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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/2/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6/2/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26.3.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ORI BARBARA con studio in VIA MONTE CERVINO, 28 MONZA presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. LONGOBARDI ARTURO con studio in GALLERIA FANZAGO, 3 BERGAMO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.3.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi, già autorizzati a vivere separati, di mensa e di letto, con l'obbligo del mutuo rispetto e con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche ex art. 191 c.c.;
- rigettare la domanda n. 2) avanzata da ultimo dalla difesa del resistente-convenuto in memoria n. 1 ex art. 183 c. VI c.p.c. vecchio rito e di conseguenza confermare in toto i provvedimenti già emessi in punto di assegnazione della casa coniugale e mantenimento della figlia secondogenita , da poco sì maggiorenne, ma non Per_1 economicamente indipendente;
quindi, nello specifico, per l'effetto, confermare sia la assegnazione della casa coniugale, in Cassano d'Adda (MI), Via C. Balbo n. 2, ex art. 337-sexies c.c. alla SI.ra quale genitore che coabita e seguiterà a Parte_2 coabitare con la figlia, con ogni ulteriore effetto di legge, nonché l'obbligo posto a carico del SI. CP_1 di contribuire al mantenimento ordinario della figlia medesima, SI.na , corrispondendo, tenuto Parte_3 conto di tutti i parametri di cui all'art. 337-ter c. 4 c.c., alla SI.ra la somma mensile di almeno € 250,00, con rivalutazione annuale automatica secondo indici Parte_1 ISTAT-FOI (prima rivalutazione febbraio 2024), da versarsi sul c/c materno il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per separazione e sino al raggiungimento della di lei completa indipendenza economica, oltre al 50% delle relative spese c.d. straordinarie secondo le linee guida della Corte di Appello e del
Tribunale di Milano, da ritenersi, ad ogni buon conto, qui in toto richiamate e trascritte, nonché al 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla suindicata casa in comproprietà al 50% e al 50% delle spese condominiali arretrate maturate sino all'effettivo rilascio da parte di lui della casa medesima (resteranno al 50% le eventuali maturate e maturande spese condominiali straordinarie), con conferma della percezione da parte della ricorrente al 100% degli AUU per e con se del caso, per le già esposte ragioni, emissione dell'ordine ex art. 3 c. Per_1 2 L. 219/2012.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
c. 2 del D.M. n. 55/2014 - 37/2018 e accessori di legge.
Per : CP_1
“1)Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con l'obbligo del reciproco CP_1 Parte_1 rispetto;
2)A parziale modifica dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, preso atto del raggiunta autonomia economica della figlia a decorrere dal 01/03/2024 (data di assunzione al lavoro), revocare da tale data Per_1 l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia;
3)Spese rifuse..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: E hanno contratto matrimonio in Albania il 28.6.1996, Parte_1 CP_1
matrimonio non trascritto in Italia, dalla unione nascevano due figli (18.2.1999) e (22.7.2004) entrambi Per_2 Per_1
maggiorenni, con ricorso del 24 febbraio 2023 chiedeva dichiararsi la separazione personale Parte_1
dal marito, l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà col marito, quale conseguenza della coabitazione con i due figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti per i quali chiedeva venisse imposto al resistente un contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 ciascuno,
a sostegno delle domande assumeva che, fin dall'inizio del matrimonio, il marito aveva mostrato un carattere anaffettivo ed autoritario e in maniera crescente aveva iniziato a disinteressarsi del rapporto coniugale, giungendo persino a decidere unilateralmente di trasferirsi in Italia a cercare lavoro, lasciandola in Albania in attesa del primogenito da sola ad affrontare il parto e, poi, la crescita del bambino;
narrava che, dopo cinque anni e nella speranza di mettere fine alle continue liti, che si acutizzavano nei rari momenti di rientro a casa del marito e che lei ascriveva anche alla distanza, si era decisa a raggiungerlo in Italia, a Cassano D'Adda e nel 2004 nasceva la secondogenita Per_3
tuttavia la situazione non migliorava affatto anzi peggiorava, vedendola sempre vittima di umiliazioni e violenze psicologiche, sino al nuovo trasferimento del marito in Grecia, sempre per motivi lavorativi, del quale allontanamento ella riusciva a beneficiare in termini di riacquisita libertà fisica e mentale e di inserimento nella comunità italiana, con conseguente indipendenza economica;
poteva in tal modo, dopo aver subito ancora per anni gli agiti del marito, trovare la forza per separarsi;
