti intercorsi fra le parti, in termini di appalto o compravendita, per l'individuazione della disciplina applicabile.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza nomofilattica “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (cfr. ex multis Cass. n. 20391/2008); e ancora “si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando la fornitura riguarda manufatti che rientrano nella normale attività produttiva dell'imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità espressamente richieste dalla controparte (S.U., sentenza 9 giugno
1992, n. 7073, nonché, fra le altre, le sentenze 29 aprile 1993, n. 5074, 30 marzo
1995, n. 3807, e 21 maggio 2001, n. 6925). Occorre, in altre parole, valutare se sia prevalente o meno il lavoro rispetto alla materia (sentenza 24 luglio 2008, n. 20391), sulla base degli accordi intercorsi e del tipo di prestazione oggetto del contratto” (cfr.
Cass. n. 20301/2012). Nella fattispecie di cui si discute, atteso che l'oggetto delle conferme d'ordine del 22.1.2019 consisteva nella fornitura di complessi impianti di ventilazione, realizzati ad hoc sulla scorta delle caratteristiche dei locali da areare e comprensiva di una serie di prestazioni (disegni di piazzamento, avviamento e collaudo, ed eliminazione a carico della fornitrice di eventuali disturbi pagina 4 di 11 elettromagnetici insorgendi dopo il montaggio), i contratti de quibus vanno qualificati come appalti piuttosto che come vendite.
Invero, manufatti come quelli che s'era impegnata a compiere non CP_1 potevano essere costruiti e installati come se fossero oggetti già pronti, trattandosi di un qualcosa da realizzare "su misura" per le specifiche esigenze delle stalle ubicate nelle aziende agricole dei committenti, sicché l'obbligazione di facere che contraddistingueva i contratti assumeva rilevanza prevalente e decisiva rispetto a quella di dare che è tipica della compravendita.
Ricondotte così le fattispecie agli schemi legali dell'appalto, sono quindi fuor d'opera i rinvii alle disposizioni della compravendita inerenti alla garanzia per vizi (artt. 1495 e ss. c.c.) o per buon funzionamento della res (art. 1512 c.c.).
Difatti, avendo i sigg. agito per la risoluzione negoziale per Parte_1 inadempimento di , dovranno applicarsi le norme relative all'appalto, e in CP_1 particolare:
- l'art. 1668, co. 2 c.c., che subordina la risoluzione del contratto alla presenza di vizi dell'opera “ultima” tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, e sempre che questi siano stati tempestivamente denunciati e l'azione non sia prescritta, ai sensi dell'art. 1667, commi 2 e 3 c.c.;
- gli artt. 1453 e 1455 c.c., che permettono invece al committente di svincolarsi dal contratto, nel termine ordinario decennale, in presenza di un grave inadempimento dell'appaltatore, che abbia omesso di completare l'opera o ne abbia consegnata una completamente diversa da quella pattuita, giacché appartenente a un genere differente o gravata da difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto, ricorrendo in questo caso la figura dell'aliud pro alio.
Ciò posto, la disamina del caso concreto fa emergere in modo nitido, in quanto documentato (all.ti 3, 4, 6 e 20-33 della convenuta) e neppure specificamente contestato dagli attori, il rendimento da parte di delle sue prestazioni di CP_1 fornitura e montaggio degli impianti di ventilazione nelle aziende dei sigg. entro il mese di maggio 2019, ad eccezione di alcune ventole destinate Parte_1 all'azienda della sig.ra , la cui mancata installazione fu imputabile alla ritardata Pt_2 pagina 5 di 11 costruzione di un ulteriore capannone deputato a ospitarli (cfr. pagg. 23 e 33 della
CTU).
Non è un caso, infatti, che proprio in detto periodo vi fu l'integrale pagamento del corrispettivo da parte di e quello parziale di Parte_1 Parte_2
Dalla documentazione versata in atti, peraltro, non risulta siano mai state sollevate obiezioni su presunte anomalie legate all'impianto parziale della sig.ra , che Pt_2 invero funzionava nell'estate del 2021, come verificato dal CTU (pagg. 24 e 31 della relazione).
Anche l'impianto posto a servizio della stalla di veniva trovato Parte_1
“parzialmente” funzionante, stante la necessità di sostituire due dei quattro ventilatori guasti e, comunemente a quanto osservato per l'impianto di , di Pt_2 riadattare l'impianto elettrico - attraverso la sostituzione delle scatole di derivazione e degli inverter nonché il diverso posizionamento di queste ultime -, ritenuto non conforme alle regole dell'arte e/o della razionalità, quantunque non evidentemente difforme dalle normative del settore, contrariamente a quanto osservato per i materiali utilizzati, risultati invece idonei all'uso e conformi alle normative (pagg. 15-
19 e 22-25 della relazione).
Da ciò ne vengono le seguenti considerazioni.
