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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ai n. 7213/2021 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA con sede in Roma, (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
Sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv Parte_2
Giuseppe Libertino e dall'avv. Pasqualina Rita Bassano
- opponente-
E c.f.: Controparte_1
in persona dell'amministratrice AG , rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_2
Dall' Avvocato Ursula Benincampi,
- opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 16634/2019 del Tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo Nr. 16634/2020 del Parte_1
Tribunale di Roma, , emesso in data 22/10/2019 e notificato in data 04/12/2019 con il quale il ingiungeva alla società di pagare la somma di Controparte_1
€.99.996,79, oltre interessi come da domanda dalle scadenze e spese del monitorio, quantificati in €1.630,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il mancato pagamento di rate condominiali . In particolare, l'opponente assumeva che a seguito della nomina dell'amministratore giudiziario nella persona del AG. , avvenuta il 14/05/2019, veniva Persona_1 convocata assemblea dei condomini in data 18/07/2019 ed in pari data veniva accettato l'incarico dell'amministratore e venivano approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ed il preventivo di gestione per l'anno 2019 (cfr. bilanci consuntivi anni 2011-2018 e bilancio preventivo 2019 – all.ti 2 e 3) su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 3 Con atto di acquisto 30/12/2011, la società opponente acquistava la proprietà di nr. 12 box all'interno del fabbricato sito alla Via Bernardini 3, riportati in NCEU al Fg. 425, P.lla 11, Sub 36, 43, 49, 101, 102, 103, 155, 156, 157, 158, 159 e 218 (cfr. atto di acquisto - all.to 4) ma la delibera posta a sostegno del ricorso, secondo la società opponente, era invalida per a) l'assenza nella delibera del 18/07/2019 di un'approvazione di un bilancio preventivo 2019 e 2020 e dei relativi riparti di spesa, comporta una riduzione del credito ingiunto di €.14.602,14; b) l'errato riparto millesimale effettuato, che ha determinato un aumento delle quote condominiali di €.30.792,60; c) la prescrizione del credito azionato relativamente agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 per un totale di €.30.412,60; d) l'opponente non è stata avvisata, nelle forme di legge, della riunione dell'assemblea condominiale del 18/07/2019, ove nell'O.d.g. vi era, appunto, l'approvazione dei bilanci consuntivi nonché del bilancio preventivo 2019, ma la stessa ne è venuta a conoscenza solo dopo, ovvero, attraverso la richiesta di visibilità nel fascicolo monitorio R.G. 36250/2020, estraendo i documenti contenuti nel procedimento monitorio, per cui è stata proposta tempestiva impugnativa della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c. (cfr. istanza di mediazione impugnativa delibera – all.to 6); f) errori nella ripartizione millesimale;
g) intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948 c.c. n. 4; H) la decorrenza degli interessi doveva essere riconosciuta dall'atto stragiudiziale di messa in mora, ovvero tutt'al più dalla data di approvazione dei bilanci, avvenuta con delibera del 18/07/2019.
2. Si è costituito il in Roma “cd Controparte_1 CP_1
eccependo che in virtù della Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
[...]
9839/2021 è stato chiarita la distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere, pacificamente annullabili nel caso in esame, non impugnate e senza che l'opponente avesse proposto domanda riconvenzionale chiedendo espressamente l'annullamento delle stesse .
3. L'opposizione è infondata e va respinta . Come già rilevato dal Tribunale in corso di causa i lamentati vizi della deliberazione assembleare presupposta dal decreto rivestono carattere meramente formale/procedimentale e, quindi, se non fatti tempestivamente valere con adeguata impugnazione non possono, non soltanto essere rilevati ex officio, ma neppure essere delibati incidentalmente quali eccezioni opposte dalla parte intimata alla pretesa monitoria (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, ma soltanto a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, comma 2, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione»; invece, «l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice» Nella specie la società opponente non ha pagina 2 di 3 formulato domanda riconvenzionale di annullamento della deliberazione del 18 luglio 2019 . Parte opponente sostiene ancora in comparsa conclusionale che la delibera assembleare presupposta è affetta da nullità per violazione dell'art. 1130 c.c. che impone all'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. Anche a prescindere dalla tempestività o meno del motivo di opposizione, questo Tribunale ha già più volte affermato che è valida la delibera assembleare che approva i bilanci consuntivi di più anni in un'unica seduta, nonostante la violazione del principio di annualità della contabilità allorchè , come nella specie, siano stati discussi e approvati più rendiconti, ciascuno dei quali formalmente distinto e relativo a un singolo anno di gestione, e contabilmente collegato all'anno precedente, dovendosi ritenere affetta da nullità soltanto la delibera che riguarda rendiconti pluriennali, non ripartiti per singoli anni di gestione ma aggregati in un unico documento contabile, perché soltanto in questo caso si verifica una violazione della regola dell'annualità del rendiconto venendo meno il principio della chiarezza e della trasparenza a cui deve uniformarsi la tenuta della contabilità condominiale. Quanto infine alla censura relativamente alla decorrenza degli interessi di mora questi ultimi decorrono di diritto a partire dal momento della scadenza del temine per il pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 16634/2019 di questo Tribunale;
- condanna l'attrice alla rifusione al delle spese del presente giudizio che CP_1 liquida in €. 7.052,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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