sotto il profilo economico dichiarava di avere un lavoro a tempo indeterminato, con il quale riusciva a mantenersi ed a pagare la propria quota del mutuo trentennale acceso per l'acquisto della casa di Cassano, ma di aver diritto ad ottenere un assegno perequativo per i figli, a proprio totale carico sebbene maggiorenni, con comparsa del 5.6.2023 si costituiva il resistente, contestando che il matrimonio fosse entrato in crisi a causa del proprio disinteresse verso la famiglia, anzi dipingendosi come un uomo che aveva sempre affrontato innumerevoli sacrifici per il benessere della famiglia, affrontando persino la clandestinità in Italia pur di non far mancare nulla a moglie e figli;
nel contempo aderiva alla domanda di separazione non formulando ulteriori domande essendo in corso serie trattative di bonaria composizione della controversia e, pertanto, riservando ogni eventuale diversa istanza ala prosieguo, fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza presidenziale del 10.10.2023 i procuratori chiedevo un rinvio per la prosecuzione delle trattative, che veniva concesso al 5.3.2024, udienza alla quale ne veniva evidenziato il naufragare;
pertanto il Presidente, sentiti diffusamente i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione , preso atto della rinunzia di parte ricorrente al mantenimento per il solo figlio maggiore, nelle more divenuto economicamente autosufficiente, delle dichiarazioni inerenti alle condizioni economiche e delle richieste formulate da entrambe le parti, riservava la decisione e, con successiva ordinanza del 2.4.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente che viveva con la figlia ancora non economicamente autosufficiente e poneva a carico del padre un assegno perequativo al mantenimento della ragazza nella misura di € 250,00 mensili, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 10.6.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, concedendo alle parti i termini per la costituzione nella fase istruttoria,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 2.4.2024, con la memoria integrativa del 29.5.2024 parte ricorrente reiterava le domande già formulate, mentre il resistente con la comparsa in pari data chiedeva la revoca del contributo al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale, in virtù del lei raggiungimento Per_3 dell'indipendenza economica, per l'essere stata assunta la stessa seppur con contratto a tempo determinato, del quale chiedeva la produzione in giudizio, depositate le note sostitutive dell'udienza del 10.6.2024, con ordinanza del 11.6.2024 il G.I. concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc fissando udienza ex art. 127 ter cpc al 15.10.2024 per la decisione sui mezzi istruttori, quindi con ordinanza in pari data respingeva le richieste delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni del
4.2.2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc con termine alle parti per depositare note scritte fino alla udienza , con le note sostitutive di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025,
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi .
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
La documentazione versata in atti e, in particolar modo il contratto di lavoro della figlia Per_3
risulta invero adeguata e sufficiente per ricostruire la situazione economica dei genitori e della ragazza, ai fini della decisione sull'unica domanda accessoria ammissibile, relativa al di lei mantenimento paterno.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e le reciproche recriminazioni sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le condizioni economiche
Non essendovi contestazione sullo Status, il giudizio è proseguito esclusivamente per la decisione in ordine alle contrapposte richieste delle parti con riferimento al contributo perequativo paterno per la figlia che parte ricorrente ha insistito venga confermato come da ordinanza presidenziale, Per_3
mentre parte resistente chiede venga revocato, con decorrenza da marzo 2024, essendo emersa documentalmente in giudizio - successivamente all'udienza presidenziale - la circostanza che, da tale data, la ragazza era stata assunta con contratto, di apprendistato e della durata di tre anni, con una retribuzione lorda mensile di circa € 1.500,00.
La domanda del resistente è fondata. E' noto che per giurisprudenza ormai costante della suprema Corte l'indipendenza economica del figlio maggiorenne può essere considerata raggiunta quando, al termine della sua formazione, questi reperisca un'attività lavorativa, con retribuzione sufficiente al suo sostentamento, seppur con un contratto a termine, senza certezza di futura prosecuzione. Ciò perché è stato correttamente sostenuto che l'evento assunzione concretizzi dimostrazione della capacità lavorativa del giovane, che quindi, acquisisce una sua sfera di autonomia e potrà ulteriormente inserirsi nel mondo del lavoro allo spirare del contratto (ex pluris Cass. 40282/21).
