Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/1988, n. 6782
CASS
Sentenza 13 dicembre 1988

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Il regolamento di competenza di cui all'art. 45 cpc, si applica anche al contenzioso tributario, in virtu' del richiamo operato dall'art. 39 dpr 636/72. La commissione territorialmente competente si individua in quella che opera nel territorio ove ha sede l'ufficio finanziario che ha adottato il provvedimento avverso il quale il contribuente ricorre.

In tema di contenzioso tributario, competente a conoscere del ricorso proposto a seguito del silenzio mantenuto dalla amministrazione finanziaria su una istanza di rimborso (nella specie di IRPEF) è la commissione tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha Sede l'ufficio cui l'istanza è stata presentata. ( V 5861/1986, mass n 448268).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/1988, n. 6782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6782
    Data del deposito : 13 dicembre 1988

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