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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g.
4725/2019, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio di memorie conclusionali tra le parti, con termini sino al
7.1.2025 per depositare comparsa conclusionale, vertente tra:
1 CF Parte_1 C.F._1
Elett.te dom.to in Marina di Ascea (SA) via Zenone n. 8 presso lo studio dell'Avvocato Stefano Sansone che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
liquidatore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Roma, pronunciata ex artt. 702 sgg. c.p.c. nel giudizio n.r.g.
81067/2017, pubblicata il 4.6.2019.
Conclusioni per l'appellante:come da atto d'appello.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata, impugnata nel presente giudizio, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della società Controparte_1
, dichiarando irripetibili le spese processuali.
[...]
2 La domanda era volta all'accertamento ed alla dichiarazione della prescrizione del credito – azionato dalla banca cui era Controparte_2
succeduta l'odierna appellata – portato dal decreto ingiuntivo n. 3714/1991, emesso dal Tribunale di Salerno e notificato il 5.9.1991 nei confronti del dante causa del sig.
, sig. , nonché Parte_1 Persona_1
notificato anche nei confronti del ricorrente sig.
[...]
nella sua qualità di fideiussore. Parte_1
Secondo la prospettazione del sig. , il Parte_1
credito si era prescritto in 10 anni ai sensi dell'art. 2953 c.c., decorrenti dalla data in cui il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo, in data 24.1.1992, mentre non rilevava il passaggio in giudicato del titolo a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione, che si era pertanto estinto.
Conseguentemente, secondo l'attore, il precetto ed il successivo pignoramento immobiliare, notificati dalla creditrice rispettivamente il 10.3.2006 ed il 23.3.2006, erano avvenuti quando il credito si era prescritto.
Ad avviso del primo Giudice, invece, allorquando era proposta opposizione al decreto ingiuntivo ed in tale
3 giudizio la creditrice si fosse costituita, come nella specie,
l'opposta risultava aver esercitato un'azione di condanna, idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 primo e secondo comma c.c., con effetti permanenti sino alla sentenza che definiva l'opposizione, oppure sino a quando il titolo fosse divenuto altrimenti definitivo.
Nel caso di specie, ha proseguito il Tribunale, essendosi il giudizio di opposizione estinto il 15.12.2000, cioè sei mesi dopo l'interruzione dichiarata il 10.4.2000, computato anche il periodo feriale, sia il precetto che il pignoramento erano stati notificati nel 2006, cioè entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
Il sig. , nel chiedere a questa Corte la riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata, ha concluso per l'accertamento della prescrizione del credito portato nel predetto decreto ingiuntivo, in quanto erano decorsi 10 anni dal 24.1.1992, data in cui il titolo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
per l'ordine di cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli dipendenti dal predetto decreto ingiuntivo;
per la condanna della creditrice al risarcimento del danno, al pagamento degli interessi e della rivalutazione, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
4 A sostegno dell'impugnazione, il sig. ha Parte_1
riproposto le proprie difese, ritenendo che l'orientamente giurisprudenziale di legittimità posto a base della pronuncia impugnata ed in paricolare la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 15157 del 2017 era “ contra legem” ed “ apertamente violativa dell'art. 2935 c.c.”.
L'appellata, cui l'appello è stato notificato l'8.7.2019, non si è costituita ed è così rimasta contumace.
E' stata fissata l'udienza collegiale del 25.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, dapprima sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ed in seguito rinviata all'udienza del
5.11.2024 per mancato deposito delle note sostituive d'udienza.
Con la memoria depositata il 4.11.2024 l'appellante ha insistito nell'appello.
All'udienza collegiale del 5.11.2024, anch'essa sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con termine successivo di gg. 60, così avente scadenza il
7.1.2025, per depositare comparsa conclusionale.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello è infondato e va respinto.
Premesso in fatto che si verte sul titolo descritto in
5 narrativa, il cui giudizio di opposizione si è estinto il
15.12.2000, circostanze esposte nell'ordinanza impugnata e rimaste incontestate, è del tutto condivisibile il ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale, secondo cui il termine di prescrizione del diritto di credito non decorre da quando il decreto ingiuntivo è dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di giudizio di opposizione;
bensì dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione o da quando, come nella specie, il decreto ingiuntivo diviene definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, quindi, la decorrenza dell'actio iudicati era da individuarsi nel 15.12.2000.
Durante il giudizio di opposizione, in esso compreso il periodo successivo alla dichiarazione di provvisoria esecutività del titolo, opera invece l'interruzione della prescrizione:
“ con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita un'azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti non istantanei ex art. 2945 c.c. fino alla sentenza che decide il giudizio di
6 oppozione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna…”: Cass. del 2023 n. 4676 e precedenti conformi, tra cui Cass. del
2004 n. 13081; Cass. del 2014 n. 15765; Cass. del 2017 n.
15157, che ha espresso il medesimo principio di diritto ora riproposto ed in cui sono richiamati numerosi precedenti conformi.
Si deve quindi affermare che si tratta di un orientamento assolutamente consolidato.
La prescrizione dell'actio iudicati, in ultima analisi eccepita dall'attore, non può in conclusione decorrere da un tempo addirittura anteriore al momento in cui tale giudicato si forma e cioè dalla sola dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emessa nel corso dell'opposizione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in quanto l'appellata è contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
7 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: respinge l'appello; dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 13.1.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g.
