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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1277/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Burgio Michele) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Scrimali Rosanna) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 09.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024, , premettendo Parte_1 di avere contratto, in data 25.08.2018, matrimonio concordatario con CP_1
dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione
[...] personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale violando i doveri coniugali di coabitazione, assistenza morale e materiale.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza del 9.04.2025, dichiarava di voler rinunciare Parte_1 alla domanda di addebito ed entrambe le parti insistevano congiuntamente nella pronuncia di separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Rinunziata la domanda di addebito da parte della ricorrente e in assenza di altre domande, nessun'altra statuizione deve essere adottata.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
AT (AG) il 09/07/1984 e nato a [...] il [...] i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a AT in data 25.08.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AT al n. 80, parte II, serie A, anno 2018;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 15.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)