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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 40/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40/2024 R.G., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 3301/2023 del 15.07.2022 e pubblicata in data
06.07.2023, opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. / accertamento negativo del credito, cartelle esattoriali, tassa automobilistica, prescrizione,vertente tra
(C.F. e P.IVA , in persona del persona del Parte_1 P.IVA_1
l.p.r.t., con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Romano Ciccone (C.F. ), e con questo elettivamente C.F._1 domiciliata presso in Salerno, al C.so Garibaldi n. 16;
-appellante
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso in primo grado, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Antonetta Russo (C.F. e Paolo Notomista C.F._3
(C.F. ), e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Notomista sito C.F._4 in Gragnano, alla Piazza Aubry n. 4.
-appellato contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace CP_1 di Gragnano, l' , impugnando l'estratto di ruolo autonomamente Controparte_2
richiesto dallo stesso contribuente al Concessionario e relativo alle poste creditorie contenute nella cartella esattoriale n. 07120110230476783000, asseritamente notificata in data 05/01/2012 ed emessa per il
1 mancato pagamento della tassa automobilistica, per l'importo complessivo di € 505,94.
A sostegno dell'opposizione, asserendo di non aver ricevuto riscontro all'istanza di sgravio notificata in data 24/02/2021, e premesse tanto la sussistenza della giurisdizione ordinaria quanto l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, oltre che la diretta legittimazione passiva del Concessionario alla
Riscossione, eccepiva la prescrizione della pretesa esattoriale. Chiedeva pertanto, in via preliminare, sospendersi l'esecutività della cartella;
nel merito, dichiarare prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi ai difensori, dichiaratisi antistatari.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado l chiedendo pertanto il rigetto della domanda, con CP_3
vittoria di spese.
3. Con sentenza n. 3301/2023 del 15.07.2022 e pubblicata in data 06.07.2023, il G.d.P. di Gragnano accoglieva la domanda, rilevando la sussistenza dell'interesse ad agire, anche alla luce dell'istanza di sgravio inevasa dal Concessionario, e anche con riferimento specifico all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, e dichiarando la prescrizione del credito per compiuto decorso del termine triennale previsto dalla legge per il tributo in oggetto;
condannava l' alla refusione delle spese di lite in favore del CP_3 procuratore antistatario di parte attrice.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato alle controparti a mezzo PEC in data 04.01.2024, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi, parzialmente rievocativi delle censure già spese in primo grado: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore delle commissioni tributarie;
difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce del novellato comma 4-bis dell'art. 12,
del d.P.R. n. 602/1973, e della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022; mancato decorso della prescrizione, debitamente interrotta con intimazioni di pagamento n.
07120159053061114000 del 03.10.2015 e n. 07120169032406908000, del 05.10.2016; irritualità della richiesta di sgravio in autotutela. Chiedeva quindi riformarsi integralmente la sentenza di primo grado,
con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
5. Il giudizio, recante il N.R.G. 40/2024, veniva assegnato alla dott.ssa e incardinato presso la III Pt_2
Sezione Civile del Tribunale di Torre Annunziata.
Non si costituiva il convenuto all'udienza del 04.06.2024 il Giudice, verificata la regolarità delle CP_1 notifiche, ne dichiarava la contumacia;
contestualmente, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi degli artt. 350 co. 3, 350-bis e 281-sexies.
La causa transitava, successivamente, sul ruolo della scrivente dott.ssa Magliulo, che con provvedimento del 10.01.2025 la rinviava per le medesime incombenze all'odierna udienza del 15.01.2025 in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
****
Sul difetto di giurisdizione.
Afferendo gli atti esattoriali oggetto di contestazione a pretese tributarie (tassa automobilistica), viene
2 in primis in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La questione, già oggetto di debita eccezione da parte dell' in primo grado, veniva CP_3
correttamente riproposta in appello.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è stata, tuttavia, oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. n. 34447/2019 modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che
è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre
l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art.
19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della CP_4
riscossione su richiesta del contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019).
3 Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento,
a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Le SS.UU. del 2022, con la sentenza n. 16986, sposano il secondo orientamento, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo
e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite da ultimo richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo
4 secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Nel caso in esame, la questione della corretta notifica della cartella non è stata oggetto di contestazione precisa e puntuale da parte dell'opponente: il invero, sebbene asserisse CP_1 di aver “appreso” dell'omesso pagamento della cartella esattoriale a seguito di autonoma richiesta, non censurava specificamente la notifica di nullità/inefficacia, ed anzi ne presupponeva – in ogni caso
– il regolare compimento in quanto ricostruiva correttamente il percorso argomentativo sopra esposto, concludendo con la considerazione per cui “ il contribuente a questo punto potrà impugnare la pretesa del Fisco davanti al Giudice Ordinario solo in caso di eventi successivi che possono determinare l'annullamento del debito come ad esempio la prescrizione […] alla luce di tanto, essendo pienamente ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. basata sulla sola declaratoria di prescrizione, sussiste a pieno la competenza [rectius, giurisdizione] per materia del Giudice adito”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto introduttivo di primo grado). Può dunque ritenersi, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra espresse, che l'attore del primo giudizio abbia agito per far accertare il decorso della prescrizione – evidentemente – successiva alla notifica della cartella esattoriale n.
07120110230476783000, avvenuta in data 05/01/2012.
Ne consegue che, poiché appare desumibile dal tenore degli atti che il contribuente abbia inteso contestare la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella, la giurisdizione sulla domanda spetti al giudice ordinario.
Sull'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, è possibile passare all'esame del motivo di gravame relativo alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tali fini, si ritiene che occorra anzitutto precisare la corretta qualificazione della domanda. In merito, deve rilevarsi il correlativo potere di questo ufficio giudicante di dare una propria connotazione
5 giuridica all'azione proposta: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, come “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni
e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi
o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020)
A tal fine, si evidenzia che l'attore in primo grado instaurava il giudizio con un atto introduttivo rubricato “di citazione”, salvo specificare nel corso delle proprie difese che l'azione esperita dovesse qualificarsi come opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione); il GdP adito confermava tale qualificazione dell'azione proposta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, si ritiene invece che l'azione esperita dall'odierno appellato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, andasse e vada correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, e non come opposizione ex art. 615 c.p.c., in considerazione dell'assenza di qualsivoglia iniziativa pre–esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione, non configurandosi il giudizio instaurato come una “reazione” ad un atto impositivo/esecutivo notificato dalla controparte, successivo alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta pacificamente in data 05/01/2012 (e non impugnata nei termini di Legge), e cioè a distanza di quasi nove anni dall'introduzione dell'opposizione in esame, avvenuta – in primo grado – mediante notifica di atto di citazione in data 18/06/2021 (per quanto emerge dagli atti).
Pertanto, risulta irrilevante ai fini del presente giudizio valutare se in atti risulti la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento, in quanto l'opposizione presentata al giudice di pace è stata formulata avverso l'estratto di ruolo esattoriale con causa iscritta al ruolo in data
10/08/2021, ovvero ben oltre i termini utili stabiliti dalla Legge per impugnare validamente la cartella esattoriale.
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe infatti dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse a gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' sul punto. CP_3
Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 26283 del 6.9.2022, citata anche dall'odierno appellante.
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i
6 più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass.
Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella.
Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi – come quella in esame – in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del
7 diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare, comunque, che la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
8 Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Il caso oggetto del presente giudizio, nel quale ha impugnato l'estratto di ruolo ed ha CP_1 dato per pacifica l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale (con riferimento a quanto sopra precisato sul punto), rientra pertanto nella seconda delle ipotesi sopra esaminate, con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al GdP non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece solo essere sollevata in via di eccezione.
Poiché tale principio permane tutt'oggi valido, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ma, d'altro canto, anche ove fosse stata allegata e dimostrata l'invalidità della notifica della cartella, la domanda – così come formulata – sarebbe risultata ugualmente inammissibile ai sensi dell'art. 100
c.p.c., con riguardo alla “perimetrazione” ed alla conformazione dell'interesse così come effettuata dal novum normativo del 2021 e dalle Sezioni Unite del 2022 (in mancanza di un'allegazione precisa e puntuale dell'attore circa le condizioni richieste dalla nuova legge).
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Spese.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, quantomeno con riguardo alla sentenza di primo grado, in conseguenza della sua riforma integrale, e pertanto anche in punto di condanna alle spese.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n.
3301/2023 del 15.07.2022 e pubblicata in data 06.07.2023, dichiara inammissibile la domanda
9 spiegata da in primo grado;
CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio /per il giudizio di primo grado;
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 20 gennaio 2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40/2024 R.G., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 3301/2023 del 15.07.2022 e pubblicata in data
06.07.2023, opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. / accertamento negativo del credito, cartelle esattoriali, tassa automobilistica, prescrizione,vertente tra
(C.F. e P.IVA , in persona del persona del Parte_1 P.IVA_1
l.p.r.t., con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Romano Ciccone (C.F. ), e con questo elettivamente C.F._1 domiciliata presso in Salerno, al C.so Garibaldi n. 16;
-appellante
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso in primo grado, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Antonetta Russo (C.F. e Paolo Notomista C.F._3
(C.F. ), e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Notomista sito C.F._4 in Gragnano, alla Piazza Aubry n. 4.
-appellato contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace CP_1 di Gragnano, l' , impugnando l'estratto di ruolo autonomamente Controparte_2
richiesto dallo stesso contribuente al Concessionario e relativo alle poste creditorie contenute nella cartella esattoriale n. 07120110230476783000, asseritamente notificata in data 05/01/2012 ed emessa per il
1 mancato pagamento della tassa automobilistica, per l'importo complessivo di € 505,94.
A sostegno dell'opposizione, asserendo di non aver ricevuto riscontro all'istanza di sgravio notificata in data 24/02/2021, e premesse tanto la sussistenza della giurisdizione ordinaria quanto l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, oltre che la diretta legittimazione passiva del Concessionario alla
Riscossione, eccepiva la prescrizione della pretesa esattoriale. Chiedeva pertanto, in via preliminare, sospendersi l'esecutività della cartella;
nel merito, dichiarare prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi ai difensori, dichiaratisi antistatari.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado l chiedendo pertanto il rigetto della domanda, con CP_3
vittoria di spese.
3. Con sentenza n. 3301/2023 del 15.07.2022 e pubblicata in data 06.07.2023, il G.d.P. di Gragnano accoglieva la domanda, rilevando la sussistenza dell'interesse ad agire, anche alla luce dell'istanza di sgravio inevasa dal Concessionario, e anche con riferimento specifico all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, e dichiarando la prescrizione del credito per compiuto decorso del termine triennale previsto dalla legge per il tributo in oggetto;
condannava l' alla refusione delle spese di lite in favore del CP_3 procuratore antistatario di parte attrice.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato alle controparti a mezzo PEC in data 04.01.2024, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi, parzialmente rievocativi delle censure già spese in primo grado: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore delle commissioni tributarie;
difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce del novellato comma 4-bis dell'art. 12,
del d.P.R. n. 602/1973, e della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022; mancato decorso della prescrizione, debitamente interrotta con intimazioni di pagamento n.
07120159053061114000 del 03.10.2015 e n. 07120169032406908000, del 05.10.2016; irritualità della richiesta di sgravio in autotutela. Chiedeva quindi riformarsi integralmente la sentenza di primo grado,
con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
5. Il giudizio, recante il N.R.G. 40/2024, veniva assegnato alla dott.ssa e incardinato presso la III Pt_2
Sezione Civile del Tribunale di Torre Annunziata.
Non si costituiva il convenuto all'udienza del 04.06.2024 il Giudice, verificata la regolarità delle CP_1 notifiche, ne dichiarava la contumacia;
contestualmente, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi degli artt. 350 co. 3, 350-bis e 281-sexies.
La causa transitava, successivamente, sul ruolo della scrivente dott.ssa Magliulo, che con provvedimento del 10.01.2025 la rinviava per le medesime incombenze all'odierna udienza del 15.01.2025 in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
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Sul difetto di giurisdizione.
Afferendo gli atti esattoriali oggetto di contestazione a pretese tributarie (tassa automobilistica), viene
2 in primis in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La questione, già oggetto di debita eccezione da parte dell' in primo grado, veniva CP_3
correttamente riproposta in appello.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è stata, tuttavia, oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. n. 34447/2019 modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che
è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre
l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art.
19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della CP_4
riscossione su richiesta del contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019).
3 Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento,
a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Le SS.UU. del 2022, con la sentenza n. 16986, sposano il secondo orientamento, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo
e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite da ultimo richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo
4 secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Nel caso in esame, la questione della corretta notifica della cartella non è stata oggetto di contestazione precisa e puntuale da parte dell'opponente: il invero, sebbene asserisse CP_1 di aver “appreso” dell'omesso pagamento della cartella esattoriale a seguito di autonoma richiesta, non censurava specificamente la notifica di nullità/inefficacia, ed anzi ne presupponeva – in ogni caso
– il regolare compimento in quanto ricostruiva correttamente il percorso argomentativo sopra esposto, concludendo con la considerazione per cui “ il contribuente a questo punto potrà impugnare la pretesa del Fisco davanti al Giudice Ordinario solo in caso di eventi successivi che possono determinare l'annullamento del debito come ad esempio la prescrizione […] alla luce di tanto, essendo pienamente ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. basata sulla sola declaratoria di prescrizione, sussiste a pieno la competenza [rectius, giurisdizione] per materia del Giudice adito”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto introduttivo di primo grado). Può dunque ritenersi, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra espresse, che l'attore del primo giudizio abbia agito per far accertare il decorso della prescrizione – evidentemente – successiva alla notifica della cartella esattoriale n.
07120110230476783000, avvenuta in data 05/01/2012.
Ne consegue che, poiché appare desumibile dal tenore degli atti che il contribuente abbia inteso contestare la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella, la giurisdizione sulla domanda spetti al giudice ordinario.
Sull'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, è possibile passare all'esame del motivo di gravame relativo alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tali fini, si ritiene che occorra anzitutto precisare la corretta qualificazione della domanda. In merito, deve rilevarsi il correlativo potere di questo ufficio giudicante di dare una propria connotazione
5 giuridica all'azione proposta: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, come “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni
e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi
o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020)
A tal fine, si evidenzia che l'attore in primo grado instaurava il giudizio con un atto introduttivo rubricato “di citazione”, salvo specificare nel corso delle proprie difese che l'azione esperita dovesse qualificarsi come opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione); il GdP adito confermava tale qualificazione dell'azione proposta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, si ritiene invece che l'azione esperita dall'odierno appellato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, andasse e vada correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, e non come opposizione ex art. 615 c.p.c., in considerazione dell'assenza di qualsivoglia iniziativa pre–esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione, non configurandosi il giudizio instaurato come una “reazione” ad un atto impositivo/esecutivo notificato dalla controparte, successivo alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta pacificamente in data 05/01/2012 (e non impugnata nei termini di Legge), e cioè a distanza di quasi nove anni dall'introduzione dell'opposizione in esame, avvenuta – in primo grado – mediante notifica di atto di citazione in data 18/06/2021 (per quanto emerge dagli atti).
Pertanto, risulta irrilevante ai fini del presente giudizio valutare se in atti risulti la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento, in quanto l'opposizione presentata al giudice di pace è stata formulata avverso l'estratto di ruolo esattoriale con causa iscritta al ruolo in data
10/08/2021, ovvero ben oltre i termini utili stabiliti dalla Legge per impugnare validamente la cartella esattoriale.
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe infatti dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse a gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' sul punto. CP_3
Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 26283 del 6.9.2022, citata anche dall'odierno appellante.
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i
6 più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass.
Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella.
Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi – come quella in esame – in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del
7 diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare, comunque, che la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
8 Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Il caso oggetto del presente giudizio, nel quale ha impugnato l'estratto di ruolo ed ha CP_1 dato per pacifica l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale (con riferimento a quanto sopra precisato sul punto), rientra pertanto nella seconda delle ipotesi sopra esaminate, con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al GdP non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece solo essere sollevata in via di eccezione.
Poiché tale principio permane tutt'oggi valido, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ma, d'altro canto, anche ove fosse stata allegata e dimostrata l'invalidità della notifica della cartella, la domanda – così come formulata – sarebbe risultata ugualmente inammissibile ai sensi dell'art. 100
c.p.c., con riguardo alla “perimetrazione” ed alla conformazione dell'interesse così come effettuata dal novum normativo del 2021 e dalle Sezioni Unite del 2022 (in mancanza di un'allegazione precisa e puntuale dell'attore circa le condizioni richieste dalla nuova legge).
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Spese.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, quantomeno con riguardo alla sentenza di primo grado, in conseguenza della sua riforma integrale, e pertanto anche in punto di condanna alle spese.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n.
3301/2023 del 15.07.2022 e pubblicata in data 06.07.2023, dichiara inammissibile la domanda
9 spiegata da in primo grado;
CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio /per il giudizio di primo grado;
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 20 gennaio 2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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