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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 533/2023 R.G. appelli lavoro
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,
presso cui ope legis domicilia in Salerno, corso V. Emanuele n. 58;
APPELLANTE
1 E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Avallone, CP_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
APPELLATA
OGGETTO: indennizzo da emotrasfusioni - legge n. 210/1992.
Appello avverso la sentenza n. 468/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare il ricorso di primo grado di CP_1
con rivalsa di spese.
Per l'appellata: dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivo;
in subordine, rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/12/2021 premesso che CP_1
era affetta da “epatite cronica attiva genotipo 1B ad alto indice replicativo virale in evoluzione fibrotica”; che la patologia era correlata alle trasfusioni subite in occasione del parto con taglio cesareo durante il ricovero presso il P.O. “S. Maria della Speranza” di Battipaglia dal
29/03/1999 al 04/04/1999; che la domanda amministrativa del 28/01/2016,
2 volta al riconoscimento dell'indennizzo ex lege n. 210/1992, non veniva accolta;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo di condannare il rogazione dell'indennizzo de CP_2
quo, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio, il assumeva l'infondatezza del ricorso Parte_1
e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 09/03/2023 il Giudice di primo grado,
previo espletamento di CTU medico legale, accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronunzia il proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 28/09/2023.
L'appellante censurava la CTU di prime cure, assumendone la carenza ed inadeguatezza.
Chiedeva pertanto la riforma della pronunzia impugnata.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
14/03/2024, l'appellata eccepiva la tardività del gravame di controparte.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
La controversia veniva decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, mediante il deposito di note difensive di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello del è tardivo. Parte_1
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
(come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
09/03/2023).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
“Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
4 riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore in data
09/03/2023, il gravame doveva essere proposto dal entro il Parte_1
09/09/2023, non valendo la sospensione feriale dei termini.
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
28/09/2023.
Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
Non assume pertanto rilevanza nel caso di specie l'avvenuta costituzione in secondo grado della , la quale, peraltro, nella memoria difensiva CP_1
5 ha anche espressamente eccepito in via preliminare la tardività dell'appello proposto dal . Parte_1
Non sussistono, infine, dubbi di sorta circa la data di deposito della sentenza di primo grado, atteso che la copia della predetta sentenza n.
468/2023 reca in calce il timbro di deposito della Cancelleria del Tribunale
di Nocera Inferiore con la data “9 mar 2023” e la sigla del funzionario della Cancelleria.
Nella sentenza, regolarmente sottoscritta dal giudice, il decidente ha altresì
indicato chiaramente -in calce- la data della decisione (emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con motivazione contestuale) come “9.3.2023”, e ha esposto – nel preambolo – di avere emesso la sentenza “all'odierna udienza sulle conclusioni riportate in atti” (cioè sempre in data
09/03/2023).
Anche il verbale della udienza cd cartolare del 09/03/2023 riporta che il giudice “all'esito della udienza cartolare odierna, letti gli atti, decide come da sentenza. Nocera Inferiore, lì 09/03/2023”.
A fronte della data di deposito della sentenza (09/03/2023), l'appello del
, depositato solo in data 28/09/2023 e dunque oltre il termine di Parte_1
sei mesi, risulta pertanto tardivo.
6 Si aggiunge che erroneamente nel ricorso di appello il ha Parte_1
indicato che la sentenza sarebbe stata “pubblicata il 30.3.2023”: nel fascicolo telematico di primo grado infatti nella data del 30/03/2023
risulta registrato dalla Cancelleria del Tribunale il mero “passaggio in archivio” della pronunzia n. 468/2023 (cioè un adempimento estraneo al già intervenuto deposito della sentenza in data 09/03/2023, e non idoneo a far slittare in avanti il dies a quo per proporre l'appello).
La sentenza risulta invero inequivocabilmente depositata dal giudice in data il 09/03/2023, con relativo timbro datario apposto dal Cancelliere
recante la medesima data del 09/03/2023.
Le Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 13794/2012), chiamate a dirimere il contrasto sorto nella giurisprudenza, hanno in proposito affermato che:
-“La disposizione contenuta nell'art. 133 cod. proc. civ., consta di due
proposizioni: “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella
cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da atto del
deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma”. Quindi
l'attività del cancelliere per la pubblicazione della sentenza è ricognitiva
della completezza del documento, in originale, che la contiene, vincolata
nel quomodo – mediante apposizione di data e firma in calce – e nel
7 quando, dovendo egli dare atto del deposito, e perciò nel luogo e nella
data in cui avviene (attestazione assistita dalla presunzione di veridicità
fino a querela di falso: art. 2700 cod. civ., Cass. 22 aprile 2009 n. 9622 e
23 luglio 2009 n. 17290). E poiché la norma dispone “la sentenza è resa
pubblica mediante deposito”, la pubblicazione è effetto legale della
certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale della
sentenza, ed in tal modo egli completa il procedimento di pubblicazione
che la norma prevede senza soluzione di continuità tra la consegna ed il
deposito”;
-“Similmente, per la mancanza di scansione temporale tra l'attività del
giudice e quella del cancelliere, avviene nel caso di decisione a seguito di
trattazione orale – art. 281 sexies cod. proc. civ. – in cui la sentenza –
documento (semplificata poiché al termine della discussione il giudice da
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione) “si intende pubblicata con la sottoscrizione da
parte del giudice del verbale che la contiene” “ed è immediatamente
depositata in cancelleria”, e quindi il deposito deve avvenire subito dopo
l'esternazione della sentenza. E poiché la lettura del provvedimento in
udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice
8 equivalgono alla pubblicazione prevista dal precitato art. 133 cod. proc.
civ., esonerano il cancelliere dalla comunicazione alle parti,
presumendosi iuris et de iure il provvedimento conosciuto dalle stesse
(Cass. 24 luglio 2007 n. 16304, 23 settembre 2010, n. 20092), e da questa
data decorre il termine lungo per impugnarla (Cass. 22 novembre 2010 n.
22659). Dunque il cancelliere non ha la facoltà di scindere l'unitario
procedimento di pubblicazione della sentenza segmentando in fasi
successive l'attività di deposito da parte del giudice della sentenza
completa ed originale, dalla sua attività di pubblicazione della stessa”;
-“va enunciato il seguente principio di diritto: A norma dell'art. 133 cod.
proc. civ. la consegna dell'originale completo del documento – sentenza al
cancelliere nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il
procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza
soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante
l'apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del
cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna
ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È
pertanto da escludere che il cancelliere, nell'espletamento di tale attività
preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa
9 attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell'art. 133 cod. civ.
alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva, e se sulla
sentenza sono stati apposte due date, una di deposito, senza espressa
specificazione che il documento depositato contiene la minuta della
sentenza, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla
pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito”.
Nel caso di specie sulla sentenza n. 468/2023 si rinviene una sola data
(09/03/2023), in cui il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore
ha depositato la decisione firmata (sentenza con motivazione contestuale emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc) e il funzionario della Cancelleria
del medesimo Tribunale ha altresì attestato l'avvenuto deposito apponendo il timbro datario del Tribunale (in cui è riportata la data del “9 MAR 2023”
e risulta apposta la sottoscrizione del funzionario della Cancelleria, il cui nome è specificamente indicato).
“Né la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per
impugnare, può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione
in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, atteso che il termine di
cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza
mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della
10 cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che,
inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano
state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n. 5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente soccombente
di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la
decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce
corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa
giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad
istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di
pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio
con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di
applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in
giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n.
26402 del 2014).
“La regola generale per i provvedimenti depositati in forma cartacea è
che la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria non
incide sulla decorrenza del termini per l'impugnazione, per cui trova
11 applicazione il termine “lungo” di cui all'art. 327 cod. proc. civ.,
decorrente dal deposito del provvedimento, nel caso che nessun
interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa”
(Cass. ord. n. 9029/2019).
“In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma
1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008,
conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile “ratione
temporis” – prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la
causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto
della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281-sexies
c.p.c., il termine “lungo” per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c.,
decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla
sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione
prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della
cancelleria dalla comunicazione della sentenza” (Cass. ord. n.
17286/2022, che richiama Cass. n. 3394 del 2021, n. 13617 del 2017).
Nel caso di specie, ai fini del computo del termine per proporre l'appello,
non può quindi farsi riferimento alla data in cui la Cancelleria ha
12 eventualmente comunicato alle parti la sentenza di primo grado, dovendo valere invece la data di deposito (09/03/2023).
Essendo stato proposto il gravame solo in data 28/09/2023, l'appello risulta tardivo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
<
all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
“privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
13 contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 533/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 468/2023 del Giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del secondo grado, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso spese
14 generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 28/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15