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Sentenza 23 marzo 2024
Sentenza 23 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/03/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Brogi Presidente dott. Stefania Bruno Giudice rel. dott. Enrico Capanna Giudice
nel procedimento n. 11/2024 r.g. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da diretto ad ottenere l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f./P.Iva ), con sede in Prato, via della Romita 101; P.IVA_1
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore si è costituito, contestando la legittimazione attiva della ricorrente, e chiedendo il rigetto della domanda avversaria
Ha infatti contestato le fatture azionate da deducendo: Parte_1
1) quanto alla fattura n. 2074/23 di € 33.576,89 (relativa alle cosiddette “penali” per esubero di chilometraggio finale, rispetto a quanto pattuito nel contratto di noleggio), la mancata prova della pretesa creditoria, stante l'incongruenza dei dati indicati e l'inidoneità dei documenti posti a fondamento della richiesta di pagamento;
2) quanto alla fattura n. 1614/23, relativa invece a canoni di noleggio dei mezzi, per la quale residuerebbe un importo impagato di € 10.913,14, di aver consegnato a all'inizio Parte_1 del rapporto, tre assegni per un totale complessivo di € 25.643,00 e cioè nello specifico: Orga
- assegno emesso il 30/04/2021 n. 0015543164 di € 9.000,00; Orga
- assegno emesso il 10/06/2021 n. 0015543165 di € 9.000,00; Orga
- assegno n. 0015543166 di € 7.643,00; di cui la debitrice ha prodotto le matrici riportanti il timbro di a valere come Parte_1 ricevuta dei titoli stessi;
titoli peraltro regolarmente incassati da detta società. Inoltre, a fronte della documentazione acquisita nel corso del procedimento, la debitrice ha rappresentato di vantare un credito nei confronti di pari ad € 149.552,96, superiore Org_2 all'esposizione debitoria derivante dai decreti ingiuntivi acquisiti dalla cancelleria;
Ritenuto che sussista la legittimazione attiva della ricorrente.
Esaminata la documentazione prodotta e valutate le allegazioni delle parti, deve ritenersi provata – in quanto non specificamente contestata – l'esistenza di un debito insoluto della resistente derivante dalla fattura n. 1614/2023 per canoni di noleggio di mezzi. ha infatti allegato che la predetta fattura risulta impagata per € Parte_1
10.913,14. ha contestato la pretesa della ricorrente, deducendo di aver Controparte_1 correttamente adempiuto mediante la consegna alla controparte, all'inizio del rapporto contrattuale, di tre assegni, di cui ha prodotto le matrici, di importo complessivamente pari ad € 25.643,00.
A fronte di tale eccezione, la creditrice ha allegato di aver imputato i due assegni emessi il
30.04.2021 e 10.06.2021 ad altre e diverse fatture impagate per € 18.001,94 (come da prospetto contabile prodotto con la memoria ex art. 41 CCII in data 27.02.2024) e di non aver invece incassato l'assegno di importo pari ad € 7.643,00 in quanto emesso a garanzia.
Dall'“estratto conto” prodotto dalla creditrice si evince che le c.d. cauzioni versate da CP_1 sono state girocontate a saldo delle fatture n. 1437, 1661 e 1828, oltre che della fattura n. 1614/2023 per l'importo di € 1.937,56.
La resistente non ha specificamente contestato tali risultanze e segnatamente l'imputazione dei pagamenti effettuata dalla creditrice e deve pertanto ritenersi che sussista ad oggi un debito insoluto derivante dalla fattura n. 1614/2023, quanto meno per l'importo di € 3.270,14 (risultante dalla differenza tra il residuo debito di € 10.913,14 e l'importo di € 7.643,00), considerato che è pacifica la consegna di un assegno da parte di che, ad oggi, non è stato incassato. CP_1
Tale residuo credito, sia pure inferiore a quello allegato nel ricorso, legittima Parte_1
a richiedere la dichiarazione di liquidazione giudiziale e impone quindi di procedere
[...] alla valutazione nel merito della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 121 CCII.
In via incidentale, si osserva che la ricorrente non ha invece dimostrato la fonte negoziale del credito portato dalla fattura n. 2074/23 in quanto, a fronte delle specifiche contestazioni della debitrice, si è limitata a produrre i contratti di noleggio e le schede veicolo allegate, da cui si dovrebbero evincere i dati necessari per il conteggio delle c.d. penali per l'esubero del chilometraggio finale, prive però di sottoscrizioni riferibili alla e inidonee quindi a Controparte_1 fondare la pretesa creditoria risultante dalla fattura;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII, come emerge dai bilanci in atti. In particolare, nell'ultimo depositato in camera di commercio bilancio relativo all'anno 2021, è riportato un attivo patrimoniale pari ad € 1.442.116, debiti per €
1.334.830 e ricavi ammontanti ad € 1.344.815. In ogni caso, il debitore, costituendosi nel presente procedimento, non ha minimamente documentato detti requisiti, né ha documentato di esserne in possesso;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII. Nello specifico, l'agente della riscossione ha documentato debiti per € 863.032,72, su cui il debitore non ha preso specificamente posizione;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza dell'impresa, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza non solo dal mancato integrale pagamento dei crediti della ricorrente, ma anche dal mancato deposito dei bilanci a partire dall'annualità 2022, nonché dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario e dal rilevante numero di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Prato su ricorso dei lavoratori (attestati nel numero di 27), in alcuni casi già posti in esecuzione. ha dedotto di vantare un credito nei confronti dell'impresa di € CP_2 Org_2
149.552,96 che consentirebbe di pagare i debiti nei confronti dei lavoratori, portati dai predetti decreti ingiuntivi.
Come già rilevato, non ha però contestato la sussistenza di cartelle esattoriali per oltre € 800.000,00 né ha allegato di poter fare fronte a tale esposizione debitoria, dovendosi quindi escludere che la sola riscossione del credito menzionato possa essere comunque sufficiente a ripianare tutti i debiti della CP_2
Ritenuto che, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 358 CCI, debba essere nominata curatore la dott. iscritta al registro di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto dei criteri Parte_2 di rotazione e delle prove positive emerse in merito alla sua professionalità nello svolgere i compiti di curatore in precedenti procedure;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di c.f./P.Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Prato, via della Romita 101;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. STEFANIA BRUNO;
NOMINA
Curatore la dott. Parte_2
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
in mancanza, alla redazione provvede il curatore.
INVITA
il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
al curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
FISSA la data del 16.07.2024, ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l' Organizzazione_3
dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel
[...] circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi. Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 20/03/2024
La Giudice rel ed est.
Dott. Stefania Bruno
La Presidente
Dott. Raffaella Brogi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Brogi Presidente dott. Stefania Bruno Giudice rel. dott. Enrico Capanna Giudice
nel procedimento n. 11/2024 r.g. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da diretto ad ottenere l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f./P.Iva ), con sede in Prato, via della Romita 101; P.IVA_1
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore si è costituito, contestando la legittimazione attiva della ricorrente, e chiedendo il rigetto della domanda avversaria
Ha infatti contestato le fatture azionate da deducendo: Parte_1
1) quanto alla fattura n. 2074/23 di € 33.576,89 (relativa alle cosiddette “penali” per esubero di chilometraggio finale, rispetto a quanto pattuito nel contratto di noleggio), la mancata prova della pretesa creditoria, stante l'incongruenza dei dati indicati e l'inidoneità dei documenti posti a fondamento della richiesta di pagamento;
2) quanto alla fattura n. 1614/23, relativa invece a canoni di noleggio dei mezzi, per la quale residuerebbe un importo impagato di € 10.913,14, di aver consegnato a all'inizio Parte_1 del rapporto, tre assegni per un totale complessivo di € 25.643,00 e cioè nello specifico: Orga
- assegno emesso il 30/04/2021 n. 0015543164 di € 9.000,00; Orga
- assegno emesso il 10/06/2021 n. 0015543165 di € 9.000,00; Orga
- assegno n. 0015543166 di € 7.643,00; di cui la debitrice ha prodotto le matrici riportanti il timbro di a valere come Parte_1 ricevuta dei titoli stessi;
titoli peraltro regolarmente incassati da detta società. Inoltre, a fronte della documentazione acquisita nel corso del procedimento, la debitrice ha rappresentato di vantare un credito nei confronti di pari ad € 149.552,96, superiore Org_2 all'esposizione debitoria derivante dai decreti ingiuntivi acquisiti dalla cancelleria;
Ritenuto che sussista la legittimazione attiva della ricorrente.
Esaminata la documentazione prodotta e valutate le allegazioni delle parti, deve ritenersi provata – in quanto non specificamente contestata – l'esistenza di un debito insoluto della resistente derivante dalla fattura n. 1614/2023 per canoni di noleggio di mezzi. ha infatti allegato che la predetta fattura risulta impagata per € Parte_1
10.913,14. ha contestato la pretesa della ricorrente, deducendo di aver Controparte_1 correttamente adempiuto mediante la consegna alla controparte, all'inizio del rapporto contrattuale, di tre assegni, di cui ha prodotto le matrici, di importo complessivamente pari ad € 25.643,00.
A fronte di tale eccezione, la creditrice ha allegato di aver imputato i due assegni emessi il
30.04.2021 e 10.06.2021 ad altre e diverse fatture impagate per € 18.001,94 (come da prospetto contabile prodotto con la memoria ex art. 41 CCII in data 27.02.2024) e di non aver invece incassato l'assegno di importo pari ad € 7.643,00 in quanto emesso a garanzia.
Dall'“estratto conto” prodotto dalla creditrice si evince che le c.d. cauzioni versate da CP_1 sono state girocontate a saldo delle fatture n. 1437, 1661 e 1828, oltre che della fattura n. 1614/2023 per l'importo di € 1.937,56.
La resistente non ha specificamente contestato tali risultanze e segnatamente l'imputazione dei pagamenti effettuata dalla creditrice e deve pertanto ritenersi che sussista ad oggi un debito insoluto derivante dalla fattura n. 1614/2023, quanto meno per l'importo di € 3.270,14 (risultante dalla differenza tra il residuo debito di € 10.913,14 e l'importo di € 7.643,00), considerato che è pacifica la consegna di un assegno da parte di che, ad oggi, non è stato incassato. CP_1
Tale residuo credito, sia pure inferiore a quello allegato nel ricorso, legittima Parte_1
a richiedere la dichiarazione di liquidazione giudiziale e impone quindi di procedere
[...] alla valutazione nel merito della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 121 CCII.
In via incidentale, si osserva che la ricorrente non ha invece dimostrato la fonte negoziale del credito portato dalla fattura n. 2074/23 in quanto, a fronte delle specifiche contestazioni della debitrice, si è limitata a produrre i contratti di noleggio e le schede veicolo allegate, da cui si dovrebbero evincere i dati necessari per il conteggio delle c.d. penali per l'esubero del chilometraggio finale, prive però di sottoscrizioni riferibili alla e inidonee quindi a Controparte_1 fondare la pretesa creditoria risultante dalla fattura;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII, come emerge dai bilanci in atti. In particolare, nell'ultimo depositato in camera di commercio bilancio relativo all'anno 2021, è riportato un attivo patrimoniale pari ad € 1.442.116, debiti per €
1.334.830 e ricavi ammontanti ad € 1.344.815. In ogni caso, il debitore, costituendosi nel presente procedimento, non ha minimamente documentato detti requisiti, né ha documentato di esserne in possesso;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII. Nello specifico, l'agente della riscossione ha documentato debiti per € 863.032,72, su cui il debitore non ha preso specificamente posizione;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza dell'impresa, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza non solo dal mancato integrale pagamento dei crediti della ricorrente, ma anche dal mancato deposito dei bilanci a partire dall'annualità 2022, nonché dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario e dal rilevante numero di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Prato su ricorso dei lavoratori (attestati nel numero di 27), in alcuni casi già posti in esecuzione. ha dedotto di vantare un credito nei confronti dell'impresa di € CP_2 Org_2
149.552,96 che consentirebbe di pagare i debiti nei confronti dei lavoratori, portati dai predetti decreti ingiuntivi.
Come già rilevato, non ha però contestato la sussistenza di cartelle esattoriali per oltre € 800.000,00 né ha allegato di poter fare fronte a tale esposizione debitoria, dovendosi quindi escludere che la sola riscossione del credito menzionato possa essere comunque sufficiente a ripianare tutti i debiti della CP_2
Ritenuto che, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 358 CCI, debba essere nominata curatore la dott. iscritta al registro di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto dei criteri Parte_2 di rotazione e delle prove positive emerse in merito alla sua professionalità nello svolgere i compiti di curatore in precedenti procedure;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di c.f./P.Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Prato, via della Romita 101;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. STEFANIA BRUNO;
NOMINA
Curatore la dott. Parte_2
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
in mancanza, alla redazione provvede il curatore.
INVITA
il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
al curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
FISSA la data del 16.07.2024, ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l' Organizzazione_3
dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel
[...] circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi. Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 20/03/2024
La Giudice rel ed est.
Dott. Stefania Bruno
La Presidente
Dott. Raffaella Brogi