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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7718/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marinella Maria Ruffatto Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
in data 12.02.2000 in Torino, trascritto al n. 133, uff. 1, parte 1, anno 2000 del registro CP_1 degli atti del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/70 e successive modifiche, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Con il favore delle spese e di tutti gli onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Torino, il 12/02/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 133 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
25/05/2005.
Con ricorso depositato il 02/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice delegato, la parte convenuta compariva personalmente accompagnata dalla sig.ra che dichiarava di essere “educatrice” e sorella della convenuta, invalida di Controparte_2 mente. Parte ricorrente chiedeva quindi termine per verificare se vi fossero sentenze di interdizione o di
ADS nei confronti della signora . CP_1
Parte ricorrente depositava l'atto integrale di nascita della resistente, dal quale non risultavano annotazioni.
All'udienza del 27/02/2025 veniva sentito il ricorrente che insisteva nella sola pronuncia di divorzio.
Dichiarata la contumacia di parte convenuta, il giudice invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 18.04.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7718/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marinella Maria Ruffatto Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
in data 12.02.2000 in Torino, trascritto al n. 133, uff. 1, parte 1, anno 2000 del registro CP_1 degli atti del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/70 e successive modifiche, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Con il favore delle spese e di tutti gli onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Torino, il 12/02/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 133 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
25/05/2005.
Con ricorso depositato il 02/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice delegato, la parte convenuta compariva personalmente accompagnata dalla sig.ra che dichiarava di essere “educatrice” e sorella della convenuta, invalida di Controparte_2 mente. Parte ricorrente chiedeva quindi termine per verificare se vi fossero sentenze di interdizione o di
ADS nei confronti della signora . CP_1
Parte ricorrente depositava l'atto integrale di nascita della resistente, dal quale non risultavano annotazioni.
All'udienza del 27/02/2025 veniva sentito il ricorrente che insisteva nella sola pronuncia di divorzio.
Dichiarata la contumacia di parte convenuta, il giudice invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 18.04.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3