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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/11/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa OL OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5131/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 24.10.2024
PROMOSSO DA
CF ), con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, in persona Parte_1 P.IVA_1
del Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Trenti (CF Parte_2 C.F._1
e IC CC (CF ), elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._2
Torino, Via Ettore De Sonnaz, 21, giusta procura allegata all'atto di citazione
Attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], 35010 Vigodarzere (PD), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alessandro M. Boschieri del Foro di
DO (C.F. , elettivamente domiciliato presso il di lui Studio sito in Via L. C.F._4
Lucatello n. 6, 35121 DO (PD)
Convenuto opposto pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc
Conclusioni dell'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16.07.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta,
dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto attesa l'intervenuta sospensione dell'esecutività del
decreto ingiuntivo n. 2008/2024 resa dal Tribunale di DO, Giudice Dott. Stocco, nel procedimento
RG n. 5726/2024, e, comunque, dichiarare cessata la materia del contendere atteso il trasferimento dei
titoli azionari da parte della Banca al signor alla luce dell'istanza congiunta Controparte_1
presentata da quest'ultimo e dall'Amministratore di Sostegno della signora , all'uopo Controparte_2
autorizzato dal Giudice Tutelare. Con vittoria di spese e compensi e, comunque, con compensazione
integrale delle spese di lite.”
Conclusioni del convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17.07.2025: “In via preliminare, nel merito: previo accertamento e declaratoria della cessazione della
materia del contendere, ai fini della soccombenza virtuale dell'attrice in opposizione, premessa ogni e
più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior
pronuncia, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione all'esecuzione per tutti
i motivi esposti in narrativa. In via principale, nel merito: previo accertamento e declaratoria della
cessazione della materia del contendere, ai fini della soccombenza virtuale dell'attrice in opposizione,
premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro
diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque non provata,
la domanda di accertamento dell'assenza in capo al Sig. del diritto a procedere Controparte_1
esecutivamente avanzata dalla società per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto per consegna di beni mobili notificato
pagina 2 di 9 in data 14.10.2024 alla società nonché il diritto del Sig. ad Parte_1 Controparte_1
agire in via esecutiva nei confronti della medesima per ottenere la consegna delle azioni nominative così
come disposta dal Tribunale di DO con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2008/2024
Ing., n. 4712/2024 R.G., n. 2787/2024 Rep. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite
liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 s.m.i., oltre al rimborso forfetario spese
generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 24.10.2024 proponeva opposizione ai sensi Parte_1
dell'art. 615 comma 1 cpc avverso l'atto di precetto per consegna di beni mobili notificatole da
[...]
in data 14.10.2024, in una col titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 2008/2024 CP_1
del Tribunale di DO. Nell'atto qui opposto il creditore intimava e faceva precetto alla Banca “di
consegnare, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, presso il conto deposito titoli
n. 06245901 e IBAN n. [...] acceso presso Fineco Bank S.p.A. (…) i titoli
azionari di proprietà dell'odierno istante e presenti nel Sotto-deposito n. 45591/3100/00002020462/02
e, in particolare le seguenti azioni nominative:
1. nr. 55 avente codice interno Controparte_3
ISIN 824790 DE0005557508; 2. nr. 1378 NE avente codice interno ISIN 656780 IT0003128367; 3. nr.
120 NV avente codice interno ISIN 443160 NL0000226223; 4. nr. 2064 Telecom Controparte_4
Italia Ord Shs avente codice interno ISIN 3497160 IT0003497168.”
Quanto ai motivi di opposizione, l'odierna opponente rappresentava che le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente in sede monitoria e sulla scorta delle quali aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo erano inesatte. Osservava in particolare che il , ricorrente in via monitoria, aveva in quella sede CP_1
esposto di aver avuto in essere un rapporto di conto corrente ed un deposito amministrato alimentato e pagina 3 di 9 gestito da lui esclusivamente, nonostante la formale cointestazione con il proprio padre, il signor
[...]
, che, quale ex dipendente della beneficiava di condizioni economiche più favorevoli Per_1 CP_5
rispetto agli altri correntisti. Al decesso del padre, nel 2003, gli altri eredi avevano reso dichiarazione riconoscendo che i titoli presenti nel deposito amministrato predetto fossero di titolarità esclusiva del signor che trasferiva gli stessi su altro deposito amministrato contrassegnato dal n. Controparte_1
1408/2020462. Ancora una volta tale rapporto era acceso presso il medesimo Istituto di credito ed ancora una volta veniva formalmente cointestato con la propria madre, signora sempre con la Controparte_2
predetta finalità di ricevere alcuni vantaggi nelle condizioni economiche riservate dalla agli ex CP_5
dipendenti (e coniugi). Nel 2017 e poi nel 2022, il signor chiedeva il trasferimento dei titoli CP_1
su un nuovo deposito amministrato acceso presso Fineco Bank, lo stesso tuttavia veniva negato da
[...]
, ragione per cui adiva l'autorità giudiziaria ottenendo il decreto ingiuntivo in forza del quale Pt_1
faceva precetto. La opponente, nel ricorso ex art 615 comma 1 cpc, rilevava che il aveva CP_5 CP_1
omesso di rappresentate al giudice del monitorio che la sig.ra , contitolare del conto Controparte_2
corrente associato al deposito titoli amministrato, era dal 21.09.2017 beneficiaria di amministrazione di sostegno e che in forza del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno le operazioni su detto deposito erano vincolate all'ordine del giudice tutelare. Esponeva altresì che in relazione al conto corrente vi era già stato un procedimento giudiziario RG 10972/2020 Trib. Torino, definito mediante conciliazione, in cui venivano regolati i rapporti relativi al conto corrente, rimandando a separata regolamentazione, transattiva o giudiziaria, gli altri rapporti, tra cui quello per cui è causa.
Esponeva altresì che già due volte, in data 31.05.2021 e 17.10.2021, il Giudice Tutelare, a seguito di apposita istanza, negava l'autorizzazione a liquidare il deposito titoli in favore dell'odierno convenuto e che
per questi motivi
la negava il trasferimento dei titoli ad altro deposito in titolarità esclusiva CP_5
del . Evidenziava, poi, la difficoltà nel ricondurre l'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo a CP_1 pagina 4 di 9 un obbligo di consegna, trattandosi di titoli dematerializzati. Argomentava, dunque, sulla carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della sig.ra , in persona dell'ADS Avv. Paride Padula, nonché, preliminarmente, di sospendersi CP_2
l'efficacia esecutiva del titolo.
Il Giudice, letto l'atto di citazione, rigettava l'istanza di chiamata in causa, in quanto irrituale e inammissibile.
Si costituiva in data 20.12.2024 il convenuto opposto, dando atto dell'intervenuta proposizione da parte della di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio nel quale venivano sottoposte all'attenzione CP_5
del giudicante le medesime doglianze della presente opposizione a precetto. Chiedeva in ogni caso di dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto dal momento che tutte le doglianze attenevano al merito ed avevano a oggetto fatti antecedenti alla formazione del titolo di fonte giudiziale, esclusi dalla cognizione di questo giudice.
Affermava comunque, nel merito, la piena ed esclusiva proprietà dei titoli azionari, peraltro riconosciuta dai coeredi all'apertura della successione del padre . Eccepiva altresì che la circostanza Per_1
dell'amministrazione di sostegno della sig.ra emergeva per tabulas dai documenti allegati al CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo. Esponeva poi che in data 15.11.2024, visto il mancato adempimento della debitrice, l'Ufficiale Giudiziario si recava nella filiale di di Sarmeola di Rubano per dare Parte_1
corso al trasferimento dei titoli ma non vi riusciva a causa del rifiuto della
[...]
infine, sulla correttezza della qualificazione dell'obbligo in capo alla banca come Parte_3
consegna, nonostante la dematerializzazione dei titoli, in analogia con quanto avviene, ad esempio, per brevetti e opere dell'ingegno.
Chiedeva pertanto dichiararsi inammissibili, o comunque rigettarsi tutte le istanze attoree.
pagina 5 di 9 In data 29.01.2025 l'attore depositava provvedimento del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ne sospendeva l'efficacia esecutiva, così statuendo: “ritenuto che nelle more vada sospesa la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dovendo essere acquisiti il consenso dell'ADS e
l'autorizzazione del giudice tutelare (se ritenuta effettivamente necessaria) al fine di poter ritenere
integrati i requisiti cui l'art. 5 del contratto di deposito titoli subordina lo svincolo delle azioni;
P.Q.M.
SOSPENDE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2008/2024 emesso dal Tribunale di
DO. AUTORIZZA la chiamata in causa di , in persona del suo ADS, a cura della Controparte_2
opponente.” L'opponente quindi chiedeva, in forza di detto provvedimento, sospendersi l'esecuzione ex art. 623 cpc.
Il giudice, rilevato che la norma citata si riferisce alle procedure esecutive già iniziate e non può trovare applicazione in un procedimento di opposizione a precetto, rigettava l'istanza.
Seguiva lo scambio di memorie integrative, con cui le parti insistevano sulle rispettive posizioni: l'attore affermava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere data la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre il convenuto rimarcava l'originaria inammissibilità delle doglianze attoree in quanto attinenti a fatti antecedenti alla formazione del titolo di fonte giudiziale.
All'udienza del 12.03.2025 parte opponente rappresentava che, in data 09.03.2025, il Giudice Tutelare
aveva autorizzato il trasferimento dei titoli come richiesto dal e dall'amministratore di CP_1
sostegno della sig.ra ; l'opposto insisteva sull'esecutività del titolo al momento della notifica del CP_2
precetto, chiedendo la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite. Il Giudice autorizzava parte opponente al deposito del provvedimento di autorizzazione emesso dal Giudice Tutelare esibito in udienza. La banca, dunque, depositava il provvedimento de quo nonché l'attestazione dell'avvenuto trasferimento dei titoli nel deposito intestato esclusivamente al presso la banca Fineco spa. CP_1
pagina 6 di 9 Seguiva il deposito delle conclusioni ut supra riportate, nonché lo scambio degli scritti conclusionali,
con cui le parti ribadivano le rispettive argomentazioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e insistendo per la refusione delle spese di lite, o in subordine, per , per Parte_1
l'integrale compensazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudice che vi siano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla presente opposizione, data la sopravvenuta rinuncia di parte creditrice al titolo esecutivo, occasionata dallo spontaneo adempimento da parte dell'opponente in seguito all'emissione del provvedimento di autorizzazione allo svincolo dei titoli dematerializzati emesso dal Giudice Tutelare.
Deve allora trovare applicazione il pacifico principio giurisprudenziale a mente del quale “La cessazione
della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una
pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato – si verifica quando
sopravvenga una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione
proposta e alle difese svolte dal convenuto”(Cass. 28/07/2004 n. 14194; Cass. Sez. 1 n. 10553 del
07/05/2009). Ciò nondimeno, anche alla luce delle richieste in tal senso delle parti, deve essere vagliato il merito dell'opposizione al fine del regolamento delle spese del giudizio (Cass. Sez. L. n. 5207 del
25/05/1998). A fronte della cessazione della materia del contendere, infatti, il giudice - previa valutazione di fondatezza della originaria domanda – deve decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17334 del 2005). La soccombenza, in particolare, andrà
pagina 7 di 9 individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice pertanto osserva quanto segue.
Deve innanzitutto rilevarsi che, al momento della proposizione della presente opposizione a precetto, la stessa era inammissibile, in quanto esclusivamente fondata su fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo di fonte giudiziale, non soggetti alla cognizione dello scrivente giudice. Come è noto, infatti,
la cognizione del giudice dell'opposizione a precetto è limitata ai fatti modificativi o estintivi del credito,
consacrato nel titolo esecutivo di fonte giudiziale, verificatisi successivamente alla sua formazione. Sul
punto si veda la recente Cass. 2785/2025, che ha ribadito il pacifico principio secondo cui: “Nel giudizio
di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la
contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del
provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le
ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del
processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice
naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame”.
Nel caso di specie, dunque, le doglianze attoree non dovevano essere svolte in questa sede, ma unicamente innanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, onde ottenere la caducazione del titolo esecutivo e, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ove impedire un'eventuale esecuzione forzata ove annunciata o già iniziata.
Da ciò deriva la soccombenza virtuale di , con conseguente condanna alle spese, che Parte_1
si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, ponendo i parametri medi per tutte le fasi.
Tutto ciò premesso e considerato pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna a rifondere al sig. le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
DO, 10.11.2025
Il Giudice
OL OS
pagina 9 di 9
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa OL OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5131/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 24.10.2024
PROMOSSO DA
CF ), con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, in persona Parte_1 P.IVA_1
del Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Trenti (CF Parte_2 C.F._1
e IC CC (CF ), elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._2
Torino, Via Ettore De Sonnaz, 21, giusta procura allegata all'atto di citazione
Attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], 35010 Vigodarzere (PD), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alessandro M. Boschieri del Foro di
DO (C.F. , elettivamente domiciliato presso il di lui Studio sito in Via L. C.F._4
Lucatello n. 6, 35121 DO (PD)
Convenuto opposto pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc
Conclusioni dell'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16.07.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta,
dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto attesa l'intervenuta sospensione dell'esecutività del
decreto ingiuntivo n. 2008/2024 resa dal Tribunale di DO, Giudice Dott. Stocco, nel procedimento
RG n. 5726/2024, e, comunque, dichiarare cessata la materia del contendere atteso il trasferimento dei
titoli azionari da parte della Banca al signor alla luce dell'istanza congiunta Controparte_1
presentata da quest'ultimo e dall'Amministratore di Sostegno della signora , all'uopo Controparte_2
autorizzato dal Giudice Tutelare. Con vittoria di spese e compensi e, comunque, con compensazione
integrale delle spese di lite.”
Conclusioni del convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17.07.2025: “In via preliminare, nel merito: previo accertamento e declaratoria della cessazione della
materia del contendere, ai fini della soccombenza virtuale dell'attrice in opposizione, premessa ogni e
più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior
pronuncia, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione all'esecuzione per tutti
i motivi esposti in narrativa. In via principale, nel merito: previo accertamento e declaratoria della
cessazione della materia del contendere, ai fini della soccombenza virtuale dell'attrice in opposizione,
premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro
diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque non provata,
la domanda di accertamento dell'assenza in capo al Sig. del diritto a procedere Controparte_1
esecutivamente avanzata dalla società per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto per consegna di beni mobili notificato
pagina 2 di 9 in data 14.10.2024 alla società nonché il diritto del Sig. ad Parte_1 Controparte_1
agire in via esecutiva nei confronti della medesima per ottenere la consegna delle azioni nominative così
come disposta dal Tribunale di DO con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2008/2024
Ing., n. 4712/2024 R.G., n. 2787/2024 Rep. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite
liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 s.m.i., oltre al rimborso forfetario spese
generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 24.10.2024 proponeva opposizione ai sensi Parte_1
dell'art. 615 comma 1 cpc avverso l'atto di precetto per consegna di beni mobili notificatole da
[...]
in data 14.10.2024, in una col titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 2008/2024 CP_1
del Tribunale di DO. Nell'atto qui opposto il creditore intimava e faceva precetto alla Banca “di
consegnare, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, presso il conto deposito titoli
n. 06245901 e IBAN n. [...] acceso presso Fineco Bank S.p.A. (…) i titoli
azionari di proprietà dell'odierno istante e presenti nel Sotto-deposito n. 45591/3100/00002020462/02
e, in particolare le seguenti azioni nominative:
1. nr. 55 avente codice interno Controparte_3
ISIN 824790 DE0005557508; 2. nr. 1378 NE avente codice interno ISIN 656780 IT0003128367; 3. nr.
120 NV avente codice interno ISIN 443160 NL0000226223; 4. nr. 2064 Telecom Controparte_4
Italia Ord Shs avente codice interno ISIN 3497160 IT0003497168.”
Quanto ai motivi di opposizione, l'odierna opponente rappresentava che le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente in sede monitoria e sulla scorta delle quali aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo erano inesatte. Osservava in particolare che il , ricorrente in via monitoria, aveva in quella sede CP_1
esposto di aver avuto in essere un rapporto di conto corrente ed un deposito amministrato alimentato e pagina 3 di 9 gestito da lui esclusivamente, nonostante la formale cointestazione con il proprio padre, il signor
[...]
, che, quale ex dipendente della beneficiava di condizioni economiche più favorevoli Per_1 CP_5
rispetto agli altri correntisti. Al decesso del padre, nel 2003, gli altri eredi avevano reso dichiarazione riconoscendo che i titoli presenti nel deposito amministrato predetto fossero di titolarità esclusiva del signor che trasferiva gli stessi su altro deposito amministrato contrassegnato dal n. Controparte_1
1408/2020462. Ancora una volta tale rapporto era acceso presso il medesimo Istituto di credito ed ancora una volta veniva formalmente cointestato con la propria madre, signora sempre con la Controparte_2
predetta finalità di ricevere alcuni vantaggi nelle condizioni economiche riservate dalla agli ex CP_5
dipendenti (e coniugi). Nel 2017 e poi nel 2022, il signor chiedeva il trasferimento dei titoli CP_1
su un nuovo deposito amministrato acceso presso Fineco Bank, lo stesso tuttavia veniva negato da
[...]
, ragione per cui adiva l'autorità giudiziaria ottenendo il decreto ingiuntivo in forza del quale Pt_1
faceva precetto. La opponente, nel ricorso ex art 615 comma 1 cpc, rilevava che il aveva CP_5 CP_1
omesso di rappresentate al giudice del monitorio che la sig.ra , contitolare del conto Controparte_2
corrente associato al deposito titoli amministrato, era dal 21.09.2017 beneficiaria di amministrazione di sostegno e che in forza del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno le operazioni su detto deposito erano vincolate all'ordine del giudice tutelare. Esponeva altresì che in relazione al conto corrente vi era già stato un procedimento giudiziario RG 10972/2020 Trib. Torino, definito mediante conciliazione, in cui venivano regolati i rapporti relativi al conto corrente, rimandando a separata regolamentazione, transattiva o giudiziaria, gli altri rapporti, tra cui quello per cui è causa.
Esponeva altresì che già due volte, in data 31.05.2021 e 17.10.2021, il Giudice Tutelare, a seguito di apposita istanza, negava l'autorizzazione a liquidare il deposito titoli in favore dell'odierno convenuto e che
per questi motivi
la negava il trasferimento dei titoli ad altro deposito in titolarità esclusiva CP_5
del . Evidenziava, poi, la difficoltà nel ricondurre l'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo a CP_1 pagina 4 di 9 un obbligo di consegna, trattandosi di titoli dematerializzati. Argomentava, dunque, sulla carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della sig.ra , in persona dell'ADS Avv. Paride Padula, nonché, preliminarmente, di sospendersi CP_2
l'efficacia esecutiva del titolo.
Il Giudice, letto l'atto di citazione, rigettava l'istanza di chiamata in causa, in quanto irrituale e inammissibile.
Si costituiva in data 20.12.2024 il convenuto opposto, dando atto dell'intervenuta proposizione da parte della di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio nel quale venivano sottoposte all'attenzione CP_5
del giudicante le medesime doglianze della presente opposizione a precetto. Chiedeva in ogni caso di dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto dal momento che tutte le doglianze attenevano al merito ed avevano a oggetto fatti antecedenti alla formazione del titolo di fonte giudiziale, esclusi dalla cognizione di questo giudice.
Affermava comunque, nel merito, la piena ed esclusiva proprietà dei titoli azionari, peraltro riconosciuta dai coeredi all'apertura della successione del padre . Eccepiva altresì che la circostanza Per_1
dell'amministrazione di sostegno della sig.ra emergeva per tabulas dai documenti allegati al CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo. Esponeva poi che in data 15.11.2024, visto il mancato adempimento della debitrice, l'Ufficiale Giudiziario si recava nella filiale di di Sarmeola di Rubano per dare Parte_1
corso al trasferimento dei titoli ma non vi riusciva a causa del rifiuto della
[...]
infine, sulla correttezza della qualificazione dell'obbligo in capo alla banca come Parte_3
consegna, nonostante la dematerializzazione dei titoli, in analogia con quanto avviene, ad esempio, per brevetti e opere dell'ingegno.
Chiedeva pertanto dichiararsi inammissibili, o comunque rigettarsi tutte le istanze attoree.
pagina 5 di 9 In data 29.01.2025 l'attore depositava provvedimento del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ne sospendeva l'efficacia esecutiva, così statuendo: “ritenuto che nelle more vada sospesa la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dovendo essere acquisiti il consenso dell'ADS e
l'autorizzazione del giudice tutelare (se ritenuta effettivamente necessaria) al fine di poter ritenere
integrati i requisiti cui l'art. 5 del contratto di deposito titoli subordina lo svincolo delle azioni;
P.Q.M.
