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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa IA ZI TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 199/2024, promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) con il patrocinio dell'avv. VINCENZO OPERAMOLLA, elettivamente domiciliati alla C.F._2
VIA TASSELGARDO n.
7 - TRANI, presso il difensore avv. VINCENZO OPERAMOLLA
Appellanti contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_1 CodiceFiscale_3
RU, elettivamente domiciliata alla VIA DEI MULINI n.
4 - BARLETTA, presso il difensore avv.
DOMENICO RU
Appellata avverso la sentenza n. 139/2024, pubblicata il 19.01.2024, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al
R.G. n. 6680/2018.
pagina 1 di 10 All'udienza collegiale del 15 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 25 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 25 novembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) e hanno citato in giudizio la figlia deducendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che con atto pubblico di compravendita del 10.9.1998, aveva acquistato l'usufrutto e Parte_1
la nuda proprietà della quota di comproprietà indivisa di un terreno edificabile sito in Controparte_1 territorio di IA alla Contrada La Specchia (in catasto al foglio 31, particelle 2369, 2370, 2375,
2376, 2386, 2387, 2381, 2382, 2383).
Chiedevano di accertarsi la simulazione dell'atto pubblico poiché tale bene immobile era stato acquistato, non già dalla figlia, ma dai genitori che ne avevano intestato la nuda proprietà alla figlia a titolo di liberalità e chiedevano quindi di dichiarare che l'intestazione della nuda proprietà in favore della figlia dissimulava una donazione indiretta avente per oggetto la successiva Controparte_1 realizzazione, a spese degli attori, di un fabbricato su tale suolo edificatorio.
La domanda, segnatamente, era stata formulata come segue:
“1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto notaio del 10.09.1988 n. 46783 rep. e n. Per_1
10317 racc. nella parte in cui dichiara acquirente del suolo edificatorio in contrada La Specchia della superficie di mq. 2468 alla partita 709720 – fg. 31 – particella 2369, particella 2370, particella 2375, particella 2376, particella 2386, particella 2387, particella 709721, foglio 31, particelle 2381, 2382 e
2383 , nata ad [...] il [...] anziché i genitori nata ad [...]_1
IA il 2/10/1942 e nato ad [...] il [...] e per l'effetto dichiarare che tale Parte_2 suolo e gli appartamenti e locali realizzati su tale suolo costituiscono donazione dei genitori alla figlia in quanto simulati anche gli atti successivi (richiesta permesso di costruire, contratto di appalto, dichiarazione di accatastamento) nella parte in cui dichiarano contraente dell'appalto e titolare del permesso di costruire anziché i genitori e;
2) Controparte_1 Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che i seguenti beni immobili: 1) locale a piano terra censito in catasto al foglio
31, particella 3447, sub 4, categoria c/1, classe 4, Via Fornari snc, piano T;
2) appartamento al piano pagina 2 di 10 terra censito in Catasto al foglio 31, particella 3447, sub. 5, categoria A/2, classe 2, Via Fornari snc, piano T, interno 1; 3) appartamento al primo piano, censito in Catatso al foglio 31, particella 3447, sub. 6, categoria A/2, classe 2, Via Fornari snc, piano 1, interno 2; 4) appartamento al primo piano, censito in Catasto foglio 31, particella 3447, sub. 7, categoria A/2, classe 3, Via Fornari snc, piano 1, interno 3; 5) appartamento al secondo piano censito in Catasto al foglio 31, particella 3447, sub. 8, categoria A/2, classe 2, Via Fornari snc, piano 2, interno 4; 6) appartamento al secondo piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 9 categoria A/2 classe 3 Via Fornari snc piano 2 int. 5; 7)
Appartamento al terzo piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447, sub. 10, categoria A/2 classe 2 Via Fornari snc piano 3 int. 6; 8) Appartamento al terzo piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447, sub. 11, categoria A/2 Via Fornari snc piano 3 int. 7; 9) Lastrico solare piano 4 foglio
31, particella 3447 sub. 12 categoria lastrico solare, via Fornari snc pjano 4; 10) Appartamento al 4 –
5 piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub 13 categoria A/2 classe 2 Via Fornari snc piano 4-5, int. 8; 11) Appartamento al piano S1 interno 1 censito in catasto al foglio 31 particella
3447, sub. 14 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 1; 12) Appartamento al piano S1 int. 2 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 15 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 2; 13) Appartamento al piano S1 int. 3 censito in catasto al foglio 31, particella 3447 sub.
16 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 3; 14) Appartamento al piano S1 int. 4 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 17 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc piano S1 int. 4;
15) Appartamento al piano S1 interno 5 censito in catasto al foglio 31, particella 3447, sub. 19 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 5; 16) Appartamento al piano S1 interno 6 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 19 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 6; 17) Appartamento al piano S1 int. 7 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub 20 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1, int. 7; 18) Appartamento al piano S1 int. 8 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 21 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc piano S1 int. 8; 19) appartamento al piano S1 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 22 categoria C/6 Pt_3 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 9; 20) Appartamento al piano S1 int. 1 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub 23 categoria C/2 classe 7 Via Fornari snc, intestati per la nuda proprietà
a costituiscono donazione indiretta dei genitori alla figlia in conto di legittima;
Controparte_1
Firmato Da: Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: Testimone_1
69e2d20fd9bf6f83 pagina 3 di 5 2) Per l'effetto dichiarare che e , Parte_2 Parte_1 pagina 3 di 10 hanno donato a la nuda proprietà del suolo edificabile di cui all'atto di acquisto Controparte_1
Notaio 10.9.1998 nonché i 20 beni immobili realizzati su tale suolo edificabile in forza di Per_1 permesso di costruire del 10.2.2006; 3) dichiarare che tale donazione costituisce attribuzione di legittima all'apertura della successione senza dispensa da collazione;
4) condannare CP_1
al pagamento delle spese di giudizio anche della fase cautelare oggetto di pronuncia del
[...]
27.11.2019 di rigetto del ricorso cautelare di .” (cfr. testualmente). Controparte_1
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva la prescrizione dell'azione di accertamento della simulazione relativa del contratto e di quella diretta all'accertamento della donazione indiretta del terreno.
Nel merito contestava solo la adeguatezza della prova offerta del pagamento del prezzo dell'appalto di costruzione dell'edificio con mezzi economici forniti dagli attori.
Istruita la causa, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il
Tribunale, così provvedeva: “- Rigetta le domande attoree;
- Condanna e Parte_1
al pagamento, in favore di , dele spese di lite, che si Parte_2 Controparte_1 liquidano in € 4.26 per spese, €. 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15
%. “.
In via preliminare il Tribunale riteneva fondata la eccezione sollevata dalla di Controparte_1 prescrizione dell'azione di simulazione dal momento che l'atto di cui si chiedeva la simulazione era datato il 10.09.98, per cui alla data di introduzione del giudizio avvenuta con atto di citazione notificato l'11.12.2018 il diritto all'azione per far valere la simulazione di tale atto doveva considerarsi prescritto.
Per quanto riguarda invece la domanda attorea di accertamento della donazione indiretta del denaro necessario per l'acquisto della nuda proprietà e degli appartamenti, il Tribunale la riteneva infondata non essendo stati forniti elementi probatori a sostegno della donazione indiretta.
2) Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello e Parte_1 Parte_2
che rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che gli appellanti
[...] [...]
e , per mezzo dell'atto di compravendita a rogito del notaio Pt_2 Parte_1 Persona_2
di IA del 10 settembre 1998 e del contratto di appalto conferito all'Impresa Edile
[...]
MA MM di IA e attraverso l'erogazione delle somme di denaro occorrenti, hanno dato luogo alla donazione indiretta, a favore di , della nuda proprietà caduta sui Controparte_2 seguenti beni: 1) locale a piano terra censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 4, categoria pagina 4 di 10 C/1, classe 4, via Fornari snc, piano T;
2) appartamento al piano terra censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 5, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano T, int. 1; 3) appartamento al primo
piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 6, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc,
piano 1, int. 2; 4) appartamento al primo piano censito in catasto foglio 31, part.lla 3447, sub 7, categoria A/2, classe 3, via Fornari snc, piano 1, int. 3; 5) appartamento al secondo piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 8, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano 2, int. 4; 6) apparta-mento al secondo piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 9, catego-ria A/2, classe 3, via Fornari snc, piano 2, int. 5; 7) appartamento al terzo piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 10, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano 3, int. 6; 8) appartamento al terzo
piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 11, categoria A/2, classe 3, via Fornari snc,
piano 3, int. 7; 9) lastrico solare piano 4 foglio 31, part.lla 3447, sub 12, categoria lastrico solare, via
Fornari snc, piano 4; 10) appartamento al 4-5 piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub
13, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano 4-5, int. 8; 11) appartamento al piano S1 interno 1 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 14, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 1; 12) appar-tamento al piano S1 int. 2 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 15, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 2; 13) appartamento al piano S1 int. 3 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 16, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 3;
14) appartamento al piano S1 int. 4 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 17, categoria
C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 4; 15) appartamento al piano S1 interno 5 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 18, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 5;
16) appartamento al piano S1 interno 6 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 19, categoria
C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 6; 17) appartamento al piano S1 int. 7 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 20, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 7; 18) appartamento al piano S1 int. 8 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 21, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 8; 19) appartamento al piano S1 censito in catasto al Pt_3 foglio 31, part.lla 3447, sub 22, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 9; 20) appartamento al piano S1 int. 1 censito in catasto al foglio 31, particella 3447, sub 23, categoria C/2, classe 7, via Fornari snc;
2°) conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.”.
pagina 5 di 10 Si costituiva nel giudizio di appello invocando il rigetto del gravame e pedissequa Controparte_1 condanna alle spese di lite del grado.
