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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
R.G. 1564/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1564/2022 R.G. promossa da:
(già , P. IVA Controparte_1 Controparte_2
con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 63, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Alberto Tealdi, del foro di Torino, PEC e dall'avv. Email_1
Niccolò Gastaldi, del foro di Torino, PEC presso il Email_2 cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 46.
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Marino (RM), Via Pier Giorgio CP_3 P.IVA_2
Frassati n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Walter Antonio Calabrò, del foro di Roma, PEC
1 , presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata, in Roma, via Lutezia n. 11.
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 1 dicembre 2022,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1111/2022, Controparte_1
emessa in data 24 ottobre 2022 dal Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica,
pubblicata il 25 ottobre 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- rigetta tutte le domande avanzate dalla (P. VA ); Controparte_2 P.IVA_1
- dichiara inammissibili la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della
[...]
(P. VA ) per violazione del dovere di buona fede e la domanda di Controparte_2 P.IVA_1 condanna al risarcimento del danno dell'attrice, poste dalla (P. VA in CP_3 P.IVA_2 quanto tardive;
- condanna (P. VA al pagamento della somma di €. Controparte_2 P.IVA_1 75.789,15 in favore della (P. VA ) a titolo di corrispettivo delle prestazioni CP_3 P.IVA_2 derivanti dal contratto di subappalto con scadenza originaria al 31.5.2017, poi, prorogato fino al
31.5.2019, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal 5 luglio 2021 fino al soddisfo;
- condanna (P. VA ) alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2 P.IVA_1 della (P. VA che liquida nella somma di €.759,00 per esborsi e in CP_3 P.IVA_2
€.11.268,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, in totale riforma della decisione impugnata, previa ammissione delle prove orali dedotte, qualora ritenuto necessario, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla convenuta di € 6.831,71 è inesistente e che ogni altro credito non può essere individuato ed esigibile se non previo suo riconoscimento e pagamento da parte della s.p.a. Manitalidea;
con la condanna di alla restituzione della somma nel CP_3 frattempo pagata, con gli interessi ex D.lgs n. 231/2002.
In subordine, relativamente alla domanda riconvenzionale di accertare e dichiarare dovuta CP_3 una somma da termine fissando ex art.1183 cc e non dalla data della comparsa di costituzione della medesima. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
2 “Voglia l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare: dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla Controparte_1 già per le ragioni di cui alla presente comparsa. Controparte_2 Nel merito: rigettare, in toto, la domanda di riforma dell'appellata sentenza, avanzata con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto di costituzione, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1111/2022 pubbl. il 25/10/2022 repert. N. 1634/2022 del 25/10/2022 del Tribunale Ordinario di Ivrea, emessa nel giudizio iscritto al num. rg 2312/2011, Giud. Dott.ssa Papalia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA. Salvis iuribus”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
La società (poi divenuta Controparte_2 Controparte_1
ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea la società
[...] CP_3
allegando quanto segue:
- di essere, la una società che opera da decenni nel Controparte_2
settore del c.d. “facility management”, prestando servizi di pulizia industriale e manutenzione ordinaria e straordinaria in favore di primari clienti nazionali,
mediante contratti di appalto, subappalto, ATI o consorzi;
- di aver ricevuto in appalto dalla società Manitalidea s.p.a. l'esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso determinati punti vendita della società Controparte_4
- di aver affidato tali lavori, in subappalto, alla società all'epoca CP_3
società consorziata con la società Attrice, stabilendo un compenso a canone fisso per le attività di manutenzione ordinaria, compensi variabili per gli interventi straordinari, determinati dal committente finale;
- che la in esecuzione di tale contratto, aveva svolto le previste CP_3
attività, quale subappaltatrice, dal 31 maggio 2017 al 31 maggio 2019, sino alla cessazione del rapporto, per volontà di Controparte_4
3 - che ogni attività e altresì ogni fatturazione tra le parti poteva essere effettuata unicamente dopo l'ordine e/o autorizzazione da parte della committente principale;
- che, in specie, ogni fatturazione era contrattualmente subordinata al previo benestare del committente (art. 2.6), e i pagamenti alla subappaltatrice erano previsti solo a seguito dell'autorizzazione alla fatturazione e della disponibilità dei fondi da parte del committente (artt.
8.2 e 8.4), secondo un meccanismo “a cascata”, ovvero previo pagamento da a Manitalidea s.p.a., e da Controparte_4
Manitalidea s.p.a. a sino al pagamento Controparte_1
da Controparte_1 CP_3
- che avrebbe emesso una serie di fatture, nel 2017, di cui ai numeri CP_3
287, 288, 289, 290, 291, 292, 332, 349/2017, per complessivi euro 6.831,71, in assenza di ordini autorizzativi, relativi a crediti contestati da
[...]
in quanto inesistenti;
Controparte_1
- che Manitalidea s.p.a. era stata ammessa dal Tribunale di Ivrea a procedura di amministrazione straordinaria;
domandando, su queste basi, accertarsi e dichiararsi “che il credito vantato dalla convenuta di euro 6.831,71 è inesistente e che ogni altro credito non può essere individuato ed esigibile se non previo suo riconoscimento e pagamento da parte della Manitalidea s.p.a.”.
costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea, ritenendola CP_3
infondata in fatto e in diritto, e in via riconvenzionale domandava “ritenere e dichiarare che la è a oggi creditrice della somma euro € 75.789,15”, di CP_3
cui a fatture prodotte agli atti, “oltre interessi moratori ex art. 1 d.lgs 2002 n. 231, o di quella somma diversa che verrà precisata” e “per l'effetto condannare parte attrice al pagamento dell'importo dovuto”. Successivamente, domandava altresì la condanna di al risarcimento dei danni derivati a Controparte_1 CP_3
dall'inadempimento del contratto.
[...]
4 Il Tribunale di Ivrea, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto la prima domanda riconvenzionale di parte convenuta, ha ritenuto l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, e ha rigettato le domanda di parte attrice,
condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, presentando plurimi motivi d'impugnazione, articolati in parti contraddistinte dalle seguenti rubriche, che risultano correlate alle singole domande oggetto di pronuncia da parte del giudice di prime cure, e quindi solo identificative dei capi e punti della sentenza oggetto di impugnazione:
- “1. Domanda di accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del credito relativamente alle otto fatture specificate”;
- “2. Domanda di accertamento e dichiarazione che pagamento di somme da parte di sia condizionato al pagamento corrispondente da parte della CP_5
committente”;
- “3. Domanda riconvenzionale”; in tali partizioni sono raccolti i singoli motivi d'appello, non meglio contraddistinti con differenti rubriche, ma che comunque risultano identificabili come segue:
- Ritenuto erroneo rigetto della domanda attorea per:
o omessa considerazione della mancata corrispondenza delle fatture emesse a ordini impartiti dalla committenza;
o erronea reiezione delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice;
o erronea applicazione dell'art. 1362 c.c.;
- Ritenuto erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta per:
o erronea qualificazione del previo pagamento da parte di Manitalidea
s.p.a. a parte attrice quale apposizione di termine per il pagamento a anziché quale condizione per ritenersi la spettanza di tale CP_3
ultimo pagamento;
5 o inesistenza delle fatture poste da a fondamento della CP_3
domanda riconvenzionale;
o erronea considerazione che l'effettivo svolgimento dei lavori da parte di non sarebbe stato contestato;
CP_3
o erroneo computo degli interessi di mora;
o erronea identificazione della decorrenza dei predetti interessi.
2. MANCATA CORRISPONDENZA DELLE FATTURE A ORDINI PER OPERE DI
MANUTENZIONE NON ORDINARIA
con quello che è identificabile come primo Controparte_1
motivo d'impugnazione, si duole che il Tribunale, relativamente alle prestazioni di cui alle fatture n. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 332, 349/2017, emesse da CP_3
per complessivi euro 6.831,71, abbia ritenuto irrilevante la mancata “preventiva autorizzazione” della committenza, ritenendo che l'Appellante non avesse “sollevato contestazioni in ordine all'omessa ricezione dei riepiloghi mensili delle attività svolte”, né “all'esecuzione secundum legis artis dei servizi di appalto”, senza considerare che si trattava di prestazioni per le quali mancavano gli ordini, in quanto i pretesi ordini, secondo controparte provati dai documenti prodotti agli atti come
“documento n. 18”, sarebbero relativi al periodo ottobre 2018/settembre 2019, mentre le predette fatture sono del 2017 e trattasi di fatture che, per questa ragione, sin dal
2018 e ben antecedentemente all'instaurazione della presente causa, erano state
“respinte” da ritenendo trattarsi di importi non Controparte_1
dovuti.
Parte Appellata osserva, invece, che il contratto di subappalto prevedeva la corresponsione di “un compenso a un canone predefinito” e che la produzione della documentazione “relativa agli ordini a fatturare”, di cui a PEC del 20 settembre 2019, risolverebbe “già da sé il giudizio in corso”, richiamando poi l'argomentazione del
Tribunale -oggetto invero di altro motivo d'appello- secondo la quale “l'emissione della fattura (rectius il pagamento del corrispettivo dell'appalto) non può essere
6 subordinata al mero arbitrio della controparte, avendosi, altrimenti, una clausola meramente potestativa”.
Il motivo d'impugnazione è fondato e risulta meritevole di accoglimento.
Il contratto di subappalto stipulato fra le parti prevedeva due tipologie di prestazioni da effettuarsi da parte di CP_3
- quelle di manutenzione ordinaria programmata, retribuite con la corresponsione di un canone mensile prestabilito per ciascuno dei punti vendita (c.d. “Locali”) di indicati in contratto, canone espressamente qualificato come Controparte_4
onnicomprensivo (si legge nel contratto che “ non Controparte_2
rimborserà alcuna spesa o costo ulteriore ... intendendosi il corrispettivo pattuito già comprensivo di tutti i costi per l'esatta esecuzione dei servizi”), per le quali i riepiloghi mensili delle attività svolte non risultano essere stati contestati da la cui effettiva prestazione non può Controparte_1
pertanto dirsi controversa;
- gli interventi di “manutenzione straordinaria”, per le quali era previsto che dovessero essere espressamente disposti e che la mancanza di “approvazione scritta” da parte della committente “non comporterà alcun diritto ... all'affidamento di tali interventi”.
Le fatture n. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 332, 349/2017, emesse da CP_3
per complessivi euro 6.831,71, risultano tutte concernere singoli interventi (quali
“sostituzione molle cerniere”, “kit fissaggio attacco a pressione pannelli cartongesso controsoffitto”, “ripristino guaina tetto”, ecc.), non compresi nei “canoni mensili”, quindi qualificabili come di “manutenzione straordinaria”.
La debenza di tali importi effettivamente appare essere stata contestata da
[...]
già antecedentemente all'instaurazione del presente Controparte_1
giudizio (con una e-mail del 2018 di cui, peraltro, l'Appellata disconosce la ricezione),
e l'allegazione della non debenza delle stesse è, in ogni caso, alla base oltre che specifico oggetto dell'azione giudiziale intrapresa da Controparte_1
[...]
7 Gli ordinativi di cui al “doc. 18” del fascicolo di primo grado di parte convenuta, così come la PEC del 20 settembre 2019 sono riferibili ad opere realizzate nel 2018-
2019, non nel 2017.
Era onere di fornire prova degli ordinativi, prova che invece non CP_3
risulta fornita agli atti.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, la domanda di
[...]
nella parte relativa all'accertamento della non debenza Controparte_1
dell'importo di euro 6.831,71, relativamente a tali fatture, va accolta.
Gli ulteriori profili di doglianza relativi alla reiezione di questa stessa domanda, identificati come un secondo e terzo motivo d'appello, risultano di conseguenza assorbiti e non necessitano di essere esaminati.
3. INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA 8.4 DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Relativamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da l'Appellante si duole, innanzitutto, dell'aver il Tribunale interpretato la CP_3
clausola di cui al punto 8.4 del contratto di subappalto come previsione di un termine di adempimento anziché quale condizione dell'adempimento stesso.
Secondo l'Appellante si sarebbe trattato di una pattuizione di “if and when”, da interpretarsi come tale ex artt. 1362 ss c.c., tenuto conto del contenuto complessivo del contratto, in specie della clausola di cui al punto 8.2 (“l'affidataria potrà emettere Co fattura solo dopo aver ricevuto ordine a fatturare da parte di ”), del rapporto consortile sussistente fra e in cui Controparte_2 CP_3 [...]
avrebbe svolto un ruolo di mero promotore del rapporto con la Controparte_2
committente, Manitalidea s.p.a., e di gestore amministrativo del rapporto, senza assumere su di sé “alcun investimento e introito imprenditoriale”, della parallela previsione del contratto di appalto stipulato da con Controparte_2
Manitalidea s.p.a. (ove, al punto 8.1, si prevedeva che l'emissione di fattura dovesse avvenire solo “previa verifica ed autorizzazione”), della comune intenzione delle parti,
8 dell'aver accettato di svolgere la propria attività “a propria cura e CP_3
rischio”.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non merita accoglimento.
Le parti hanno stipulato fra loro un contratto espressamente qualificato come di subappalto, in cui non è menzionata la sussistenza di un rapporto consortile fra loro, per quanto all'epoca fosse una s.c.r.l., tantomeno è indicato, né Controparte_2
può presumersi, che non derivasse profitti dagli stipulati accordi Controparte_2
di appalto e subappalto.
Il contratto concerne “l'esecuzione dei servizi di manutenzione” di determinati
“punti vendita , affidata da a Non vi è CP_4 Controparte_2 CP_3
operato alcun riferimento al contratto fra e Manitalidea s.p.a., Controparte_2
risultando solo alcune generiche menzioni, nell'art. 8 “Fatturazione e pagamenti”, al
“Cliente”; né risulta che interloquisse o avesse rapporti contrattuali con CP_3
Manitalidea s.p.a..
Da nessuna delle clausole contrattuali emerge che e Controparte_2 CP_3
avessero inteso stipulare un contratto di natura aleatoria o che
[...] CP_3
avesse accettato di assumersi un rischio economico legato a un evento incerto o futuro,
ma solo i rischi propri e comuni di qualunque impresa appaltatrice.
Co La clausola di cui all'art.
8.4 recita: “ procederà al pagamento delle fatture a mezzo bonifico bancario a 90 gg dalla fattura fine mese, entro 10 gg lavorativi dalla
Co disponibilità che avrà avuto dal Cliente di importo per il medesimo titolo”.
Anche letta unitamente all'art. 8.1, in cui si parla di una riserva di
[...]
di “trattenere” somme a seguito di eventuali contestazioni “da parte del CP_2
Cliente”, e all'art. 8.2, già sopra riportato, secondo il quale “l' potrà Parte_1
Co emettere fattura solo dopo aver ricevuto ordine a fatturare da parte di ”, tale clausola non può interpretarsi come una pattuizione di “if and when”, come condizione per la spettanza del pagamento, ma è da intendersi, invece, come finalizzata a prevedere determinate tutele, in caso di contestazioni da parte del “Cliente”, e determinate tempistiche, idonee a consentire a di comunicare Controparte_2
9 al “Cliente” lo svolgimento delle attività di manutenzione, accertarsi dell'insussistenza di eventuali contestazioni, quindi chiedere a sua volta il pagamento, stabilendo così un termine, per il pagamento da parte di a successivo a Controparte_2 CP_3
quello del pagamento che poteva e doveva chiedere a Manitalidea Controparte_2
s.p.a., ma non a condizionare a tempo indeterminato il pagamento a CP_3
subordinandolo al previo ottenimento di pagamento da parte del “Cliente”, ovvero di
Manitalidea s.p.a., tantomeno a escludere la spettanza del pagamento in caso di inadempimento da parte di Manitalidea s.p.a..
Del tutto correttamente, poi, il Tribunale (che ha affrontato la questione già nell'esame della domanda di ma è questione Controparte_1
che si pone negli stessi termini in ordine alla domanda riconvenzionale di CP_3
ha indicato che “l'emissione della fattura (rectius il pagamento del corrispettivo
[...]
dell'appalto) non può essere subordinata al mero arbitrio della controparte, avendosi, altrimenti, una clausola meramente potestativa che rimette alla mera volontà di un contraente l'esecuzione di una prestazione di pagamento, peraltro, a fronte di una controprestazione già ricevuta”, interpretando il disposto dell'art.
8.4 come indicazione di un termine di adempimento, implicante un onere, per di Controparte_2
“mantenere un comportamento attivo per la soddisfazione della propria pretesa creditoria”, nei confronti di Manitalidea s.p.a., anche “in applicazione del dovere di buona fede” nell'esecuzione dei contratti.
4. EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E FATTURAZIONE DEGLI STESSI
Con successivi due motivi di doglianza, Controparte_1
lamenta che il Tribunale abbia ritenuto “non contestate” le “fatture” poste alla base della domanda riconvenzionale avanzata da allorquando, invece, tali CP_3
fatture sarebbero “inesistenti”, e che abbia ritento “non contestata” l'effettiva esecuzione, da parte di dei servizi e delle opere di cui il preteso CP_3
pagamento costituirebbe il corrispettivo.
Tali motivi di gravame sono infondati, nei seguenti termini.
10 Per le fatture emesse nel 2017, oggetto anche della domanda avanzata da
[...]
già si è detto che, al riguardo, effettivamente sono state Controparte_1
contestate, proprio e già con la presentazione stessa della domanda giudiziale.
Per il resto, l'argomentata “inesistenza” delle fatture è correlata alla mancata produzione in giudizio delle stesse. Tuttavia, come correttamente indicato dal
Tribunale, con la presentazione della domanda riconvenzionale ha CP_3
allegato sia di aver compiutamente svolto le attività pattuite, sia di averle fatturate,
indicando espressamente le fatture emesse, dalla n. 287/2017 sino alla n. 308/2019, ed nella prima difesa utile, non ha ritualmente Controparte_1
contestato tali allegazioni, ex art. 115 c.p.c., come era suo onere (tenendo, aggiunge il
Tribunale, “un comportamento del tutto abnorme, ritenendo di poter unilateralmente derogare al principio di cui all'art. 115 c.p.c.”, riservando a momento successivo l'eventuale contestazione, “senza avvedersi di come, in caso di mancata contestazione dei fatti avversari nella prima difesa utile, tali fatti divengono del tutto pacifici”).
Non può quindi dirsi, come pretenderebbe l'Appellante, che non essendo state prodotte in giudizio, ne deriverebbe che tali fatture “non esistono”, e che non rileverebbe la loro sola menzione in un documento costituente “mero elenco interno” prodotto agli atti dalla controparte. La loro emissione è un fatto che non è stato contestato e quindi è stato correttamente ritenuto provato.
Risulta poi nuova, e come tale inammissibile, l'indicazione, fra l'altro riportata dall'Appellante a mero titolo di “esempio”, che alcuni documenti prodotti da controparte (in specie il “PIC n. 8279 del 19.6.2019”) riporterebbero prestazioni per un importo non risultante nell'elenco delle fatture prodotte da (ma allora, CP_3
può osservarsi per inciso, non sarebbe compreso nell'oggetto della domanda riconvenzionale) e relative “a punti vendita estranei a . CP_3
Nemmeno ha pregio la successiva ragione di doglianza, secondo la quale erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la mancata contestazione da parte di e “abnorme” il comportamento processuale da Controparte_1
tenuto da nella prima udienza utile dopo la Controparte_1
11 presentazione della domanda riconvenzionale di L'Appellante adduce al CP_3
riguardo un asserito “legittimo svolgimento delle difese”, che tale non è, quando non si ottemperi all'onere di contestazione nei tempi e modi ritualmente previsti;
ritenute lacune e contraddizioni della documentazione prodotta dalla controparte: ma quanto qui rileva è la mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte;
l'asserita successiva dichiarazione della difesa di che “l'autorizzazione ai CP_3
pagamenti è presente così come verrà depositata”, il che comproverebbe che la mancanza della “autorizzazione a fatturare” era stata contestata: ma la stessa necessità di una “autorizzazione a fatturare” è da escludersi, ed era questione concernente un punto già precedentemente esaminato e respinto, mentre oggetto della mancata contestazione è l'effettiva realizzazione della prestazione e la fatturazione delle stesse, non altro.
Né, per il 2018 e il 2019, differentemente che per il 2017, risulta tempestivamente operata alcuna contestazione in ordine alla corrispondenza o meno del credito a servizi e opere relativi a “manutenzione ordinaria” o a “manutenzione straordinaria”, risultando, fra l'altro, in questo caso prodotta agli atti, da parte Appellata, una serie di ordinativi relativi a opere di manutenzione straordinaria da effettuarsi in tali anni.
Di conseguenza, pertanto, a parte quanto ritenuto per le prestazioni e le fatture del
2017, correttamente il Tribunale ha ritenuto provata la debenza degli importi di cui ha allegato la fatturazione nel 2018 e nel 2019. CP_3
Dall'accoglimento del primo motivo d'impugnazione deriva, invece, che l'importo delle fatture del 2017 deve essere decurtato da quello al cui pagamento
[...]
deve ritenersi dovuta, da ricomputarsi in euro 68.957,44 Controparte_1
(75.789,15 - 6.831,71), in parziale riforma della pronuncia di primo grado.
5. COMPUTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA
Il Tribunale ha ritenuto la debenza, da parte di Controparte_1
di “interessi di mora ex d.l.gs. n. 231/2002 dal 5 luglio 2021 fino al soddisfo”.
[...]
12 impugna tale pronuncia sotto due profili, Controparte_1
entrambi peraltro infondati.
Per un verso si sostiene ulteriormente che le considerazioni del Tribunale si criticano “anche per i riflessi sui temi principali”, in quanto si sarebbe dovuto ritenere il pagamento fosse non dovuto sino al pagamento a Controparte_1
da parte di Manitalidea s.p.a. e che, comunque, contrariamente a quanto ritenuto
[...]
dal giudice di prime cure, i sarebbe attivata per Controparte_1
ottenere il pagamento da parte di Manitalidea s.p.a., poi la reiezione del CP_6
precedente motivo d'impugnazione, relativo all'asserita qualificabilità della clausola di cui al punto 8.4 del contratto stipulato fra le parti come condizione al cui avveramento fosse da ritenersi subordinata l'obbligazione di pagamento in capo a
[...]
già implica l'infondatezza anche di questa doglianza, Controparte_1
indipendentemente da se (fatto nemmeno compiutamente provato) e quando
(comunque non tempestivamente) abbia Controparte_1
avanzato a Manitalidea s.p.a. richieste di pagamento.
Per altro verso, l'Appellante sostiene che, avendo “chiesto (anche) la CP_3
fissazione del termine ex art. 1183 c.c.”, il Tribunale non avrebbe potuto stabilire un termine antecedente alla sua pronuncia: ma trattavasi di domanda avanzata da CP_3
in via subordinata, mentre il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale nei
[...]
termini avanzati da in via di principalità, ritenendo già decorsi i termini CP_3
per il pagamento, né poi ropone altre e diversi Controparte_1
criteri di computo della decorrenza dei termini degli interessi di mora.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
Dalla parziale riforma della sentenza di primo grado, deriva la necessità di un nuovo esame in ordine all'imputazione e alla liquidazione delle spese del giudizio di prime cure, in considerazione dell'esito complessivo della lite. parte attrice, aveva domandato dichiararsi la Controparte_1
non debenza dell'importo di euro 6.831,71, relativo a fatture emesse da CP_3
13 nel 2017, domanda che ha trovato accoglimento;
aveva altresì domandato dichiararsi che “ogni altro credito non può essere individuato ed esigibile se non previo suo riconoscimento e pagamento da parte della s.p.a. Manitalidea”, e al riguardo risulta soccombente.
in via riconvenzionale, aveva domandato la condanna della CP_3
controparte al pagamento dell'importo di euro 75.789,15, domanda che è stata accolta, per il minor importo di euro 68.957,44; aveva altresì domandato il “risarcimento del danno per prolungato inadempimento, da liquidarsi in via equitativa e/o per danni conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto”, domanda che è stata respinta.
Risulta, pertanto, una soccombenza reciproca delle parti, il che costituisce il presupposto per una compensazione delle spese, relativamente al giudizio di primo grado, ma nella sola misura del 60 %, dovendosi per il resto condannare
[...]
in quanto da ritenersi come maggiormente soccombente, Controparte_1
al pagamento a controparte delle spese relative a tale fase del giudizio.
In parziale riforma della sentenza di prime cure, Controparte_1
va quindi condannata al pagamento, in favore di del restante 40%
[...] CP_3
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 2.700,00
- per la fase introduttiva euro 1.850,00
- per la fase istruttoria/di euro 3.250,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 3.468,00
Totale: euro 11.268,00
14 Spese compensate 60% euro 6.760,80
Totale spese a carico euro 4.507,20
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge,
oltre al 40% degli importi documentati per esposti, pari a euro 303,60.
Analoghe considerazioni, in correlazione all'esito complessivo della lite, conducono a ritenere sussistenti i presupposti per una compensazione delle spese del presente grado di giudizio nella misura del 60%, dovendosi per il resto condannare parte
Appellante, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3
del restante 40%, da liquidarsi, in conformità ai già richiamati parametri di cui al
[...]
disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 1.900,00
- per la fase decisoria euro 3.100,00
Totale: euro 8.000,00
Spese compensate al 60% euro 4.800,00
Totale spese a carico euro 3.200,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo delle prestazioni derivanti dal contratto di CP_3
subappalto fra loro stipulato, dell'importo di euro 68.957,44, oltre interessi di mora, ex d.lgs. n. 231/2002, dal 5 luglio 2021 fino al soddisfo;
- ritenute compensate fra le parti, nella proporzione del 60%, le spese del primo grado di giudizio, condanna per il resto l Controparte_1
15 pagamento del restante 40% di tali spese, in favore di liquidate in CP_3
euro 4.507,20, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA
nei termini di legge, nonché al pagamento di euro 303,60 per esposti.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
va condannata alla restituzione a CP_3 Controparte_1
di quanto pagato in eccesso, in esecuzione della sentenza di primo grado, rispetto
[...]
a quanto deciso da questa Corte, in parziale riforma della predetta sentenza, oltre interessi di legge dalla data di ricezione del pagamento in eccesso al saldo.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione del 60% le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante, Controparte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
[...]
Appellata, liquidate nella misura di euro 3.200,00, oltre a rimborso CP_3
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
R.G. 1564/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1564/2022 R.G. promossa da:
(già , P. IVA Controparte_1 Controparte_2
con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 63, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Alberto Tealdi, del foro di Torino, PEC e dall'avv. Email_1
Niccolò Gastaldi, del foro di Torino, PEC presso il Email_2 cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 46.
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Marino (RM), Via Pier Giorgio CP_3 P.IVA_2
Frassati n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Walter Antonio Calabrò, del foro di Roma, PEC
1 , presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata, in Roma, via Lutezia n. 11.
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 1 dicembre 2022,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1111/2022, Controparte_1
emessa in data 24 ottobre 2022 dal Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica,
pubblicata il 25 ottobre 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- rigetta tutte le domande avanzate dalla (P. VA ); Controparte_2 P.IVA_1
- dichiara inammissibili la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della
[...]
(P. VA ) per violazione del dovere di buona fede e la domanda di Controparte_2 P.IVA_1 condanna al risarcimento del danno dell'attrice, poste dalla (P. VA in CP_3 P.IVA_2 quanto tardive;
- condanna (P. VA al pagamento della somma di €. Controparte_2 P.IVA_1 75.789,15 in favore della (P. VA ) a titolo di corrispettivo delle prestazioni CP_3 P.IVA_2 derivanti dal contratto di subappalto con scadenza originaria al 31.5.2017, poi, prorogato fino al
31.5.2019, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal 5 luglio 2021 fino al soddisfo;
- condanna (P. VA ) alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2 P.IVA_1 della (P. VA che liquida nella somma di €.759,00 per esborsi e in CP_3 P.IVA_2
€.11.268,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, in totale riforma della decisione impugnata, previa ammissione delle prove orali dedotte, qualora ritenuto necessario, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla convenuta di € 6.831,71 è inesistente e che ogni altro credito non può essere individuato ed esigibile se non previo suo riconoscimento e pagamento da parte della s.p.a. Manitalidea;
con la condanna di alla restituzione della somma nel CP_3 frattempo pagata, con gli interessi ex D.lgs n. 231/2002.
In subordine, relativamente alla domanda riconvenzionale di accertare e dichiarare dovuta CP_3 una somma da termine fissando ex art.1183 cc e non dalla data della comparsa di costituzione della medesima. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
2 “Voglia l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare: dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla Controparte_1 già per le ragioni di cui alla presente comparsa. Controparte_2 Nel merito: rigettare, in toto, la domanda di riforma dell'appellata sentenza, avanzata con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto di costituzione, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1111/2022 pubbl. il 25/10/2022 repert. N. 1634/2022 del 25/10/2022 del Tribunale Ordinario di Ivrea, emessa nel giudizio iscritto al num. rg 2312/2011, Giud. Dott.ssa Papalia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA. Salvis iuribus”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
La società (poi divenuta Controparte_2 Controparte_1
ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea la società
[...] CP_3
allegando quanto segue:
- di essere, la una società che opera da decenni nel Controparte_2
settore del c.d. “facility management”, prestando servizi di pulizia industriale e manutenzione ordinaria e straordinaria in favore di primari clienti nazionali,
mediante contratti di appalto, subappalto, ATI o consorzi;
- di aver ricevuto in appalto dalla società Manitalidea s.p.a. l'esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso determinati punti vendita della società Controparte_4
- di aver affidato tali lavori, in subappalto, alla società all'epoca CP_3
società consorziata con la società Attrice, stabilendo un compenso a canone fisso per le attività di manutenzione ordinaria, compensi variabili per gli interventi straordinari, determinati dal committente finale;
- che la in esecuzione di tale contratto, aveva svolto le previste CP_3
attività, quale subappaltatrice, dal 31 maggio 2017 al 31 maggio 2019, sino alla cessazione del rapporto, per volontà di Controparte_4
3 - che ogni attività e altresì ogni fatturazione tra le parti poteva essere effettuata unicamente dopo l'ordine e/o autorizzazione da parte della committente principale;
- che, in specie, ogni fatturazione era contrattualmente subordinata al previo benestare del committente (art. 2.6), e i pagamenti alla subappaltatrice erano previsti solo a seguito dell'autorizzazione alla fatturazione e della disponibilità dei fondi da parte del committente (artt.
8.2 e 8.4), secondo un meccanismo “a cascata”, ovvero previo pagamento da a Manitalidea s.p.a., e da Controparte_4
Manitalidea s.p.a. a sino al pagamento Controparte_1
da Controparte_1 CP_3
- che avrebbe emesso una serie di fatture, nel 2017, di cui ai numeri CP_3
287, 288, 289, 290, 291, 292, 332, 349/2017, per complessivi euro 6.831,71, in assenza di ordini autorizzativi, relativi a crediti contestati da
[...]
in quanto inesistenti;
Controparte_1
- che Manitalidea s.p.a. era stata ammessa dal Tribunale di Ivrea a procedura di amministrazione straordinaria;
domandando, su queste basi, accertarsi e dichiararsi “che il credito vantato dalla convenuta di euro 6.831,71 è inesistente e che ogni altro credito non può essere individuato ed esigibile se non previo suo riconoscimento e pagamento da parte della Manitalidea s.p.a.”.
costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea, ritenendola CP_3
infondata in fatto e in diritto, e in via riconvenzionale domandava “ritenere e dichiarare che la è a oggi creditrice della somma euro € 75.789,15”, di CP_3
cui a fatture prodotte agli atti, “oltre interessi moratori ex art. 1 d.lgs 2002 n. 231, o di quella somma diversa che verrà precisata” e “per l'effetto condannare parte attrice al pagamento dell'importo dovuto”. Successivamente, domandava altresì la condanna di al risarcimento dei danni derivati a Controparte_1 CP_3
dall'inadempimento del contratto.
[...]
4 Il Tribunale di Ivrea, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto la prima domanda riconvenzionale di parte convenuta, ha ritenuto l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, e ha rigettato le domanda di parte attrice,
condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, presentando plurimi motivi d'impugnazione, articolati in parti contraddistinte dalle seguenti rubriche, che risultano correlate alle singole domande oggetto di pronuncia da parte del giudice di prime cure, e quindi solo identificative dei capi e punti della sentenza oggetto di impugnazione:
- “1. Domanda di accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del credito relativamente alle otto fatture specificate”;
- “2. Domanda di accertamento e dichiarazione che pagamento di somme da parte di sia condizionato al pagamento corrispondente da parte della CP_5
committente”;
- “3. Domanda riconvenzionale”; in tali partizioni sono raccolti i singoli motivi d'appello, non meglio contraddistinti con differenti rubriche, ma che comunque risultano identificabili come segue:
- Ritenuto erroneo rigetto della domanda attorea per:
o omessa considerazione della mancata corrispondenza delle fatture emesse a ordini impartiti dalla committenza;
o erronea reiezione delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice;
o erronea applicazione dell'art. 1362 c.c.;
- Ritenuto erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta per:
o erronea qualificazione del previo pagamento da parte di Manitalidea
s.p.a. a parte attrice quale apposizione di termine per il pagamento a anziché quale condizione per ritenersi la spettanza di tale CP_3
ultimo pagamento;
5 o inesistenza delle fatture poste da a fondamento della CP_3
domanda riconvenzionale;
o erronea considerazione che l'effettivo svolgimento dei lavori da parte di non sarebbe stato contestato;
CP_3
o erroneo computo degli interessi di mora;
o erronea identificazione della decorrenza dei predetti interessi.
2. MANCATA CORRISPONDENZA DELLE FATTURE A ORDINI PER OPERE DI
MANUTENZIONE NON ORDINARIA
con quello che è identificabile come primo Controparte_1
motivo d'impugnazione, si duole che il Tribunale, relativamente alle prestazioni di cui alle fatture n. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 332, 349/2017, emesse da CP_3
per complessivi euro 6.831,71, abbia ritenuto irrilevante la mancata “preventiva autorizzazione” della committenza, ritenendo che l'Appellante non avesse “sollevato contestazioni in ordine all'omessa ricezione dei riepiloghi mensili delle attività svolte”, né “all'esecuzione secundum legis artis dei servizi di appalto”, senza considerare che si trattava di prestazioni per le quali mancavano gli ordini, in quanto i pretesi ordini, secondo controparte provati dai documenti prodotti agli atti come
“documento n. 18”, sarebbero relativi al periodo ottobre 2018/settembre 2019, mentre le predette fatture sono del 2017 e trattasi di fatture che, per questa ragione, sin dal
2018 e ben antecedentemente all'instaurazione della presente causa, erano state
“respinte” da ritenendo trattarsi di importi non Controparte_1
dovuti.
Parte Appellata osserva, invece, che il contratto di subappalto prevedeva la corresponsione di “un compenso a un canone predefinito” e che la produzione della documentazione “relativa agli ordini a fatturare”, di cui a PEC del 20 settembre 2019, risolverebbe “già da sé il giudizio in corso”, richiamando poi l'argomentazione del
Tribunale -oggetto invero di altro motivo d'appello- secondo la quale “l'emissione della fattura (rectius il pagamento del corrispettivo dell'appalto) non può essere
6 subordinata al mero arbitrio della controparte, avendosi, altrimenti, una clausola meramente potestativa”.
Il motivo d'impugnazione è fondato e risulta meritevole di accoglimento.
Il contratto di subappalto stipulato fra le parti prevedeva due tipologie di prestazioni da effettuarsi da parte di CP_3
- quelle di manutenzione ordinaria programmata, retribuite con la corresponsione di un canone mensile prestabilito per ciascuno dei punti vendita (c.d. “Locali”) di indicati in contratto, canone espressamente qualificato come Controparte_4
onnicomprensivo (si legge nel contratto che “ non Controparte_2
rimborserà alcuna spesa o costo ulteriore ... intendendosi il corrispettivo pattuito già comprensivo di tutti i costi per l'esatta esecuzione dei servizi”), per le quali i riepiloghi mensili delle attività svolte non risultano essere stati contestati da la cui effettiva prestazione non può Controparte_1
pertanto dirsi controversa;
- gli interventi di “manutenzione straordinaria”, per le quali era previsto che dovessero essere espressamente disposti e che la mancanza di “approvazione scritta” da parte della committente “non comporterà alcun diritto ... all'affidamento di tali interventi”.
Le fatture n. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 332, 349/2017, emesse da CP_3
per complessivi euro 6.831,71, risultano tutte concernere singoli interventi (quali
“sostituzione molle cerniere”, “kit fissaggio attacco a pressione pannelli cartongesso controsoffitto”, “ripristino guaina tetto”, ecc.), non compresi nei “canoni mensili”, quindi qualificabili come di “manutenzione straordinaria”.
La debenza di tali importi effettivamente appare essere stata contestata da
[...]
già antecedentemente all'instaurazione del presente Controparte_1
giudizio (con una e-mail del 2018 di cui, peraltro, l'Appellata disconosce la ricezione),
e l'allegazione della non debenza delle stesse è, in ogni caso, alla base oltre che specifico oggetto dell'azione giudiziale intrapresa da Controparte_1
[...]
7 Gli ordinativi di cui al “doc. 18” del fascicolo di primo grado di parte convenuta, così come la PEC del 20 settembre 2019 sono riferibili ad opere realizzate nel 2018-
2019, non nel 2017.
Era onere di fornire prova degli ordinativi, prova che invece non CP_3
risulta fornita agli atti.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, la domanda di
[...]
nella parte relativa all'accertamento della non debenza Controparte_1
dell'importo di euro 6.831,71, relativamente a tali fatture, va accolta.
Gli ulteriori profili di doglianza relativi alla reiezione di questa stessa domanda, identificati come un secondo e terzo motivo d'appello, risultano di conseguenza assorbiti e non necessitano di essere esaminati.
3. INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA 8.4 DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Relativamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da l'Appellante si duole, innanzitutto, dell'aver il Tribunale interpretato la CP_3
clausola di cui al punto 8.4 del contratto di subappalto come previsione di un termine di adempimento anziché quale condizione dell'adempimento stesso.
Secondo l'Appellante si sarebbe trattato di una pattuizione di “if and when”, da interpretarsi come tale ex artt. 1362 ss c.c., tenuto conto del contenuto complessivo del contratto, in specie della clausola di cui al punto 8.2 (“l'affidataria potrà emettere Co fattura solo dopo aver ricevuto ordine a fatturare da parte di ”), del rapporto consortile sussistente fra e in cui Controparte_2 CP_3 [...]
avrebbe svolto un ruolo di mero promotore del rapporto con la Controparte_2
committente, Manitalidea s.p.a., e di gestore amministrativo del rapporto, senza assumere su di sé “alcun investimento e introito imprenditoriale”, della parallela previsione del contratto di appalto stipulato da con Controparte_2
Manitalidea s.p.a. (ove, al punto 8.1, si prevedeva che l'emissione di fattura dovesse avvenire solo “previa verifica ed autorizzazione”), della comune intenzione delle parti,
8 dell'aver accettato di svolgere la propria attività “a propria cura e CP_3
rischio”.
Tale motivo d'impugnazione è infondato e non merita accoglimento.
Le parti hanno stipulato fra loro un contratto espressamente qualificato come di subappalto, in cui non è menzionata la sussistenza di un rapporto consortile fra loro, per quanto all'epoca fosse una s.c.r.l., tantomeno è indicato, né Controparte_2
può presumersi, che non derivasse profitti dagli stipulati accordi Controparte_2
di appalto e subappalto.
Il contratto concerne “l'esecuzione dei servizi di manutenzione” di determinati
“punti vendita , affidata da a Non vi è CP_4 Controparte_2 CP_3
operato alcun riferimento al contratto fra e Manitalidea s.p.a., Controparte_2
risultando solo alcune generiche menzioni, nell'art. 8 “Fatturazione e pagamenti”, al
“Cliente”; né risulta che interloquisse o avesse rapporti contrattuali con CP_3
Manitalidea s.p.a..
Da nessuna delle clausole contrattuali emerge che e Controparte_2 CP_3
avessero inteso stipulare un contratto di natura aleatoria o che
[...] CP_3
avesse accettato di assumersi un rischio economico legato a un evento incerto o futuro,
ma solo i rischi propri e comuni di qualunque impresa appaltatrice.
Co La clausola di cui all'art.
8.4 recita: “ procederà al pagamento delle fatture a mezzo bonifico bancario a 90 gg dalla fattura fine mese, entro 10 gg lavorativi dalla
Co disponibilità che avrà avuto dal Cliente di importo per il medesimo titolo”.
Anche letta unitamente all'art. 8.1, in cui si parla di una riserva di
[...]
di “trattenere” somme a seguito di eventuali contestazioni “da parte del CP_2
Cliente”, e all'art. 8.2, già sopra riportato, secondo il quale “l' potrà Parte_1
Co emettere fattura solo dopo aver ricevuto ordine a fatturare da parte di ”, tale clausola non può interpretarsi come una pattuizione di “if and when”, come condizione per la spettanza del pagamento, ma è da intendersi, invece, come finalizzata a prevedere determinate tutele, in caso di contestazioni da parte del “Cliente”, e determinate tempistiche, idonee a consentire a di comunicare Controparte_2
9 al “Cliente” lo svolgimento delle attività di manutenzione, accertarsi dell'insussistenza di eventuali contestazioni, quindi chiedere a sua volta il pagamento, stabilendo così un termine, per il pagamento da parte di a successivo a Controparte_2 CP_3
quello del pagamento che poteva e doveva chiedere a Manitalidea Controparte_2
s.p.a., ma non a condizionare a tempo indeterminato il pagamento a CP_3
subordinandolo al previo ottenimento di pagamento da parte del “Cliente”, ovvero di
Manitalidea s.p.a., tantomeno a escludere la spettanza del pagamento in caso di inadempimento da parte di Manitalidea s.p.a..
Del tutto correttamente, poi, il Tribunale (che ha affrontato la questione già nell'esame della domanda di ma è questione Controparte_1
che si pone negli stessi termini in ordine alla domanda riconvenzionale di CP_3
ha indicato che “l'emissione della fattura (rectius il pagamento del corrispettivo
[...]
dell'appalto) non può essere subordinata al mero arbitrio della controparte, avendosi, altrimenti, una clausola meramente potestativa che rimette alla mera volontà di un contraente l'esecuzione di una prestazione di pagamento, peraltro, a fronte di una controprestazione già ricevuta”, interpretando il disposto dell'art.
8.4 come indicazione di un termine di adempimento, implicante un onere, per di Controparte_2
“mantenere un comportamento attivo per la soddisfazione della propria pretesa creditoria”, nei confronti di Manitalidea s.p.a., anche “in applicazione del dovere di buona fede” nell'esecuzione dei contratti.
4. EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E FATTURAZIONE DEGLI STESSI
Con successivi due motivi di doglianza, Controparte_1
lamenta che il Tribunale abbia ritenuto “non contestate” le “fatture” poste alla base della domanda riconvenzionale avanzata da allorquando, invece, tali CP_3
fatture sarebbero “inesistenti”, e che abbia ritento “non contestata” l'effettiva esecuzione, da parte di dei servizi e delle opere di cui il preteso CP_3
pagamento costituirebbe il corrispettivo.
Tali motivi di gravame sono infondati, nei seguenti termini.
10 Per le fatture emesse nel 2017, oggetto anche della domanda avanzata da
[...]
già si è detto che, al riguardo, effettivamente sono state Controparte_1
contestate, proprio e già con la presentazione stessa della domanda giudiziale.
Per il resto, l'argomentata “inesistenza” delle fatture è correlata alla mancata produzione in giudizio delle stesse. Tuttavia, come correttamente indicato dal
Tribunale, con la presentazione della domanda riconvenzionale ha CP_3
allegato sia di aver compiutamente svolto le attività pattuite, sia di averle fatturate,
indicando espressamente le fatture emesse, dalla n. 287/2017 sino alla n. 308/2019, ed nella prima difesa utile, non ha ritualmente Controparte_1
contestato tali allegazioni, ex art. 115 c.p.c., come era suo onere (tenendo, aggiunge il
Tribunale, “un comportamento del tutto abnorme, ritenendo di poter unilateralmente derogare al principio di cui all'art. 115 c.p.c.”, riservando a momento successivo l'eventuale contestazione, “senza avvedersi di come, in caso di mancata contestazione dei fatti avversari nella prima difesa utile, tali fatti divengono del tutto pacifici”).
Non può quindi dirsi, come pretenderebbe l'Appellante, che non essendo state prodotte in giudizio, ne deriverebbe che tali fatture “non esistono”, e che non rileverebbe la loro sola menzione in un documento costituente “mero elenco interno” prodotto agli atti dalla controparte. La loro emissione è un fatto che non è stato contestato e quindi è stato correttamente ritenuto provato.
Risulta poi nuova, e come tale inammissibile, l'indicazione, fra l'altro riportata dall'Appellante a mero titolo di “esempio”, che alcuni documenti prodotti da controparte (in specie il “PIC n. 8279 del 19.6.2019”) riporterebbero prestazioni per un importo non risultante nell'elenco delle fatture prodotte da (ma allora, CP_3
può osservarsi per inciso, non sarebbe compreso nell'oggetto della domanda riconvenzionale) e relative “a punti vendita estranei a . CP_3
Nemmeno ha pregio la successiva ragione di doglianza, secondo la quale erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la mancata contestazione da parte di e “abnorme” il comportamento processuale da Controparte_1
tenuto da nella prima udienza utile dopo la Controparte_1
11 presentazione della domanda riconvenzionale di L'Appellante adduce al CP_3
riguardo un asserito “legittimo svolgimento delle difese”, che tale non è, quando non si ottemperi all'onere di contestazione nei tempi e modi ritualmente previsti;
ritenute lacune e contraddizioni della documentazione prodotta dalla controparte: ma quanto qui rileva è la mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte;
l'asserita successiva dichiarazione della difesa di che “l'autorizzazione ai CP_3
pagamenti è presente così come verrà depositata”, il che comproverebbe che la mancanza della “autorizzazione a fatturare” era stata contestata: ma la stessa necessità di una “autorizzazione a fatturare” è da escludersi, ed era questione concernente un punto già precedentemente esaminato e respinto, mentre oggetto della mancata contestazione è l'effettiva realizzazione della prestazione e la fatturazione delle stesse, non altro.
Né, per il 2018 e il 2019, differentemente che per il 2017, risulta tempestivamente operata alcuna contestazione in ordine alla corrispondenza o meno del credito a servizi e opere relativi a “manutenzione ordinaria” o a “manutenzione straordinaria”, risultando, fra l'altro, in questo caso prodotta agli atti, da parte Appellata, una serie di ordinativi relativi a opere di manutenzione straordinaria da effettuarsi in tali anni.
Di conseguenza, pertanto, a parte quanto ritenuto per le prestazioni e le fatture del
2017, correttamente il Tribunale ha ritenuto provata la debenza degli importi di cui ha allegato la fatturazione nel 2018 e nel 2019. CP_3
Dall'accoglimento del primo motivo d'impugnazione deriva, invece, che l'importo delle fatture del 2017 deve essere decurtato da quello al cui pagamento
[...]
deve ritenersi dovuta, da ricomputarsi in euro 68.957,44 Controparte_1
(75.789,15 - 6.831,71), in parziale riforma della pronuncia di primo grado.
5. COMPUTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA
Il Tribunale ha ritenuto la debenza, da parte di Controparte_1
di “interessi di mora ex d.l.gs. n. 231/2002 dal 5 luglio 2021 fino al soddisfo”.
[...]
12 impugna tale pronuncia sotto due profili, Controparte_1
entrambi peraltro infondati.
Per un verso si sostiene ulteriormente che le considerazioni del Tribunale si criticano “anche per i riflessi sui temi principali”, in quanto si sarebbe dovuto ritenere il pagamento fosse non dovuto sino al pagamento a Controparte_1
da parte di Manitalidea s.p.a. e che, comunque, contrariamente a quanto ritenuto
[...]
dal giudice di prime cure, i sarebbe attivata per Controparte_1
ottenere il pagamento da parte di Manitalidea s.p.a., poi la reiezione del CP_6
precedente motivo d'impugnazione, relativo all'asserita qualificabilità della clausola di cui al punto 8.4 del contratto stipulato fra le parti come condizione al cui avveramento fosse da ritenersi subordinata l'obbligazione di pagamento in capo a
[...]
già implica l'infondatezza anche di questa doglianza, Controparte_1
indipendentemente da se (fatto nemmeno compiutamente provato) e quando
(comunque non tempestivamente) abbia Controparte_1
avanzato a Manitalidea s.p.a. richieste di pagamento.
Per altro verso, l'Appellante sostiene che, avendo “chiesto (anche) la CP_3
fissazione del termine ex art. 1183 c.c.”, il Tribunale non avrebbe potuto stabilire un termine antecedente alla sua pronuncia: ma trattavasi di domanda avanzata da CP_3
in via subordinata, mentre il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale nei
[...]
termini avanzati da in via di principalità, ritenendo già decorsi i termini CP_3
per il pagamento, né poi ropone altre e diversi Controparte_1
criteri di computo della decorrenza dei termini degli interessi di mora.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
Dalla parziale riforma della sentenza di primo grado, deriva la necessità di un nuovo esame in ordine all'imputazione e alla liquidazione delle spese del giudizio di prime cure, in considerazione dell'esito complessivo della lite. parte attrice, aveva domandato dichiararsi la Controparte_1
non debenza dell'importo di euro 6.831,71, relativo a fatture emesse da CP_3
13 nel 2017, domanda che ha trovato accoglimento;
aveva altresì domandato dichiararsi che “ogni altro credito non può essere individuato ed esigibile se non previo suo riconoscimento e pagamento da parte della s.p.a. Manitalidea”, e al riguardo risulta soccombente.
in via riconvenzionale, aveva domandato la condanna della CP_3
controparte al pagamento dell'importo di euro 75.789,15, domanda che è stata accolta, per il minor importo di euro 68.957,44; aveva altresì domandato il “risarcimento del danno per prolungato inadempimento, da liquidarsi in via equitativa e/o per danni conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto”, domanda che è stata respinta.
Risulta, pertanto, una soccombenza reciproca delle parti, il che costituisce il presupposto per una compensazione delle spese, relativamente al giudizio di primo grado, ma nella sola misura del 60 %, dovendosi per il resto condannare
[...]
in quanto da ritenersi come maggiormente soccombente, Controparte_1
al pagamento a controparte delle spese relative a tale fase del giudizio.
In parziale riforma della sentenza di prime cure, Controparte_1
va quindi condannata al pagamento, in favore di del restante 40%
[...] CP_3
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 2.700,00
- per la fase introduttiva euro 1.850,00
- per la fase istruttoria/di euro 3.250,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 3.468,00
Totale: euro 11.268,00
14 Spese compensate 60% euro 6.760,80
Totale spese a carico euro 4.507,20
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge,
oltre al 40% degli importi documentati per esposti, pari a euro 303,60.
Analoghe considerazioni, in correlazione all'esito complessivo della lite, conducono a ritenere sussistenti i presupposti per una compensazione delle spese del presente grado di giudizio nella misura del 60%, dovendosi per il resto condannare parte
Appellante, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3
del restante 40%, da liquidarsi, in conformità ai già richiamati parametri di cui al
[...]
disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 1.900,00
- per la fase decisoria euro 3.100,00
Totale: euro 8.000,00
Spese compensate al 60% euro 4.800,00
Totale spese a carico euro 3.200,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo delle prestazioni derivanti dal contratto di CP_3
subappalto fra loro stipulato, dell'importo di euro 68.957,44, oltre interessi di mora, ex d.lgs. n. 231/2002, dal 5 luglio 2021 fino al soddisfo;
- ritenute compensate fra le parti, nella proporzione del 60%, le spese del primo grado di giudizio, condanna per il resto l Controparte_1
15 pagamento del restante 40% di tali spese, in favore di liquidate in CP_3
euro 4.507,20, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA
nei termini di legge, nonché al pagamento di euro 303,60 per esposti.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
va condannata alla restituzione a CP_3 Controparte_1
di quanto pagato in eccesso, in esecuzione della sentenza di primo grado, rispetto
[...]
a quanto deciso da questa Corte, in parziale riforma della predetta sentenza, oltre interessi di legge dalla data di ricezione del pagamento in eccesso al saldo.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione del 60% le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante, Controparte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
[...]
Appellata, liquidate nella misura di euro 3.200,00, oltre a rimborso CP_3
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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