SOSPENDE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2008/2024 emesso dal Tribunale di
DO. AUTORIZZA la chiamata in causa di , in persona del suo ADS, a cura della Controparte_2
opponente.” L'opponente quindi chiedeva, in forza di detto provvedimento, sospendersi l'esecuzione ex art. 623 cpc.
Il giudice, rilevato che la norma citata si riferisce alle procedure esecutive già iniziate e non può trovare applicazione in un procedimento di opposizione a precetto, rigettava l'istanza.
Seguiva lo scambio di memorie integrative, con cui le parti insistevano sulle rispettive posizioni: l'attore affermava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere data la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre il convenuto rimarcava l'originaria inammissibilità delle doglianze attoree in quanto attinenti a fatti antecedenti alla formazione del titolo di fonte giudiziale.
All'udienza del 12.03.2025 parte opponente rappresentava che, in data 09.03.2025, il Giudice Tutelare
aveva autorizzato il trasferimento dei titoli come richiesto dal e dall'amministratore di CP_1
sostegno della sig.ra ; l'opposto insisteva sull'esecutività del titolo al momento della notifica del CP_2
precetto, chiedendo la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite. Il Giudice autorizzava parte opponente al deposito del provvedimento di autorizzazione emesso dal Giudice Tutelare esibito in udienza. La banca, dunque, depositava il provvedimento de quo nonché l'attestazione dell'avvenuto trasferimento dei titoli nel deposito intestato esclusivamente al presso la banca Fineco spa. CP_1
pagina 6 di 9 Seguiva il deposito delle conclusioni ut supra riportate, nonché lo scambio degli scritti conclusionali,
con cui le parti ribadivano le rispettive argomentazioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e insistendo per la refusione delle spese di lite, o in subordine, per , per Parte_1
l'integrale compensazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, ritiene il giudice che vi siano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla presente opposizione, data la sopravvenuta rinuncia di parte creditrice al titolo esecutivo, occasionata dallo spontaneo adempimento da parte dell'opponente in seguito all'emissione del provvedimento di autorizzazione allo svincolo dei titoli dematerializzati emesso dal Giudice Tutelare.
Deve allora trovare applicazione il pacifico principio giurisprudenziale a mente del quale “La cessazione
della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una
pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato – si verifica quando
sopravvenga una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione
proposta e alle difese svolte dal convenuto”(Cass. 28/07/2004 n. 14194; Cass. Sez. 1 n. 10553 del
07/05/2009). Ciò nondimeno, anche alla luce delle richieste in tal senso delle parti, deve essere vagliato il merito dell'opposizione al fine del regolamento delle spese del giudizio (Cass. Sez. L. n. 5207 del
25/05/1998). A fronte della cessazione della materia del contendere, infatti, il giudice - previa valutazione di fondatezza della originaria domanda – deve decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17334 del 2005). La soccombenza, in particolare, andrà
pagina 7 di 9 individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice pertanto osserva quanto segue.
Deve innanzitutto rilevarsi che, al momento della proposizione della presente opposizione a precetto, la stessa era inammissibile, in quanto esclusivamente fondata su fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo di fonte giudiziale, non soggetti alla cognizione dello scrivente giudice. Come è noto, infatti,
la cognizione del giudice dell'opposizione a precetto è limitata ai fatti modificativi o estintivi del credito,
consacrato nel titolo esecutivo di fonte giudiziale, verificatisi successivamente alla sua formazione. Sul
punto si veda la recente Cass. 2785/2025, che ha ribadito il pacifico principio secondo cui: “Nel giudizio
di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la
contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del
provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le
ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del
processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice
naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame”.
Nel caso di specie, dunque, le doglianze attoree non dovevano essere svolte in questa sede, ma unicamente innanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, onde ottenere la caducazione del titolo esecutivo e, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ove impedire un'eventuale esecuzione forzata ove annunciata o già iniziata.
Da ciò deriva la soccombenza virtuale di , con conseguente condanna alle spese, che Parte_1
si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, ponendo i parametri medi per tutte le fasi.
Tutto ciò premesso e considerato pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna a rifondere al sig. le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
DO, 10.11.2025
Il Giudice
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