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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 516/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIMENZ Parte_1 C.F._1 GIORGIA e dell'avv. DEL MEDICO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANUTI CHIARA Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. FIORE MARIA ROSETTA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SIGNORIA
presso il difensore avv. CANUTI CHIARA CP_1 C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORZALESI Controparte_2 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 29 CP_2 presso il difensore avv. ORZALESI MARCO Resistenti
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/03/2025 nel procedimento cautelare indicato in epigrafe, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
e il chiedendo – previa sospensione inaudita altera parte del
[...] Controparte_2
procedimento di assunzione/scorrimento della graduatoria da parte del – di Controparte_2 ordinare al “di revocare il provvedimento di diniego del nulla osta e/o in ipotesi Controparte_1 disapplicarlo e conseguentemente rilasciare al ricorrente l'autorizzazione al trasferimento presso il
, ordinando a quest'ultimo di procedere all'assunzione del sig. Controparte_2 [...]
senza alcun pregiudizio”. Pt_1
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del dall'8.5.2024 con qualifica Controparte_1
di Funzionario di Polizia Municipale, ha riferito di aver partecipato a dicembre 2024 a procedura di selezione mediante mobilità volontaria indetta dal Comune di per l'assunzione di un CP_2
dipendente con qualifica di Funzionario di Polizia Municipale, risultandone vincitore;
ha aggiunto che il a seguito di richiesta del di rilascio dell'assenso Controparte_1 Controparte_2 previsto dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il passaggio di personale tra amministrazioni, ha negato lo
Pagina 1 stesso in ragione della sussistenza del vincolo di permanenza quinquennale fissato per il personale di prima assegnazione dall'art. 3, comma 7-ter, D.L. 80/2021, convertito con L. 113/2021.
Il ricorrente ha fatto valere:
a) sotto il profilo del fumus boni iuris, l'illegittimità, l'arbitrarietà e la contrarietà a legge del rifiuto espresso dal Comune di , sia perché la norma richiamata (non applicabile alla mobilità CP_1
esterna) è inconferente al caso di specie, sia perché non sono state prese in considerazione (solo perché non fatte presenti dal al momento della richiesta di rilascio del nulla osta) circostanze Pt_1
eccezionali (necessità di avvicinarsi alla sede di lavoro più prossima a quella ove si trova la propria nonna, riconosciuta persona affetta da handicap grave ai sensi della L. 104/92 e bisognosa di assistenza) che possono e devono costituire deroga al principio del vincolo di permanenza e legittimare il rilascio dell'assenso ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001;
b) sotto il profilo del periculum in mora, che il tempo occorrente per una pronuncia di merito gli verrebbe ad arrecare pregiudizi irreparabili, stante lo scorrimendo della graduatoria da parte del
Comune di e l'impossibilità di assicurare adeguata assistenza alla parente. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si è anzitutto costituito in giudizio il che ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (rappresentati dai soggetti che seguono il ricorrente nella graduatoria); ha poi contestato la sussistenza del presupposto del fumus, rilevando che il ricorrente,
a mente degli artt. 6, 7 e 10 del bando, non ha alcun diritto all'assunzione, essendo facoltà dell'amministrazione non assumere alcun candidato anche dopo l'approvazione della graduatoria e avendo la stessa il diritto/potere di scorrere la graduatoria in caso di mancato ottenimento, da parte del soggetto utilmente occupato, del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
Nel costituirsi a sua volta in giudizio, il ha contestato la sussistenza dei Controparte_1 presupposti della domanda cautelare e ne ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha rilevato che l'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 7-ter D.L. 80/2021, è orientato a rigettare le richieste di nulla osta per la mobilità esterna tra amministrazioni prevista dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 di personale neo assunto con meno di cinque anni di servizio, a meno che non sussistano esigenze straordinarie, da valutarsi caso per caso, che però il ricorrente non aveva fatto presente al momento della richiesta di rilascio dell'assenso; ha aggiunto che “l'assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della L. 104/1992 (in particolare art. 33 comma 5)” attribuisce all'interessato un mero interesse legittimo (da valutare in relazione alle contrapposte esigenze organizzative del datore di lavoro) e che, in ogni caso, pur avendo successivamente il comunicato la propria necessità di Pt_1 assistenza della nonna portatrice di handicap grave (tanto da essere stata riaperta l'istruttoria, ancora non conclusasi, volta ad una ulteriore valutazione della richiesta di nulla osta), non risulterebbe
Pagina 2 integrata una fattispecie che legittimerebbe la deroga al vincolo quinquennale di permanenza, dal momento che il ricorrente non ha presentato domanda per fruire dei permessi ex art. 33, comma 3,
L. 104/1992, la parente è tuttora residente a [...](avendo assunto a Massa solo il domicilio sanitario) e non vi sarebbe quindi un attuale interesse del familiare con handicap ad essere assistito dal ricorrente.
***
Fumus boni iuris
E' pacifico e documentato che il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del CP_1
dall'8.5.2024 con qualifica di Funzionario di Polizia Municipale (doc. 1 fasc. ric.), abbia
[...] ottenuto la prima posizione (doc. 2 fasc ric.; doc. 4 fasc. nell'ambito Controparte_2 dell'Avviso di mobilità volontaria per l'eventuale assunzione di dipendente appartenente all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.) - Profilo Funzionario di Polizia Locale (Ufficiale di Polizia Locale) del CCNL Comparto Funzioni Locali, indetto dal con Controparte_2
determinazione dirigenziale n. 1347/2024 (doc. 1 fasc. ; e che – in ragione di Controparte_2 ciò – il predetto abbia inoltrato all'amministrazione di appartenenza del richiesta di CP_2 Pt_1 rilascio dell'assenso previsto dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il passaggio di personale tra amministrazioni (comunicazione del 24.12.2024: doc. 3 fasc. ric.; doc. 5 fasc.
[...]
; doc. 3 fasc. , richiesta rispetto alla quale il ha CP_2 Controparte_1 Controparte_1 espresso parere negativo “ai sensi dell'art 3, comma 7 ter, del D.L. 80/2021 convertito con la legge
6 agosto 2021, n. 113 e della circolare del sulla mobilità esterna n. 2/2022” Controparte_1
(vd. nota pec del 2.1.2025: doc. 4 fasc. ric.; doc. 6 fasc. e doc. 5 fasc. Controparte_2
. Controparte_1
Risulta poi agli atti che abbia contestato stragiudizialmente la legittimità di tale diniego ed Pt_1
abbia inoltrato al documentazione attestante la situazione di handicap grave Controparte_1 della nonna e l'esigenza che la stessa sia da lui assistita (e-mail del 20.1.2025 Persona_1
e pec del 22.1.2025: docc. 5 e 6 fasc. ric.; docc.
6-13 fasc. , senza peraltro che Controparte_1
l'amministrazione di appartenenza abbia modificato il proprio parere negativo (risposta del
27.1.2025: doc. 8 fasc. ric.; doc.14 fasc. , in particolare evidenziando che Controparte_1
non aveva fatto pervenire – al momento della richiesta di nulla osta – alcuna Pt_1 documentazione comprovante le proprie “motivate e documentate esigenze straordinarie”, unica situazione (da valutarsi in concreto d'intesa con il Direttore Generale) idonea a costituire deroga – ai sensi della circolare richiamata – al vincolo di permanenza quinquennale (vd. punto 2. “Mobilità esterna volontaria del personale neoassunto con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni” della circolare 2/2022: doc. 4 fasc. Comune di ). CP_1
Pagina 3 Così ricostruita la vicenda in fatto, non risultano pertinenti le difese del relative Controparte_1 ad un ipotizzato (ma non sussistente nel caso di specie) “trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della L. 104/1992 (in particolare art 33 comma 5)”, così come non colgono nel segno i richiami operati dal Comune di alle disposizioni dell'Avviso di mobilità che non CP_2 attribuiscono ai patecipanti alcun diritto all'assunzione.
Invero, non ha agito per rivendicare il proprio diritto ad un trasferimento ai sensi dell'art. 33 Pt_1
L. 104/1992, né ha fatto valere la propria pretesa in forza delle disposizioni del bando di mobilità
(da qui anche l'infondatezza dell'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti alla procedura), ma ha contestato la legittimità del diniego del nulla osta, domandato al dallo stesso Comune di all'espresso fine di “attuare il trasferimento Controparte_1 CP_2 nell'organico di questo Ente” del ricorrente.
Dovendo quindi porre l'attenzione su tale diniego e dato per pacifico che la recente assunzione del presso il Comune di rende lo stesso sottoposto ad un vincolo di permanenza tuttora Pt_1 CP_1 vigente (non è quindi dirimente che tale vincolo sia triennale ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 – come sostenuto dal ricorrente – ovvero quinquennale ex art. art 3, comma 7-ter D.L. 80/2021 convertito dalla L. 113/20211 – come ritenuto dal , la disamina viene ad Controparte_1
incentrarsi sulla previsione della circolare 2/2022 del Comune di che consente la deroga alle CP_1
disposizioni in tema di vincolo di permanenza “soltanto qualora sussistano delle motivate e documentate esigenze straordinarie del/la dipendente, che saranno valutate d'intesa con il
Direttore Generale”.
Sulla scorta di una delibazione sommaria quale quella in esame e nei limiti del sindacato giurisdizionale (che non può operare alcuna sovrapposizione rispetto alle valutazioni discrezionali rimesse alla pubblica amministrazione), si osserva che:
- il non ha mai negato (sia nelle comunicazioni stragiudiziali, sia in questa sede Controparte_1 giudiziale) che l'assistenza a parente affetto da handicap grave possa integrare una “esigenza straordinaria” ai sensi della circolare citata;
- la circostanza che non abbia fatto pervenire iniziamente alcuna documentazione attestante Pt_1
la straordinarietà delle esigenze a fondamento del nulla osta non pare essere ostativa ad una presa in esame e ad una valutazione della documentazione in un secondo momento dal medesimo trasmessa all'amministrazione di appartenenza, anche considerato che la procedura non prevede alcun termine decadenziale e che lo stesso per come riferito in memoria difensiva, ha deciso Controparte_1 di riaprire l'istruttoria proprio a seguito dell'acquisizione dei documenti trasmessi;
- la documentazione messa a disposizione del di attesta lo stato di handicap grave CP_2 CP_1
della nonna del ricorrente, e il proprio domicilio sanitario in Massa al fine di Persona_1
farsi assistere dal nipote, oltre a contenere autodichiarazioni dei genitori del ricorrente attestanti la loro l'impossibilità – per ragioni di salute – ad assistere la sig.ra corredate da relativa Per_1
certificazione medica (docc. 5 e 6 fasc ric.; docc.
8-12 fasc. ; Controparte_1
- non emergono concreti elementi per affermare – come invece sostenuto dal – Controparte_1 che nel caso di specie difetterebbe la straordinarietà dell'esigenza perché non vi sarebbe necessità di assistenza da parte del ricorrente e l'interesse all'assistenza del familiare con handicap non sarebbe attuale: la circostanza, invero, risulta contraddetta dallo stesso comportamento assunto dal
[...]
, che ha accolto la domanda (pur proposta dal dopo il deposito del ricorso) di CP_1 Pt_1
fruizione dei permessi familiari ex lege 104 per assistere la nonna (docc. 12 e 13 fasc. ric.).
Ritiene quindi il Tribunale che, in considerazione della deroga espressa nella circolare richiamata dallo stesso e in ragione delle motivazioni espresse dall'amministrazione di CP_2 CP_1
appartenenza per negarne la sussistenza nel caso di specie, sussista il fumus del diritto del ricorrente all'ottenimento del nulla osta da parte del senza peraltro che ciò legittimi Controparte_1
l'accoglimento anche della domanda di condanna del all'assunzione del Controparte_2
, rimessa alla regolamentazione dell'Avviso di mobilità. Pt_1
Periculum in mora
Sussiste anche tale presupposto, in quanto nel tempo occorrente per una pronuncia di merito si verrebbero a realizzare pregiudizi non altrimenti ristorabili alla persona disabile (rendendone più difficoltosa la necessaria assistenza quotidianamente da parte di parente che lavora in luogo maggiormente distante dal suo domicilio).
Spese di lite
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e solo liquidate come da dispositivo
(senza applicazione della fase istruttoria, nontenutasi), con condanna in solido delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) ordina al - relativamente all'Avviso di mobilità volontaria per l'eventuale Controparte_1
assunzione di dipendente appartenente all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.) -
Profilo Funzionario di Polizia Locale (Ufficiale di Polizia Locale) del CCNL Comparto Funzioni
Locali, indetto dal Comune di con determinazione dirigenziale n. 1347/2024 - il rilascio CP_2
Pagina 5 al ricorrente dell'assenso previsto dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il passaggio di Parte_1
personale tra amministrazioni;
2) condanna il e il in solido tra loro, a rifondere al Controparte_1 Controparte_2 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.200,00 per compensi, € 259,00 per Parte_1
esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Si comunichi.
Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 3, comma 7-ter, D.L. 80/2021 recita: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'Amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto
a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 516/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIMENZ Parte_1 C.F._1 GIORGIA e dell'avv. DEL MEDICO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANUTI CHIARA Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. FIORE MARIA ROSETTA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SIGNORIA
presso il difensore avv. CANUTI CHIARA CP_1 C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORZALESI Controparte_2 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 29 CP_2 presso il difensore avv. ORZALESI MARCO Resistenti
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/03/2025 nel procedimento cautelare indicato in epigrafe, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
e il chiedendo – previa sospensione inaudita altera parte del
[...] Controparte_2
procedimento di assunzione/scorrimento della graduatoria da parte del – di Controparte_2 ordinare al “di revocare il provvedimento di diniego del nulla osta e/o in ipotesi Controparte_1 disapplicarlo e conseguentemente rilasciare al ricorrente l'autorizzazione al trasferimento presso il
, ordinando a quest'ultimo di procedere all'assunzione del sig. Controparte_2 [...]
senza alcun pregiudizio”. Pt_1
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del dall'8.5.2024 con qualifica Controparte_1
di Funzionario di Polizia Municipale, ha riferito di aver partecipato a dicembre 2024 a procedura di selezione mediante mobilità volontaria indetta dal Comune di per l'assunzione di un CP_2
dipendente con qualifica di Funzionario di Polizia Municipale, risultandone vincitore;
ha aggiunto che il a seguito di richiesta del di rilascio dell'assenso Controparte_1 Controparte_2 previsto dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il passaggio di personale tra amministrazioni, ha negato lo
Pagina 1 stesso in ragione della sussistenza del vincolo di permanenza quinquennale fissato per il personale di prima assegnazione dall'art. 3, comma 7-ter, D.L. 80/2021, convertito con L. 113/2021.
Il ricorrente ha fatto valere:
a) sotto il profilo del fumus boni iuris, l'illegittimità, l'arbitrarietà e la contrarietà a legge del rifiuto espresso dal Comune di , sia perché la norma richiamata (non applicabile alla mobilità CP_1
esterna) è inconferente al caso di specie, sia perché non sono state prese in considerazione (solo perché non fatte presenti dal al momento della richiesta di rilascio del nulla osta) circostanze Pt_1
eccezionali (necessità di avvicinarsi alla sede di lavoro più prossima a quella ove si trova la propria nonna, riconosciuta persona affetta da handicap grave ai sensi della L. 104/92 e bisognosa di assistenza) che possono e devono costituire deroga al principio del vincolo di permanenza e legittimare il rilascio dell'assenso ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001;
b) sotto il profilo del periculum in mora, che il tempo occorrente per una pronuncia di merito gli verrebbe ad arrecare pregiudizi irreparabili, stante lo scorrimendo della graduatoria da parte del
Comune di e l'impossibilità di assicurare adeguata assistenza alla parente. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si è anzitutto costituito in giudizio il che ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (rappresentati dai soggetti che seguono il ricorrente nella graduatoria); ha poi contestato la sussistenza del presupposto del fumus, rilevando che il ricorrente,
a mente degli artt. 6, 7 e 10 del bando, non ha alcun diritto all'assunzione, essendo facoltà dell'amministrazione non assumere alcun candidato anche dopo l'approvazione della graduatoria e avendo la stessa il diritto/potere di scorrere la graduatoria in caso di mancato ottenimento, da parte del soggetto utilmente occupato, del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
Nel costituirsi a sua volta in giudizio, il ha contestato la sussistenza dei Controparte_1 presupposti della domanda cautelare e ne ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha rilevato che l'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 7-ter D.L. 80/2021, è orientato a rigettare le richieste di nulla osta per la mobilità esterna tra amministrazioni prevista dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 di personale neo assunto con meno di cinque anni di servizio, a meno che non sussistano esigenze straordinarie, da valutarsi caso per caso, che però il ricorrente non aveva fatto presente al momento della richiesta di rilascio dell'assenso; ha aggiunto che “l'assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della L. 104/1992 (in particolare art. 33 comma 5)” attribuisce all'interessato un mero interesse legittimo (da valutare in relazione alle contrapposte esigenze organizzative del datore di lavoro) e che, in ogni caso, pur avendo successivamente il comunicato la propria necessità di Pt_1 assistenza della nonna portatrice di handicap grave (tanto da essere stata riaperta l'istruttoria, ancora non conclusasi, volta ad una ulteriore valutazione della richiesta di nulla osta), non risulterebbe
Pagina 2 integrata una fattispecie che legittimerebbe la deroga al vincolo quinquennale di permanenza, dal momento che il ricorrente non ha presentato domanda per fruire dei permessi ex art. 33, comma 3,
L. 104/1992, la parente è tuttora residente a [...](avendo assunto a Massa solo il domicilio sanitario) e non vi sarebbe quindi un attuale interesse del familiare con handicap ad essere assistito dal ricorrente.
***
Fumus boni iuris
E' pacifico e documentato che il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del CP_1
dall'8.5.2024 con qualifica di Funzionario di Polizia Municipale (doc. 1 fasc. ric.), abbia
[...] ottenuto la prima posizione (doc. 2 fasc ric.; doc. 4 fasc. nell'ambito Controparte_2 dell'Avviso di mobilità volontaria per l'eventuale assunzione di dipendente appartenente all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.) - Profilo Funzionario di Polizia Locale (Ufficiale di Polizia Locale) del CCNL Comparto Funzioni Locali, indetto dal con Controparte_2
determinazione dirigenziale n. 1347/2024 (doc. 1 fasc. ; e che – in ragione di Controparte_2 ciò – il predetto abbia inoltrato all'amministrazione di appartenenza del richiesta di CP_2 Pt_1 rilascio dell'assenso previsto dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il passaggio di personale tra amministrazioni (comunicazione del 24.12.2024: doc. 3 fasc. ric.; doc. 5 fasc.
[...]
; doc. 3 fasc. , richiesta rispetto alla quale il ha CP_2 Controparte_1 Controparte_1 espresso parere negativo “ai sensi dell'art 3, comma 7 ter, del D.L. 80/2021 convertito con la legge
6 agosto 2021, n. 113 e della circolare del sulla mobilità esterna n. 2/2022” Controparte_1
(vd. nota pec del 2.1.2025: doc. 4 fasc. ric.; doc. 6 fasc. e doc. 5 fasc. Controparte_2
. Controparte_1
Risulta poi agli atti che abbia contestato stragiudizialmente la legittimità di tale diniego ed Pt_1
abbia inoltrato al documentazione attestante la situazione di handicap grave Controparte_1 della nonna e l'esigenza che la stessa sia da lui assistita (e-mail del 20.1.2025 Persona_1
e pec del 22.1.2025: docc. 5 e 6 fasc. ric.; docc.
6-13 fasc. , senza peraltro che Controparte_1
l'amministrazione di appartenenza abbia modificato il proprio parere negativo (risposta del
27.1.2025: doc. 8 fasc. ric.; doc.14 fasc. , in particolare evidenziando che Controparte_1
non aveva fatto pervenire – al momento della richiesta di nulla osta – alcuna Pt_1 documentazione comprovante le proprie “motivate e documentate esigenze straordinarie”, unica situazione (da valutarsi in concreto d'intesa con il Direttore Generale) idonea a costituire deroga – ai sensi della circolare richiamata – al vincolo di permanenza quinquennale (vd. punto 2. “Mobilità esterna volontaria del personale neoassunto con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni” della circolare 2/2022: doc. 4 fasc. Comune di ). CP_1
Pagina 3 Così ricostruita la vicenda in fatto, non risultano pertinenti le difese del relative Controparte_1 ad un ipotizzato (ma non sussistente nel caso di specie) “trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della L. 104/1992 (in particolare art 33 comma 5)”, così come non colgono nel segno i richiami operati dal Comune di alle disposizioni dell'Avviso di mobilità che non CP_2 attribuiscono ai patecipanti alcun diritto all'assunzione.
Invero, non ha agito per rivendicare il proprio diritto ad un trasferimento ai sensi dell'art. 33 Pt_1
L. 104/1992, né ha fatto valere la propria pretesa in forza delle disposizioni del bando di mobilità
(da qui anche l'infondatezza dell'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti alla procedura), ma ha contestato la legittimità del diniego del nulla osta, domandato al dallo stesso Comune di all'espresso fine di “attuare il trasferimento Controparte_1 CP_2 nell'organico di questo Ente” del ricorrente.
Dovendo quindi porre l'attenzione su tale diniego e dato per pacifico che la recente assunzione del presso il Comune di rende lo stesso sottoposto ad un vincolo di permanenza tuttora Pt_1 CP_1 vigente (non è quindi dirimente che tale vincolo sia triennale ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 – come sostenuto dal ricorrente – ovvero quinquennale ex art. art 3, comma 7-ter D.L. 80/2021 convertito dalla L. 113/20211 – come ritenuto dal , la disamina viene ad Controparte_1
incentrarsi sulla previsione della circolare 2/2022 del Comune di che consente la deroga alle CP_1
disposizioni in tema di vincolo di permanenza “soltanto qualora sussistano delle motivate e documentate esigenze straordinarie del/la dipendente, che saranno valutate d'intesa con il
Direttore Generale”.
Sulla scorta di una delibazione sommaria quale quella in esame e nei limiti del sindacato giurisdizionale (che non può operare alcuna sovrapposizione rispetto alle valutazioni discrezionali rimesse alla pubblica amministrazione), si osserva che:
- il non ha mai negato (sia nelle comunicazioni stragiudiziali, sia in questa sede Controparte_1 giudiziale) che l'assistenza a parente affetto da handicap grave possa integrare una “esigenza straordinaria” ai sensi della circolare citata;
- la circostanza che non abbia fatto pervenire iniziamente alcuna documentazione attestante Pt_1
la straordinarietà delle esigenze a fondamento del nulla osta non pare essere ostativa ad una presa in esame e ad una valutazione della documentazione in un secondo momento dal medesimo trasmessa all'amministrazione di appartenenza, anche considerato che la procedura non prevede alcun termine decadenziale e che lo stesso per come riferito in memoria difensiva, ha deciso Controparte_1 di riaprire l'istruttoria proprio a seguito dell'acquisizione dei documenti trasmessi;
- la documentazione messa a disposizione del di attesta lo stato di handicap grave CP_2 CP_1
della nonna del ricorrente, e il proprio domicilio sanitario in Massa al fine di Persona_1
farsi assistere dal nipote, oltre a contenere autodichiarazioni dei genitori del ricorrente attestanti la loro l'impossibilità – per ragioni di salute – ad assistere la sig.ra corredate da relativa Per_1
certificazione medica (docc. 5 e 6 fasc ric.; docc.
8-12 fasc. ; Controparte_1
- non emergono concreti elementi per affermare – come invece sostenuto dal – Controparte_1 che nel caso di specie difetterebbe la straordinarietà dell'esigenza perché non vi sarebbe necessità di assistenza da parte del ricorrente e l'interesse all'assistenza del familiare con handicap non sarebbe attuale: la circostanza, invero, risulta contraddetta dallo stesso comportamento assunto dal
[...]
, che ha accolto la domanda (pur proposta dal dopo il deposito del ricorso) di CP_1 Pt_1
fruizione dei permessi familiari ex lege 104 per assistere la nonna (docc. 12 e 13 fasc. ric.).
Ritiene quindi il Tribunale che, in considerazione della deroga espressa nella circolare richiamata dallo stesso e in ragione delle motivazioni espresse dall'amministrazione di CP_2 CP_1
appartenenza per negarne la sussistenza nel caso di specie, sussista il fumus del diritto del ricorrente all'ottenimento del nulla osta da parte del senza peraltro che ciò legittimi Controparte_1
l'accoglimento anche della domanda di condanna del all'assunzione del Controparte_2
, rimessa alla regolamentazione dell'Avviso di mobilità. Pt_1
Periculum in mora
Sussiste anche tale presupposto, in quanto nel tempo occorrente per una pronuncia di merito si verrebbero a realizzare pregiudizi non altrimenti ristorabili alla persona disabile (rendendone più difficoltosa la necessaria assistenza quotidianamente da parte di parente che lavora in luogo maggiormente distante dal suo domicilio).
Spese di lite
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e solo liquidate come da dispositivo
(senza applicazione della fase istruttoria, nontenutasi), con condanna in solido delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) ordina al - relativamente all'Avviso di mobilità volontaria per l'eventuale Controparte_1
assunzione di dipendente appartenente all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.) -
Profilo Funzionario di Polizia Locale (Ufficiale di Polizia Locale) del CCNL Comparto Funzioni
Locali, indetto dal Comune di con determinazione dirigenziale n. 1347/2024 - il rilascio CP_2
Pagina 5 al ricorrente dell'assenso previsto dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il passaggio di Parte_1
personale tra amministrazioni;
2) condanna il e il in solido tra loro, a rifondere al Controparte_1 Controparte_2 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.200,00 per compensi, € 259,00 per Parte_1
esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Si comunichi.
Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 3, comma 7-ter, D.L. 80/2021 recita: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'Amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto
a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.
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