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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 505 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 06/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DE SANTIS SARA la quale chiede la decisione riportandosi a quanto accertato nella CTU con decorrenza dalla domanda amministrativa e con vittoria di spese e per l'avv. LONREZO CICCARELLI in sostituzione dell'avv. BARONE CP_1
CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. DE SANTIS SARA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. BARONE CARMINE CP_1 P.IVA_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento pensione anticipata di vecchiaia.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti introduttivi e da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.5.2024 adiva l'intestato Tribunale, nella Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e - assumendo di aver inoltrato all domanda CP_1
diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi sono stati respinti – chiedeva l'accertamento dell'invalidità di cui era portatore nella misura pari o superiore dell'80% dalla data della domanda amministrativa e quindi il suo diritto a percepire la pensione anticipata di vecchiaia.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1
fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza le parti discuteva la causa che veniva decisa come segue,
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U, ha ritenuto che “Appare evidente , come il complesso quadro patologico, da cui risulta affetto il Sig. , ai fini della presente indagine,: ESITI Parte_1
DI TIROIDECTOMIA PER CA ONCOCITICO CON MICROFOCOLAI DI
CARCINOMA PAPILLARE pT1a . SPONDILOARTRITE PSORIASICA CON S.
MI . STATO ANSIOSO-DEPRESSIVO . IPOACUSIA BIALTERALE.
SINDROME EMORROIDARIA IN REMOTO (2005) INTERVENTO PER K COLON.
ARTOSI DELLE SPALLE CON TENDINOPATIA A DX. RACHIARTOSI CERVICO-
LOMBARE CON PROTRUSIONI DISCALI MULTIPLE ED ERNIA DISCALE
DISCALE L5-S1 CON SEGNI EMG DI RADICOLOPATIA L5-S1. DISLIPIDEMIA , determinino una invalidita' oltre l'80 % , soddisfacendo i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D.lgvo. 503 /92 a
DECORRERE dalla DATA della Domanda Amministrativa”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere Parte_2
riconosciuto il diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata sussistendo il requisito sanitario per la concessione della stessa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene alla decorrenza della stessa, ai sensi dell'art. 12 del D. l. N.78/2010, deve ritenersi che la pensione decorra decorsi 12 mesi dalla sussistenza dei requisiti di legge ovvero nel caso di specie dal 21.6.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che è invalido permanente nella Parte_1
misura superiore al 80%%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente la pensione CP_1
anticipata di vecchiaia, con decorrenza, atteso quanto previsto dall'art. 12 D.L. 78/2010 dal 21.6.2024, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite che liquida in complessive €. 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza