Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 15.11.2023 al n. 8167/2023 R.G., avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1658/2023, emesso in data
11.09.2023;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Simona Corradino e dall'Avv. Davide Romano;
OPPONENTE
E
IMPRESA INDIVIDUALE rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Colopi;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti, che si intendono richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
In data 08.09.23 l'impresa individuale , creditrice della Controparte_1 società della somma di € 9.745,36 oltre interessi Parte_1
moratori commerciali per servizi prestati in favore della (cifra portata da due Parte_1 fatture rimaste impagate: Fatt. n. 49/23 del 03.05.23 di € 7.157,74 e Fatt. n. 52/23 del 19.05.23 di €
2.587,62 - emesse in virtù di rapporto di appalto servizio di pulizie) al fine di ottenere il pagamento, depositava ricorso per Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale di Salerno, il ricorso veniva iscritto con numero di ruolo 6428/2023.
1
[...]
(…) nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente Parte_1
decreto, in favore della ricorrente la somma di € 9.745,36, oltre interessi commerciali moratori (ex
D.Lgs. 2002, n. 231), e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, €
567,00 per onorari di difesa, oltre Cnap ed Iva come per legge.”.
Ricorso e decreto n. 1658/2023 venivano notificati via Pec alla debitrice in data 28.09.2023. - Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo formulato secondo il nuovo rito Cartabia notificato allo scrivente procuratore via pec il 06.11.23, la Parte_1 affermava l'infondatezza del decreto e chiedeva l'integrale revoca del provvedimento de quo.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
formulava opposizione avverso la suddetta ingiunzione.
Con comparsa depositata in data 5.1.2024 si costituiva Controparte_1 instando per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza ex art.185-bis c.p.c. depositata in data 10.07.2024 formulava proposta conciliativa.
All'udienza del 3 giugno 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo sulla base della proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc così come poi modificata, che prevede il pagamento da parte dell'opponente della somma di €5.000,00 con compensazione delle spese di lite e con rinuncia reciproca delle parti a qualsivoglia ulteriore pretesa economica, domanda, eccezione e contestazione, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi
2 con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. Cass.
4531/2000). Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel giudizio n.
8167/23 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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