2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall' articolo 35, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresi' il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.
(( 2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore. ))