Per quanto concerne l'impianto di i lavori negoziati erano Parte_1 certamente ultimati nel mese di maggio 2019, e quindi l'azione risolutoria potrebbe trovare accoglimento solo in presenza di vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, ovvero nel caso più grave di consegna di aliud pro alio.
La lamentata carenza del collaudo da parte dell'appaltatrice, infatti, non conduce a ritenere l'opera inconclusa, perché il collaudo ha la natura di dichiarazione recettizia operata dal “committente” in ordine alla conformità dell'opera rispetto ai patti contrattuali;
pertanto, la clausola che includeva nella fornitura l'attività di
“avviamento e collaudo” di non poteva che riferirsi al compito di questa CP_1 nel mettere in funzione l'impianto e verificarne l'efficienza e la rispondenza alle regole dell'arte, adempimenti che - non richiedendo nella specie la forma scritta - appaiono senz'altro essere stati assolti nel mese di maggio 2019 dalla convenuta, tanto che l'impianto fu utilizzato per diverso tempo.
pagina 6 di 11 Ma a questo punto, l'azione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1668, co. 2 c.c. sembra da respingere a causa della decadenza del committente per tardiva denuncia dei vizi all'appaltatore circa la presenza di anomalie nell'impianto.
Come noto, infatti, la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, e dunque a fronte della contestazione della sua tempestività ad opera dell'appaltatore grava sul committente l'onere di fornire la prova d'aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna (cfr. ex multis Cass.
n. 11438/2021).
Nel caso in esame, al cospetto dell'eccepita decadenza dell'appaltatrice, nulla è stato replicato da circa la tempestività della denuncia nel termine di Parte_1 sessanta giorni dalla scoperta dei vizi imputabili a legati al blocco dei CP_1 ventilatori, decorrenti, a quanto pare, da alcuni giorni dopo l'installazione, essendosi la parte limitata a contestare l'ultimazione dell'opus.
Difettando la prova sulla tempestiva denuncia dei vizi, sono preclusi al committente tutti i rimedi correlati alla garanzia e, quindi, l'azione risolutoria e quella di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa oggetto di appalto.
Ad ogni buon conto, siffatta domanda neppure avrebbe potuto accogliersi in ipotesi di tempestività della denuncia, visto che l'art. 1668, co. 2 c.c. condiziona la risoluzione negoziale alla presenza di vizi che pregiudicano in assoluto la normale destinazione dell'opera, mentre nella specie i difetti dell'impianto - consistenti principalmente nel mancato funzionamento di due delle quattro pale - sarebbero soltanto idonei a limitarne l'ordinario godimento, di talché l'appaltatore avrebbe potuto al limite essere esposto all'azione risarcitoria del committente.
Ma al riguardo si denotava una carenza di allegazione e prova dei pregiudizi recriminati dall'attore.
Infatti, nella citazione parte attrice, senza distinguere tra contratti e impianti, ha rassegnato un elenco «…esemplificativo e non esaustivo, del danno dovuto alla minore produzione lattiera per le annualità a decorrere dal momento del convenuto completamento dell'impianto (in realtà mai avvenuto) sino alla completa sostituzione dello stesso, al risarcimento del danno causato dai maggiori costi sostenuti per la sostituzione dell'impianto fornito dalla convenuta e la realizzazione di un impianto pagina 7 di 11 nuovo e a norma, al risarcimento di ogni altro danno arrecato anche agli animali degli attori», riservandosi una migliore indicazione e quantificazione in corso di causa.
Nei successivi atti difetta però ogni attività assertiva sui pregiudizi annunciati, salvo poi figurare nelle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare dell'8.7.2025 una stima equitativa dei danni patiti nella somma di € 100.000,00, salva la maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Tuttavia, giova rimarcare come la parte che invoca il risarcimento da inadempimento ha l'onere di fornire elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare quantomeno l'esistenza certa del pregiudizio e a consentirne la relativa quantificazione, non potendo assumere, la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., alcuna valenza surrogatoria della prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento stesso (cfr. ex plurimis Cons. Stato n. 9822/2024).
Nel caso concreto, l'attore ha invocato due tipi di danno (calo della produzione lattiera e costi necessari sostituire l'impianto fornitogli con altro nuovo) ascrivendoli in realtà a un evento non ricorrente (ovvero la rimozione completa dell'impianto) e un altro (arrecato agli animali) del tutto inapprezzabile, in ragione della sua genericità.
Né infine può farsi riferimento, come prospettato dall'attore, alla consegna di aliud pro alio, tale da supportare la pretesa azionata ex art. 1453 c.c., per il sol fatto che i macchinari e l'impianto difetterebbero delle marcature e certificazioni CE, quali requisiti previsti dalla Direttiva 2006\42\CE.
