Articolo 15 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 14Articolo 16
Versione
13 luglio 1999
Art. 15. (Modifica all' articolo 214 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 ).
1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' sostituita dalla seguente:
"gg) l' articolo 1, comma 1, lettera m) , e l' articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ;".
2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
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