Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/1950, n. 1337
CASS
Sentenza 30 maggio 1950

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Non è consentito di trasformare un'Azione di spoglio in quella di restituzione di immobile e di pagamento di danni. Per escludere l'Azione di reintegrazione basta che manchi l'animus spoliandi al momento della immissione in possesso della cosa.I provvedimenti immediati emessi dal pretore in Sede possessoria in base agli artt. 689 e 703 cod. proc. civ., sono suscettibili di revoca e, quindi, di sospensione, che è una revoca temporanea dell'atto. Essi non sono soggetti ad impugnazione l'occupazione da parte di un privato di un immobile, requisito in uso esigenze belliche, per ordine dell'autorità che detiene l'immobile stesso (la quale crede di adottare questa misura in via provvisoria per ragioni di necessità e di urgenza) o anche col semplice consenso di detta autorita, non puo essere considerata come spoglio tutelabile con l'Azione di reintegrazione in possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/1950, n. 1337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1337
    Data del deposito : 30 maggio 1950

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