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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.5367/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.03.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. MASSIMILIANO FONTI ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 20/01/2025 per l'avv. STEFANO REALI ha concluso come da nota depositata in data CP_1
20/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:40 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5367/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5367/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASSIMILIANO FONTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma
(RM), Via di Vigna Due Torri, n.99, giusta procura in calce al ricorso telematicamente depositato in atti;
attore contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO CP_1 C.F._2
REALI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Montesanto, n. 46, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata in atti;
convenuto
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.11.2020, il signor Parte_1 onveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...] CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della venditrice del contratto stipulato fra le parti in data 26 gennaio 2019 e, per l'effetto, condannare il
Signor al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di euro 40.600,00, CP_1
oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato Fonti Massimiliano che si dichiara antistatario.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva: - che, in data 26.1.2019, aveva concluso con il convenuto un contratto in forza del quale quest'ultimo si era obbligato alla costruzione e al trasferimento in suo favore di un kit relativo ad un aeromobile ultraleggero dietro il pagamento del corrispettivo pari ad euro 30.000,00, di cui euro 4.600,00 versati, quali acconto, al momento della sottoscrizione dell'accordo dietro rilascio di apposita quietanza (all.to n.1, ricorso); - che, successivamente, a seguito di proposta da parte del sig. i contraenti avevano convenuto che CP_1
il contratto avesse ad oggetto la costruzione di un aeromobile completo di tutti i suoi componenti, quali in via esemplificativa ma non esaustiva, motore, elica, componentistica elettronica, interni e quanto altro necessario al suo involo per il costo ulteriore di € 15.000,00; - che, in esecuzione dell'accordo, veniva versata, mediante bonifici bancari, la complessiva somma di € 36.000,00, che si aggiungeva all'importo già versato a titolo di acconto, per un totale di € 40.600,00 (all.to n. 2, ricorso);
- che, nonostante il pagamento dell'importo indicato e vari solleciti per le vie brevi, l'opera non veniva consegnata;
- che, mediante missiva di messa in mora dell'11.8.2020, veniva comunicata al convenuto la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes (all.to n.3, ricorso); - che, non avendo ricevuto alcun pagamento, avviata, invano, la procedura di negoziazione assistita per il componimento bonario della vicenda, si era così visto costretto ad incardinare il presente giudizio.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.9.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva: “Perché il
Tribunale, preliminarmente: - dichiari che la causa richiede un'istruzione non sommaria e pertanto, ai sensi dell'art. 702 ter, 3° comma, c.p.c. fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per l'istruzione secondo le regole della cognizione ordinaria;
nel merito: - dichiari infondata la domanda di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per inadempimento del Sig. CP_1 formulata dal Sig. e per l'effetto la rigetti;
in via riconvenzionale: - accerti Parte_1
e dichiari l'inadempimento contrattuale del Sig. e per l'effetto lo condanni Parte_1 all'integrale adempimento, ovvero al pagamento della residua somma dovuta pari ad € 2.400,00, oltre accessori ed interessi dalla domanda;
Con vittoria di spese di lite.”, deducendo: - che il kit oggetto del contratto del 26.1.2019 era stato messo a disposizione dell'attore; - che, successivamente, su richiesta di parte attrice, aveva acquistato un motore e un'elica per il costo complessivo di €
11.900,00, effettuando delle modifiche all'aeromobile per complessivi € 1.100,00; - che, in ragione di ciò, vantava un credito nei confronti dell'attore di € 2.400,00, avendo quest'ultimo versato la minor somma di € 40.600,00 a fronte di un costo complessivo di € 43.000,00; - che il motore acquistato veniva venduto dall'attore in data 18.9.2020, il che confermava la sua volontà di non procedere alla realizzazione dell'opera e la sua mala fede, avendone poi richiesto il pagamento nell'odierno giudizio;
- di avere diritto, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento dell'attore, ad ottenere il pagamento della residua somma di € 2.400,00, oltre accessori e interessi dalla domanda.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante prova per testi, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a dieci giorni prima.
La domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attore è fondata e andrà, pertanto, accolta nei termini che seguono.
Dalla disamina della documentazione versata in atti e, specificatamente, dalla scrittura privata inter partes datata 26.1.2019 (cfr. all. 1 ricorso), si evince che l'oggetto del contratto consisteva nella costruzione, da parte del convenuto, di un kit tipo “300 storm con ali e piani di coda rastremati” per un aeromobile ultraleggero dietro pagamento della somma di € 30.000,00, di cui euro 4.600,00 versate all'atto della sottoscrizione al convenuto.
