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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4761/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dagli avv. ti TATA FRANCESCA, TATA Parte_1
ANDREA e GIFOLI VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv.to TROTTI ANTONIO, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 05.09.2023 l'opponente, iscritto alla
[...]
dal 15.09.1995, esponeva di Parte_2
aver ricevuto, in data 01.08.2023, dalla Cassa previdenziale di appartenenza, la notifica del
DI n. 529/23 emesso dal Tribunale di per omessa contribuzione relativa al periodo CP_2
01.01.2017-31.12.2019, per l'importo complessivo di € 19.999,06, comprensivo di interessi per € 3.218,65 ed € 1.200,00 a titolo di sanzioni.
Evidenziava la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 del Regolamento della
Previdenza atteso che dal 2015 al febbraio 2017 e per tutto il 2019 era stato un lavoratore dipendente iscritto ad altra assicurazione obbligatoria per cui non era tenuto al versamento dei contributi minimo e soggettivo richiesti. Lamentava l'illegittimità del decreto ingiuntivo per duplicazione delle somme in esso indicate a titolo di sanzioni in quanto l'ingiunzione si riferiva alla “somma complessiva di euro 19.999,06 per contributi non versati, oltre interessi ex art. 15 del Regolamento…”.
Per i suesposti motivi l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1. Revocare il decreto ingiuntivo n.529/2023 emesso dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro.
2. In via subordinata, sempre previa revoca del decreto opposto, rideterminare le somme dovute nei limiti del vero, del giusto e del provato.
3. Con vittoria di spese ed onorario di lite, con attribuzione ”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta, deducendo che CP_1
il ricorrente aveva comunicato di essere dipendente privato dal 2014 iscritto alla gestione previdenziale dell'Inps soltanto in data 2.08.2023, quindi dopo la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e dopo la sua notifica, e che mai nessuna comunicazione del suo assoggettamento ad altra previdenza obbligatoria era stata inoltrata non consentendo alla di effettuare alcun aggiornamento. Insisteva dunque per la certezza del credito CP_1 previdenziale elaborato sulla base dell'analitico estratto contributivo mai contestato.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 19.999,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.01.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Giova preliminarmente precisare che, nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004; Cass. 13467/2003).
Occorre ancora evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che questo giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Naturalmente l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio spiegherà la propria rilevanza sul regolamento delle spese della fase monitorio. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, con il ricorso per decreto ingiuntivo la ha CP_3 agito in sede monitoria al fine di ingiungere all'iscritto il pagamento della Parte_1 somma di euro di € 19.999,06 di cui: € 15.580,41 a titolo di contributi non pagati (soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare nella misura minima), relativamente al periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2019, € 3.218,65 a titolo di interessi e sanzioni calcolati alla data del
28.12.2022 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, nonchè € 1.200,00 a titolo di sanzioni per ritardato e/o omesso invio di dichiarazioni ex art. 14 del Regolamento, come dimostrano l'estratto conto “unico” e l'attestazione sottoscritta dal Direttore Generale della . CP_3
Rileva evidenziare che secondo i principi consolidati espressi dalla Corte regolatrice “per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o ), sia i verbali di accertamento redatti CP_4
dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03/07/2014; Cass. 23616/2020).
L'opponente, come visto, invoca il comma 6 dell'art. 8 ed il comma 11 dell'art. 10 del
Regolamento della Previdenza sostenendo di non essere tenuto al versamento del contributo minimo e del contributo soggettivo in quanto dal 2015 fino a febbraio 2017 e per tutto l'anno 2019 era stato dipendente, dunque, iscritto ad altra assicurazione obbligatoria
(l'INPS, nel caso di specie).
Sul punto, la convenuta si limita a dedurre che l'opponente aveva comunicato siffatta CP_1
circostanza solo in data 2.08.2023, cioè dopo la stessa notifica del decreto ingiuntivo e, che presentata la domanda di assistenza e chiesta la trasmissione del modulo “Comunicazione di essere assoggettato ad altra previdenza obbligatoria”, nulla era stato inoltrato da
[...]
onde consentire l'aggiornamento della sua posizione contributiva. Pt_1
Rileva a tal punto richiamare la normativa invocata dalla parte opponente.
Come noto, la , ente di previdenza e di assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, CP_3
è stata istituita con L.
9.2.1963 n. 160 e privatizzata a norma dell'art. 1 D. L.vo 30.6.1994 n.
509. Gli iscritti a siffatta a norma degli artt. 8, 9, 10 e 13 del regolamento sono tenuti al CP_1
pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà.
Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento “Gli iscritti, ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi” (comma 1). L'importo minimo del contributo soggettivo è fissato nella misura annua di euro 3.044,00(tremilaquarantaquattro/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1 (comma
5).
Il comma 6 prevede, invece:
“ L'importo minimo di cui al comma 5 non è dovuto: a) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; b) dai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare di vecchiaia a carico dell che non CP_1
hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di ragioniere commercialista o di esperto contabile;
c) dai titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.”
Art. 9 (Contributo soggettivo supplementare) del Regolamento prevede poi :
“1. Gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo soggettivo supplementare.
2. Il contributo è fissato nella misura percentuale dello 0,75 (zero/75) per cento del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2. 3. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro 444,00 (quattrocentoquarantaquattro/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo
43, comma 1, e con arrotondamento al multiplo di 12 (dodici) immediatamente superiore. 4.
I titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia a carico dell' sono tenuti al versamento CP_1
del contributo nella misura percentuale dello 0,38 (zero/38) per cento del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, e con un importo minimo pari al 50 (cinquanta) per cento di quello di cui al comma 3. Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale”. L'articolo 10 del regolamento, in materia invece di contributo integrativo, prevede quanto segue: “Il contributo integrativo è dovuto:
a) dagli iscritti all'Associazione;
b) dagli iscritti alla Sezione A – Commercialisti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili già iscritti agli Al. dei ragionieri e dei periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 e non iscritti all'Associazione, salvo che il contributo integrativo sia dovuto ad altro ente di previdenza obbligatoria.
2. Il contributo integrativo è costituito dalla maggiorazione dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), ed è ripetibile nei confronti del debitore.
3. Il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
4. L'importo imponibile ai fini contributivi è costituito dal volume di affari ai fini dell'Iva, detratta la maggiorazione di cui al comma 2.
[…]
10. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro 758,00
(settecentocinquantotto/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.
11. L'importo minimo di cui al comma 10 non è dovuto:
a) dai non iscritti all'Associazione di cui al comma 1, lettera b);
b) dai titolari di pensione diretta a carico dell;
CP_1
c) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività;
d) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività;
e) per l'anno di prima iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi entro l'anno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età compres”
Orbene, con riferimento agli anni oggetto di causa, è documentata l'iscrizione dell'opponente ad altra assicurazione obbligatoria (INPS) per effetto dello svolgimento di altra attività dal
01.01.2017 al 24.02.2017 (quale dipendente della S.A.S. Catapano Shoppers di Antonio
Catapano S.A.) e dal 17.04.2019 al 31.12.2019 (quale dipendente della S.Coop. r.l. Servizi
Ebolitani).
Né si può sostenere che le norme predette del regolamento debbano essere interpretate nel senso che la non debenza dei contributi decorra soltanto dal momento della comunicazione da parte dell'iscritto della sua iscrizione ad altra gestione, con effetto ex nunc da quel momento.
A ben vedere, la formulazione delle norme regolamentari indica il presupposto della non debenza dei contributi in questione nella mera iscrizione ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività senza in alcun modo subordinare tale “facoltà” di esonero dal pagamento ad una comunicazione ai fini della sua decorrenza.
A fronte di tali premesse si ritiene, quindi, che il credito rivendicato dalla debba essere CP_1 rideterminato, in quanto per gli anni 2017 e 2019 l'opponente è tenuto al versamento dei contributi minimi soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare per i soli mesi in cui non risulta iscritto anche ad altra assicurazione obbligatoria, ossia dal 25.02.2017 al
31.12.2017 e dal 1.1.2019 al 16.04.2019 (conformemente a quanto prescritto dall'art. 11 del citato Regolamento per coloro che si iscrivono e si cancellano in corso d'anno). Per l'anno
2018, invece, la richiesta contributiva è fondata in quanto non risulta l'opponente iscritto ad altra assicurazione obbligatoria.
Pertanto, l'opponente è tenuto al pagamento della somma di euro 5.005,67 a titolo di contributi anno 2017 ed euro 1.150,14 a titolo di interessi e sanzioni calcolate al 28.12.2022;
è tenuto al pagamento della somma di euro 5.053,06 a titolo di contributi anno 2018 ed euro
1.017,31 a titolo di interessi e sanzioni;
per l'anno 2019 è tenuto infine al pagamento della somma di euro 1.318,50 a titolo di contributi ed euro 239,51 a titolo di sanzioni ed interessi sempre calcolati al 28.12.2022, come da decreto ingiuntivo;
per un totale di euro 13.784,19.
E' dovuto poi l'importo di euro 1.200,00 a titolo di sanzioni per ritardato invio delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (rubricato “Comunicazioni obbligatorie”) secondo cui “1. Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente e il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno.
2. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
3. Per la determinazione del volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni professionali si applicano i criteri di cui all'articolo 10, commi 5 e 6. 4. Nel caso di decesso dell'iscritto, la comunicazione deve essere inviata dagli eredi.
5. La comunicazione, con l'eccezione del caso di cui al comma 4, deve essere trasmessa in via telematica, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dall' .
6. Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la data CP_1 attestata dallo strumento telematico utilizzato.
7. Nella comunicazione l'iscritto deve indicare l'aliquota contributiva, come previsto dall'articolo 8, comma 3. 8. Nella comunicazione i titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia erogata dall' devono indicare se intendono CP_1 avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 10. 9. L'omessa o ritardata comunicazione comporta l'applicazione della seguente sanzione: a) euro 40,00 (quaranta/00) se la comunicazione viene presentata oltre il 61° (sessantunesimo) ed entro il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza;
7 Aggiornato con le delibere del Comitato dei delegati del 26 novembre 2014 e del 27 novembre 2015 b) euro 100,00 (cento/00) se la comunicazione viene presentata oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
c) euro 300,00 (trecento/00) se la comunicazione non viene presentata o viene presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza. 10. Non si applica la sanzione se la comunicazione viene effettuata oltre la data di cui al comma 1 ma entro il termine previsto, per lo stesso anno, per il versamento delle imposte sui redditi, se successivo. 11. L'infedele comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di euro
300,00 (trecento/00). E' infedele la comunicazione resa con l'indicazione del reddito o del volume d'affari diversi da quelli dichiarati ai fini dell'Irpef e dell'Iva. La sanzione si applica solo a seguito di rettifica accertata dall'Associazione. 12. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria. 13. Le date e le modalità di comunicazione possono essere modificate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione”.
L'opponente eccepisce infine la illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per duplicazione delle somme in esso indicate, essendo stata ingiunta oltre alla somma di euro 19.999,06 - comprensiva di euro 3.218,65 a titoli di sanzioni ed interessi ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento – ulteriori interessi ai sensi del medesimo art. 15.
Ebbene, l'eccezione è infondata.
Rileva evidenziare che l'art. 15 del Regolamento della convenuta dispone che “i CP_1 contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, comma
10, e i contributi di cui all'articolo 12, sono versati in 5 (cinque) rate annuali di uguale importo entro il 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, il 16 luglio e il 16 ottobre di ciascun anno” (comma
1). “Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per la metà entro il 16 settembre di ciascun anno e per l'altra metà entro il 16 dicembre successivo”
(comma 2). “Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 12 comporta
l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette” (comma
3). “Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al: a) 1 (uno) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il 10° (decimo) giorno dalla scadenza;
b) 5 (cinque) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 10° (decimo) ed entro il 90°
(novantesimo) giorno dalla scadenza;
c) 10 (dieci) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 90° (novantesimo)ed entro il 180° (centoottantesimo) giorno dalla scadenza;
d) 15 (quindici) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene successivamente al180° (centoottantesimo) giorno dalla scadenza”(comma 4).
Nel caso di specie, gli interessi richiesti dalla in ossequio al disposto di cui al CP_1
richiamato terzo comma, erano stati calcolati sino alla data del 28.12.2022. Ed è per questo motivo che la stessa ha chiesto anche quelli che sarebbero maturati in data successiva.
Pertanto, alcuna duplicazione è configurabile.
L'opposizione deve essere, pertanto, parzialmente accolta. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 529/2023 e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma pari ad euro 14.984,19 oltre accessori di legge come per
Regolamento Cassa e legge.
Le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti e liquidate come da dispositivo.
PQM
- Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 529/2023, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma pari ad euro 14.984,19 oltre accessori di legge come per Regolamento
Cassa e legge;
- Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto di 2/3 delle spese processuali che liquida per intero in euro 2.697,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa tra le parti il restante 1/3
Salerno, 24.01.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino