Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N° 2156/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2156 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...]N. 40 SAN C.F._1
MAURO PASCOLI, con il patrocinio dell'avv. RENDA WALTER ed elettivamente domiciliata in VIA DELLE FANTE 43/B MARSALA presso il difensore
-
ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
residente in [...]40 INT. 1 SAN C.F._2
MAURO PASCOLI, con il patrocinio dell'avv. GORI DENNIS, elettivamente pagina 1 di 14
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 24 settembre 2024 la ricorrente ha precisato le proprie Parte_1 conclusioni chiedendo al Tribunale di: “- pronunciare la separazione personale tra
e per colpa di quest'ultimo; - assegnare Parte_1 Controparte_1
alla ricorrente la casa coniugale, che potrà abitarla unitamente ai figli minori;
- dichiarare tenuto e condannare a versare ogni mese alla moglie, a Controparte_1 titolo di contributo nel di lei mantenimento e dei figli, un assegno dell'importo di almeno
€.1.800,00, ovvero dell'importo anche superiore, ritenuto equo e di giustizia in considerazione dell'eventuale mancata assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. - disporre l'affidamento dei figli in favore della madre;
- stabilire, in relazione ai fatti di violenza commessi dal padre nei confronti della madre e al tentato suicidio dello stesso, tempi e modalità di visita dei figli adottando tutte le cautele del caso ivi compreso l'ausilio dei servizi sociali;
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi al procuratore antistatario”.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 20 settembre 2024 il resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Controparte_1
Tribunale di “- 1) Affidamento condiviso dei figli e ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori;
2) La casa familiare sita in San UR AS (FC) in via Martin
Luther King, n. 40 - int. 1, verrà assegnata alla Signora la quale vi abiterà Pt_1
unitamente ai figli e sino a quando gli stessi non saranno divenuti Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti;
3) La casa familiare non potrà subire modifiche alla struttura sia interna sia esterna, sia al garage ed al giardino se non previo accordo con il signor 4) Il padre, di concerto con le determinazioni dei servizi sociali, potrà P_
tenere con sé il figlio i fine settimana dispari dalla mattina dalle ore 10 o Persona_2
dalle ore 16 del sabato sino alle ore 22 della domenica, mentre i fine settimana pari dalla
pagina 2 di 14 mattina dalle ore 10 o dalle ore 16 sino alle ore 22.00 alternando il sabato e la domenica;
5) Il sig. potrà tenere con sé il figlio anche Controparte_1 Persona_2
un giorno infrasettimanale compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso e di studio del figlio, comunque dalle ore 18.00 alle ore 22.00. In tal caso il figlio rimarrà con la madre nel fine settimana corrispondente al giorno di visita del padre;
6) Durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere con sé il figlio sette giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
mentre durante quelle di Pasqua, il padre potrà tenerlo tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì D'Angelo; 7) Durante le vacanze estive, al termine degli impegni scolastici e compatibilmente con le volontà dei figli, questi potranno decidere di anno in anno se trascorrere le vacanze estive con la madre nei mesi di luglio ed agosto nel territorio di
Marsala, presso la residenza della nonna materna ovvero se rimanere in San UR
AS presso la propria abitazione. Ove decidano di andare a Marsala nei mesi di luglio e di agosto, i figli potranno decidere di trascorrere 10 giorni per mese o 20 giorni consecutivi con il padre e, comunque, ogni qual volta che i figli o ciascun figlio lo vorrà per i periodi che gli stessi decideranno. Di volta in volta saranno decise le modalità di rientro dei figli nel Comune di San UR AS o altro luogo, le cui spese di viaggio saranno ripartite per l'andata a carico della madre e per l'andata e ritorno per le visite al padre al 50% tra i coniugi, precisando che la figlia , ormai maggiorenne, è già Per_1
in grado, come già fatto, di viaggiare da sola e potrà portare con sé il fratello . 8) Per_2
La figlia , avendo raggiunto la maggiore età deciderà liberamente se e quando Per_1
vedere il padre e secondo le modalità da lei preferite;
9) Il Signor Controparte_1
verserà, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese
(come stabilito dal Presidente dott.ssa ), l'importo complessivo di € 1.000,00 (€ Per_3
500,00 per ciascun figlio) sul conto corrente della signora 10) Il predetto Pt_1
contributo verrà mantenuto sino a quando i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti;
11) Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Forlì come riportato dall'ordinanza del Presidente dott.ssa Rossella Talia;
12) Ogni genitore percepirà
l'assegno unico per quanto di sua spettanza;
13) Il padre potrà invece detrarre le spese
pagina 3 di 14 mediche e straordinarie (scolastiche e ludico – sportivo) dalla sua dichiarazione dei redditi, infatti, le stesse (fatture o ricevute) andranno intestate allo stesso;
14) Il signor provvederà mensilmente al pagamento del mutuo ipotecario gravante sulla P_
casa coniugale, di cui rimarrà unico ed esclusivo proprietario, insieme ad ogni arredo e corredo in essa contenuta, compresi gli oggetti elettronici e gli elettrodomestici;
15) Per quanto riguarda la rivalutazione annuale degli assegni di mantenimento in base agli indici ISTAT, benché il padre sia a conoscenza che è obbligatoria, si chiede che venga esclusa per i primi due anni (come ammesso da varia interpretazione giurisprudenziale)
e, pertanto, lo stesso decorrerà a partire dal 2025, questo alla luce del fatto che attualmente il costo della vita è molto più elevato (per non dire falsato dalle situazioni contingentali attuali, Covid e guerra in Ucraina) che comportano conseguenze tali che o permettono lo stesso allineamento con i redditi dell'obbligato. Infatti, trattasi di un caso che evidenzierebbe una palese iniquità e supportato in tal caso da una specifica motivazione (Cass. sent. N. 3019/1992), il tutto nel senso di rapportare al grado di elasticità dei redditi del coniuge obbligato l'interesse del beneficiario a conservare il potere di acquisto dell'assegno (Cassazione sent. N. 2273/1996 e n. 8570/1993); 16)
Revocare l'obbligo di versamento dell'assegno maritale perequativo ex art. 156 c.c. di €
400,00 posto a carico del signor in favore della signora 17) P_ Pt_1
Revocare il divieto imposto al signor di accedere alla casa familiare di cui P_
all'ordinanza Presidenziale del 14.09.2022 se non accompagnato dai Carabinieri o dal fratello ai fini del prelievo dei propri effetti ed autorizzare il signor a poter P_
accedervi, senza dover essere accompagnato, previo accordo con la signora Pt_1
al fine di ritirare i propri effetti personali;
18) I coniugi si impegnano reciprocamente, altresì, a mantenere rapporti di rispetto e di serena comunicazione nell'esclusivo interesse dei figli;
19) Le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 29/07/2022
chiedeva la pronunzia della separazione personale Parte_1
pagina 4 di 14 con addebito da premettendo che dal matrimonio, celebrato il Controparte_1
giorno 21 settembre 2002 in Marsala (TP) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 269 serie A, Parte 2, anno 2002, con opzione per il regime della separazione dei beni, erano nati i figli a Rimini il Persona_4
15.02.2005 e a Rimini il 10.06.2009. Rappresentava che la prosecuzione Persona_2
della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti del marito che in molteplici occasioni nel corso degli anni la aveva aggredita sia verbalmente che fisicamente;
tanto aveva determinato il fallimento del matrimonio. Aggiungeva che in una occasione il aveva tentato il suicidio, sicché i figli le avevano manifestato la P_
loro preoccupazione nei confronti di una eventuale permanenza presso il padre. Chiedeva pertanto – previa declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi con addebito del marito a causa delle sue condotte violente – l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione presso di lei, alla quale doveva essere conseguentemente assegnata la casa coniugale, richiedendo, quanto alla frequentazione padre e figli, l'ausilio dei Servizi
Sociali, l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nonché del suo mediante versamento di un assegno di almeno € 1.800,00 mensili stante la sperequazione reddituale tra i coniugi, considerato che il in P_
quanto dipendente dell'Aereonautica Militare italiana, percepisce uno stipendio pari a circa 4.7500 euro mensili;
per contro lei non aveva mai svolto attività lavorativa, essendosi sempre occupata delle incombenze domestiche di concerto con il marito.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 12 settembre 2022
contestando integralmente gli assunti di controparte, negando Controparte_1
di aver mai usato violenza nei confronti della moglie, rappresentando di avere sempre avuto un buon rapporto con i figli, sottolineando altresì l'importanza della sua presenza nelle loro vite nell'attuale periodo adolescenziale. Quanto al tentativo di suicidio, rappresentava di stare attraversando un periodo complicato;
tuttavia allo stato dichiarava di avere intrapreso un percorso di cura e di sentirsi meglio. Concludeva pertanto chiedendo, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata la casa coniugale, il versamento a favore della moglie di euro 1.000,00 mensili pagina 5 di 14 (euro 500,00 cada uno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori oltre al 70% delle spese straordinarie nonché il versamento a favore della moglie di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 14 settembre
2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto quanto segue: “affida i figli minori (15/02/2005) e (10/06/2009) Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé; 3) assegna alla la casa coniugale sita in San UR Pt_1
AS (FC) alla Via Martin Luther King n.40 int.1 ed i relativi arredi;
5) delega per la vigilanza i Servizi Sociali – Unione Rubicone e Mare con richiesta di indagine sulla capacità genitoriale di entrambi e di attivazione di incontri in modalità protetta o comunque vigilata tra padre e figli ove compatibili con le condizioni di salute del padre e con facoltà di sospenderli ove disturbanti per i minori, fatta salva la facoltà, su accordo tra i genitori, di ripristinare con maggiore tempestività detti incontri con la costante presenza, e sotto la responsabilità, dello zio paterno dei minori;
con deposito della relazione entro il 10/02/2023; 6) dispone che il corrisponda alla P_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2022, l'assegno mensile di €
1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale, 7) dispone corrisponda alla , in via P_ Pt_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2022, a titolo di assegno maritale perequativo ex art. 156 c.c. la somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”.
In data 23/02/2023 veniva depositata relazione dei Servizi Sociali dalla quale si evinceva che a seguito del buon andamento degli incontri avvenuti in spazio protetto tra il ed i figli, allo stato il resistente, sinceramente intenzionato a recuperare il P_
pagina 6 di 14 rapporto con i figli, li frequentava liberamente. Veniva altresì sottolineata la ritrovata serenità dei figli nei confronti del padre nonché la disponibilità mostrata dalla Pt_1
nonché dal sicché i Servizi Sociali ritenevano di aver concluso il loro mandato. P_
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. con ordinanza depositata in data 02/03/2023.
Con memoria depositata in data 30/05/2023 il rappresentava di aver P_
nuovamente tentato il suicidio e pertanto con successiva ordinanza del 21 marzo 2024 il
G.I., previo rigetto delle istanze di prova orale avanzate dalle parti, incaricava nuovamente il Servizio Sociale di espletare una nuova indagine circa la capacità genitoriale dei coniugi nonché di regolamentare le modalità di visita tra il ed il P_
figlio, essendo nelle more la figlia divenuta maggiorenne Per_1
Con relazione depositata in data 25/09/2024 il Servizio Sociale rappresentava che malgrado il figlio fosse inizialmente restio rispetto alla possibilità di avere Persona_2 rapporti con il padre stante l'ulteriore tentativo di suicidio da questo posto in essere, successivamente, supportato altresì dalla madre, decideva di perdonare il e di P_
riprendere a frequentarlo, precisando che allo stato si vedevano una volta alla settimana, nella giornata di sabato oppure di domenica, posto che il padre viveva a Ferrara per ragioni lavorative. Essendo i rapporti tra padre e figlio sereni, il Servizio Sociale riteneva di avere terminato il proprio incarico.
Precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1-Osserva in primo luogo il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va accolta. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui sono prova il fallimento del tentativo di conciliazione e la separazione di fatto protrattasi anche prima dell'udienza presidenziale.
pagina 7 di 14 L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
2-Non può invece trovare accoglimento la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente. Invero, malgrado le reiterate violenza morali e fisiche inflitte da un coniuge all'altro giustifichino indubbiamente la pronuncia di addebito (cfr. Cass. Civ. Sez.I,
Ordinanza n.22294 del 07/08/2024), tuttavia nel caso in esame non può non evidenziarsi la genericità delle deduzioni della ricorrente sul punto. Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, così come nella memoria integrativa la stessa si è limitata ad allegare che “La vita matrimoniale, però, sin dai primi anni, si è rivelata intollerabile per il carattere aggressivo, offensivo e violento del marito, soprattutto nei confronti della moglie, ma anche dei figli, tanto che è oramai impossibile il proseguimento della convivenza. Nel corso del matrimonio, infatti, la ricorrente è stata oggetto di continue vessazioni, minacce, ingiurie e, non ultime, percosse e violenze fisiche e psicologiche. Nel corrente anno solare la ricorrente ha, per ben due volte, subito percosse, prima con pugni alla testa e calci ai piedi e poi con una manata alla faccia e due pugni al costato destro…”, producendo il referto di Pronto Soccorso datato 4.04.2022, senza nulla tuttavia dedurre in modo più specifico in merito ai singoli episodi lamentati e alla gravità degli stessi, al momento in cui sarebbero stati posti in essere e alla loro efficienza causale. A fronte delle tempestive contestazioni del resistente contenute nella comparsa di costituzione e risposta, ha articolato capitoli di prova generici e come tali inammissibili, Parte_2
non ha prodotto la querela a cui ha fatto riferimento nei propri atti, non ha prodotto copia degli atti del procedimento penale che ne è scaturito, limitandosi ad allegare solo unitamente alla comparsa di costituzione e risposta l'avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis c.p.p. datato 25.07.2024, il quale, di per sé considerato ed in mancanza di altri elementi, nulla prova in merito ai comportamenti aggressivi del marito e alla fondatezza della richiesta di addebito.
Nessuna rilevanza può poi avere il post pubblicato dal in data 14.07.2022 P_
sul proprio profilo Facebook in quanto successivo, per stessa ammissione della ricorrente, alla disgregazione della famiglia e all'allontanamento dello stesso dalla casa familiare.
pagina 8 di 14 3-Quanto all'affidamento del solo figlio minore essendo la figlia Persona_2
divenuta maggiorenne nelle more del giudizio con la conseguenza che nessun Per_1
provvedimento va assunto in materia di affidamento della medesima, non vi sono ragioni per discostarsi del regime generale di affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c. del figlio minore . Persona_2
Invero, malgrado il abbia tentato per due volte il suicidio, evento che, più P_
che comprensibilmente, ha esposto il minore ad un senso di pericolo in caso di permanenza presso il padre, nonché di rabbia nei confronti di quest'ultimo, dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso che il dispone di buona capacità genitoriale, ha P_
compreso il disvalore delle azioni da lui compiute e si è mostrato sinceramente interessato a recuperare il rapporto con il figlio che attualmente vede liberamente una volta alla settimana, con il benestare di quest'ultimo, sicché corrisponde all'interesse del minore stesso essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti alla quale va conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in San UR AS (FC), via Martin Luther King n.40 int.1.
4-Quanto ai tempi di frequenza tra il ed il figlio in P_ Persona_2
considerazione dell'età raggiunta da quest'ultimo nelle more del presente giudizio (il ragazzo a breve compirà 16 anni), del lavoro svolto dal padre a Ferrara e di quanto emerge dall'ultima relazione dei Servizi Sociali, nella quale si dà atto che Per_2
frequenta il padre una volta alla settimana e che la signora ha riferito di vedere Pt_1
il figlio abbastanza sereno, non vi è motivo di discostarsi dalla disciplina in essere e quindi di stabilire, , salvo diverso accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto delle sue esigenze di studio, sportive e ludiche, un pomeriggio alla settimana, che, in mancanza di accordo, si individua sin da ora nella giornata di domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, con esclusione del pernotto in quanto questi vive presso la Base
Logistica dell'aeronautica Militare Italiana in Ferrara. Si ritiene inoltre che corrisponda all'interesse del minore, in considerazione dei tentativi di suicidio del padre e delle pagina 9 di 14 conseguenti difficoltà nella relazione con lo stesso, mantenere tale disciplina anche durante le festività natalizie, pasquali e il periodo estivo.
5-Con riguardo alla determinazione dell'assegno di mantenimento ordinario per i figli, che il resistente ha comunque riconosciuto di dover sopportare in considerazione della collocazione prevalente di presso la madre e della mancata Persona_2
autosufficienza economica di importo quantificato dal Presidente del Tribunale Per_1
nella misura di complessivi € 1.000,00 (500,00 euro a figlio) in considerazione del reddito percepito dal resistente e del fatto che la ricorrente era casalinga dotata di capacità lavorativa, va evidenziato come, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, la ricorrente abbia incominciato a lavorare presso la con Controparte_2
sede legale a Rimini, società che si occupa di attività di pulizia generale e specializzata per gli uffici, mentre il resistente dal 20 maggio 2022 è stato collocato in aspettativa per infermità dal Comando Operazioni Aerospaziali e da febbraio 2023 la sua busta paga ha subito una riduzione di € 201,91 con riguardo alla voce “ind. supplementare di comando” che è stata eliminata. Tale riduzione dell'importo mensile è però effettivamente scattata dal mese di aprile 2022, ovvero da quando gli è stato revocato l'incarico di Capo Sezione
Produzione Documentazione Operativa dell'Ufficio Planning & Tasks” a seguito del collocamento in “licenza straordinaria di malattia” e successiva ”aspettativa per infermità” (cfr. allegati n 1 e 2 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.).
Nonostante il miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente e il lieve peggioramento di quelle del resistente, permane un importante divario tra i redditi delle parti che impone la conferma di quanto stabilito in sede presidenziale quanto al mantenimento dei figli, pure con riguardo alla suddivisione tra le parti nella misura del
50% cadauna delle spese straordinarie inerenti gli stessi secondo il protocollo in essere presso questo tribunale, anche tenuto conto del fatto che i figli continuano a vivere in pratica quasi esclusivamente con la madre atteso che incontra il figlio minore P_
un solo pomeriggio alla settimana. Dunque il resistente, ancorché onerato anche del pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale per un importo di cica € 800,00 mensili, di sua esclusiva proprietà, dovrà corrispondere alla moglie la complessiva somma di 1000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), rivalutabili su base Istat (che costituisce la regola pagina 10 di 14 e dalla quale non vi è ragione di discostarsi), a decorrere dal mese successivo alla presentazione del ricorso introduttivo (cioè da agosto 2022), fermo restando, in mancanza di diverso accordo tra le parti, che la detrazione per le spese relative ai figli spetta nella misura del 50% a ciascun genitore.
La stabile convivenza di entrambi i figli con la madre giustifica il fatto che l'A.U. venga interamente percepito dalla stessa.
6-Infine, quanto alla domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. formulata da parte ricorrente, presupposti per il sorgere del relativo diritto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri ovvero di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n.
18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez. I, 07.12.2007, n. 25618;
Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721). Sempre secondo la Suprema Corte “Ai fini della valutazione in ordine all'adeguatezza dei redditi del soggetto richiedente l'assegno, il parametro di riferimento è dunque costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze
e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente” (Cassazione civ. sez. I, ord. 28 aprile 2022, n. 13408).
Ciò premesso, con l'ordinanza presidenziale tale assegno era stato fissato in euro
400,00 mensili, tenuto conto della disparità economica sussistente tra le parti a favore di nonché della riconosciuta capacità lavorativa della Come già detto, P_ Pt_1
la ricorrente ha successivamente rinvenuto un'attività lavorativa part-time, che le consente di provvedere alle esigenze e alla cura dei figli, stante l'assenza del P_
che vive a Ferrara per esigenze lavorative. Ora, nonostante la ricorrente non abbia pagina 11 di 14 documentato, come era suo onere, il guadagno percepito da detta attività, non avendo provveduto al deposito delle dichiarazioni dei redditi, è tuttavia ragionevole ritenere che si tratti di somme alquanto contenute, che non le consentono di mantenere il tenore di vita matrimoniale. Invero, nella comparsa di costituzione lo stesso resistente ha dedotto che durante la convivenza matrimoniale la moglie non svolgeva attività lavorativa e lui provvedeva a versarle l'assegno mensile di € 1200, che la stessa gestiva autonomamente nell'interesse della famiglia, a pagare tutte le utenze della casa coniugale, compresa la spesa per sky ed internet, tutte le spese straordinarie riguardanti i figli e la moglie e il mutuo gravante sulla casa coniugale. Il resistente ha inoltre dedotto di essere stato impegnato, durante la convivenza matrimoniale, in importanti missioni in Iraq, Albania e
Kosovo, per le quali avrà percepito una consistente retribuzione, superiore a quella ordinaria pari attualmente a circa € 4.500,00 netti al mese.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio, della durata dello stesso, pari a circa 20 anni, del contributo che la ricorrente ha dato alla famiglia occupandosi della cura dei figli in modo tale da consentire al resistente di partecipare anche a missioni all'estero, si ritiene equo stabilire in € 200,00 mensili, rivalutabili su base Istat (che costituisce la regola e dalla quale non vi è ragione di discostarsi), l'assegno dovuto dal resistente quale contributo al mantenimento della moglie, laddove la riduzione rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale trova giustificazione nell'attività lavorativa nel frattempo intrapresa dalla ricorrente e avrò luogo a decorrere dalla presente pronuncia.
L'ulteriore domanda avanzata dal resistente attinente il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso, deve dichiararsi inammissibile in questa sede trattandosi di questione di natura civilistica che esula dall'oggetto tipico del presente giudizio.
Infine, quanto alla domanda del resistente di revoca del divieto a lui imposto di accedere alla casa familiare di cui all'ordinanza presidenziale del 14.09.2022 se non accompagnato dai Carabinieri o dal fratello ai fini del prelievo dei propri effetti personali, occorre evidenziare, da un lato, come le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale siano destinate, per loro natura, a perdere efficacia se non confermate,
pagina 12 di 14 modificate o sostituite con la sentenza che definisce il giudizio e, dall'altro, come nessuna delle parti abbia insistito per mantenere tale prescrizione.
7-La reciproca soccombenza (per la ricorrente con riguardo alla domanda di addebito, affidamento esclusivo, ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli;
per il resistente con riguardo alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della moglie e alla disciplina del diritto di visita del figlio) e l'oggetto della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dal resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella rubricata al n. 2158/2022 promossa da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche Controparte_1
istruttoria, così dispone:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
ad Erice il 9.09.1974, e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio il 21.09.2002 in Marsala;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marsala di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2022 Atto n° 269 Parte 2 Serie A);
-affida il figlio minore nata a Rimini il [...], ad [...] i Persona_2
genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé;
-assegna alla la casa coniugale sita in San UR AS (FC) alla via Pt_1
Martin Luther King n.40 – Int.1;
-stabilisce che il padre, salva diversa volontà delle parti, possa vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto delle sue esigenze di studio, sportive e ludiche, un pomeriggio alla settimana, che, in mancanza di accordo tra le parti, si individua sin da ora nella giornata di domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00, quando il padre lo riaccompagnerà presso pagina 13 di 14 l'abitazione della madre, con esclusione del pernotto, disciplina da seguirsi anche durate le festività natalizie e pasquali ed il periodo estivo;
-stabilisce l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, l'assegno mensile di € 1000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da agosto 2022, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì datato 9 giugno 2017, fermo restando, in mancanza di diverso accordo tra le parti, che la detrazione per le spese relative ai figli spetta nella misura del 50% a ciascun genitore;
-dispone che il corrisponda a in via anticipata P_ Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, a titolo di assegno ex art.156 c.c., la somma mensile di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla presente pronuncia;
-dispone che l'A.U. per i figli venga interamente percepito da Parte_1
[...]
-rigetta la richiesta di addebito della separazione a;
Controparte_1
-dichiara inammissibile la domanda del resistente di porre a suo carico il pagamento del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale;
-compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.06.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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