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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/11/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 2423/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., iscritto al n. r.g.v.g. 2423/2025 promosso congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] (c.f. , entrambi rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Laura Spalletta (c.f. – PEC C.F._3 Email_1
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio su domanda congiunta
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note in sostituzione dell'udienza del 3.11.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 4.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c., depositato in data 17.6.2025, i signori e , premesso che, dalla loro convivenza more uxorio era nato un figlio: Parte_1 Pt_2 [...]
(n. a Roma il 27.3.2020) che, a seguito dell'interruzione della prefata relazione, Controparte_1 adivano l'intestato Tribunale, chiedendo di voler disciplinare la responsabilità genitoriale con riferimento al figlio minore alle condizioni di seguito concordate e di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte: “1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori e CP_1
pagina 1 di 3 collocato prevalentemente presso l'abitazione attuale della madre, sita in Frascati, Via San
Domenico Savio, n. 23, ove il minore ha la residenza fin dalla nascita. Limitatamente alle decisioni su questioni ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ecc., dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Il padre, IG. , Parte_2 resterà a vivere nella casa familiare sita in Roma, Via Giorgio Fossati, n. 70, e potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: - Il martedì dall'uscita di scuola, con o senza pernottamento. In caso di pernottamento, il IG. dovrà accompagnare Pt_2 il figlio a scuola il mercoledì mattina;
- Tutti i fine settimana, alternando i giorni di visita nelle seguenti modalità: a) Dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al sabato pomeriggio prima di cena;
b) La settimana successiva, dal sabato pomeriggio prima di cena alla domenica pomeriggio prima di cena. In questo modo il padre potrà portare in piscina il sabato mattina, a settimane CP_1 alterne. - 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno (per l'anno in corso l'accordo sulle vacanze avverrà, in via eccezionale, entro il 30 giugno 2025; - Festività pasquali (Pasqua-Pasquetta) e natalizie (Vigilia Natale-
Natale -Santo Stefano - San ST – Capodanno - 06 gennaio) alternate di anno in anno anche con riferimento ai singoli eventi. A mero titolo esemplificativo: durante le festività natalizie potrà trascorrere la Vigila di Natale con la madre, il pranzo di Natale con il padre, la notte di San
ST con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, il giorno della befana con la madre e l'anno successivo in modo alternato;
- Il figlio trascorrerà, inoltre, con il genitore non collocatario, il giorno del compleanno di questo, mentre il compleanno del bambino sarà festeggiato possibilmente insieme da entrambi i genitori;
- Per la regolamentazione dei pernottamenti presso il genitore non collocatario e dei viaggi fuori provincia di residenza, i genitori dovranno, per il momento, rispettare le esigenze ed i tempi del bambino, che ha solo cinque anni, in modo tale da non creare inutili disagi allo stesso. Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi tra le parti nel superiore interesse del minore;
3. Il IG. si obbliga a Parte_2 corrispondere alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Parte_1 minore, la somma di € 200,00 netti mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o in contanti, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da protocollo del Tribunale di Velletri, che si allega al presente ricorso. Nel caso di versamento in contanti delle somme di cui sopra, la relativa quietanza da parte della IG.ra verrà rilasciata tramite e-mail al IG. ;
4. Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 3 L'assegno unico per il figlio a carico continuerà ad essere percepito per intero dalla madre
, mentre il libretto cointestato, sul quale viene accantonata la pensione di Parte_1 invalidità del minore, sarà gestito di comune accordo dai genitori, per le esclusive esigenze del figlio. La IG.ra , che detiene materialmente il libretto in questione, si impegna a Parte_1 rendicontare al IG. l'andamento del libretto, almeno una volta l'anno;
5. Il IG. Parte_2
accorda alla IG.ra , di portare in detrazione al 100% le spese Parte_2 Parte_1 mediche e varie, sostenute per il figlio così come per gli anni precedenti”.
2. Alla successiva udienza del 3.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., considerata la dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti di non voler comparire personalmente e di non volersi riconciliare, le parti hanno insistito sulla loro volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al libello introduttivo. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo corrispondano all'interesse preminente del figlio minore e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
4. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G.
n. 2423/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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