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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 798/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il 24 Parte_1 C.F._1
febbraio 1957, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6 bis, presso lo studio dell'Avv.
Patrizia D'Antona che lo rappresenta per delega in atti e
(C.F. ), nata a [...] il giorno 11 aprile 1962, Parte_2 C.F._2
residente in [...] - elettivamente domiciliata in
Settimo Torinese, Via Roma n. 20/A, presso lo studio dell'Avv. Rosarita De Michele che lo rappresenta per procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Ivrea n. 211 del 23.1.2024
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
[...]
e dalla Sig.ra in data 02.08.1981 a Torino, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Torino al n. 1352, Parte II, Serie A, anno 1981;
- Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2
divorzile la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese;
- Le parti, con il puntuale adempimento di quanto sopra, dichiarano di aver definito, prima d'ora,
ogni questione economico-patrimoniale tra di loro esistente e dichiarano, pertanto, di non aver
nulla a pretendere, reciprocamente, per nessuna causale, rilasciando ampia, finale e liberatoria
quietanza.
- Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 4.4.2024, Parte_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Torino in data 02/08/1981 (ATTO N.
1352, UFF. 1, PARTE 2 - SERIE A- ANNO 1981) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti; - con accordo di separazione personale sottoscritto in data 14/01/2022 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, munito di nulla osta in data 19/1/2022 dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea - le parti si sono separate consensualmente;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 12.11.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.5.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi con accordo di separazione personale sottoscritto in data 14/01/2022
raggiunto a seguito di negoziazione assistita, munito di nulla osta in data 19/1/2022 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea - le parti si sono separate consensualmente;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e dalla in data 02.08.1981 a Torino, trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino al n. 1352, Parte II, Serie A, anno
1981;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
assegno divorzile la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato, con il puntuale adempimento di quanto sopra, di aver definito, prima d'ora, ogni questione economico-patrimoniale tra di loro esistente e pertanto, di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, per nessuna causale, rilasciando ampia, finale e liberatoria quietanza;
4) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 798/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il 24 Parte_1 C.F._1
febbraio 1957, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 6 bis, presso lo studio dell'Avv.
Patrizia D'Antona che lo rappresenta per delega in atti e
(C.F. ), nata a [...] il giorno 11 aprile 1962, Parte_2 C.F._2
residente in [...] - elettivamente domiciliata in
Settimo Torinese, Via Roma n. 20/A, presso lo studio dell'Avv. Rosarita De Michele che lo rappresenta per procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Ivrea n. 211 del 23.1.2024
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
[...]
e dalla Sig.ra in data 02.08.1981 a Torino, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Torino al n. 1352, Parte II, Serie A, anno 1981;
- Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2
divorzile la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese;
- Le parti, con il puntuale adempimento di quanto sopra, dichiarano di aver definito, prima d'ora,
ogni questione economico-patrimoniale tra di loro esistente e dichiarano, pertanto, di non aver
nulla a pretendere, reciprocamente, per nessuna causale, rilasciando ampia, finale e liberatoria
quietanza.
- Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 4.4.2024, Parte_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Torino in data 02/08/1981 (ATTO N.
1352, UFF. 1, PARTE 2 - SERIE A- ANNO 1981) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti; - con accordo di separazione personale sottoscritto in data 14/01/2022 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, munito di nulla osta in data 19/1/2022 dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea - le parti si sono separate consensualmente;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 12.11.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.5.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi con accordo di separazione personale sottoscritto in data 14/01/2022
raggiunto a seguito di negoziazione assistita, munito di nulla osta in data 19/1/2022 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea - le parti si sono separate consensualmente;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e dalla in data 02.08.1981 a Torino, trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino al n. 1352, Parte II, Serie A, anno
1981;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
assegno divorzile la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato, con il puntuale adempimento di quanto sopra, di aver definito, prima d'ora, ogni questione economico-patrimoniale tra di loro esistente e pertanto, di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, per nessuna causale, rilasciando ampia, finale e liberatoria quietanza;
4) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)