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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA CE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18123/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015121471503 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 838/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 07120200015121471503 notificata il 30/06/2025 per complessivi euro 168,15 emessa dall'Agenzia delle
Entrate IS di Napoli per mancato pagaemnto del diritto Camerale anno 2016. Eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e delle relative sanzioni.
Si è costituita ADER che ha insistito sulla propria carenza di legittimazione passiva e sul rigetto del ricorso.
Restava contumace la Camera di commercio.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'imposta oggetto di ricorso è costituita dal diritto camerale anno di imposta 2016, di cui al ruolo emesso nell'anno 2019, come riportato nella cartella impugnata notificata nell'anno 2025 .
La mancata costituzione in giudizio della Camera di Commercio, pur ritualmente convenuta in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto nel periodo intercorrente tra l'anno 2016, anno a cui si riferisce l'imposta e la notifica della cartella di pagamento intervenuta nell'anno
2025.
Il diritto camerale soggiace al termine di prescrizione quinquennale che risulta maturato anche tra l'anno in cui il ruolo è stato reso esecutivo dall'Ente creditore, 4.12.2019 e la successiva notifica, in data 30.6.2025, della cartella impugnata.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e comunque è stata notificata alla data in cui il diritto di credito vantato dall'Ente creditore risultava inesorabilmente prescritto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'AD alle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 con attribuzione all'avvocato antistatario.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA CE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18123/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015121471503 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 838/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 07120200015121471503 notificata il 30/06/2025 per complessivi euro 168,15 emessa dall'Agenzia delle
Entrate IS di Napoli per mancato pagaemnto del diritto Camerale anno 2016. Eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e delle relative sanzioni.
Si è costituita ADER che ha insistito sulla propria carenza di legittimazione passiva e sul rigetto del ricorso.
Restava contumace la Camera di commercio.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'imposta oggetto di ricorso è costituita dal diritto camerale anno di imposta 2016, di cui al ruolo emesso nell'anno 2019, come riportato nella cartella impugnata notificata nell'anno 2025 .
La mancata costituzione in giudizio della Camera di Commercio, pur ritualmente convenuta in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto nel periodo intercorrente tra l'anno 2016, anno a cui si riferisce l'imposta e la notifica della cartella di pagamento intervenuta nell'anno
2025.
Il diritto camerale soggiace al termine di prescrizione quinquennale che risulta maturato anche tra l'anno in cui il ruolo è stato reso esecutivo dall'Ente creditore, 4.12.2019 e la successiva notifica, in data 30.6.2025, della cartella impugnata.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e comunque è stata notificata alla data in cui il diritto di credito vantato dall'Ente creditore risultava inesorabilmente prescritto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'AD alle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 con attribuzione all'avvocato antistatario.