4725/2019, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio di memorie conclusionali tra le parti, con termini sino al
7.1.2025 per depositare comparsa conclusionale, vertente tra:
1 CF Parte_1 C.F._1
Elett.te dom.to in Marina di Ascea (SA) via Zenone n. 8 presso lo studio dell'Avvocato Stefano Sansone che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
liquidatore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Roma, pronunciata ex artt. 702 sgg. c.p.c. nel giudizio n.r.g.
81067/2017, pubblicata il 4.6.2019.
Conclusioni per l'appellante:come da atto d'appello.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata, impugnata nel presente giudizio, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della società Controparte_1
, dichiarando irripetibili le spese processuali.
[...]
2 La domanda era volta all'accertamento ed alla dichiarazione della prescrizione del credito – azionato dalla banca cui era Controparte_2
succeduta l'odierna appellata – portato dal decreto ingiuntivo n. 3714/1991, emesso dal Tribunale di Salerno e notificato il 5.9.1991 nei confronti del dante causa del sig.
, sig. , nonché Parte_1 Persona_1
notificato anche nei confronti del ricorrente sig.
[...]
nella sua qualità di fideiussore. Parte_1
Secondo la prospettazione del sig. , il Parte_1
credito si era prescritto in 10 anni ai sensi dell'art. 2953 c.c., decorrenti dalla data in cui il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo, in data 24.1.1992, mentre non rilevava il passaggio in giudicato del titolo a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione, che si era pertanto estinto.
Conseguentemente, secondo l'attore, il precetto ed il successivo pignoramento immobiliare, notificati dalla creditrice rispettivamente il 10.3.2006 ed il 23.3.2006, erano avvenuti quando il credito si era prescritto.
Ad avviso del primo Giudice, invece, allorquando era proposta opposizione al decreto ingiuntivo ed in tale
3 giudizio la creditrice si fosse costituita, come nella specie,
l'opposta risultava aver esercitato un'azione di condanna, idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 primo e secondo comma c.c., con effetti permanenti sino alla sentenza che definiva l'opposizione, oppure sino a quando il titolo fosse divenuto altrimenti definitivo.
Nel caso di specie, ha proseguito il Tribunale, essendosi il giudizio di opposizione estinto il 15.12.2000, cioè sei mesi dopo l'interruzione dichiarata il 10.4.2000, computato anche il periodo feriale, sia il precetto che il pignoramento erano stati notificati nel 2006, cioè entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
Il sig. , nel chiedere a questa Corte la riforma Parte_1
dell'ordinanza impugnata, ha concluso per l'accertamento della prescrizione del credito portato nel predetto decreto ingiuntivo, in quanto erano decorsi 10 anni dal 24.1.1992, data in cui il titolo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
per l'ordine di cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli dipendenti dal predetto decreto ingiuntivo;
per la condanna della creditrice al risarcimento del danno, al pagamento degli interessi e della rivalutazione, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
4 A sostegno dell'impugnazione, il sig. ha Parte_1
riproposto le proprie difese, ritenendo che l'orientamente giurisprudenziale di legittimità posto a base della pronuncia impugnata ed in paricolare la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 15157 del 2017 era “ contra legem” ed “ apertamente violativa dell'art. 2935 c.c.”.
L'appellata, cui l'appello è stato notificato l'8.7.2019, non si è costituita ed è così rimasta contumace.
E' stata fissata l'udienza collegiale del 25.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, dapprima sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ed in seguito rinviata all'udienza del
5.11.2024 per mancato deposito delle note sostituive d'udienza.
Con la memoria depositata il 4.11.2024 l'appellante ha insistito nell'appello.
All'udienza collegiale del 5.11.2024, anch'essa sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con termine successivo di gg. 60, così avente scadenza il
7.1.2025, per depositare comparsa conclusionale.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello è infondato e va respinto.
Premesso in fatto che si verte sul titolo descritto in
5 narrativa, il cui giudizio di opposizione si è estinto il
15.12.2000, circostanze esposte nell'ordinanza impugnata e rimaste incontestate, è del tutto condivisibile il ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale, secondo cui il termine di prescrizione del diritto di credito non decorre da quando il decreto ingiuntivo è dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di giudizio di opposizione;
bensì dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione o da quando, come nella specie, il decreto ingiuntivo diviene definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, quindi, la decorrenza dell'actio iudicati era da individuarsi nel 15.12.2000.
Durante il giudizio di opposizione, in esso compreso il periodo successivo alla dichiarazione di provvisoria esecutività del titolo, opera invece l'interruzione della prescrizione:
“ con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita un'azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti non istantanei ex art. 2945 c.c. fino alla sentenza che decide il giudizio di
6 oppozione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna…”: Cass. del 2023 n. 4676 e precedenti conformi, tra cui Cass. del
2004 n. 13081; Cass. del 2014 n. 15765; Cass. del 2017 n.
15157, che ha espresso il medesimo principio di diritto ora riproposto ed in cui sono richiamati numerosi precedenti conformi.
Si deve quindi affermare che si tratta di un orientamento assolutamente consolidato.
La prescrizione dell'actio iudicati, in ultima analisi eccepita dall'attore, non può in conclusione decorrere da un tempo addirittura anteriore al momento in cui tale giudicato si forma e cioè dalla sola dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emessa nel corso dell'opposizione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in quanto l'appellata è contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
7 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: respinge l'appello; dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 13.1.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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