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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 409-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il giudice. Parte_1 nel procedimento iscritto al n.r.g. 409-1/2025, promosso da:
, Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. PEDERSINI STEFANO RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA (ai sensi degli artt. 669-octies e 700 c.p.c.)
Rilevato che, notificato dal ricorrente il decreto pronunciato inaudita altera parte di sospensione e di fissazione dell'udienza (cartolare) del 7.2.2025 per conferma, modifica o revoca del decreto, il CP_1 si è costituito il 7.2.2025 senza muovere specifiche contestazioni al decreto d'urgenza e chied revoca per rinvio al contenuto dellla relazione della Questura di Brescia e alla documentazione sulla base della quale è stato emesso il decreto 14.11.2017 di diniego del permesso;
rilevato che la relazione e i documenti prodotti non prendono in esame gli elementi successivi posti a fondamento del ricorso e in via provvisoria recepiti con il decreto urgente di sospensione;
ritenuto che
, non essendovi elementi di novità da valutare, debba confermarsi il decreto medesimo di sospensione degli effetti della dichiarazione di diniego di permesso per motivi familiari, notificata alla richiedente il l'11.12.2024, e che la determinazione sulle spese processuali vada rimessa al giudizio di merito
P . Q . M .
Visti gli artt. 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c.
Conferma il decreto di sospensione emesso il 22.1.2025
Brescia, 12/2/2025
Il giudice
Parte_1
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