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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 324 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Truglio e Francesco Parte_1
Truglio presso il cui studio in Mazara del Vallo, Corso Umberto I – Largo delle sirene n.2, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo e dall'Avv.to Maria Adelaide CP_1
Nieddu elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 1137/2022, emessa in data 7.12.2022, il Tribunale GL di Marsala ha rigettato il ricorso proposto da volto ad ottenere il Parte_1 pagamento degli ANF per l'anno 2019, connessi alla prestazione di disoccupazione agricola. Ricondotta la fattispecie nell'alveo normativo di cui alla Convenzione Italo- Tunisina di Sicurezza Sociale, ratificata nel 1986, il Tribunale ha rilevato che il mancato invio da parte dell' del modello ITN6 non sollevava l'istante dal dimostrare di CP_1 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti di legge in relazione alla prestazione oggetto di causa in quanto “l'attestazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 9) non è stata rilasciata dal Console di Tunisia a Palermo sulla scorta di accertamenti eseguiti presso l'ente previdenziale territorialmente competente bensì sulla base di una non meglio specificata “attestazione rilasciata il 22/01/2019 a;
che tale documento Persona_1
Pag.1 era “eccessivamente generico in quanto contiene il riferimento ad una attestazione (di cui non si indica l'autore della stessa) rilasciata a tale ”. Persona_2
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 17.4.2023 ribadendo gli argomenti posti a sostegno dell'azione incoata ed assumendo la valenza probatoria delle attestazioni prodotte le quali restituivano la prova delle generalità dei familiari residenti in [...], dei redditi posseduti dai familiari residenti in [...], della vivenza dei familiari residenti in [...]e della assenza di analoghe prestazioni percepite in Tunisia dai familiari. L' si è costituito in giudizio rilevando che “l'attestazione del CP_1 Per_3
a Palermo prodotta da controparte riguardante l'assenza di attività di lavorativa da parte del
[...] coniuge del ricorrente e la mancata percezione di indennità sociale, non è idonea allo scopo, atteso che non specifica a quale anno si riferisce la circostanza ivi dedotta e, inoltre, indica quale fonte di conoscenza dei fatti richiamati un certificato formato in Tunisia che non viene allegato e del quale si ignorano, dunque, contenuto, provenienza ed efficacia. Per di più tale documento nulla prevede in ordine ai redditi dei familiari residenti in Tunisia, né prova che i familiari residenti in Tunisia non percepiscano ANF visto che l'attestazione si riferisce solo al coniuge e non ai figli, e, si ripete, rinvia all'indennità sociale;
nessun elemento consente, quindi, di affermare che siffatta prestazione corrisponda l'assegno al nucleo familiare per cui è causa. Non risultando, quindi, affatto dimostrato che i familiari residenti in Tunisia non percepiscano ANF atteso che la suddetta attestazione riguarda soltanto il coniuge e non i figli …”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso avendo il primo Giudice fatto buon governo delle risultanze processuali e della normativa vigente. È principio generale che qualsiasi lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto.
La tutela in campo previdenziale/assistenziale postula, infatti, l'accertamento dei presupposti socio-economici la cui allegazione e prova costituisce, invero, compito ed onere precipuo della parte che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In particolare. è stato ribadito che “la sussistenza del requisito reddituale, utile per l'accesso alle provvidenze assistenziali, costituisce elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, esso deve risultare indefettibilmente da puntuale allegazione fin dall'atto introduttivo di causa” (Cass. n. 12554 del 18/05/2017; Cass. 10 novembre 2009 n. 23762). Orbene, nella vicenda che occupa, per come rilevato dall' appellato, l'onere CP_2 della prova gravante sul lavoratore si estende a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione Italia – Tunisia (artt.23 e 24 Legge n.735/86), siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo (ossia le generalità dei familiari residenti in [...]e dunque la consistenza del nucleo familiare, l'assenza di lavoro e /o i redditi dai medesimi posseduti e, quindi, la vivenza a carico del ricorrente residente in Italia, l'assenza di analoghe prestazioni percepite dal lavoratore stesso o dai familiari nel paese di origine
Pag.2 oltre al possesso di un reddito personale non eccedente una soglia annualmente fissata dall' . CP_1
Detta Convenzione ratificata con Legge n. 735/1986, prevede infatti: (Articolo 23) 1. I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.
2. I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
3. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
4. I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente. (Articolo 24) 1. Le disposizioni del presente capitolo, relative al diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana a beneficio dei familiari residenti in Tunisia, comportano il versamento degli assegni familiari veri e propri, destinati alla moglie e ad un massimo di 4 figli, ad esclusione di qualsiasi maggiorazione. Le disposizioni del capoverso precedente, relative al versamento degli assegni familiari, saranno riesaminate allo scadere di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione.
2. Il diritto agli assegni familiari dovuti da uno Stato contraente a favore dei familiari residenti nell'altro Stato contraente è sospeso se, a motivo dello svolgimento di un'attività professionale, dipendente o indipendente, sussiste un diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato. E' vero che, come rilevato dall' la fonte di conoscenza delle circostanze CP_1 decisive ai fini della erogazione dell'assegno è costituita dal c.d. Modello 1/TN 6 denominato “Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari” attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi contraenti comunicano le informazioni utili – asseverative od ostative – ai fini dell'erogazione degli assegni familiari.
Tuttavia, pur in assenza di tale modello TN6 reputa la Corte – come già ritenuto in numerosi precedenti di analogo tenore - che i dati rilevanti su indicati, possano essere documentati dalla parte che chiede la prestazione. L'odierno appellante, però, nel presentare, unitamente alla domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, anche quella per l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale era stata richiesta la prestazione, non ha comprovato il requisito oggettivo della vivenza a suo carico dei familiari, avendo allegato esclusivamente un'attestazione – datata 12.3.2019 – proveniente dall'autorità Consolare tunisina, in cui si dà atto, “vista l'attestazione rilasciata il 22/01/2019 a Menzel Temime”, che la signora nata il [...] a [...] Parte_2
Abdelmenaim “non svolge attività e non percepisce indennità sociale” nel paese estero di residenza (cfr. doc. fascicoli di parte). Risulta, poi, allegata ulteriore documentazione rilasciata dalla preposta autorità consolare tunisina a Palermo, ossia: a) certificato di “vita collettiva” (contenente
Pag.3 l'indicazione dei componenti il nucleo familiare); b) attestazione atto di matrimonio e data dell'evento). Non ha, invece, allegato la documentazione attestante che gli altri familiari (4 figli) residenti in [...]non abbiano redditi e non percepiscano prestazioni simili all'ANF nello Stato estero. Tanto più, ove si consideri che due dei figli ( e Parte_3 Parte_4
risultando essere nati, rispettivamente, il 15.10.1998 e il 3.9.2000, avevano già
[...] raggiunto la maggiore età nel 2019 (ossia l'anno cui la prestazione oggetto di causa si riferisce). A quanto sopra deve aggiungersi che il certificato Consolare del 12.3.2019 fa riferimento ad un'attestazione del 22.1.2019 sicchè non può ritenersi che la stessa, anche a tutto voler concedere, potesse dimostrare il mancato svolgimento di attività e il mancato percepimento di indennità sociale del coniuge per l'intero anno 2019. Pertanto, la valenza probatoria, in astratto riconoscibile alla suddetta attestazione del Console di Tunisia a Palermo il quale, sulla base di quella che potrebbe apparire una autonoma valutazione di circostanze di fatto accertate, ha certificato che la coniuge dell'odierno appellante non svolge nessuna attività e non percepisce indennità sociali, non è, di per sé, esaustiva ed è, comunque, carente di notizie relative alla reale consistenza del complessivo reddito del nucleo familiare, non desumibile dalle certificazioni in atti. Non è dato comprendersi, pertanto, sulla scorta di quali concreti elementi possano ritenersi provati i requisiti ed accogliere la domanda spiegata dall'odierno appellante. Da ultimo, ma lo si aggiunge solo per scrupolo di completezza, deve rilevarsi, con la giurisprudenza di legittimità che “la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi è priva di valore, anche di contenuto indiziario, nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore” (Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167 - Cass. ord. n.5708/2018). In assenza di prova dei requisiti di legge utili ad ottenere la prestazione richiesta, pertanto, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Nulla è dovuto per le spese di questo grado dall'appellante avendo costui presentato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 dip att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1137/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala in data 7.12.2022. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo 3 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria Pag.4