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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1460 del R.A.C.L. dell'anno 2014, promossa da pagina 1 di 14 , c. f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Decimomannu, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pilurzu, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Crotta giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo Ricorrente contro
P. I. , con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che con l'avvocato Tiziana La Verghetta la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione Convenuta Conclusioni Nell'interesse di parte attrice:
“1) accertare e dichiarare, nell'ambito della fattispecie per cui è causa, la somministrazione irregolare e/o interpositoria;
2) per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per il periodo dal 9 gennaio 2009 al 31 agosto 2012 nel livello F1 e dal 1 settembre 2012 nel livello D1 del Ccnl Azienda del Gruppo FS e Accordo di confluenza applicato dal personale CP_1
e, per l'effetto, condannare l'odierna convenuta, per i titoli di cui in narrativa, al
[...] pagamento in favore del signor della somma complessiva di €. 44.653,94 o di Pt_1 quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
3) con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) con la condanna alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio (oltre spese generali, Cpa e Iva)”. Nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa con vittoria di spese e onorari”. Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.4.2014, ha instaurato il presente Parte_1 giudizio nei confronti di per ottenere l'accertamento della sussistenza di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato tra lui e la società convenuta con decorrenza dal 9.1.2009, con inquadramento da tale data fino al 31.8.2012 nel livello F1 e dal giorno 1.9.2012 nel livello D1 del CCNL applicato al personale della convenuta e conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al trattamento economico percepito dalle società appaltatrici datrici di cui infra rispetto a quello che avrebbe percepito dalla società ferroviaria, con interessi e rivalutazione del credito fino al saldo. A sostegno delle proprie domande l'attore ha esposto:
- di aver lavorato dal 9.1.2009 al 22.12.2010 alle dipendenze della e dal CP_2
23.10.2010 fino all'attualità alle dipendenze della Coopservice s.c. a r.l., entrambe società appaltatrici di Controparte_1
pagina 2 di 14 - di essere stato inquadrato nel livello G2 del CCNL del settore Indotto Ferroviario Trasporti con la qualifica di operatore qualificato;
- che durante il rapporto con la aveva svolto le mansioni rientranti nella cd. CP_2
Micromanutenzione e pavimentazione delle carrozze ferroviarie;
- che, una volta passato alle dipendenze della Coopservice, si era occupato anche della cd. accudienza delle locomotive e del rifornimento dei treni presso il Deposito Locomotive di Cagliari. L'attore ha quindi descritto le attività che svolgeva in squadra con altri colleghi dipendenti delle società appaltatrici in esecuzione dei contratti di appalto stipulati dalle stesse con . CP_1
In particolare, l'attore ha dedotto che durante l'appalto svolto dalla società le CP_2 manutenzioni venissero da lui eseguite insieme al personale di , come d'intesa tra il CP_1 referente dell'appaltatrice (tale e i dipendenti di (tali e . Per_1 CP_1 Per_2 Per_3
Durante l'appalto tra e la Coopservice, invece, i referenti di quest'ultima CP_1
( e ) si limitavano a indicargli che tipo di attività avrebbe Testimone_1 Testimone_2 dovuto espletare tra l'accudienza, la micromanutenzione e il rifornimento dei treni, mentre le direttive e le istruzioni gli venivano impartite direttamente dai dipendenti (in CP_1 particolare, da e , per le Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 attività di accudienza e rifornimento di carburanti, e da , e Parte_2 Persona_8 Tes_3 per le attività di micromanutenzione).
[...]
Il ricorrente ha quindi precisato di avere sempre utilizzato macchinari e strumentazione di esclusiva proprietà della società committente, la quale era il soggetto che in concreto organizzava la sua attività lavorativa, impartendogli le relative direttive ed istruzioni, mentre era assente una effettiva organizzazione dei mezzi e del personale ad opera delle società appaltatrici, le quali non avevano una reale autonomia gestionale, né erano titolari degli strumenti e dei beni di consumo utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa dei loro formali dipendenti. Quanto premesso, l'attore ha dedotto la mancanza di un rischio imprenditoriale in capo alle società appaltatrici e ha quindi chiesto di accertare l'esistenza in proprio favore di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di fin dalla data di assunzione e il CP_1 proprio diritto alle differenze retributive, come calcolate nei conteggi allegati al ricorso, in ragione dell'inquadramento nel livello F1 fino al 31.8.2012 e nel superiore livello D1 dal giorno 1.9.2012, per complessivi euro 44.653,94, giusto il contratto collettivo applicato ai dipendenti di . CP_1
In particolare, l'attore ha dedotto l'illegittimità dei contratti di appalto in esame, siccome incorrenti nelle violazioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 10/09/2002 n. 276, versandosi nell'ipotesi di interposizione di manodopera vietata dall'art. 1 della Legge 1369/1960, avendo affidato alle società appaltatrici, succedutesi negli Controparte_1 appalti, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante manodopera assunta e retribuita dalle appaltatrici stesse.
***
pagina 3 di 14 si è tempestivamente costituita in giudizio resistendo alle avverse Controparte_1 domande con articolate difese, con cui ha negato la ricostruzione dei rapporti lavorativi come descritti dal ricorrente, rivendicando la genuinità dei contratti di appalto oggetto di causa. La convenuta ha infatti sostenuto che, in un appalto di servizi in cui l'oggetto del contratto sia rappresentato dalla fornitura di un'opera resa da una persona fisica all'interno di un complesso processo produttivo, per la riuscita di tale prestazione occorre, in minima parte, la ingerenza dell'appaltante nello svolgimento del lavoro concreto dei dipendenti della società appaltatrice, anche per quanto concerne le attrezzature utilizzate, al fine di rendere possibile l'adempimento della prestazione dovuta da parte dell'appaltatrice stessa. Ha quindi evidenziato che nel caso di specie non aveva in realtà esercitato alcun potere gerarchico o di ingerenza nella gestione e nell'organizzazione del lavoro dei dipendenti delle appaltatrici, compresa la determinazione dei turni o degli orari di lavoro. In particolare, la società convenuta non ha contestato l'esecuzione da parte dell'attore delle prestazioni che il medesimo ha indicato in ricorso, limitandosi a contestare che le direttive e le istruzioni sui lavori da svolgere gli venissero date direttamente dal proprio personale piuttosto che dai referenti e capi squadra delle ditte appaltatrici. Allo stesso modo, vestiario e strumenti di lavoro erano forniti ai lavoratori delle società appaltatrici, e quindi anche all'attore, direttamente dalle appaltatrici. Per quanto riguarda, invece, l'inquadramento del ricorrente, ha Controparte_1 sostenuto che le mansioni da lui svolte non richiedono in realtà alcuna specializzazione e corrispondono al livello E di operatore e non a quello D1 di operatore specializzato. La società convenuta ha poi eccepito la decadenza del lavoratore dall'azione nei confronti dell'appaltante per il pagamento dei crediti sorti oltre un anno dalla cessazione dell'appalto precedente rispetto a quello in corso al momento della domanda.
*** La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, con l'interrogatorio formale dell'attore e con l'assunzione di prove testimoniali. Prima di procedere all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione, occorre evidenziare che con le memorie depositate il 5.5.2023 l'attore ha essenzialmente rinunciato alla domanda con cui aveva originariamente chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta. L'attore ha così aderito alla giurisprudenza secondo cui per le società a totale partecipazione pubblica, quale la società , nelle quali il previo esperimento di Controparte_1 procedure selettive nel rispetto dei principi di cui all'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, riferibili all'art. 97 Cost., condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio secondo cui, anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. Il principio di diritto esposto comporta, ove ricondotto alla vicenda in disamina, l'impossibilità di dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e e nondimeno legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c. a rivendicare Controparte_1
pagina 4 di 14 il trattamento retributivo che avrebbe avuto dall'appaltante, in caso di intermediazione illecita di manodopera, nel periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto materiale esecuzione. Principio confermato dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “in tema di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in 1. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla 1. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, come ha osservato questa Corte (Cass. n. 21378 del 2018) impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza del 7.2.2022, n. 3768). Nel caso di specie, peraltro, risulta per tabulas che il primo contratto di lavoro dedotto in giudizio era stato stipulato successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 18 del richiamato D.L. n. 112 del 2008 (22.10.2008, sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione), convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008. Cionondimeno, parte attrice ha insistito sulla domanda volta ad ottenere le differenze retributive maturate nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze delle società appaltatrici. Quest'ultima domanda presuppone, ovviamente, l'accertamento che nel caso di specie sussistesse la fattispecie di intermediazione illecita di manodopera, legittimante, ai sensi dell'art. 2126 c.c., la rivendicazione da parte dell'attore del trattamento retributivo che avrebbe percepito se fosse stato dipendente subordinato della società convenuta. Così delimitato l'oggetto del giudizio, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
*** Come è noto, per regola generale dell'ordinamento lavoristico, il vero datore di lavoro deve essere individuato in colui il quale effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro soggetto (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti fra interponente ed interposto (così Cass. civ., S.U., 26 ottobre 2006, n. 22910). Detta regola – è stato osservato – non ha perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione, le quali tuttavia debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, in deroga al principio che parte datoriale è solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa, nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore. Sotto la vigenza della l. 23 ottobre 1960, n. 1369, per giurisprudenza consolidata, era ricorrente l'affermazione dell'illiceità degli appalti il cui oggetto fosse consistito nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione pagina 5 di 14 delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (così anche di recente Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27105, e poi, a ritroso, tra le tante: Cass. civ., Sez. L, 6 aprile 2011, n. 7898; Cass. civ., Sez. L, 5 ottobre 2002, n. 14302; Cass. civ., Sez. L, 9 giugno 2000, n. 7917). Il criterio fornito dal testo normativo ai fini della distinzione fra le due ipotesi era costituito dalla “organizzazione e gestione propria” dell'appaltatore, che contraddistingue la fattispecie lecita, e che è invece assente nel mero appalto di manodopera, tenuto conto delle caratteristiche essenziali del contratto di appalto, come dettate dall'art. 1655 c.c. In tale prospettiva, pertanto, è necessario che la fase lavorativa assunta dall'appaltatore sia indipendente rispetto alla struttura produttiva dell'appaltante (con esclusione del necessario coordinamento fra le due imprese, posto che la prima opera all'interno della seconda e quest'ultima ne deve verificare l'operato); è necessario, invero, che l'appaltatore diriga e coordini i propri dipendenti, impieghi capitale e attrezzature proprie e, in definitiva, fornisca un risultato produttivo autonomo e di conseguenza si assuma il rischio dei costi dell'appalto. Sussiste, al contrario, la fattispecie illecita quando l'appalto ha a oggetto la sola messa a disposizione di prestazioni lavorative senza che l'appaltatore le organizzi in proprio, limitandosi a gestire l'aspetto amministrativo del rapporto di lavoro, ossia limitandosi a retribuire i lavoratori, assegnare loro le ferie, garantire la continuità del servizio mediante le necessarie sostituzioni (cfr. ex multis proprio in materia di appalti ferroviari Cass. civ., Sez. L, 27 luglio 2009, n. 17444; Cass. civ., Sez. L, 30 agosto 2007, n. 18281; Cass. civ., Sez. L, 22 agosto 2003, n. 12363; Cass. civ., Sez. L, 19 dicembre 2002, n. 18098; Cass. civ., Sez. L, 05 ottobre 2002, n. 14302). La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità a questo orientamento anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 276/2003. La Suprema Corte ha così desunto la fittizietà di un formale appalto endoaziendale di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. civ., Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7796). È stato altresì aggiunto che, affinché possa configurarsi un appalto illegittimo, non è necessario che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente al rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo (Cfr. Cass. sent. n. 12357/2014) E' così consentito affidare in appalto – anche all'interno di un'azienda – il compimento di opere o servizi ex art. 1655 e ss. c.c., ma la fattispecie concreta non deve sconfinare in una somministrazione irregolare di manodopera. La differenza tra l'appalto e la mera fornitura di manodopera – ammessa solo nella forma della c.d. “somministrazione di lavoro” di cui agli artt. 20 e ss. dello stesso d.lgs. 276/2003 (ora artt. 30 e ss. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) – è rinvenibile nella disciplina contenuta all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui “[…] il contratto di pagina 6 di 14 appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. In definitiva, l'appalto può essere ritenuto genuino e, come tale, lecito, tutte le volte in cui sussista da parte dell'appaltatore una propria organizzazione produttiva (che può anche risultare, avuto riguardo alle esigenze del servizio o dell'opera appaltati, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto) e l'assunzione del rischio d'impresa connessa all'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito;
sono ammissibili anche appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), ossia appalti nei quali l'utilizzo di mezzi materiali risulti marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative, ma in tal caso ciò che veramente rileva sul piano della genuinità del contratto non è tanto la consistenza imprenditoriale dell'appaltatore o la sua organizzazione di mezzi (i quali peraltro possono anche non essere di sua proprietà, ma che devono essere necessariamente nella sua disponibilità nelle forme giuridiche più idonee), quanto il suo essere vero ed effettivo datore dei lavoratori impegnati nel compimento dell'opera o del servizio e non già mero soggetto interposto, che si limita a fornire della manodopera al committente. Dal che consegue che, in tali tipologie di appalto, ai fini della configurabilità del carattere non genuino o fraudolento del medesimo, assume valore dirimente la verifica della titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro in esso dispiegati, con la precisazione che l'esercizio di un potere di controllo e coordinamento da parte del committente non è necessariamente incompatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. L, 6 giugno 2011, n. 12201; Cass. civ., Sez. L, 15 luglio 2011, n. 15615).
*** In applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, occorre verificare la natura genuinità o meno degli appalti per cui è causa, concentrando la disamina sulla fase esecutiva del rapporto dell'attore, oggetto di causa. È pacifico che il ricorrente abbia lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze di due imprese affidatarie di apposito contratto di appalto con la società convenuta, in particolare:
- della Fulgens s.p.a. dal 9.1.2009 al 22.12.2010; pagina 7 di 14 - della Coopservice società cooperativa per azioni dal 23.12.2010. E' altresì pacifico che l'attore era inquadrato nel livello G2 del CCNL del settore Indotto Ferroviario-Trasporti, svolgendo la propria attività lavorativa presso il deposito locomotive di Cagliari. Attività lavorativa consistente nella c.d. micromanutenzione delle carrozze ferroviarie, nella c.d. accudienza alle locomotive (aggancio e sgancio dei mantici) e nel rifornimento carburanti, olio e acqua dei motori. Al riguardo, in ricorso e nel corso del suo interrogatorio formale l'attore ha precisato che dal febbraio 2013 l'attività di rifornimento era stata attribuita in via esclusiva al personale di . CP_1
In sede di interrogatorio formale l'attore ha dichiarato che i referenti delle società appaltatrici si limitavano a indicare a lui e agli altri dipendenti l'orario di lavoro che avrebbero dovuto osservare i giorni seguenti e il tipo di attività da svolgere, mentre i lavori da eseguire venivano loro indicati di volta in volta dai referenti di . L'attore ha poi CP_1 precisato che gli indumenti da lavoro, i dispositivi di protezione individuale e la piccola utensileria (tipo trapani, cacciavite etc.) venivano forniti dalle ditte appaltatrici, mentre tutte le altre attrezzature di rilevante entità per eseguire le manutenzioni, l'accudienza e il rifornimento dei mezzi erano di proprietà di . CP_1
Il teste dipendente di svolgente la funzione di responsabile del settore Per_2 CP_1 manutenzione e pulizia dei treni (oggi, struttura organizzativa denominata Struttura Manutenzione Sardegna), ha precisato che nel periodo 2010-2013 era responsabile del solo settore pulizia, manutenzione e accudienza dei treni. Il teste ha quindi riferito che i dipendenti delle ditte appaltatrici svolgevano le attività indicate nelle schede allegate ai contratti di appalto, senza che ci fosse la necessità che il personale di indicasse CP_1 loro cosa fare di volta in volta. Il teste da parte sua, non è stato in grado di riferire circostanze utili Testimone_4 rispetto ai fatti per cui è causa, considerato che si tratta del responsabile dell'impianto trazione che operativamente non seguiva il lavoro svolto dal personale delle ditte appaltatrici. Maggiormente significative appaiono al riguardo le dichiarazioni rese dai testimoni che in concreto operavano nei settori in cui svolgevano le loro attività i dipendenti delle appaltatrici, tra cui l'attore. Al riguardo, il testimone macchinista di che per venti anni Persona_4 CP_1 aveva lavorato nel piazzale del deposito di Cagliari, ove lavorava anche l'attore, e quindi senz'altro a conoscenza dei fatti di causa, ha riferito che era lui ad indicare all'attore che attività svolgere a seconda delle necessità, considerato che i referenti delle società appaltatrici non erano presenti in deposito ed era quindi necessario rivolgersi direttamente agli operatori in servizio per tutte le attività oggetto dell'appalto, dalla micromanutenzione all'accudienza e al rifornimento dei treni, a seconda di quale fosse la tipologia di attività cui così come gli altri dipendenti delle appaltatrici, venivano di volta in volta destinati. Pt_1
Situazione, ha precisato il teste, che in realtà non mutava nemmeno quando era presente nel piazzale il capo squadra. Il teste ha poi precisato che, in caso di assenza della persona di regola addetta al servizio specifico di cui c'era necessità, chiedeva agli altri operai presenti di svolgere l'attività ciò che era necessario svolgere.
pagina 8 di 14 Il teste ha poi confermato quanto dedotto dall'attore in ordine alla compilazione delle schede riportanti la tipologia di rifornimento che veniva eseguito di volta in volta dal Pt_1
e dagli altri operai: schede che venivano consegnate direttamente al personale di . CP_1
Di analogo contenuto risultano le dichiarazioni testimoniali di Persona_6 anch'egli dipendente di , il quale, dopo aver premesso di avere lavorato dal CP_1
2007/2008 come piazzalista, ossia come coordinatore dell'ingresso e dell'uscita delle locomotive e delle carrozze dei treni nel deposito ai fini della loro manutenzione, accudienza e rifornimento, ha precisato di conoscere da molto tempo l'attore e che lui, così come gli altri che si occupavano dell'accudienza dei treni, svolgeva sia delle attività routinarie, in quanto comunemente necessarie per la cura dei mezzi, sia delle attività che all'occorrenza era lui stesso a segnalare loro. In sostanza, oltre alle ordinarie attività che routinariamente i lavoratori dovevano svolgere, e per le quali non vi era quindi alcuna necessità che venissero loro fornite indicazioni specifiche, per le altre attività che era necessario svolgere era lui stesso a dare loro indicazioni. Sintomatico della organizzazione del rapporto di lavoro da parte delle società appaltatrici è il fatto che alla domanda sui referenti di queste ultime, il piazzalista ha dichiarato che i loro nomi non gli dicono niente e ha precisato di non avere mai avuto contatti con loro in ordine al servizio di accudienza dei treni. Il teste ha inoltre confermato che l'attività di rifornimento dei treni era stata svolta per un periodo dai dipendenti della cooperativa. Il testimone capotecnico che aveva lavorato nelle squadre di Persona_8 manutenzione fino al a marzo del 2013, ha ricordato che, a parte le attività routinarie, era il capotecnico di a dare direttamente agli operatori delle ditte appaltatrici le CP_1 indicazioni sui lavori da eseguire. Il teste ha precisato che i referenti delle società appaltatrici Tes_ ( e ) non erano quotidianamente presenti in reparto e che con loro si relazionava Tes_1 spesso telefonicamente. Il teste non si occupava invece delle attività inerenti al rifornimento dei treni. Il teste anch'egli dipendente delle società appaltatrici, ha nella sostanza Tes_5 confermato quanto rappresentato sia dall'attore che dal teste e dal teste Per_4 Per_6 precisando che gli indumenti da lavoro, i dispositivi di protezione individuale e la piccola utensileria (tipo trapani, cacciavite etc.) venivano forniti dalle ditte appaltatrici, mentre tutte le altre attrezzature per eseguire le manutenzioni, l'accudienza e il rifornimento dei mezzi erano di proprietà di (quali ponteggi, carrelli, pompe). CP_1
Anche , anch'egli dipendente delle società appaltatrici, ha fornito una Controparte_3 ricostruzione coerente con quella offerta dagli altri testi, precisando che, in sostanza, lui e gli altri operatori delle appaltatrici si recavano sul posto di lavoro ed erano i dipendenti di a dire loro di quale attività si sarebbero dovuti occupare. Così come era il CP_1 personale di a verificare se il loro lavoro venisse fatto bene. CP_1
Analogamente, il teste , dipendente delle società appaltatrici che svolgeva Tes_6 pressochè le stesse mansioni dell'attore, ha ricordato che i referenti delle appaltatrici, che lavoravano in ufficio, si limitavano a indicare il settore in cui lui e gli altri operatori dovevano recarsi e a organizzare i relativi turni, mentre non avevano competenza specifica sulle lavorazioni che dovevano essere eseguite, per le quali erano i ferrovieri (ossia, i dipendenti di ) a dare loro le relative disposizioni. CP_1 pagina 9 di 14 *** Le dichiarazioni testimoniali appena esposte consentono di ritenere fondata la pretesa di parte attrice, essendo essenzialmente emerso che l'attore, così come gli altri lavoratori delle società appaltatrici che svolgevano mansioni analoghe alle sue, venivano di volta in volta incaricati dal personale di presente in loco di svolgere questa o quella specifica CP_1 attività, mentre i referenti delle appaltatrici si limitavano a predisporre i turni di servizio e i settori di destinazione dei propri dipendenti. Tuttavia, il personale ivi indicato, una volta presente in reparto, era sottoposto alla direzione del personale alle dipendenze di . CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione prodotta dalle parti è emerso che il ruolo affidato al personale delle appaltatrici era sostanzialmente limitato alla predisposizione dei turni di lavoro ed alla raccolta della documentazione che attestava le lavorazioni svolte, poi trasmessa alla committente che provvedeva di seguito al pagamento del compenso dell'appalto. Non risulta affatto dimostrato che la stessa committente si limitasse a comunicare quali fossero le prestazioni delle quali necessitava, al contrario è stato possibile accertare che il personale dipendente dalla stessa committente svolgeva attività lavorativa unitamente a quello della appaltatrice, dunque intervenendo nel ciclo produttivo e comunque disponeva di proprio personale che impartiva direttive, istruzioni e ordini a quello dipendente dalla prima, e dalla Coopservice, poi. CP_2
Queste ultime, in pratica, per quanto emerso, gestivano solo formalmente la organizzazione delle maestranze, posto che di fatto l'ingerenza di era tale da CP_1 alterare profondamente la suddivisione dei compiti secondo lo schema dell'appalto. Né può fondatamente sostenersi che il personale si limitasse a verificare la CP_1 correttezza del lavoro svolto. In definitiva si è sostanzialmente avvalsa in modo diretto e costante di CP_1 manodopera posta a disposizione dalle imprese affidatarie del servizio, formali datrici di lavoro della personale interessato, onde assicurarsi la cura e la manutenzione dei propri beni strumentali secondo uno schema formale difforme dal modello legale, come tale illecito. Difatti, il nucleo essenziale delle dichiarazioni testimoniali assunte ha confermato che le mansioni pacificamente svolte dall'attore venivano da lui eseguite dietro indicazione, e sotto la direzione e supervisione, dei dipendenti delle ferrovie, con cui unicamente si rapportava. Inoltre, nonostante sia emerso dalle testimonianze che nel corso del tempo si erano succeduti nell'incarico diversi responsabili dell'appalto per conto dell'appaltatrice, non è stata fornita alcuna più specifica prova circa il fatto che fossero effettivamente costoro, e non i dipendenti della convenuta con i quali il ricorrente era quotidianamente a stretto CP_1 contatto lavorativo, ad impartire le direttive generali o specifiche o ad effettuare i controlli sulla sua attività. Pure essendo emerso che i responsabili delle ditte appaltatrici si occupavano effettivamente della gestione di turni, permessi e ferie dei dipendenti impiegati nel servizio, incluso il ricorrente, ciò che non è stato comunque dimostrato dalla convenuta, su cui ricadeva l'onere della relativa prova, è che il rapporto di lavoro fosse effettivamente gestito dalla appaltatrice.
pagina 10 di 14 Le deposizioni testimoniali raccolte convergono nella coerente ricostruzione del quadro fattuale sopra rappresentato, con marginali differenze, comprensibili se si tiene conto anche dei diversi ruoli ricoperti dai testimoni nei periodi su cui ciascuno è stato in grado di riferire. La testimonianza che presenta più punti di divergenza dalle altre in merito al potere direttivo esercitato nei confronti del ricorrente è quella di il quale ha riferito Tes_7 circostanze potenzialmente difformi rispetto a quelle di tutti gli altri testi. Tuttavia, il Tribunale reputa di non poter fondare il proprio convincimento sulle sue dichiarazioni, tenuto conto del fatto che questi non lavorava a contatto con il ricorrente, ma si occupava di seguire l'applicazione dei contratti con le ditte appaltatrici per la Direzione Regionale Sardegna, trattandosi del relativo responsabile il quale non operava in loco al pari degli altri dipendenti di delle cui dichiarazioni si è trattato. Erano invece i CP_1 piazzalisti presenti a dare sostanzialmente indicazioni all'attore su quali lavori effettivamente svolgere. Ciò che pacificamente si ricava dall'istruzione probatoria, nel complesso, è quindi il ruolo del tutto marginale dell'impresa appaltatrice nella fase esecutiva dell'appalto. Ogni fase dell'attività lavorativa dell'attore avveniva sotto le direttive e la supervisione del personale di società che risultava utilizzatrice diretta e costante della Controparte_1 manodopera posta a sua disposizione dalle imprese affidatarie del servizio, formali datrici di lavoro, mentre avrebbe dovuto essere l'appaltatore a sovrintendere e dirigere l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati, esercitando il potere di direzione e controllo del personale impiegato nel servizio. Si vedano in proposito i condivisibili principi espressi da Cass. civ., Sez. L, 25 giugno 2020, n. 12551, di cui si riporta la massima, secondo la quale, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo). Nel caso di specie, il potere direttivo e conformativo sul contenuto della prestazione dei lavoratori delle imprese appaltatrici era esercitato quotidianamente dai dipendenti e dai responsabili della società ferroviaria anche volendo prescindere dalla Controparte_1 pagina 11 di 14 valenza della compilazione delle schede concernenti i rifornimenti di carburante, olio, acqua e sabbia rimessi all'attore nel periodo in cui se ne era occupato, fino al febbraio 2013. Anche il controllo sulla corretta esecuzione delle attività sugli impianti, che CP_1 compiva tramite i propri dipendenti, lungi dall'apparire come fisiologica forma di
[...] verifica del committente sul risultato della prestazione dedotta in appalto, costituiva in realtà una vera a propria forma di controllo della prestazione lavorativa delle maestranze, che le imprese appaltatrici omettevano di svolgere direttamente e per proprio conto.
*** Ad avviso del giudicante, risulta così integrata una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera, non ricorrendo i presupposti dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, per poter configurare un appalto genuino, essendosi al contrario palesata una somministrazione irregolare di manodopera in mancanza dei requisiti di cui agli 20 e 21 del D. lgs. n, 276/2003. Ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, del d.lgs. n. 276/2003, “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”. Analogamente, l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis, stabilisce, per le ipotesi di somministrazione irregolare, che “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”. Lo stesso art. 27, al comma 2, aggiunge che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. Nel caso di specie, come anticipato, l'attore ha rinunciato alla domanda di costituzione del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato e pieno) alle dipendenze della convenuta, in ragione della operatività al caso di specie del divieto di cui all'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, che al comma 2 dispone, nel testo vigente ratione temporis, che Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.. deve essere quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle somme corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione pagina 12 di 14 erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta. In ordine all'accertamento del quantum debeatur, parte attrice ha prodotto un'analitica tabella in cui sono riportate le differenze retributive tra quanto corrisposto all'attore in forza del CCNL applicato dalla società appaltatrice (CCNL del settore Indotto Ferroviario Trasporti) e il CCNL applicato ai dipendenti (cfr. lo stralcio prodotto da parte CP_1 ricorrente). Trattasi di un elaborato che risulta coerente con la vicenda lavorativa del ricorrente sia con riguardo al periodo in cui ha svolto le mansioni dedotte in ricorso. Al riguardo, parte convenuta non ha contestato l'entità e correttezza dei relativi conteggi, ma solo che il livello applicato, ossia F1 di cui al CCNL vigente fino al 31.8.2012 e D1 di cui al CCNL vigente dal giorno 1.9.2012 (corrispondente all'ex 3° livello area II, parametro 156), non corrisponderebbe a quello concernente le mansioni pacificamente svolte dall'attore, le quali dovrebbero essere inquadrate più correttamente nell'attuale livello E, di semplice operatore. Tuttavia, l'inquadramento preteso dall'attore appare corretto, considerato che gli operatori specializzati dell'Area II erano esattamente quelli svolgenti, sulla base di conoscenze teoriche e pratiche, attività esecutive, tecniche che richiedano qualificazione professionale, specializzazione ed autonomia esecutiva nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonché operazioni manuali … utilizzando specifici mezzi e apparecchiature. Attività senz'altro individuabile, se non nelle meno complesse attività di micromanutenzione e accudienza delle carrozze, almeno nell'attività di rifornimento di carburante, olio, acqua e sabbia, trattandosi di attività tecnicamente complesse, senza che rilevi che, una volta specializzatosi sulle stesse, l'attività venisse svolta senza particolari difficoltà.
*** Deve escludersi, inoltre, che il ricorrente sia incorso nella decadenza prevista dall'art.4 legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (rectius art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003), eccepita da trattandosi di un'ipotesi di decadenza che la legge ha previsto per l'azione Controparte_1 con la quale il lavoratore dipendente di un'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell'ambito di un appalto genuino, intenda far valere la responsabilità solidale dell'appaltante o subcommittente, per i crediti di lavoro sorti verso la parte datoriale. Si rileva, inoltre, che per l'azione esperita dall'attore l'ordinamento non contempla alcun termine decadenziale. Nemmeno il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore — intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso (Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre 2021, n. 30490).
*** pagina 13 di 14 In conclusione, deve essere condannata al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle somme corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta, sulla base della qualifica e del livello di inquadramento attribuiti dalle imprese formali datrici di lavoro, pari a euro 44.653,94 lordi, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
*** In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la società CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte
[...] ricorrente, in ragione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro Controparte_1
44.653,94 lordi, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore di parte attrice delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 9.257,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., dovute come per legge. Cagliari, 12.12.2025 Il giudice Riccardo Ariu
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