All'udienza collegiale del 15 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 25 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Gli appellanti depositavano la comparsa conclusionale oltre il termine sopra indicato.
All'esito dell'udienza collegiale del 25 novembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) e hanno impugnato la sentenza di primo grado per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
- Sussistenza della prova della conclusione di una donazione indiretta avente ad oggetto l'attribuzione della contitolarità, per i soli diritti di nuda proprietà, del suolo edificatorio acquistato con il rogito
del 10.9.1998. Per_1
- Sussistenza della prova del pagamento del corrispettivo dell'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio con denaro degli attori.
4) Con il primo motivo di appello e lamentano l'erroneità della Parte_1 Parte_2 sentenza oggetto di gravame per aver il Tribunale ritenuto non sussistente la prova della conclusione di una donazione indiretta della nuda proprietà del suolo edificatorio acquistato con atto pubblico del
10.09.1998. A loro dire, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la omessa contestazione sul punto da parte dell'odierna appellata (convenuta in primo grado) incorrendo così nella violazione del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c.
Affermano, inoltre, che la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita del 10.9.1998 era forse impropriamente formulata, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza, la donazione indiretta si differenzia dalla simulazione per il fatto che l'attribuzione gratuita viene attuata solo quale effetto indiretto, a mezzo del negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. II, ord., 18/7/2019
n.19400; Cass. civ., Sez. II, 2/2/2016 n.1986).
pagina 6 di 10 Con il secondo motivo di appello, gli odierni appellanti invocano la riforma della sentenza di primo grado poiché a loro giudizio sussisteva nel caso di specie la prova del pagamento del corrispettivo dell'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio avvenuto con denaro degli attori.
5) Giova premettere che gli appellanti, col gravame, hanno parzialmente mutato l'oggetto della domanda trasformando quella di accertamento della donazione indiretta, che in prime cure era stata proposta come effetto dell'accoglimento della domanda di simulazione, in domanda principale. In ispecie hanno chiesto di “…accertare che per mezzo dell'atto di compravendita a rogito del notaio
di IA del 10 settembre 1998 e del contratto di appalto conferito all'Impresa Persona_2
Edile MA MM di IA e attraverso l'erogazione delle somme di denaro occorrenti, hanno dato luogo alla donazione indiretta, a favore di , della nuda proprietà…” Controparte_1 degli immobili elencati nelle conclusioni dell'atto di appello.
Ciò detto, per chiarire i confini dello scrutinio ammissibile, non è superfluo evidenziare che gli appellanti hanno agito in prime cure per far accertare la simulazione1 dell'atto con cui venne acquistato un suolo edificatorio nella parte in cui in cui si dichiarava acquirente dello stesso la figlia, CP_1
(come nuda proprietaria), anziché essi genitori, (usufrutturaria) e
[...] Parte_1 Parte_2
, odierni appellanti. Quella domanda è stata respinta dal Tribunale per intervenuta prescrizione del
[...] diritto sicché non essendovi impugnazione sul punto la statuizione può ritenersi coperta dal giudicato.
Circa la domanda tesa ad accertare la donazione indiretta, formulata quale conseguenza (cfr. nota sub
1) dell'invocata simulazione dell'atto di acquisto, va operata un'opportuna distinzione tra la parte di domanda che riguarda l'acquisto del suolo edificatorio e la parte relativa alla ritenuta donazione degli appartamenti realizzati su di esso.
