CASS
Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2024, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: OR NG IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 13 aprile 2023, applicava ad OR LO la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di ricettazione ed utilizzo abusivo di carta di credito allo stesso ascritti. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo con unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice concesso all'imputato la sospensione condizionale per la terza volta in violazione delle previsioni normative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione cui si intende aderire in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 2166 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 21/11/2023 I ZI AR Aft beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione;
ed in motivazione la Corte ha precisato che l'inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma terzo, cod. pen, (Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Rv. 283723 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che, così come anche richiesto dal P.G. nelle sue conclusioni, la pubblica accusa non poteva proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di patteggiamento che abbia concesso la sospensione condizionale della pena per la terza volta all'imputato, trattandosi di doglianza che esula dal novero tassativo dei motivi deducibili ex art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. come riformulato a seguito della novella del 2017. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 21 novembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE NA VE -2
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 13 aprile 2023, applicava ad OR LO la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di ricettazione ed utilizzo abusivo di carta di credito allo stesso ascritti. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo con unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice concesso all'imputato la sospensione condizionale per la terza volta in violazione delle previsioni normative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione cui si intende aderire in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 2166 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 21/11/2023 I ZI AR Aft beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione;
ed in motivazione la Corte ha precisato che l'inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma terzo, cod. pen, (Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Rv. 283723 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che, così come anche richiesto dal P.G. nelle sue conclusioni, la pubblica accusa non poteva proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di patteggiamento che abbia concesso la sospensione condizionale della pena per la terza volta all'imputato, trattandosi di doglianza che esula dal novero tassativo dei motivi deducibili ex art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. come riformulato a seguito della novella del 2017. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 21 novembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE NA VE -2