Gli assunti paterni risultano provati dal contratto depositato dalla ricorrente unitamente alla memoria integrativa del 29.5.2024, dal quale si desume che è stata assunta a far data dal Per_3
1.3.2024 con un contratto di apprendistato della durata di 18 mesi (fino al 30.9.2024) con una paga base oraria di € 8.58 lordi e per 40 ore settimanali oltre agli ulteriori benefici connessi, con la qualifica di addetto al carico e scarico merci. Tale tipo di contratto attribuisce alla ragazza, addirittura delle chance superiori a quelle di coloro che vengono assunti con un contratto a tempo determinato tout court, poiché per disposizione legislativa qualora al termine dell'apprendistato nessuna delle due parti receda dal contratto il rapporto di lavoro si tramuta ipso iure in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Peraltro , ai fini che occupano il Collegio, è pacifico che il contratto di apprendistato possa essere considerato proseguimento della formazione, e quindi lasciare margini di dubbio al Giudice, soltanto se intimamente collegato al percorso di studi portato a termine dal giovane. Cosa che non si concretizza nella fattispecie in esame, dal momento che la ragazza è diplomata ad un corso di estetista e parrucchiera, mentre l'attività attualmente svolta è, come visto, di addetta al carico e scarico merci. Altro elemento indefettibile per far considerare l'apprendistato come contratto non idoneo a determinare l'indipendenza economica del figlio è una retribuzione simbolica, ma nel caso di il compenso ricevuto è Per_3 tutt'altro che irrisorio anzi la pone in una condizione di guadagni superiori a quelli dei genitori.
L'assegnazione della casa coniugale
Dal raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia che con la madre coabita discende anche la revoca dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, essendo unico presupposto per ottenere il beneficio la necessità di assicurare l'habitat ai figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Pertanto, anche tale assegnazione va revocata con decorrenza dal marzo
2024. Le ulteriori domande di parte ricorrente
Parte ricorrente chiede la condanna del marito al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla suindicata casa in comproprietà al 50% e del 50% delle spese condominiali arretrate maturate sino all'effettivo rilascio da parte di lui della casa medesima.
Le domande, avendo natura contrattualistica, sono inammissibili in quanto non connesse con il giudizio di separazione ex art. 40 c.p.c.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza di in Parte_1
ordine alla ulteriori domande le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Albania in data 28.6.1996, matrimonio non trascritto in Italia;
[...]
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi per le opportune annotazioni;
3.Accoglie le domande di parte resistente e, conseguentemente, revoca il contributo perequativo al mantenimento della figlia con decorrenza da Marzo 2024; Per_3
4.Revoca con decorrenza Marzo 2024 l'assegnazione a della casa coniugale sita in Parte_1
Cassano D'Adda, Via Cesare Balbo n. 2;
5.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano, Parte_1 CP_1 in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/2/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6/2/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26.3.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ORI BARBARA con studio in VIA MONTE CERVINO, 28 MONZA presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. LONGOBARDI ARTURO con studio in GALLERIA FANZAGO, 3 BERGAMO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.3.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi, già autorizzati a vivere separati, di mensa e di letto, con l'obbligo del mutuo rispetto e con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche ex art. 191 c.c.;
- rigettare la domanda n. 2) avanzata da ultimo dalla difesa del resistente-convenuto in memoria n. 1 ex art. 183 c. VI c.p.c. vecchio rito e di conseguenza confermare in toto i provvedimenti già emessi in punto di assegnazione della casa coniugale e mantenimento della figlia secondogenita , da poco sì maggiorenne, ma non Per_1 economicamente indipendente;
quindi, nello specifico, per l'effetto, confermare sia la assegnazione della casa coniugale, in Cassano d'Adda (MI), Via C. Balbo n. 2, ex art. 337-sexies c.c. alla SI.ra quale genitore che coabita e seguiterà a Parte_2 coabitare con la figlia, con ogni ulteriore effetto di legge, nonché l'obbligo posto a carico del SI. CP_1 di contribuire al mantenimento ordinario della figlia medesima, SI.na , corrispondendo, tenuto Parte_3 conto di tutti i parametri di cui all'art. 337-ter c. 4 c.c., alla SI.ra la somma mensile di almeno € 250,00, con rivalutazione annuale automatica secondo indici Parte_1 ISTAT-FOI (prima rivalutazione febbraio 2024), da versarsi sul c/c materno il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per separazione e sino al raggiungimento della di lei completa indipendenza economica, oltre al 50% delle relative spese c.d. straordinarie secondo le linee guida della Corte di Appello e del
Tribunale di Milano, da ritenersi, ad ogni buon conto, qui in toto richiamate e trascritte, nonché al 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla suindicata casa in comproprietà al 50% e al 50% delle spese condominiali arretrate maturate sino all'effettivo rilascio da parte di lui della casa medesima (resteranno al 50% le eventuali maturate e maturande spese condominiali straordinarie), con conferma della percezione da parte della ricorrente al 100% degli AUU per e con se del caso, per le già esposte ragioni, emissione dell'ordine ex art. 3 c. Per_1 2 L. 219/2012.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
c. 2 del D.M. n. 55/2014 - 37/2018 e accessori di legge.
