Sentenza 4 marzo 1981
Massime • 4
Al fatto che il lavoratore, ancorche autonomo ma operante in un regime di cosiddetta parasubordinazione, abbia, nel corso del rapporto, percepito senza protesta compensi liquidatigli, dal committente, in misura inferiore alle sue pretese non puo collegarsi alcuna presunzione di rinuncia, da parte del lavoratore medesimo, ai maggiori importi dovutigli. ( V 2835/77, mass n 386445).*
Nell'applicazione del criterio, di natura tipicamente equitativa, dettato dall'art 2225 cod civ per la Determinazione del corrispettivo per il lavoro autonomo,ove questo non sia stato convenuto dalle parti, il giudice, pur dovendo considerare la peculiarita delle singole fattispecie, non e vincolato da precise direttive o da determinati parametri, ne e tenuto a disporre consulenza tecnica, e puo, in via di massima, riferirsi anche alle retribuzioni normalmente pagate per le corrispondenti prestazioni svolte in regime di subordinazione. ( V 1342/79,mass n 397609).*
Il ricorrente, che, in ordine all'applicazione dell'art 2225 cod civ (nella Determinazione del corrispettivo per il lavoro autonomo in Mancanza di preventiva Determinazione di esso), lamenti la mancata considerazione,ad opera del giudice del merito, degli Usi correnti sulla piazza anche in settori analoghi, ha l'Onere della specifica indicazione di detti Usi.*
In tema di Determinazione del maggior danno da svalutazione monetaria, il ricorrente non puo dolersi genericamente dell'adozione, da parte del giudice del merito, di un determinato coefficiente di rivalutazione, essendo, invece, suo Onere dimostrare che l'adozione di tale coefficiente abbia portato, in concreto, ad un risultato contrastante con quello che si sarebbe ottenuto con l'applicazione degli indici di cui all'art 150 disp att cod proc civ (sub art 9 legge n 533 del 1973), che costituisce l'unico criterio di rivalutazione normativa consentito. ( V 1190/79, mass n 397408).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/1981, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1981 |
Testo completo
Al fatto che il lavoratore, ancorche autonomo ma operante in un regime di cosiddetta parasubordinazione, abbia, nel corso del rapporto, percepito senza protesta compensi liquidatigli, dal committente, in misura inferiore alle sue pretese non puo collegarsi alcuna presunzione di rinuncia, da parte del lavoratore medesimo, ai maggiori importi dovutigli. ( V 2835/77, mass n 386445).*