Ed infatti, dichiarata prescritta l'azione di simulazione dell'acquisto del suolo e quindi definitivamente accertato che le parti di quel contratto sono proprio quelle indicate nell'atto di acquisto, non v'è spazio alcuno per riconoscere la donazione indiretta della proprietà dello stesso (e degli immobili su di esso edificati, come vedremo) dal momento che la domanda è stata proposta come 'effetto' della invocata simulazione e che, comunque, non risulta provato e neppure è stato chiarito che quanto pagato per acquistare il suolo, pagamento avvenuto prima della stipulazione dell'atto, sia stato consegnato alla dante causa direttamente da . Parte_2
In disparte ciò, si ribadisce, in ogni caso, che gli attori/appellanti hanno chiesto in via principale di accertare che i soggetti acquirenti del suolo non erano quelli indicati nell'atto di compravendita, ritenuto simulato (perché ad acquistare la proprietà del bene furono i genitori appellanti e non l'appellata), e che quindi il suolo venne acquistato da loro stessi e non già dalla loro figlia. La proposizione di tale domanda, il cui rigetto non è più confutabile, appare logicamente incompatibile con la successiva e ulteriore richiesta di accertamento della donazione indiretta di quel suolo. Ed infatti la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
essa differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito
(cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 02). Con la donazione indiretta realizzata con l'acquisto di un bene con denaro messo a disposizione di altro soggetto l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti e che, quindi, non è un negozio simulato;
tale negozio produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 27/02/2004 (Rv. 570643 - 01).
In altre parole, la causa del negozio simulato è diversa da quella del negozio indiretto sicché chiedere di accertare la simulazione del negozio per poi ottenere la dichiarazione ulteriore di accertamento della donazione indiretta è una contraddizione logica.
In altre parole la 'impropria' (definita così dagli stessi appellanti) formulazione della domanda di accertamento della simulazione unitamente al passaggio in giudicato della dichiarata prescrizione dell'azione di simulazione ha irreversibilmente condizionato l'oggetto dello scrutinio;
e trattasi non già di una mera imprecisione ma di una domanda formulata scientemente dal momento che gli appellanti, con la domanda in prime cure, l'unica esaminabile in questa sede, hanno persino ritenuto simulati gli pagina 8 di 10 atti (non negoziali) con cui i genitori della , appellata, chiesero i permessi di costruire, gli CP_1 accatastamenti ecc.
Ed allora, il limite logico della introdotta azione di simulazione, per come è stata articolata (cfr. nota sub 1), condiziona fatalmente anche le domande subordinate di donazione indiretta relative ai beni realizzati sul suolo acquistato col presunto contratto simulato. Non è infatti possibile ritenere simulati, neppure implicitamente, gli atti successivi a quello principale di cui si è chiesta la simulazione: se il terreno su cui vennero realizzati gli immobili è irrevocabilmente di proprietà della appellata, per effetto della dichiarata prescrizione dell'azione di simulazione, tutto ciò che è stato costruito su quel terreno risulta di proprietà della stessa e il successivo denaro conferito dai genitori per la costruzione degli immobili (di cui vi è ampia prova in atti: vi sono assegni circolari emessi in favore della figlia in concomitanza con le cospicue fatture emesse dalla ditta appaltatrice dei lavori edilizi) su di esso realizzati costituisce, semmai, donazione diretta di denaro rispetto al quale non risulta formulata alcuna domanda restitutoria.
Ciò rende del tutto irrilevante la rivalutazione istruttoria invocata dagli appellanti e conduce al rigetto della domanda sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle poste a base della decisione impugnata.
L'appello è quindi respinto.
6) Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate come da dispositivo che segue nei valori medi, secondo lo scaglione indeterminabile (complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
pagina 9 di 10 contro , avverso la sentenza n. 139/2024, pubblicata il Parte_2 Controparte_1
19.01.2024, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 6680/2018, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna e , in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata, delle spese del presente grado che si liquidano per compensi in € 6.946,00, oltre IVA e
CAP come per legge e R.S.G. 15%.
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9/12/2025
Il Presidente
Il consigliere estensore IA Mitola
IA ZI TA
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Con la azione introdotta gli attori hanno chiesto di “…1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto notaio Per_1 del 10.09.1988 n. 46783 rep. e n. 10317 racc. nella parte in cui dichiara acquirente del suolo edificatorio in contrada La Specchia della superficie di mq. 2468 alla partita 709720 – fg. 31 – particella 2369, particella 2370, particella 2375, particella 2376, particella 2386, particella 2387, particella 709721, foglio 31, particelle 2381, 2382 e 2383 CP_1
nata ad [...] il [...] anziché i genitori nata ad [...] il [...] e
[...] Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] e per l'effetto dichiarare che tale suolo e gli appartamenti e locali realizzati su tale
[...] suolo costituiscono donazione dei genitori alla figlia in quanto simulati anche gli atti successivi (richiesta permesso di costruire, contratto di appalto, dichiarazione di accatastamento) nella parte in cui dichiarano contraente dell'appalto e titolare del permesso di costruire anziché i genitori e;
…” (cfr. Controparte_1 Parte_1 Parte_2 testualmente dall'atto di citazione del primo grado di giudizio). pagina 7 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa IA ZI TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 199/2024, promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) con il patrocinio dell'avv. VINCENZO OPERAMOLLA, elettivamente domiciliati alla C.F._2
VIA TASSELGARDO n.
7 - TRANI, presso il difensore avv. VINCENZO OPERAMOLLA
Appellanti contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_1 CodiceFiscale_3
RU, elettivamente domiciliata alla VIA DEI MULINI n.
4 - BARLETTA, presso il difensore avv.
DOMENICO RU
Appellata avverso la sentenza n. 139/2024, pubblicata il 19.01.2024, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al
R.G. n. 6680/2018.
pagina 1 di 10 All'udienza collegiale del 15 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 25 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 25 novembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) e hanno citato in giudizio la figlia deducendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che con atto pubblico di compravendita del 10.9.1998, aveva acquistato l'usufrutto e Parte_1
la nuda proprietà della quota di comproprietà indivisa di un terreno edificabile sito in Controparte_1 territorio di IA alla Contrada La Specchia (in catasto al foglio 31, particelle 2369, 2370, 2375,
2376, 2386, 2387, 2381, 2382, 2383).
Chiedevano di accertarsi la simulazione dell'atto pubblico poiché tale bene immobile era stato acquistato, non già dalla figlia, ma dai genitori che ne avevano intestato la nuda proprietà alla figlia a titolo di liberalità e chiedevano quindi di dichiarare che l'intestazione della nuda proprietà in favore della figlia dissimulava una donazione indiretta avente per oggetto la successiva Controparte_1 realizzazione, a spese degli attori, di un fabbricato su tale suolo edificatorio.
La domanda, segnatamente, era stata formulata come segue:
“1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto notaio del 10.09.1988 n. 46783 rep. e n. Per_1
10317 racc. nella parte in cui dichiara acquirente del suolo edificatorio in contrada La Specchia della superficie di mq. 2468 alla partita 709720 – fg. 31 – particella 2369, particella 2370, particella 2375, particella 2376, particella 2386, particella 2387, particella 709721, foglio 31, particelle 2381, 2382 e
2383 , nata ad [...] il [...] anziché i genitori nata ad [...]_1
IA il 2/10/1942 e nato ad [...] il [...] e per l'effetto dichiarare che tale Parte_2 suolo e gli appartamenti e locali realizzati su tale suolo costituiscono donazione dei genitori alla figlia in quanto simulati anche gli atti successivi (richiesta permesso di costruire, contratto di appalto, dichiarazione di accatastamento) nella parte in cui dichiarano contraente dell'appalto e titolare del permesso di costruire anziché i genitori e;
2) Controparte_1 Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che i seguenti beni immobili: 1) locale a piano terra censito in catasto al foglio
31, particella 3447, sub 4, categoria c/1, classe 4, Via Fornari snc, piano T;
2) appartamento al piano pagina 2 di 10 terra censito in Catasto al foglio 31, particella 3447, sub. 5, categoria A/2, classe 2, Via Fornari snc, piano T, interno 1; 3) appartamento al primo piano, censito in Catatso al foglio 31, particella 3447, sub. 6, categoria A/2, classe 2, Via Fornari snc, piano 1, interno 2; 4) appartamento al primo piano, censito in Catasto foglio 31, particella 3447, sub. 7, categoria A/2, classe 3, Via Fornari snc, piano 1, interno 3; 5) appartamento al secondo piano censito in Catasto al foglio 31, particella 3447, sub. 8, categoria A/2, classe 2, Via Fornari snc, piano 2, interno 4; 6) appartamento al secondo piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 9 categoria A/2 classe 3 Via Fornari snc piano 2 int. 5; 7)
Appartamento al terzo piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447, sub. 10, categoria A/2 classe 2 Via Fornari snc piano 3 int. 6; 8) Appartamento al terzo piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447, sub. 11, categoria A/2 Via Fornari snc piano 3 int. 7; 9) Lastrico solare piano 4 foglio
31, particella 3447 sub. 12 categoria lastrico solare, via Fornari snc pjano 4; 10) Appartamento al 4 –
5 piano censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub 13 categoria A/2 classe 2 Via Fornari snc piano 4-5, int. 8; 11) Appartamento al piano S1 interno 1 censito in catasto al foglio 31 particella
3447, sub. 14 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 1; 12) Appartamento al piano S1 int. 2 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 15 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 2; 13) Appartamento al piano S1 int. 3 censito in catasto al foglio 31, particella 3447 sub.
16 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 3; 14) Appartamento al piano S1 int. 4 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 17 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc piano S1 int. 4;
15) Appartamento al piano S1 interno 5 censito in catasto al foglio 31, particella 3447, sub. 19 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 5; 16) Appartamento al piano S1 interno 6 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 19 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 6; 17) Appartamento al piano S1 int. 7 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub 20 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc, piano S1, int. 7; 18) Appartamento al piano S1 int. 8 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 21 categoria C/6 classe 4 Via Fornari snc piano S1 int. 8; 19) appartamento al piano S1 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub. 22 categoria C/6 Pt_3 classe 4 Via Fornari snc, piano S1 int. 9; 20) Appartamento al piano S1 int. 1 censito in catasto al foglio 31 particella 3447 sub 23 categoria C/2 classe 7 Via Fornari snc, intestati per la nuda proprietà
a costituiscono donazione indiretta dei genitori alla figlia in conto di legittima;
Controparte_1
Firmato Da: Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: Testimone_1
69e2d20fd9bf6f83 pagina 3 di 5 2) Per l'effetto dichiarare che e , Parte_2 Parte_1 pagina 3 di 10 hanno donato a la nuda proprietà del suolo edificabile di cui all'atto di acquisto Controparte_1
Notaio 10.9.1998 nonché i 20 beni immobili realizzati su tale suolo edificabile in forza di Per_1 permesso di costruire del 10.2.2006; 3) dichiarare che tale donazione costituisce attribuzione di legittima all'apertura della successione senza dispensa da collazione;
4) condannare CP_1
al pagamento delle spese di giudizio anche della fase cautelare oggetto di pronuncia del
[...]
27.11.2019 di rigetto del ricorso cautelare di .” (cfr. testualmente). Controparte_1
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva la prescrizione dell'azione di accertamento della simulazione relativa del contratto e di quella diretta all'accertamento della donazione indiretta del terreno.
Nel merito contestava solo la adeguatezza della prova offerta del pagamento del prezzo dell'appalto di costruzione dell'edificio con mezzi economici forniti dagli attori.
Istruita la causa, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il
Tribunale, così provvedeva: “- Rigetta le domande attoree;
- Condanna e Parte_1
al pagamento, in favore di , dele spese di lite, che si Parte_2 Controparte_1 liquidano in € 4.26 per spese, €. 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15
%. “.
In via preliminare il Tribunale riteneva fondata la eccezione sollevata dalla di Controparte_1 prescrizione dell'azione di simulazione dal momento che l'atto di cui si chiedeva la simulazione era datato il 10.09.98, per cui alla data di introduzione del giudizio avvenuta con atto di citazione notificato l'11.12.2018 il diritto all'azione per far valere la simulazione di tale atto doveva considerarsi prescritto.
Per quanto riguarda invece la domanda attorea di accertamento della donazione indiretta del denaro necessario per l'acquisto della nuda proprietà e degli appartamenti, il Tribunale la riteneva infondata non essendo stati forniti elementi probatori a sostegno della donazione indiretta.
2) Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello e Parte_1 Parte_2
che rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che gli appellanti
[...] [...]
e , per mezzo dell'atto di compravendita a rogito del notaio Pt_2 Parte_1 Persona_2
di IA del 10 settembre 1998 e del contratto di appalto conferito all'Impresa Edile
[...]
MA MM di IA e attraverso l'erogazione delle somme di denaro occorrenti, hanno dato luogo alla donazione indiretta, a favore di , della nuda proprietà caduta sui Controparte_2 seguenti beni: 1) locale a piano terra censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 4, categoria pagina 4 di 10 C/1, classe 4, via Fornari snc, piano T;
2) appartamento al piano terra censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 5, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano T, int. 1; 3) appartamento al primo
piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 6, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc,
piano 1, int. 2; 4) appartamento al primo piano censito in catasto foglio 31, part.lla 3447, sub 7, categoria A/2, classe 3, via Fornari snc, piano 1, int. 3; 5) appartamento al secondo piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 8, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano 2, int. 4; 6) apparta-mento al secondo piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 9, catego-ria A/2, classe 3, via Fornari snc, piano 2, int. 5; 7) appartamento al terzo piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 10, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano 3, int. 6; 8) appartamento al terzo
piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 11, categoria A/2, classe 3, via Fornari snc,
piano 3, int. 7; 9) lastrico solare piano 4 foglio 31, part.lla 3447, sub 12, categoria lastrico solare, via
Fornari snc, piano 4; 10) appartamento al 4-5 piano censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub
13, categoria A/2, classe 2, via Fornari snc, piano 4-5, int. 8; 11) appartamento al piano S1 interno 1 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 14, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 1; 12) appar-tamento al piano S1 int. 2 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 15, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 2; 13) appartamento al piano S1 int. 3 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 16, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 3;
14) appartamento al piano S1 int. 4 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 17, categoria
C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 4; 15) appartamento al piano S1 interno 5 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 18, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 5;
16) appartamento al piano S1 interno 6 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 19, categoria
C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 6; 17) appartamento al piano S1 int. 7 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 20, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 7; 18) appartamento al piano S1 int. 8 censito in catasto al foglio 31, part.lla 3447, sub 21, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 8; 19) appartamento al piano S1 censito in catasto al Pt_3 foglio 31, part.lla 3447, sub 22, categoria C/6, classe 4, via Fornari snc, piano S1, int. 9; 20) appartamento al piano S1 int. 1 censito in catasto al foglio 31, particella 3447, sub 23, categoria C/2, classe 7, via Fornari snc;
2°) conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.”.
