Art. 15. (Modifica all' articolo 214 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 ).
1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' sostituita dalla seguente:
"gg) l' articolo 1, comma 1, lettera m) , e l' articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ;".
2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
24 febbraio 1998, n. 58 ).
1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' sostituita dalla seguente:
"gg) l' articolo 1, comma 1, lettera m) , e l' articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ;".
2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .