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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. 248/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 248/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Alessio
Gallicola (C.F. ) presso il cui studio, in Caserta alla via E. Ruggiero nr. 37, è C.F._1 elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Sorrento (NA) alla via Cesarano nr. 32; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Giuseppe Serio (C.F. ), presso il cui studio, sito in Sorrento (NA) alla Via C.F._3
Luigi De Maio nr. 14, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1594/2021, depositata in data 06.10.2021.
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torre Annunziata, contrariis reiectis, accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1594/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento, Giudice dott. Rondinella, nell'ambito del giudizio R.G.
n. 2658/2021, depositata in data 06.10.2021, notificata il 08.12.2021: ▪ dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle somme iscritte a ruolo a titolo di “tassa automobilistica” contenute nella cartella n. 07120130041580207000 in favore della competente;
Organizzazione_1
▪ nel merito, comunque, dichiarare l'inammissibilità della domanda e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla sig.ra ; In ogni CP_1 caso, con condanna della sig.ra al pagamento di spese e compensi del doppio grado di CP_1 giudizio”;
PER : CP_1
“che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' per i motivi di cui in Parte_3 premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellata già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché nel CP_1 presente giudizio di appello.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 17.06.2021, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Sorrento, l impugnando l'estratto di ruolo n. Parte_1
1839/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2013
0041580207000, dell'importo complessivo di € 207,44, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica, relativa all'anno 2008. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale nonché la sussistenza dell'interesse ad agire e la giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale, maturato dopo la notifica della cartella di pagamento.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo nr. 1839/2013 e della cartella di pagamento n. 071 2013 0041580207000; nel merito, di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alla cartella esattoriale n. 071 2013
0041580207000, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: la ritualità della Parte_1 notifica della cartella di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva nonché la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale, attesa l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi;
la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione;
l'insussistenza dei presupposti per la sospensione, attesa l'assenza di gravi motivi per concederla.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione ed il rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Con sentenza n. 1594/2021 del 30.09.2021, depositata in data 06.10.2021, il Giudice di Pace di
Sorrento, ritenuta l'opposizione ammissibile e sussistente la propria giurisdizione e la legittimazione passiva dell' accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito CP_2 azionato dall' . Il Giudice di prime cure, pertanto, dichiarata la Parte_1 propria giurisdizione, annullava il ruolo esattoriale nr. 1839/2013 e la cartella esattoriale n.071 2013 0041580207 000, condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore CP_2 dell'opponente. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 7.1.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario in favore della (ii) la tardività Organizzazione_1 dell'opposizione; (iii) l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 3.9.2013 con deposito presso la casa comunale) nonché la carenza di interesse ad agire dell'opponente. Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito giudice in favore delle Commissioni Tributaria nonché l'inammissibilità della proposta domanda e, per l'effetto, il rigetto integrale della stessa con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
3. Con comparsa depositata in data 31.05.2022, si costituiva in giudizio la quale, CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante per il tramite di avvocato del libero foro. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc attesa l'omessa specifica indicazione dei motivi di gravame nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado. Insisteva, infine, per l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e per infondatezza dell'eccezione sul mancato decorso del termine prescrizionale. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
5. In data 23/01/2023, il fascicolo veniva assegnato al giudice scrivente che, all'udienza del
06.06.2023, tenutasi a trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1594/2021 del Giudice di Pace di Sorrento è CP_2 fondato per le ragioni che seguono.
6.1 In via preliminare, si rappresenta che, la questione rilevata dalla , relativa alla validità CP_1 del mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore dell'avvocato del libero foro, CP_2
Alessio Gallicola, può dirsi superata.
Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di avvocati del Parte_1 libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l.
n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 (in base al quale «l'Ente (l
[...]
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Parte_4
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso
Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n.
1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l'
[...]
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della Parte_1 relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale. La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , Parte_1 in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ.
28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente giudizio. Parte_1
E' appena il caso di notare, inoltre, che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2897 del
31 gennaio 2022, citata in comparsa di costituzione e risposta dall'appellata, è inconferente rispetto al caso in esame in quanto la stessa ravvisa l'obbligo dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio dell'Ente unicamente nelle «liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2)», ovvero in fattispecie diverse da quella oggetto del presente giuidizo.
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata. 6.2 Sempre in via preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile anche con CP_2 riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_2 paradigma delineato dal legislatore, come interpretato dalla giurisprudenza sopra riportata, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa dalla , appare totalmente infondata, attesa la CP_1 puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, CP_2 nel caso di specie, l' mira, in maniera inequivocabile, a censurare le parti di sentenza in cui il CP_2
Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile l'impugnazione avverso estratto ruolo e maturata prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' CP_2
La relativa eccezione va quindi disattesa.
L'esito della presente decisione, di accoglimento parziale dell'appello per le ragioni che si andranno ad esplicitare, palesa altresì l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.
7. Con riguardo, invece, alla questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, si evidenzia che la stessa è stata oggetto di numerose pronunce.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_3 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
7.2 Nel caso in esame, la verifica circa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n.
071 2013 0041580207000 risulta superflua ai fini della decisione sulla giurisdizione in quanto la
, nell'atto di citazione presentato innanzi al giudice di prime cure, ha espressamente CP_1 motivato la sussistenza della giurisdizione ordinaria citando la giurisprudenza (ovvero Cass. Civ.
Sez. Un. n. 34447 del 24.12.2019) che ritiene sussistente tale giurisdizione nelle ipotesi in cui sia eccepita la prescrizione del credito tributario maturato successivamente alla notifica della cartella di pagamento, di cui ha dato per pacifica l'avvenuta regolare ricezione (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado). A ciò si aggiunga che la stessa eccezione è stata poi sollevata anche nella comparsa di costituzione e risposta presentata in sede di gravame. Ne consegue che, poiché il contribuente ha espressamente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla domanda fatta valere in primo grado dalla spetta al CP_1 giudice ordinario, per cui il primo motivo di gravame va rigettato. 8. Ciò posto, passando all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierna appellata in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021 ovvero a distanza di molto tempo dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (che, stando agli atti prodotti dall'appellante, sarebbe avvenuta in data 3/9/2013 con deposito presso la casa comunale). Il che non consente di qualificare il giudizio instaurato come una “reazione” ad un atto impositivo/esecutivo e rende altresì irrilevante, ai fini del presente giudizio, valutare se in atti vi sia la prova della regolarità delle notifiche dei citati atti pre-esecutivi, successivi alla cartella esattoriale del 2013. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. CP_2
8.1 Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dalla va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di iniziative pre-esecutive od esecutive da parte dell' nonché a fronte di una cartella esattoriale che si CP_2 assume regolarmente notificata (rientrando quindi il caso in esame nella ii della ipotesi sopra delineate) – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce sia alla questione sulla giurisdizione che a quella sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n.
1594/2021 depositata 6/10/2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 14/05/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 248/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Alessio
Gallicola (C.F. ) presso il cui studio, in Caserta alla via E. Ruggiero nr. 37, è C.F._1 elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Sorrento (NA) alla via Cesarano nr. 32; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Giuseppe Serio (C.F. ), presso il cui studio, sito in Sorrento (NA) alla Via C.F._3
Luigi De Maio nr. 14, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1594/2021, depositata in data 06.10.2021.
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torre Annunziata, contrariis reiectis, accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1594/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento, Giudice dott. Rondinella, nell'ambito del giudizio R.G.
n. 2658/2021, depositata in data 06.10.2021, notificata il 08.12.2021: ▪ dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle somme iscritte a ruolo a titolo di “tassa automobilistica” contenute nella cartella n. 07120130041580207000 in favore della competente;
Organizzazione_1
▪ nel merito, comunque, dichiarare l'inammissibilità della domanda e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla sig.ra ; In ogni CP_1 caso, con condanna della sig.ra al pagamento di spese e compensi del doppio grado di CP_1 giudizio”;
PER : CP_1
“che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' per i motivi di cui in Parte_3 premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellata già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché nel CP_1 presente giudizio di appello.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 17.06.2021, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Sorrento, l impugnando l'estratto di ruolo n. Parte_1
1839/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2013
0041580207000, dell'importo complessivo di € 207,44, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica, relativa all'anno 2008. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale nonché la sussistenza dell'interesse ad agire e la giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale, maturato dopo la notifica della cartella di pagamento.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo nr. 1839/2013 e della cartella di pagamento n. 071 2013 0041580207000; nel merito, di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alla cartella esattoriale n. 071 2013
0041580207000, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: la ritualità della Parte_1 notifica della cartella di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva nonché la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale, attesa l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi;
la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione;
l'insussistenza dei presupposti per la sospensione, attesa l'assenza di gravi motivi per concederla.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione ed il rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Con sentenza n. 1594/2021 del 30.09.2021, depositata in data 06.10.2021, il Giudice di Pace di
Sorrento, ritenuta l'opposizione ammissibile e sussistente la propria giurisdizione e la legittimazione passiva dell' accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito CP_2 azionato dall' . Il Giudice di prime cure, pertanto, dichiarata la Parte_1 propria giurisdizione, annullava il ruolo esattoriale nr. 1839/2013 e la cartella esattoriale n.071 2013 0041580207 000, condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore CP_2 dell'opponente. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 7.1.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario in favore della (ii) la tardività Organizzazione_1 dell'opposizione; (iii) l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 3.9.2013 con deposito presso la casa comunale) nonché la carenza di interesse ad agire dell'opponente. Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito giudice in favore delle Commissioni Tributaria nonché l'inammissibilità della proposta domanda e, per l'effetto, il rigetto integrale della stessa con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
3. Con comparsa depositata in data 31.05.2022, si costituiva in giudizio la quale, CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'odierna appellante per il tramite di avvocato del libero foro. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc attesa l'omessa specifica indicazione dei motivi di gravame nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado. Insisteva, infine, per l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e per infondatezza dell'eccezione sul mancato decorso del termine prescrizionale. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
5. In data 23/01/2023, il fascicolo veniva assegnato al giudice scrivente che, all'udienza del
06.06.2023, tenutasi a trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1594/2021 del Giudice di Pace di Sorrento è CP_2 fondato per le ragioni che seguono.
6.1 In via preliminare, si rappresenta che, la questione rilevata dalla , relativa alla validità CP_1 del mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore dell'avvocato del libero foro, CP_2
Alessio Gallicola, può dirsi superata.
Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di avvocati del Parte_1 libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l.
n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 (in base al quale «l'Ente (l
[...]
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Parte_4
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso
Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n.
1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l'
[...]
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della Parte_1 relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale. La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , Parte_1 in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019, Cass civ.
28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente giudizio. Parte_1
E' appena il caso di notare, inoltre, che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2897 del
31 gennaio 2022, citata in comparsa di costituzione e risposta dall'appellata, è inconferente rispetto al caso in esame in quanto la stessa ravvisa l'obbligo dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio dell'Ente unicamente nelle «liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2)», ovvero in fattispecie diverse da quella oggetto del presente giuidizo.
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata. 6.2 Sempre in via preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile anche con CP_2 riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_2 paradigma delineato dal legislatore, come interpretato dalla giurisprudenza sopra riportata, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa dalla , appare totalmente infondata, attesa la CP_1 puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, CP_2 nel caso di specie, l' mira, in maniera inequivocabile, a censurare le parti di sentenza in cui il CP_2
Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile l'impugnazione avverso estratto ruolo e maturata prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' CP_2
La relativa eccezione va quindi disattesa.
L'esito della presente decisione, di accoglimento parziale dell'appello per le ragioni che si andranno ad esplicitare, palesa altresì l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.
7. Con riguardo, invece, alla questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, si evidenzia che la stessa è stata oggetto di numerose pronunce.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_3 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
7.2 Nel caso in esame, la verifica circa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n.
071 2013 0041580207000 risulta superflua ai fini della decisione sulla giurisdizione in quanto la
, nell'atto di citazione presentato innanzi al giudice di prime cure, ha espressamente CP_1 motivato la sussistenza della giurisdizione ordinaria citando la giurisprudenza (ovvero Cass. Civ.
Sez. Un. n. 34447 del 24.12.2019) che ritiene sussistente tale giurisdizione nelle ipotesi in cui sia eccepita la prescrizione del credito tributario maturato successivamente alla notifica della cartella di pagamento, di cui ha dato per pacifica l'avvenuta regolare ricezione (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado). A ciò si aggiunga che la stessa eccezione è stata poi sollevata anche nella comparsa di costituzione e risposta presentata in sede di gravame. Ne consegue che, poiché il contribuente ha espressamente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla domanda fatta valere in primo grado dalla spetta al CP_1 giudice ordinario, per cui il primo motivo di gravame va rigettato. 8. Ciò posto, passando all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierna appellata in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021 ovvero a distanza di molto tempo dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (che, stando agli atti prodotti dall'appellante, sarebbe avvenuta in data 3/9/2013 con deposito presso la casa comunale). Il che non consente di qualificare il giudizio instaurato come una “reazione” ad un atto impositivo/esecutivo e rende altresì irrilevante, ai fini del presente giudizio, valutare se in atti vi sia la prova della regolarità delle notifiche dei citati atti pre-esecutivi, successivi alla cartella esattoriale del 2013. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. CP_2
8.1 Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dalla va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di iniziative pre-esecutive od esecutive da parte dell' nonché a fronte di una cartella esattoriale che si CP_2 assume regolarmente notificata (rientrando quindi il caso in esame nella ii della ipotesi sopra delineate) – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce sia alla questione sulla giurisdizione che a quella sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n.
1594/2021 depositata 6/10/2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 14/05/2024.
Il Giudice
Anita Carughi