pagina 5 di 10 Si costituiva nel giudizio di appello invocando il rigetto del gravame e pedissequa Controparte_1 condanna alle spese di lite del grado.
All'udienza collegiale del 15 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 25 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
Gli appellanti depositavano la comparsa conclusionale oltre il termine sopra indicato.
All'esito dell'udienza collegiale del 25 novembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) e hanno impugnato la sentenza di primo grado per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
- Sussistenza della prova della conclusione di una donazione indiretta avente ad oggetto l'attribuzione della contitolarità, per i soli diritti di nuda proprietà, del suolo edificatorio acquistato con il rogito
del 10.9.1998. Per_1
- Sussistenza della prova del pagamento del corrispettivo dell'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio con denaro degli attori.
4) Con il primo motivo di appello e lamentano l'erroneità della Parte_1 Parte_2 sentenza oggetto di gravame per aver il Tribunale ritenuto non sussistente la prova della conclusione di una donazione indiretta della nuda proprietà del suolo edificatorio acquistato con atto pubblico del
10.09.1998. A loro dire, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la omessa contestazione sul punto da parte dell'odierna appellata (convenuta in primo grado) incorrendo così nella violazione del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c.
Affermano, inoltre, che la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita del 10.9.1998 era forse impropriamente formulata, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza, la donazione indiretta si differenzia dalla simulazione per il fatto che l'attribuzione gratuita viene attuata solo quale effetto indiretto, a mezzo del negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. II, ord., 18/7/2019
n.19400; Cass. civ., Sez. II, 2/2/2016 n.1986).
pagina 6 di 10 Con il secondo motivo di appello, gli odierni appellanti invocano la riforma della sentenza di primo grado poiché a loro giudizio sussisteva nel caso di specie la prova del pagamento del corrispettivo dell'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio avvenuto con denaro degli attori.
5) Giova premettere che gli appellanti, col gravame, hanno parzialmente mutato l'oggetto della domanda trasformando quella di accertamento della donazione indiretta, che in prime cure era stata proposta come effetto dell'accoglimento della domanda di simulazione, in domanda principale. In ispecie hanno chiesto di “…accertare che per mezzo dell'atto di compravendita a rogito del notaio
di IA del 10 settembre 1998 e del contratto di appalto conferito all'Impresa Persona_2
Edile MA MM di IA e attraverso l'erogazione delle somme di denaro occorrenti, hanno dato luogo alla donazione indiretta, a favore di , della nuda proprietà…” Controparte_1 degli immobili elencati nelle conclusioni dell'atto di appello.
Ciò detto, per chiarire i confini dello scrutinio ammissibile, non è superfluo evidenziare che gli appellanti hanno agito in prime cure per far accertare la simulazione1 dell'atto con cui venne acquistato un suolo edificatorio nella parte in cui in cui si dichiarava acquirente dello stesso la figlia, CP_1
(come nuda proprietaria), anziché essi genitori, (usufrutturaria) e
[...] Parte_1 Parte_2
, odierni appellanti. Quella domanda è stata respinta dal Tribunale per intervenuta prescrizione del
[...] diritto sicché non essendovi impugnazione sul punto la statuizione può ritenersi coperta dal giudicato.
Circa la domanda tesa ad accertare la donazione indiretta, formulata quale conseguenza (cfr. nota sub
1) dell'invocata simulazione dell'atto di acquisto, va operata un'opportuna distinzione tra la parte di domanda che riguarda l'acquisto del suolo edificatorio e la parte relativa alla ritenuta donazione degli appartamenti realizzati su di esso.
Ed infatti, dichiarata prescritta l'azione di simulazione dell'acquisto del suolo e quindi definitivamente accertato che le parti di quel contratto sono proprio quelle indicate nell'atto di acquisto, non v'è spazio alcuno per riconoscere la donazione indiretta della proprietà dello stesso (e degli immobili su di esso edificati, come vedremo) dal momento che la domanda è stata proposta come 'effetto' della invocata simulazione e che, comunque, non risulta provato e neppure è stato chiarito che quanto pagato per acquistare il suolo, pagamento avvenuto prima della stipulazione dell'atto, sia stato consegnato alla dante causa direttamente da . Parte_2
In disparte ciò, si ribadisce, in ogni caso, che gli attori/appellanti hanno chiesto in via principale di accertare che i soggetti acquirenti del suolo non erano quelli indicati nell'atto di compravendita, ritenuto simulato (perché ad acquistare la proprietà del bene furono i genitori appellanti e non l'appellata), e che quindi il suolo venne acquistato da loro stessi e non già dalla loro figlia. La proposizione di tale domanda, il cui rigetto non è più confutabile, appare logicamente incompatibile con la successiva e ulteriore richiesta di accertamento della donazione indiretta di quel suolo. Ed infatti la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
essa differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito
(cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 02). Con la donazione indiretta realizzata con l'acquisto di un bene con denaro messo a disposizione di altro soggetto l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti e che, quindi, non è un negozio simulato;
tale negozio produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 27/02/2004 (Rv. 570643 - 01).
In altre parole, la causa del negozio simulato è diversa da quella del negozio indiretto sicché chiedere di accertare la simulazione del negozio per poi ottenere la dichiarazione ulteriore di accertamento della donazione indiretta è una contraddizione logica.
In altre parole la 'impropria' (definita così dagli stessi appellanti) formulazione della domanda di accertamento della simulazione unitamente al passaggio in giudicato della dichiarata prescrizione dell'azione di simulazione ha irreversibilmente condizionato l'oggetto dello scrutinio;
e trattasi non già di una mera imprecisione ma di una domanda formulata scientemente dal momento che gli appellanti, con la domanda in prime cure, l'unica esaminabile in questa sede, hanno persino ritenuto simulati gli pagina 8 di 10 atti (non negoziali) con cui i genitori della , appellata, chiesero i permessi di costruire, gli CP_1 accatastamenti ecc.
Ed allora, il limite logico della introdotta azione di simulazione, per come è stata articolata (cfr. nota sub 1), condiziona fatalmente anche le domande subordinate di donazione indiretta relative ai beni realizzati sul suolo acquistato col presunto contratto simulato. Non è infatti possibile ritenere simulati, neppure implicitamente, gli atti successivi a quello principale di cui si è chiesta la simulazione: se il terreno su cui vennero realizzati gli immobili è irrevocabilmente di proprietà della appellata, per effetto della dichiarata prescrizione dell'azione di simulazione, tutto ciò che è stato costruito su quel terreno risulta di proprietà della stessa e il successivo denaro conferito dai genitori per la costruzione degli immobili (di cui vi è ampia prova in atti: vi sono assegni circolari emessi in favore della figlia in concomitanza con le cospicue fatture emesse dalla ditta appaltatrice dei lavori edilizi) su di esso realizzati costituisce, semmai, donazione diretta di denaro rispetto al quale non risulta formulata alcuna domanda restitutoria.
Ciò rende del tutto irrilevante la rivalutazione istruttoria invocata dagli appellanti e conduce al rigetto della domanda sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle poste a base della decisione impugnata.
L'appello è quindi respinto.
6) Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate come da dispositivo che segue nei valori medi, secondo lo scaglione indeterminabile (complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
pagina 9 di 10 contro , avverso la sentenza n. 139/2024, pubblicata il Parte_2 Controparte_1
19.01.2024, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 6680/2018, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna e , in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata, delle spese del presente grado che si liquidano per compensi in € 6.946,00, oltre IVA e
CAP come per legge e R.S.G. 15%.
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9/12/2025
Il Presidente
Il consigliere estensore IA Mitola
IA ZI TA
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Con la azione introdotta gli attori hanno chiesto di “…1) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto notaio Per_1 del 10.09.1988 n. 46783 rep. e n. 10317 racc. nella parte in cui dichiara acquirente del suolo edificatorio in contrada La Specchia della superficie di mq. 2468 alla partita 709720 – fg. 31 – particella 2369, particella 2370, particella 2375, particella 2376, particella 2386, particella 2387, particella 709721, foglio 31, particelle 2381, 2382 e 2383 CP_1
nata ad [...] il [...] anziché i genitori nata ad [...] il [...] e
[...] Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] e per l'effetto dichiarare che tale suolo e gli appartamenti e locali realizzati su tale
[...] suolo costituiscono donazione dei genitori alla figlia in quanto simulati anche gli atti successivi (richiesta permesso di costruire, contratto di appalto, dichiarazione di accatastamento) nella parte in cui dichiarano contraente dell'appalto e titolare del permesso di costruire anziché i genitori e;
…” (cfr. Controparte_1 Parte_1 Parte_2 testualmente dall'atto di citazione del primo grado di giudizio). pagina 7 di 10