Articolo 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 16
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1991
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Versione
24 dicembre 1996
Art. 1. Direzione centrale per i servizi antidroga 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.
2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall' articolo 35, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresi' il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.
(( 2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore. ))
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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