Difatti, l'aliud pro alio riguarda difetti della cosa che, impedendole di assolvere alla sua funzione naturale, o sono immediatamente percepibili o si manifestano non appena la cosa venga impiegata.
L'attore non ha tanto allegato né offerto di provare che l'impianto per cui è causa sarebbe di per sé privo dei necessari requisiti di conformità alla normativa tecnica di settore;
ben diversamente, ha lamentato in sostanza la carenza della documentazione (marcatura e certificazione) volta ad attestare tale conformità.
Soccorre allora, a tal riguardo, il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie della vendita di immobile privo del certificato di abitabilità a agibilità, per il quale “nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale pagina 8 di 11 ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni, così che, il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l'ipotesi di vendita di aliud pro alio” (cfr. ex multis Cass. n.
17123/2020). Il principio, applicato mutatis mutandis al giudizio in scrutinio, conduce de plano a escludere che si faccia questione, qui, di un'ipotesi di consegna di aliud pro alio.
L'impianto consegnato e installato nella stalla di corrisponde Parte_1 esattamente a quello oggetto della conferma d'ordine del 22.1.2019 - malgrado le criticità riscontrate dal CTU -, tanto che non v'è traccia di doglianze in ordine alla fornitura di un impianto in radice differente da quella oggetto della conferma d'ordine e quindi radicalmente inidoneo ad assolvere alla propria funzione.
La marcatura CE, peraltro, non attesta una particolare qualità del prodotto o idoneità
a un particolare utilizzo, ma offre informazioni precise sulla provenienza e sulle specifiche caratteristiche di quel prodotto;
sul punto può richiamarsi l'orientamento della Cassazione Penale, secondo cui “il c.d marchio CE è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza Europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento…. la funzione del marchio "CE"
è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE” (cfr. Cass. Pen. n. 37165/2024).
In questi termini, allora, l'incertezza sulla marcatura CE non può ritenersi idonea ricondurre la fattispecie nella consegna di aliud pro alio.
Ciò detto, le risultanze di causa mostrano che la doglianza attorea è in ogni caso infondata anche nel merito, giacché ha prodotto la mail trasmessa alla CP_1 committenza in data 28.2.2020 con allegate la fotografia della targa identificativa pagina 9 di 11 dell'impianto e la certificazione dichiarazione di conformità CE, ricevendo a distanza di alcuni giorni la risposta dallo studio di consulenza incaricato dagli attori sulla sufficienza di tale documentazione ai fini del collaudo PIF (all.ti 14-19).
Il CTU ha infine escluso categoricamente che i singoli componenti elettrici - quali armadi, scatole di derivazione, cavi, interruttori, selettori, spie, inverter, ecc. - fossero privi di marcatura CE (pag. 48 della relazione).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, devono integralmente respingersi le domande svolte da compresa quella di condanna avversaria alla rimozione Parte_1 dell'impianto esistente.
Le valutazioni di cui sopra in punto di consegna di aliud pro alio e istanze risarcitorie sono chiaramente meritevoli d'essere estese all'impianto di rispetto Parte_2 al quale potrebbe se del caso prospettarsi esclusivamente la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice ex artt. 1453 e 1455 c.c., ritenendosi assodata l'incompletezza dell'impianto realizzato presso l'azienda della medesima.
Ma anche al riguardo non si ravvisano i presupposti per la caducazione negoziale.
L'incompletezza dell'impianto è chiaramente imputabile alla committente stessa, la quale, omettendo di far completare la costruzione del capannone destinato a ospitare le tre ventole residue già consegnatele, ha impedito all'appaltatrice di ultimare l'installazione programmata.
Viceversa, la parte dell'impianto effettivamente installata da , seppur con CP_1 qualche criticità legata a opinabili scelte costruttive, risultava funzionante al momento dei sopralluoghi del CTU, tanto che in atti non si rintracciano obiezioni legate a suoi malfunzionamenti.
Anche le domande di pertanto, vanno respinte. Parte_2
4. La domanda riconvenzionale.
ha chiesto la condanna di a pagarle l'importo di € CP_1 Parte_2
7.686,00 a saldo del prezzo contrattato per l'impianto installato nella stalla di pertinenza della sua impresa agricola.
Ora, considerato che i ventilatori sono stati effettivamente consegnati all'attrice, ma non installati, benché ciò sia imputabile alla e il preventivo non dettaglia Parte_1 la quota di corrispettivo imputata alla fornitura e quella alla manodopera, il Tribunale pagina 10 di 11 ritiene congruo riconoscere a un compenso del 60% di quanto richiesto a CP_1 saldo, pari alla somma di € 4.611,00, sulla quale decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.
5. La domanda formulata dalla convenuta ex art. 96 c.p.c. e le spese di lite.
Va respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale degli attori, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso e ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie la domanda riconvenzionale nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma di € 4.611,00, oltre Parte_2 Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge.
Grosseto, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
MA EN
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