Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1767/2024 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1965, con il ministero dell'Avv. GILIBERTO SANTO;
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
( ), col il ministero della dott.ssa DI GIORGIO CARMELA LINDA P.IVA_1
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale di udienza del 20 marzo 2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha proposto opposizione all' ordinanza-ingiunzione di pagamento , protocollo n. ASPSR-DGELEG00-2024- CP_2
0044260 (Processo Verbale di Sanzione Amministrativa nr.
13/D4/SIAN del 25.08.2023) emessa in data 17.04.2024, notificata in pari data.
2. In particolare parte ricorrente, oltre ad eccezione di carattere formale, ha eccepito, nel merito, che la violazione contestata per
“mancata compilazione delle schede di monitoraggio di controllo
HCPP”, fosse stata sanata a seguito della diffida emessa dalla parte resistente e che la parte ricorrente aveva eseguito nei termini di legge.
3. Parte resistente si è costituita ritenendo legittima l'emissione della ordinanza ingiunzione.
Il ricorso è fondato.
La legge 21 maggio 2021, n. 71 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” è intervenuta modificando l'art. 1, comma 3 del D.L.
91/2014 (cd ”), convertito con modificazioni dalla L. CP_3
n. 116/2014, concernente l'applicazione dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare, che nella formulazione attuale recita: “Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.
Ciò posto, appare del tutto illegittima l'ordinanza ingiunzione emessa dalla parte resistente, avendo parte ricorrente, per come risulta dagli atti di causa, provveduto a sanare quanto disposto nell'atto di diffida.
Difatti, con l'ottemperanza alla diffida la violazione è stata sanata trattandosi di violazione commessa per la prima volta.
4. In ordine alle spese del presente procedimento, la non complessità della causa depone per l'integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Giudice,
a decisione della causa di cui al R.G.1767/2024,
Accoglie l'opposizione e annulla l' ordinanza-ingiunzione di pagamento
, protocollo n. ASPSR-DGELEG00-2024-0044260 emessa in data CP_2
17.04.2024. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Siracusa, il dì 20.03.2025 alle ore 17.50
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino