Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 14/02/1979, residente in [...]
BAVARI 48/6 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LOVATI BARBARA (C.F. , che C.F._2
lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. , nata nella Parte_2 C.F._3
FEDERAZIONE RUSSA, il 15/05/1980, residente in [...]1 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
MANDARINI STEFANIA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
05.05.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 21/08/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 27.07.2023 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 21/08/2014 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Il figlio viene affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza privilegiata presso la madre in Genova, via Accinelli n. 1/5, e con
2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) Il padre potrà vedere e trascorrere il tempo con il figlio a week-end Per_1
alternati dal venerdì pomeriggio (ore 19) sino alla domenica sera alle ore 20,30, salvo diversi accordi delle parti. Nel corso della settimana successiva il padre potrà vedere e stare con il figlio un pomeriggio con serata e rientro alle ore 21 in giorno infrasettimanale predeterminato sin d'ora nel mercoledì o in altra giornata
(ad esclusione del venerdì) da concordarsi tra le parti;
3) Con riferimento ai periodi di vacanza i genitori concordano sull'opportunità che il tempo trascorso con il figlio venga con lui pensato e concordato. Entrambi
i genitori hanno diritto a trascorrere con il figlio due settimane esclusive anche non consecutive, e durante tale periodo la normale frequentazione dovrà intendersi sospesa, impegnandosi a darne comunicazione almeno un mese prima all'altro genitore in modo da evitare sovrapposizioni;
4) Per quanto riguarda le festività di Natale e Pasqua ed ogni festività civile e religiosa ed i c.d. “ponti”, si seguirà il criterio dell'alternanza con inversione dei periodi di permanenza nell'anno successivo, restando comunque inteso che in caso di ponti di durata inferiore a quattro giorni il periodo non potrà essere spezzato (e così dunque il “ponte dei santi” con un genitore e quello dell'” con l'altro, quello del “25 aprile” con un genitore ed il “1° Per_2 maggio” con l'altro);
5) I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il luogo ove si recheranno con il figlio ed a garantire, in occasione dei periodi di vacanza, i contatti telefonici tra lo stesso con l'altro genitore;
6) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 12 Parte_1 Pt_2
di ogni mese il contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad Per_1
Euro 400,00 da rivalutare secondo gli indici ISTAT, fino a quando lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente;
7) I coniugi concordano che l'Assegno Unico (ANF) per il figlio resterà Per_1
interamente in favore della sig.ra e dunque il sig. si Pt_2 Parte_1
impegna ed obbliga occorrendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine dell'erogazione di tale prestazione in favore della sig.ra Pt_2
3 8) Le spese straordinarie per il figlio resteranno a carico dei genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno secondo il documento di orientamento/verbale del
15.9.2016 della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova;
9) Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei loro documenti di espatrio nonché di quelli del figlio ”. Per_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 61, Parte I, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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