Per : CP_1
“1)Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con l'obbligo del reciproco CP_1 Parte_1 rispetto;
2)A parziale modifica dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, preso atto del raggiunta autonomia economica della figlia a decorrere dal 01/03/2024 (data di assunzione al lavoro), revocare da tale data Per_1 l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia;
3)Spese rifuse..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: E hanno contratto matrimonio in Albania il 28.6.1996, Parte_1 CP_1
matrimonio non trascritto in Italia, dalla unione nascevano due figli (18.2.1999) e (22.7.2004) entrambi Per_2 Per_1
maggiorenni, con ricorso del 24 febbraio 2023 chiedeva dichiararsi la separazione personale Parte_1
dal marito, l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà col marito, quale conseguenza della coabitazione con i due figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti per i quali chiedeva venisse imposto al resistente un contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 ciascuno,
a sostegno delle domande assumeva che, fin dall'inizio del matrimonio, il marito aveva mostrato un carattere anaffettivo ed autoritario e in maniera crescente aveva iniziato a disinteressarsi del rapporto coniugale, giungendo persino a decidere unilateralmente di trasferirsi in Italia a cercare lavoro, lasciandola in Albania in attesa del primogenito da sola ad affrontare il parto e, poi, la crescita del bambino;
narrava che, dopo cinque anni e nella speranza di mettere fine alle continue liti, che si acutizzavano nei rari momenti di rientro a casa del marito e che lei ascriveva anche alla distanza, si era decisa a raggiungerlo in Italia, a Cassano D'Adda e nel 2004 nasceva la secondogenita Per_3
tuttavia la situazione non migliorava affatto anzi peggiorava, vedendola sempre vittima di umiliazioni e violenze psicologiche, sino al nuovo trasferimento del marito in Grecia, sempre per motivi lavorativi, del quale allontanamento ella riusciva a beneficiare in termini di riacquisita libertà fisica e mentale e di inserimento nella comunità italiana, con conseguente indipendenza economica;
poteva in tal modo, dopo aver subito ancora per anni gli agiti del marito, trovare la forza per separarsi;
sotto il profilo economico dichiarava di avere un lavoro a tempo indeterminato, con il quale riusciva a mantenersi ed a pagare la propria quota del mutuo trentennale acceso per l'acquisto della casa di Cassano, ma di aver diritto ad ottenere un assegno perequativo per i figli, a proprio totale carico sebbene maggiorenni, con comparsa del 5.6.2023 si costituiva il resistente, contestando che il matrimonio fosse entrato in crisi a causa del proprio disinteresse verso la famiglia, anzi dipingendosi come un uomo che aveva sempre affrontato innumerevoli sacrifici per il benessere della famiglia, affrontando persino la clandestinità in Italia pur di non far mancare nulla a moglie e figli;
nel contempo aderiva alla domanda di separazione non formulando ulteriori domande essendo in corso serie trattative di bonaria composizione della controversia e, pertanto, riservando ogni eventuale diversa istanza ala prosieguo, fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza presidenziale del 10.10.2023 i procuratori chiedevo un rinvio per la prosecuzione delle trattative, che veniva concesso al 5.3.2024, udienza alla quale ne veniva evidenziato il naufragare;
pertanto il Presidente, sentiti diffusamente i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione , preso atto della rinunzia di parte ricorrente al mantenimento per il solo figlio maggiore, nelle more divenuto economicamente autosufficiente, delle dichiarazioni inerenti alle condizioni economiche e delle richieste formulate da entrambe le parti, riservava la decisione e, con successiva ordinanza del 2.4.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente che viveva con la figlia ancora non economicamente autosufficiente e poneva a carico del padre un assegno perequativo al mantenimento della ragazza nella misura di € 250,00 mensili, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 10.6.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, concedendo alle parti i termini per la costituzione nella fase istruttoria,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 2.4.2024, con la memoria integrativa del 29.5.2024 parte ricorrente reiterava le domande già formulate, mentre il resistente con la comparsa in pari data chiedeva la revoca del contributo al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale, in virtù del lei raggiungimento Per_3 dell'indipendenza economica, per l'essere stata assunta la stessa seppur con contratto a tempo determinato, del quale chiedeva la produzione in giudizio, depositate le note sostitutive dell'udienza del 10.6.2024, con ordinanza del 11.6.2024 il G.I. concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc fissando udienza ex art. 127 ter cpc al 15.10.2024 per la decisione sui mezzi istruttori, quindi con ordinanza in pari data respingeva le richieste delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni del
4.2.2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc con termine alle parti per depositare note scritte fino alla udienza , con le note sostitutive di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025,
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi .
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
La documentazione versata in atti e, in particolar modo il contratto di lavoro della figlia Per_3
risulta invero adeguata e sufficiente per ricostruire la situazione economica dei genitori e della ragazza, ai fini della decisione sull'unica domanda accessoria ammissibile, relativa al di lei mantenimento paterno.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e le reciproche recriminazioni sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le condizioni economiche
Non essendovi contestazione sullo Status, il giudizio è proseguito esclusivamente per la decisione in ordine alle contrapposte richieste delle parti con riferimento al contributo perequativo paterno per la figlia che parte ricorrente ha insistito venga confermato come da ordinanza presidenziale, Per_3
mentre parte resistente chiede venga revocato, con decorrenza da marzo 2024, essendo emersa documentalmente in giudizio - successivamente all'udienza presidenziale - la circostanza che, da tale data, la ragazza era stata assunta con contratto, di apprendistato e della durata di tre anni, con una retribuzione lorda mensile di circa € 1.500,00.
La domanda del resistente è fondata. E' noto che per giurisprudenza ormai costante della suprema Corte l'indipendenza economica del figlio maggiorenne può essere considerata raggiunta quando, al termine della sua formazione, questi reperisca un'attività lavorativa, con retribuzione sufficiente al suo sostentamento, seppur con un contratto a termine, senza certezza di futura prosecuzione. Ciò perché è stato correttamente sostenuto che l'evento assunzione concretizzi dimostrazione della capacità lavorativa del giovane, che quindi, acquisisce una sua sfera di autonomia e potrà ulteriormente inserirsi nel mondo del lavoro allo spirare del contratto (ex pluris Cass. 40282/21).
Gli assunti paterni risultano provati dal contratto depositato dalla ricorrente unitamente alla memoria integrativa del 29.5.2024, dal quale si desume che è stata assunta a far data dal Per_3
1.3.2024 con un contratto di apprendistato della durata di 18 mesi (fino al 30.9.2024) con una paga base oraria di € 8.58 lordi e per 40 ore settimanali oltre agli ulteriori benefici connessi, con la qualifica di addetto al carico e scarico merci. Tale tipo di contratto attribuisce alla ragazza, addirittura delle chance superiori a quelle di coloro che vengono assunti con un contratto a tempo determinato tout court, poiché per disposizione legislativa qualora al termine dell'apprendistato nessuna delle due parti receda dal contratto il rapporto di lavoro si tramuta ipso iure in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Peraltro , ai fini che occupano il Collegio, è pacifico che il contratto di apprendistato possa essere considerato proseguimento della formazione, e quindi lasciare margini di dubbio al Giudice, soltanto se intimamente collegato al percorso di studi portato a termine dal giovane. Cosa che non si concretizza nella fattispecie in esame, dal momento che la ragazza è diplomata ad un corso di estetista e parrucchiera, mentre l'attività attualmente svolta è, come visto, di addetta al carico e scarico merci. Altro elemento indefettibile per far considerare l'apprendistato come contratto non idoneo a determinare l'indipendenza economica del figlio è una retribuzione simbolica, ma nel caso di il compenso ricevuto è Per_3 tutt'altro che irrisorio anzi la pone in una condizione di guadagni superiori a quelli dei genitori.
L'assegnazione della casa coniugale
Dal raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia che con la madre coabita discende anche la revoca dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, essendo unico presupposto per ottenere il beneficio la necessità di assicurare l'habitat ai figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Pertanto, anche tale assegnazione va revocata con decorrenza dal marzo
2024. Le ulteriori domande di parte ricorrente
Parte ricorrente chiede la condanna del marito al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla suindicata casa in comproprietà al 50% e del 50% delle spese condominiali arretrate maturate sino all'effettivo rilascio da parte di lui della casa medesima.
Le domande, avendo natura contrattualistica, sono inammissibili in quanto non connesse con il giudizio di separazione ex art. 40 c.p.c.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza di in Parte_1
ordine alla ulteriori domande le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Albania in data 28.6.1996, matrimonio non trascritto in Italia;
[...]
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi per le opportune annotazioni;
3.Accoglie le domande di parte resistente e, conseguentemente, revoca il contributo perequativo al mantenimento della figlia con decorrenza da Marzo 2024; Per_3
4.Revoca con decorrenza Marzo 2024 l'assegnazione a della casa coniugale sita in Parte_1
Cassano D'Adda, Via Cesare Balbo n. 2;
5.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano, Parte_1 CP_1 in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai