Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 11/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 707/2022 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Assunta Chiodi, elettivamente domic. presso lo studio della stessa in Giulianova (TE), in forza di mandato in atti
Opponente
E
(P. IVA ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_1 d'Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in atti dall'avv. Giuseppe Mangia, con domicilio eletto in Milano presso lo studio dello stesso
Opposta
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona n.
[...] 148/2022 (R.G. n. 460/2022), con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore di quest'ultima la somma di € 7.151,47, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, lamentando:
- il difetto del requisito di certezza del credito ingiunto, avendo controparte prodotto al riguardo, non l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ma il semplice saldaconto riassuntivo, privo dell'indicazione delle voci a debito e a credito;
- la firma di cui alla missiva del 4.04.2011 prodotta dall'opposta non sarebbe stata apposta dall'opponente;
- la comunicazione di cessione del credito non dimostrerebbe la titolarità dello stesso in capo alla ingiungente;
- la nullità del contratto di finanziamento intercorso, in quanto il TAEG dichiarato sarebbe difforme da quello effettivamente applicato , nonché per la presenza di tassi usurari;
1
“accogliere la presente opposizione e dichiarare, in via preliminare, previo disconoscimento della sottoscrizione dell'allegato 7 di controparte, nullo e/o annullabile il decreto opposto per inidoneità dei documenti posti a fondamento dell'ingiunzione e, nel merito, revocare l'opposto D.I. n° 148/22 emesso dal Tribunale di Sulmona per i motivi di cui in premessa, con le annesse conseguenze di legge in ordine al ricalcolo del piano di ammortamento. Il tutto, comunque, con vittoria di spese di lite ovvero nella misura che si riterrà di giustizia.”. Si costituiva la società con comparsa depositata il 29.03.2023, Controparte_1 impugnando e contestando punto per punto le avverse richieste, deduzioni ed eccezioni, e così concludendo:
“IN VIA PRELIMINARE: - Dichiarare nullo l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 164, comma IV, c.p.c. e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 148/2022 – R.G. 460/2022 emesso dal Tribunale di Sulmona in data 21.07.2022 e pubblicato in data 22.07.2022;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 148/2022 – R.G. 460/2022 emesso dal Tribunale di Sulmona in data 21.07.2022 e pubblicato in data 22.07.2022;
IN VIA SUBORDINATA: - Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare il signor debitore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 7.151,47, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso dell'11,40% sulla sola sorte capitale di complessivi € 4.930,60 maturati e maturandi dalla data di cessione del credito (04.12.2014) e sino al saldo o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre alla condanna al pagamento di € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. e oltre alle successive occorrende e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore di nella sua qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, della complessiva somma di € 7.151,47, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso dell'11,40% sulla sola sorte capitale di complessivi € 4.930,60 maturati e maturandi dal 04.12.2014 e sino al saldo o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre alla condanna al pagamento di € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. e oltre alle successive occorrende;
IN VIA ISTRUTTORIA: -In merito alle richieste istruttorie ex adverso formulate e che verranno formulate, si chiede, sin d'ora, il rigetto delle stesse per tutte le motivazioni già svolte e qui da intendersi, per brevità, integralmente richiamate e trascritte, ovvero per le successive che saranno ritenute necessarie. IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori.”. Rigettata con ordinanza dell' 11.05.2023 l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, veniva assegnato alla società opposta termine per l'introduzione dell'obbligatorio procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Depositato il verbale negativo relativo alla procedura espletata, venivano concessi i temini di cui all'art. 183 c.p.c. La causa, era successivamente assegnata alla scrivente ed all'esito del deposito delle memorie istruttorie, non ravvisata la necessità di disporre la CTU contabile richiesta da parte opponente, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
2 All'udienza fissata ex art. 171 ter c.p.c. le parti precisavano le proprie conclusioni come nelle rispettive note scritte e con successivo provvedimento la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.
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I motivi di opposizione non possono ritenersi fondati, con conseguente rigetto della domanda e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve anzitutto rilevarsi che il decreto ingiuntivo opposto si fonda sul contratto di finanziamento n. 890002727943 per il prestito di € 5.996,16, comprensivo del costo del finanziamento stesso, stipulato in data 2.11.2010 tra l'odierno opponente e la Neos Finance S.p.A., da rimborsare in n.36 rate mensili del valore di € 166,56 ciascuna a partire dal 5.12.2010 (ved. doc. 1 fascicolo monitorio).
Detta società con successivo atto notarile del 22.03.2013 (doc. 3 fascicolo monitorio) dava attuazione ad uno specifico progetto di scissione, con assegnazione alla Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. del ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma di credito al consumo, della cessione del quinto dello stipendio o della pensione e degli altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario. In conseguenza della intervenuta scissione, quest'ultima società diveniva di diritto, senza necessità di cessioni o trasferimenti, titolare di ognuno degli elementi attivi e passivi riconducibili ai rapporti giuridici di cui al predetto ramo, compreso quello di cui al contratto in questione.
Il credito oggetto di causa veniva successivamente ceduto dalla Intesa San Paolo Personal
Finance S.p.A. alla odierna opposta, con contratto del 4.12.2014 (doc. 4 fascicolo monitorio e doc. 8 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta). Ciò posto, in primo luogo, l'opponente ha eccepito l'insussistenza del requisito della certezza del credito ingiunto in quanto controparte avrebbe fondato detto credito su un semplice
“saldaconto” riassuntivo, senza specificazione delle voci di debito e credito, e quindi privo dell'efficacia probatoria di un estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB.
Tale eccezione è priva di fondamento. Nel caso di specie la società opposta ha dato piena prova del credito, allegando il contratto di finanziamento intercorso (doc. 1 fascicolo monitorio) ed altresì la lista dei movimenti contabili verificatisi dall'inizio del rapporto (doc. 2 fascicolo monitorio), e dalla quale si evince il pagamento da parte del delle sole prime Parte_1 quattro rate e l'addebito quindi, per il complessivo importo ingiunto, delle successive rate rimaste impagate, degli interessi di mora e delle ulteriori spese (addebiti insoluti rid, spese legali, ecc.) tutte previste in contratto all'art. 12, specificamente approvato dall'opponente anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.. Priva di rilievo anche la doglianza circa la mancata produzione dell'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB, riguardando detto requisito i rapporti di conto corrente e non i contratti di finanziamento, e comunque, dalla lettura del documento 2, emerge inoltre che il credito rinveniente dalla lista dei movimenti risulta certificato ai sensi dell'art. 50 TUB dal direttore generale della Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A., che appunto lo dichiara certo, liquido, esigibile nonché conforme alle scritture contabili alla data della cessione del 4.12.2014. Dagli atti prodotti, risulta inoltre provata l'intervenuta scissione dell'istituto finanziario erogante (Neos Finance S.p.A.), con assegnazione dei rapporti di finanziamento, come sopra evidenziato, alla Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. (doc. 3 fascicolo monitorio) e la successiva cessione da quest'ultima alla odierna (doc. 4 fascicolo monitorio e Controparte_1 doc. 8 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta), contratto validamente sottoscritto da entrambe le parti e con allegato prospetto dei crediti ceduti, prodotto anch'esso nella pagina relativa al contratto in questione (n. 890002727943).
3 Parte opposta ha quindi dato piena prova della cessione effettuata e dell'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari. Alla luce dell'esaustiva documentazione prodotta, alcuna rilevanza assume la circostanza del disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione della missiva in data 4.04.2011, considerando tra l'altro che il non ha mai negato di aver sottoscritto il contratto di Parte_1 finanziamento in esame, né ha negato di aver ricevuto la somma all'uopo erogata. Assolutamente generica ed infondata è altresì la contestazione riguardante l'applicazione di un TAEG difforme da quello dichiarato, nonché la presenza di tassi usurari. Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. Anche la decisione di Cassazione n. 8883/2020 (che, in contrasto con Cass. n. 2543/2019, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Cass. S.U. n. 9941/2009), precisando che per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. S.U. n.7294/2017; Cass. n.21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2489/2019). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta. Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione S.U. n.19597/2020, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata;
soltanto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha prodotto una perizia di parte secondo la quale si perverrebbe ad un tasso applicato del 28,9%, superiore al tasso soglia, con la precisazione però che nel relativo calcolo è stata considerata la commissione per estinzione anticipata. Sul punto ritiene invece il giudicante di doversi conformare all'indirizzo ormai prevalente e consolidato della Suprema Corte di Cassazione, volto a non considerare la suddetta commissione ai fini del calcolo usurario.
Nella specie, risulta per tabulas che la commissione in discorso è stata concepita come ulteriore remunerazione dovuta alla Banca per il caso di rimborso anticipato del prestito. Le parti, quindi, hanno evidentemente convenuto che il pagamento del compenso di estinzione anticipata fosse alternativo rispetto al pagamento degli interessi corrispettivi convenuti, dovendo essere computata sul capitale restituito anticipatamente dal beneficiario del prestito.
Nella situazione considerata, pertanto, appare evidente come la commissione si traduca in un corrispettivo dovuto non già in funzione della concessione del prestito (come accade, tipicamente, per gli interessi corrispettivi), né in ragione del ritardo nel rimborso delle rate del medesimo (a fronte del quale sono di norma dovuti gli interessi di mora), bensì in ragione dell'anticipato recesso da parte del mutuatario. Essa, in definitiva, remunera l'istituto di credito della preventiva rinuncia a lucrare interessi per il caso di restituzione anticipata dell'intero
4 capitale residuo, assolvendo, quindi, alla più limitata funzione di corrispettivo del recesso, il quale già presuppone lo scioglimento del contratto (cui è ancorato, per l'appunto, il pagamento di tale importo).
Deve ritenersi, pertanto, che tale commissione si collochi al di fuori del perimetro dei costi che, in quanto collegati all'erogazione del credito, devono essere posti a raffronto con il tasso soglia, per essere ricondotta nell'ambito di quelli connessi alla cessazione del rapporto contrattuale, i quali restano irrilevanti ai fini delle verifiche previste dalla l. 108/96.
Infatti detta commissione viene computata sul capitale residuo, così ponendosi in posizione alternativa rispetto sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori e, dunque, ad essi non può essere sommata o addizionata. In sostanza, esercitato il recesso, la banca riceve una commissione parametrata in percentuale al capitale residuo al momento del recesso, senza però percepire, da quel momento, né interessi corrispettivi e né interessi moratori calcolati ed imputati solo sulle rate scadute, sino al recesso. Ne consegue, in definitiva, l'erroneità dell'aggiunta al TAEG o agli interessi di mora, anche della commissione di estinzione anticipata, essendo quest'ultima alternativa rispetto alle due tipologie di interessi sopra richiamati.
Peraltro la predetta commissione non può considerarsi nemmeno singolarmente ai fini usurari in quanto non costituisce un costo connesso alla erogazione del finanziamento o ad una fattispecie di inadempimento, essendo solo eventuale e funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero del mancato guadagno).
Si riportano opportunamente le recenti ed uniformi decisioni sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità:
“Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnata decisione di primo grado per aver ritenuto estranea alla disciplina antiusura e non incidente perciò nella determinazione del
TAEG la penale prevista per il caso dell'estinzione anticipata del mutuo, sull'assunto che essa non rappresenta un onere sotteso all'operazione creditizia, sebbene qualsiasi pattuizione importante un onere di pagamento per il debitore possa configurarsi come una dazione usuraria, è infondato e va pertanto rigettato.
4.2. E' ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1,
l. 108/1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la
Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le
"remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia
l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento.” (Cass. n. 13228/2023);
“Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del c.d. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass. n. 7352/2022, in senso conforme v. pure Cass. 23866/2022)” (Cass. n. 26522/2023);
“Questa Corte ha già evidenziato che, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022;
5 conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022). A fondamento di tale soluzione, vi è la constatazione che occorre affermare il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022
e, in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 16303 del
20/06/2018). La menzionata commissione costituisce, infatti, un importo forfettizzato previsto in favore del mutuante, per il caso in cui venga pattuito, ed esercitato, il diritto di recesso (ad opera del mutuatario o del mutuante o di entrambi), avente la funzione di porre riparo agli svantaggi derivanti al mutuante dalla chiusura anticipata del rapporto, mentre gli interessi moratori costituiscono un risarcimento forfettizzato del pregiudizio conseguente al ritardo nella restituzione del denaro. La commissione di estinzione anticipata non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlato corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta di un importo dovuto nel caso di scioglimento dagli impegni negoziali (v. ancora Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022). Nel caso di specie, la Corte di merito ha dato corretta attuazione di tale principio, sicché la censura deve ritenersi infondata.” (Cass. n. 31734/2023);
“… questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde"
Cass.,18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei C) vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
di qui l'infondatezza della censura;
” (Cass. n. 7352/2022). Ritenuto, dunque, che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non possa essere ricompresa nel calcolo del TEG, la doglianza dell'opponente circa il superamento del tasso soglia rilevato nella perizia di parte risulta anch'essa destituita di fondamento. Deve essere a questo punto rimarcato il principio granitico in materia, secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte,
Cass. S.U. n. 13533/2001). Sicchè, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore- opposto (il quale, come noto, riveste la posizione di “attore in senso sostanziale”) ha l'onere di
6 provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre grava sul debitore-opponente l'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 5915/2011).
Nel caso in esame, la società opposta ha dato prova dei fatti costitutivi del proprio credito, producendo, si ripete, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente, nonché l'atto di cessione idoneo a dimostrare la propria titolarità attiva, come sopra evidenziato;
ha altresì prodotto la certificazione ex art. 50 TUB del credito e la relativa lista movimentazioni, dalla quale si evince l'andamento di tutte le operazioni intercorse e l'ammontare della pretesa a carico dell'ingiunto, ed ha allegato appunto l'avverso inadempimento. L'opponente, viceversa, da un lato non ha contestato tale inadempimento (come era suo onere fare, con rilievo anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) e, dall'altro, non ha dato prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Si ribadisce infine l'inammissibilità delle contestazioni circa le somme indicate nell'atto di precetto, eccezioni da sollevare in diversa sede e non valutabili nel presente giudizio, come già rilevato nell'ordinanza 11.05.2023. In conclusione, tutto ciò considerato, la domanda attorea non può che essere respinta, dovendosi in conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio della presente opposizione seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta da Parte_1
e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 148/2022 emesso dal Tribunale di
[...] Sulmona nel procedimento monitorio R.G. n. 460/2022, e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' opponente al pagamento in favore dell' opposta delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge.
Sulmona, 11.04.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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