Orbene, dalla semplice lettura della pattuizione in parola avente ad oggetto la “costruzione di un kit
300 storm con ala e piani di coda”, per “un valore di euro trentamila”, così come dalla corrispondenza inter partes antecedente la predetta scrittura (vd. e-mail del 6.7.2018, all. 3, comparsa), si evince chiaramente come l'oggetto del contratto fosse la “costruzione” del kit e, dunque, il suo assemblaggio, non, invece, la mera vendita dei singoli pezzi del velivolo, come asserito dalla tesi difensiva di parte convenuta.
Tale elemento è stato altresì corroborato dalle conformi dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta
(vd. verb. ud. 21.11.23, teste : “posso dire che dalle voci che avevo sentito, so che l'aereo Tes_1 veniva già consegnato all'acquirente già assemblato, completo, ma l'accezione del termine completo non so specificarla”, “…un velivolo pronto per il volo ha un prezzo che varia dai 30.000,00 euro fino
a 300.000,00 euro… cfr. verb. ud. 5.3.24, teste “Ho visto il kit presso il sig. Testimone_2 CP_1 fino a quando sono andato via ed era parzialmente montato”) che hanno confermato di aver visto il velivolo assemblato, o quasi, c/o l'officina del venditore convenuto, evidenziando altresì come il prezzo pattuito fosse in linea con i valori di un velivolo completo di tutte le sue componenti.
Può altresì ritenersi provato il successivo accordo inter partes in forza del quale il convenuto si sarebbe impegnato per l'acquisto di altra componentistica, “quali in via esemplificativa ma non esaustiva, motore, elica, componentistica elettronica, interni e quanto altro necessario al suo involo per il costo ulteriore di € 15.000,00” (vd. punto 3, pag. 1, ricorso): la sussistenza di predetto successivo accordo verbale, non essendo stata prodotta una pattuizione scritta ad hoc, può ritenersi perfezionato in ragione dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario dall'attore con destinatario diretto il convenuto, per l'importo di 21.000,00 euro e, su indicazione espressa del al signor CP_1
collaboratore dello stesso convenuto, per l'importo di euro 15.000,00 (cfr. all. 2, Testimone_2 distinte dei bonifici effettuati dall'attore).
Risulta, dunque, provato l'avvenuto esborso da parte dell'attore, per l'opera pattuita, della somma complessiva di euro 40.600,00.
Risulta, altresì, provato, dalla documentazione versata in atti e dalla stessa dichiarazione confessoria dell'attore, formalmente interrogato sul punto, l'acquisto, su suo espresso incarico, da parte del convenuto di un motore Rotax 912 ULS 100 HP, matricola 5644427 al prezzo di € 6.000,00 destinato al velivolo, successivamente rivenduto ai signori e per la somma di euro 5.000,00 Tes_1 CP_2
(vd. all. 6, comparsa “dichiarazione di cessione della proprietà di bene mobile”).
Dall'istruttoria espletata è altresì emerso l'inadempimento della parte convenuta, la quale non ha provveduto a consegnare l'opera all'attore-committente.
È lo stesso convenuto a confermare che “il kit oggetto di causa oggi è ancora in giacenza” presso la sua officina “comprensivo di fusoliera, ali, piani mobili e comandi volo, componenti da assemblare”
(vd. verbale ud. 21.11.23).
L'asserita “messa a disposizione” del mezzo non equivale a far ritenere ottemperato l'obbligo di consegna gravante sulla parte convenuta, tant'è che alcuna risposta è pervenuta da quest'ultima, a seguito della diffida di messa in mora dell'11.8.2020, inoltrata dal legale dell'attore e intimante la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes (all.to n.3, ricorso).
Legittima, dunque, la risoluzione per inadempimento della pattuizione in parola, non essendo di scarsa importanza quest'ultimo, posto che, ad oltre un anno e mezzo dal conferimento dell'incarico e dall'intervenuto pagamento del prezzo così come concordato, il convenuto non ha ottemperato all'obbligo di consegna.
Ne consegue la risoluzione del contratto del 26.1.2019 e dei successivi accordi inter partes con condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma corrisposta pari ad euro
34.600,00 (= 40.600,00 euro – 6.000,00 euro), già decurtata della somma di euro 6.000,00 pari all'esborso riconosciuto dall'attore per l'acquisto del motore destinato al velivolo e poi rivenduto a terzi, oltre interessi dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Non va invece riconosciuta la rivalutazione monetaria, posto che “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c..” (Cassazione civile sez. II, 05/11/2015, n.22664): trattasi, dunque, di un debito di valuta che soggiace al principio nominalistico e, come tale, insuscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta.
È principio condiviso quello secondo cui «La rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del comma 2 dell'art. 1224 c.c.,
l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.» (Cass. n.
11594/2004), maggior danno che non è stato neppure allegato dal patrocinio attoreo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes del 26.1.2019 e successivi accordi per grave inadempimento del convenuto;
b) per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 34.600,00, oltre interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta integralmente la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
d) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi di avvocato, euro 296,65 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. Massimiliano Fonti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.03.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. MASSIMILIANO FONTI ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 20/01/2025 per l'avv. STEFANO REALI ha concluso come da nota depositata in data CP_1
20/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:40 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5367/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5367/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASSIMILIANO FONTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma
(RM), Via di Vigna Due Torri, n.99, giusta procura in calce al ricorso telematicamente depositato in atti;
attore contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO CP_1 C.F._2
REALI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Montesanto, n. 46, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata in atti;
convenuto
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.11.2020, il signor Parte_1 onveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...] CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della venditrice del contratto stipulato fra le parti in data 26 gennaio 2019 e, per l'effetto, condannare il
Signor al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di euro 40.600,00, CP_1
oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato Fonti Massimiliano che si dichiara antistatario.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva: - che, in data 26.1.2019, aveva concluso con il convenuto un contratto in forza del quale quest'ultimo si era obbligato alla costruzione e al trasferimento in suo favore di un kit relativo ad un aeromobile ultraleggero dietro il pagamento del corrispettivo pari ad euro 30.000,00, di cui euro 4.600,00 versati, quali acconto, al momento della sottoscrizione dell'accordo dietro rilascio di apposita quietanza (all.to n.1, ricorso); - che, successivamente, a seguito di proposta da parte del sig. i contraenti avevano convenuto che CP_1
il contratto avesse ad oggetto la costruzione di un aeromobile completo di tutti i suoi componenti, quali in via esemplificativa ma non esaustiva, motore, elica, componentistica elettronica, interni e quanto altro necessario al suo involo per il costo ulteriore di € 15.000,00; - che, in esecuzione dell'accordo, veniva versata, mediante bonifici bancari, la complessiva somma di € 36.000,00, che si aggiungeva all'importo già versato a titolo di acconto, per un totale di € 40.600,00 (all.to n. 2, ricorso);
- che, nonostante il pagamento dell'importo indicato e vari solleciti per le vie brevi, l'opera non veniva consegnata;
- che, mediante missiva di messa in mora dell'11.8.2020, veniva comunicata al convenuto la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes (all.to n.3, ricorso); - che, non avendo ricevuto alcun pagamento, avviata, invano, la procedura di negoziazione assistita per il componimento bonario della vicenda, si era così visto costretto ad incardinare il presente giudizio.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.9.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva: “Perché il
Tribunale, preliminarmente: - dichiari che la causa richiede un'istruzione non sommaria e pertanto, ai sensi dell'art. 702 ter, 3° comma, c.p.c. fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per l'istruzione secondo le regole della cognizione ordinaria;
nel merito: - dichiari infondata la domanda di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per inadempimento del Sig. CP_1 formulata dal Sig. e per l'effetto la rigetti;
in via riconvenzionale: - accerti Parte_1
e dichiari l'inadempimento contrattuale del Sig. e per l'effetto lo condanni Parte_1 all'integrale adempimento, ovvero al pagamento della residua somma dovuta pari ad € 2.400,00, oltre accessori ed interessi dalla domanda;
Con vittoria di spese di lite.”, deducendo: - che il kit oggetto del contratto del 26.1.2019 era stato messo a disposizione dell'attore; - che, successivamente, su richiesta di parte attrice, aveva acquistato un motore e un'elica per il costo complessivo di €
11.900,00, effettuando delle modifiche all'aeromobile per complessivi € 1.100,00; - che, in ragione di ciò, vantava un credito nei confronti dell'attore di € 2.400,00, avendo quest'ultimo versato la minor somma di € 40.600,00 a fronte di un costo complessivo di € 43.000,00; - che il motore acquistato veniva venduto dall'attore in data 18.9.2020, il che confermava la sua volontà di non procedere alla realizzazione dell'opera e la sua mala fede, avendone poi richiesto il pagamento nell'odierno giudizio;
- di avere diritto, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento dell'attore, ad ottenere il pagamento della residua somma di € 2.400,00, oltre accessori e interessi dalla domanda.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante prova per testi, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a dieci giorni prima.
La domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attore è fondata e andrà, pertanto, accolta nei termini che seguono.
Dalla disamina della documentazione versata in atti e, specificatamente, dalla scrittura privata inter partes datata 26.1.2019 (cfr. all. 1 ricorso), si evince che l'oggetto del contratto consisteva nella costruzione, da parte del convenuto, di un kit tipo “300 storm con ali e piani di coda rastremati” per un aeromobile ultraleggero dietro pagamento della somma di € 30.000,00, di cui euro 4.600,00 versate all'atto della sottoscrizione al convenuto.
Orbene, dalla semplice lettura della pattuizione in parola avente ad oggetto la “costruzione di un kit
300 storm con ala e piani di coda”, per “un valore di euro trentamila”, così come dalla corrispondenza inter partes antecedente la predetta scrittura (vd. e-mail del 6.7.2018, all. 3, comparsa), si evince chiaramente come l'oggetto del contratto fosse la “costruzione” del kit e, dunque, il suo assemblaggio, non, invece, la mera vendita dei singoli pezzi del velivolo, come asserito dalla tesi difensiva di parte convenuta.
Tale elemento è stato altresì corroborato dalle conformi dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta
(vd. verb. ud. 21.11.23, teste : “posso dire che dalle voci che avevo sentito, so che l'aereo Tes_1 veniva già consegnato all'acquirente già assemblato, completo, ma l'accezione del termine completo non so specificarla”, “…un velivolo pronto per il volo ha un prezzo che varia dai 30.000,00 euro fino
a 300.000,00 euro… cfr. verb. ud. 5.3.24, teste “Ho visto il kit presso il sig. Testimone_2 CP_1 fino a quando sono andato via ed era parzialmente montato”) che hanno confermato di aver visto il velivolo assemblato, o quasi, c/o l'officina del venditore convenuto, evidenziando altresì come il prezzo pattuito fosse in linea con i valori di un velivolo completo di tutte le sue componenti.
Può altresì ritenersi provato il successivo accordo inter partes in forza del quale il convenuto si sarebbe impegnato per l'acquisto di altra componentistica, “quali in via esemplificativa ma non esaustiva, motore, elica, componentistica elettronica, interni e quanto altro necessario al suo involo per il costo ulteriore di € 15.000,00” (vd. punto 3, pag. 1, ricorso): la sussistenza di predetto successivo accordo verbale, non essendo stata prodotta una pattuizione scritta ad hoc, può ritenersi perfezionato in ragione dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario dall'attore con destinatario diretto il convenuto, per l'importo di 21.000,00 euro e, su indicazione espressa del al signor CP_1
collaboratore dello stesso convenuto, per l'importo di euro 15.000,00 (cfr. all. 2, Testimone_2 distinte dei bonifici effettuati dall'attore).
Risulta, dunque, provato l'avvenuto esborso da parte dell'attore, per l'opera pattuita, della somma complessiva di euro 40.600,00.
Risulta, altresì, provato, dalla documentazione versata in atti e dalla stessa dichiarazione confessoria dell'attore, formalmente interrogato sul punto, l'acquisto, su suo espresso incarico, da parte del convenuto di un motore Rotax 912 ULS 100 HP, matricola 5644427 al prezzo di € 6.000,00 destinato al velivolo, successivamente rivenduto ai signori e per la somma di euro 5.000,00 Tes_1 CP_2
(vd. all. 6, comparsa “dichiarazione di cessione della proprietà di bene mobile”).
Dall'istruttoria espletata è altresì emerso l'inadempimento della parte convenuta, la quale non ha provveduto a consegnare l'opera all'attore-committente.
È lo stesso convenuto a confermare che “il kit oggetto di causa oggi è ancora in giacenza” presso la sua officina “comprensivo di fusoliera, ali, piani mobili e comandi volo, componenti da assemblare”
(vd. verbale ud. 21.11.23).
L'asserita “messa a disposizione” del mezzo non equivale a far ritenere ottemperato l'obbligo di consegna gravante sulla parte convenuta, tant'è che alcuna risposta è pervenuta da quest'ultima, a seguito della diffida di messa in mora dell'11.8.2020, inoltrata dal legale dell'attore e intimante la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes (all.to n.3, ricorso).
Legittima, dunque, la risoluzione per inadempimento della pattuizione in parola, non essendo di scarsa importanza quest'ultimo, posto che, ad oltre un anno e mezzo dal conferimento dell'incarico e dall'intervenuto pagamento del prezzo così come concordato, il convenuto non ha ottemperato all'obbligo di consegna.
Ne consegue la risoluzione del contratto del 26.1.2019 e dei successivi accordi inter partes con condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma corrisposta pari ad euro
34.600,00 (= 40.600,00 euro – 6.000,00 euro), già decurtata della somma di euro 6.000,00 pari all'esborso riconosciuto dall'attore per l'acquisto del motore destinato al velivolo e poi rivenduto a terzi, oltre interessi dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Non va invece riconosciuta la rivalutazione monetaria, posto che “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c..” (Cassazione civile sez. II, 05/11/2015, n.22664): trattasi, dunque, di un debito di valuta che soggiace al principio nominalistico e, come tale, insuscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta.
È principio condiviso quello secondo cui «La rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del comma 2 dell'art. 1224 c.c.,
l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.» (Cass. n.
11594/2004), maggior danno che non è stato neppure allegato dal patrocinio attoreo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes del 26.1.2019 e successivi accordi per grave inadempimento del convenuto;
b) per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 34.600,00, oltre interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta integralmente la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
d) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi di avvocato, euro 296,65 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. Massimiliano Fonti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini