TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Caltanissetta, via Signeri n. 41, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Luigi Cuba, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuove difensore,
Attrice
CONTRO
, (P.IVA C.F corrente in Milano, Piazza Tre CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torri n. 3, in persona del suo procuratore, Dott. elettivamente Controparte_2 domiciliata a Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Dell'Utr che la rappresenta e difende per mandato rilasciato su separato foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
Convenuta
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_3
(EN) in via Generale Cascino n.23;
Convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale - lesione personale.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 14.02.2025 celebratasi. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 maggio 2021, la SI.ra Parte_2
[...] conveniva in giudizio la SI.ra nonché la compagnia di assicurazioni Controparte_3
esponendo che in data 2 marzo 2020, mentre si trovava in prossimità del CP_1
marciapiede sito in via Rosso di San Secondo, nel Comune di Caltanissetta, veniva investita dal veicolo Lancia Y, targato BS959BN, condotto dalla SI.ra , la quale – omettendo di CP_3
avvedersi della presenza della pedone – proseguiva la marcia senza prestare soccorso.
A seguito del sinistro, l'attrice riportava gravi lesioni personali, rendendosi necessario il trasporto d'urgenza presso il locale nosocomio, dove veniva ricoverata. Le lesioni determinavano l'insorgenza di postumi di carattere permanente.
Riferiva l'attrice di avere ricevuto, da parte della compagnia una proposta CP_1 transattiva pari ad € 1.700,00, all'esito di accertamento medico-legale di parte;
somma ritenuta incongrua e non satisfattiva del danno subito, con conseguente introduzione del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la compagnia eccependo in via preliminare CP_1
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente obbligati. Nel merito, deduceva la responsabilità esclusiva ovvero concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro, nonché la congruità della somma offerta a titolo risarcitorio.
La convenuta SI.ra rimaneva contumace. Controparte_3
Il giudizio si svolgeva nelle forme ordinarie, con produzione documentale e successivo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, finalizzata all'accertamento della natura, entità e incidenza invalidante delle lesioni lamentate dall'attrice.
All'udienza del 14 febbraio 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more, interveniva il decesso del precedente difensore della SI.ra rendendosi Pt_1
necessaria la rimessione della causa sul ruolo.
Costituitosi il nuovo difensore, le parti procedevano nuovamente alla precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso in fatto, la domanda esperita da parte attrice è in parte fondata e, quindi, deve essere accolta nei limiti di seguito esplicitati.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita
Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione sollevata dalla compagnia CP_1
secondo cui la domanda attorea sarebbe improcedibile per omesso esperimento della
2 procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, nei confronti di tutti i soggetti litisconsorti necessari, segnatamente la SI.ra , in qualità di proprietaria e Controparte_3
conducente del veicolo antagonista.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dall'esame degli atti e dei documenti versati in giudizio risulta, infatti, che parte attrice ha correttamente avviato la procedura di negoziazione assistita, notificando alla SI.ra , CP_3 presso l'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri anagrafici (Caltanissetta, C.da
Comunelli n. 0), l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione. La documentazione depositata in atti in data 31.01.2022 comprova l'avvenuta notificazione dell'invito, a mezzo ufficiale giudiziario, con esito negativo per temporanea assenza della destinataria.
Nondimeno, la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita, essendo stata effettuata all'indirizzo di residenza ufficialmente risultante dal certificato anagrafico, come confermato anche dalle indicazioni fornite dai Vigili Urbani al momento del tentativo di notifica.
Neppure può condividersi l'assunto della convenuta circa la necessità, nella fase stragiudiziale della negoziazione assistita, di ricorrere agli strumenti di notificazione ex artt.
140 o 143 c.p.c. Trattandosi, infatti, di un procedimento precontenzioso, volto a favorire una composizione bonaria della lite, è sufficiente che l'invito venga inviato presso la residenza anagrafica del destinatario, secondo buona fede e con modalità tali da permettere una conoscibilità dell'atto. Nel caso di specie, tali requisiti risultano soddisfatti.
A ulteriore conferma, si osserva che anche la notifica dell'atto di citazione, disposta ex art. 143 c.p.c. nel corso del presente giudizio, è stata eseguita al medesimo indirizzo, in coerenza con il certificato di residenza già agli atti, senza che la convenuta – rimasta contumace – abbia mai contestato la validità della notificazione.
Invero, sebbene la parte attrice non abbia inizialmente allegato prova dell'invito alla negoziazione assistita nei confronti di tutti i contraddittori necessari, il Giudice ha concesso termine per la regolarizzazione. Dalla documentazione in atti e dall'interpretazione costituzionalmente orientata della L. 162/14 – che eSIe la negoziazione assistita come condizione di procedibilità, ma non in modo tale da sacrificare il diritto di difesa – si ritiene che l'onere sia stato assolto, seppure tardivamente, ma con efficacia sanante, anche alla luce della partecipazione sostanziale delle parti al giudizio e della regolare instaurazione del contraddittorio.
Alla luce delle difese svolte dalle parti e della documentazione prodotta, l'eccezione di improcedibilità sollevata da deve, pertanto, essere rigettata in quanto CP_1
infondata.
3 Ciò premesso, può ora procedersi all'esame del merito della vicenda oggetto del presente giudizio.
Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata nei limiti di seguito precisati.
In diritto, giova premettere che l'investimento di un pedone da parte di un veicolo costituisce una tipica ipotesi di danno da circolazione stradale, in cui trova applicazione la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente, il quale è tenuto a risarcire i danni se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. Tale principio si coordina con l'art. 140 del Codice della Strada, che impone al conducente un dovere generale di prudenza e di tutela dell'incolumità degli altri utenti della strada.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità del conducente, pur presunta, può essere esclusa o attenuata qualora risulti dimostrata una condotta imprudente, colposa o imprevedibile del pedone, tale da integrare un concorso causale ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass. civ. n. 17397/2007; Cass. pen. n.
57353/2018).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata e in particolare dagli atti redatti dalla Polizia
Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dalla SI.ra , è emersa con chiarezza la dinamica del sinistro, verificatosi in pieno giorno, con CP_3
condizioni di visibilità ottimali e su strada urbana, rettilinea e priva di ostacoli.
La convenuta ha ammesso di non essersi avveduta della presenza del pedone, impattando con la parte destra del proprio veicolo la SI.ra che si trovava in attraversamento della Pt_1 carreggiata. Tale condotta è in violazione dell'art. 141, comma 4, del Codice della Strada, che impone al conducente l'obbligo di moderare la velocità e, se del caso, di arrestare il veicolo in presenza di situazioni di pericolo prevedibili, quale è l'attraversamento pedonale, anche non sulle strisce.
Tuttavia, risulta altresì documentalmente provato, come da verbale dei VV.UU. depositato in atti, che la SI.ra ha attraversato la carreggiata in un punto privo di attraversamento Pt_1
pedonale, nonostante la presenza, a soli 21,60 metri, di un passaggio pedonale regolarmente segnalato. Detta condotta costituisce violazione dell'art. 190, comma 2, del Codice della
Strada, che impone al pedone l'obbligo di servirsi delle strisce pedonali ove esistenti entro
100 metri, e integra pertanto un comportamento colposo.
La violazione di detta norma ha determinato una condotta imprudente da parte dell'attrice, la quale, sebbene visibile e in area urbana, ha contribuito causalmente alla verificazione del sinistro, omettendo di servirsi del passaggio pedonale a lei prossimo, con conseguente esposizione al rischio derivante dalla circolazione veicolare.
Si configura pertanto un concorso di colpa nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in combinato disposto con l'art. 2054, comma 1, c.c., che pone sul
4 conducente del veicolo una presunzione di colpa superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova che nel caso di specie non risulta fornita.
La responsabilità del sinistro va dunque imputata ad entrambe le parti, con ripartizione da operarsi secondo criteri equitativi. Tenuto conto delle modalità del fatto, del comportamento del pedone, della distanza modesta rispetto all'attraversamento pedonale disponibile, nonché della mancata percezione e reazione da parte della conducente, si ritiene equo determinare il concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, con conseguente attribuzione alla convenuta SI.ra della residua responsabilità pari al 70%. CP_3
A conferma ulteriore della ricostruzione dei fatti, la consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale ha attestato la piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la dinamica narrata e riscontrata, rafforzando la credibilità della versione attorea e l'assenza di concorso causale.
Consegue, ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private e art. 1917 c.c., la responsabilità solidale dell'impresa assicuratrice nei limiti della quota di responsabilità CP_1
riconosciuta alla propria assicurata.
Passando ora al quantum debeatur,
Quanto al danno biologico, la CTU medico-legale ha accertato che l'attrice ha riportato “esiti di ferita lacero contusa in sede occipitale senza danno estetico;
esiti di riferito trauma cranico;
esiti di trauma contusivo distorsivo alla colonna vertebrale cervicale e lombosacrale con lieve risentimento funzionale in soggetto con spondilolistesi di L4 su L5; esiti di fratture costali multiple (settima, ottava, nona e decima costa) ben consolidate e con sfumata ripercussione funzionale”.
Il danno permanente è stato quantificato nella misura del 4 %, con inabilità temporanea al
100% per 30 giorni, al 50% per 20 giorni, e al 25% per 10 giorni.
Occorre preliminarmente fare alcune puntualizzazioni in punto di diritto, soprattutto in esito alla pronunzia della Suprema Corte n. 26972 del 11 novembre 2008:
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale;
- il pregiudizio in questione può essere composto da danni patrimoniali (connotati da rilevanza economica) e danni non patrimoniali (privi di detta rilevanza);
- il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, ovvero il risarcimento del danno alla persona deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Nel caso di specie, alla luce delle tabelle aggiornate dal D.M. 16/07/2024, il danno biologico
è quantificato in euro 3.129,74, così suddivisi: euro 1.657,20 per invalidità temporanea assoluta, euro 690,05 per invalidità temporanea relativa, ed euro 782,49 a titolo di risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo dei pregiudizi riconducibili al c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo), autonomamente
5 risarcibile secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008,
e nei limiti dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni.
Tuttavia, detta somma deve essere ridotta del 30%, in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta limitatamente all'importo di euro 2.190,82 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ulteriormente deve riconoscersi in favore dell'attrice le spese mediche riconosciute come congrue dal CTU nominato.
Non spetterà nulla all'attrice a titolo di personalizzazione in assenza di allegazioni di idonee circostanze in merito alle lesioni di interessi costituzionalmente protetti.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Non sono stati provati altri danni.
Il notevole divario fra petitum e decisum, l'accertato concorso di colpa nella misura del 30%, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite nella misura del 30%, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che restano definitivamente in solido a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1744/2020
R.G.A.C., ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita,
-dichiara la contumacia di regolarmente citata e non costituitasi in Controparte_3
giudizio;
-accoglie la domanda proposta da nei limiti di cui in motivazione e, per Parte_1
l'effetto:
-dichiara che il sinistro oggetto di causa è avvenuto per fatto e colpa di , Controparte_3 con concorso colposo della parte attrice nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
-condanna e in solido tra loro, al risarcimento del danno Controparte_3 CP_1 in favore dell'attrice nella misura del 70% dell'importo complessivo Parte_1
liquidato in motivazione, pari a euro 2.190,82, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, con detrazione della somma di euro 1.700,00 già corrisposta a titolo di acconto, da imputarsi pro quota sulla somma dovuta;
-condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_3 CP_1 dell'attrice delle spese mediche sostenute, riconosciute dal CTU, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
-compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 30% e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento del residuo 70%, in favore dell'attrice, che si liquida in euro 1.270,00;
6 -pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Caltanissetta 6 giugno 2025.
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
7