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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT BR, nella causa iscritta al n.11203/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti NO LA AR e NO FA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa RU DANIELA ex art. 417 bis c.p.c.)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 18/11/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.775,80 oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19.09.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva di essere iscritta nella GPS della
Provincia di Palermo, per le classi di concorso A018, A066 e ADSS, scuola secondaria di II grado e di avere svolto attività di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dall'anno 2017 sia per conto del
Comune di Palermo che per la cooperativa e chiedeva “previa declaratoria di nullità/inefficacia di CP_2 tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio maturato: 42 punti , nella Pt_2 graduatoria GPS di riferimento A018, A066 e ADSS cui è utilmente inserita la ricorrente. - Per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) ove la ricorrente risulta effettivamente inserita, disapplicato ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente, compresa la tabella di valutazione dei titoli, riconoscere punti 42 per la prestazione , ovvero il punteggio minore o maggiore valutato di giustizia. - Pt_2
Conseguentemente ordinare alla Pubblica Amministrazione scolastica convenuta la rettifica della posizione della ricorrente nella graduatoria GPS A018, in graduatoria A066 e in graduatoria ADSS di riferimento in virtù del punteggio riconosciuto da questo Tribunale, punteggio complessivo (ASACOM) pari a 79,5 per A018 GPS Palermo, di 85,5 per
A066 e di 67 per ADSS Palermo”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto eccepiva preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice adito e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note per l'udienza del 18/11/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve innanzitutto affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario, richiamando l'orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione a tenore del quale “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. 25836/2016, ord. n. 25972 del 16/12/2016; ord. n. 25840/2016 e n. 21196/ 2017).
Nel caso di specie, la ricorrente agisce per il riconoscimento del servizio reso come personale ai fini del punteggio da calcolare nella GPS di riferimento, ragion per cui sussiste la Pt_2 giurisdizione del giudice ordinario.
***
Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicate.
Devono innanzitutto richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni della giurisprudenza di merito espresse con sentenze in atti. Cont «Sul punto, il ha rilevato che la negazione del punteggio per il servizio di fosse legittima alla luce della Pt_2 vigente normativa, sostenendo l'impossibile equiparazione tra la prestazione di Assistente all'Autonomia e
Comunicazione a quella del personale docente di sostegno.
A tal riguardo, occorre osservare anzitutto come le tabelle A/3 e A/4 (all. 7 e 8), nel disciplinare i titoli di servizio validi per l'inclusione nelle GPS, annoverano solo l'attività di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità ovvero su altro posto anche di altro grado, mentre non prevedono il servizio prestato in qualità di . Pt_2
Ebbene, la circostanza che nelle predette tabelle non sia stato contemplato il servizio prestato in determinati Pt_2 istituti scolastici esclude la sua valutabilità ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria in forza della equiparazione al servizio di docente di sostegno.
D'altronde, a livello di legislazione nazionale non vi è, allo stato, una normativa che equipari il personale a Pt_2 quello dei docenti di sostegno, né tantomeno può rilevare che la disciplina sia oggetto di una proposta di legge.
L'attività svolta dagli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione ( ), infatti, è diretta a favore degli Pt_2 alunni affetti da disabilità e trae fondamento nell'art. 13 c. 3 della Legge 104/1992, che prevede (ben distinguendo le due figure) che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”.
Non è quindi possibile equiparare il servizio a quello dell'insegnante di sostegno poiché quest'ultimo, come Pt_2
Cont correttamente rilevato dal , è assunto dallo stesso a seguito di selezione pubblica fondata sulla valutazione CP_1 delle competenze didattiche (laddove il conferimento degli incarichi di viene gestito dalle Cooperative con criteri Pt_2 non concorsuali), ha una formazione specifica sulla disabilità e interviene sull'intera classe al fine di sviluppare progetti di inclusione degli alunni con disabilità in collaborazione con i restanti colleghi, a differenza dell che è un Pt_2 assistente che interviene per conto di Cooperative del settore, al fine di promuove l'autonomia dell'alunno disabile, anche potenziando il metodo di studio e aiutandolo ad organizzare le conoscenze, ma comunque non valutando gli apprendimenti e non avendo specifiche competenze didattiche, delle quali è in possesso, invece, l'insegnante di sostegno.
Ritiene, quindi, il giudicante non sussistere alcuna disparità di trattamento tra le due figure, essendo corretta la valutazione del punteggio del ricorrente nelle GPS e non essendovi, peraltro, alcun fondamento normativo (né di fonte primaria né di fonte secondaria) per il riconoscimento di ulteriore punteggio in riferimento al servizio svolto in qualità di assistente all'autonomia e alla comunicazione ( ), che casomai potrebbe essere assimilato alle mansioni del Pt_2 personale amministrativo e valutato nelle relative graduatorie ATA. Anzi, il riconoscimento al servizio di Pt_2 nelle GPS del medesimo punteggio previsto per il servizio di insegnamento di sostegno produrrebbe una irragionevole discriminazione al contrario.
Sulla base delle considerazioni appena menzionate e appurata – allo stato – l'assenza di una specifica normativa nazionale, il ricorso non può che essere rigettato» (cfr. Trib di Trapani n. 368/2025 del 31.3.2025).
Il ricorso non può trovare accoglimento con assorbimento degli ulteriori motivi e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/2025.
La Giudice del Lavoro
NT BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT BR, nella causa iscritta al n.11203/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti NO LA AR e NO FA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa RU DANIELA ex art. 417 bis c.p.c.)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 18/11/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.775,80 oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19.09.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva di essere iscritta nella GPS della
Provincia di Palermo, per le classi di concorso A018, A066 e ADSS, scuola secondaria di II grado e di avere svolto attività di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dall'anno 2017 sia per conto del
Comune di Palermo che per la cooperativa e chiedeva “previa declaratoria di nullità/inefficacia di CP_2 tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio maturato: 42 punti , nella Pt_2 graduatoria GPS di riferimento A018, A066 e ADSS cui è utilmente inserita la ricorrente. - Per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) ove la ricorrente risulta effettivamente inserita, disapplicato ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente, compresa la tabella di valutazione dei titoli, riconoscere punti 42 per la prestazione , ovvero il punteggio minore o maggiore valutato di giustizia. - Pt_2
Conseguentemente ordinare alla Pubblica Amministrazione scolastica convenuta la rettifica della posizione della ricorrente nella graduatoria GPS A018, in graduatoria A066 e in graduatoria ADSS di riferimento in virtù del punteggio riconosciuto da questo Tribunale, punteggio complessivo (ASACOM) pari a 79,5 per A018 GPS Palermo, di 85,5 per
A066 e di 67 per ADSS Palermo”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto eccepiva preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice adito e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note per l'udienza del 18/11/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve innanzitutto affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario, richiamando l'orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione a tenore del quale “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. 25836/2016, ord. n. 25972 del 16/12/2016; ord. n. 25840/2016 e n. 21196/ 2017).
Nel caso di specie, la ricorrente agisce per il riconoscimento del servizio reso come personale ai fini del punteggio da calcolare nella GPS di riferimento, ragion per cui sussiste la Pt_2 giurisdizione del giudice ordinario.
***
Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicate.
Devono innanzitutto richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni della giurisprudenza di merito espresse con sentenze in atti. Cont «Sul punto, il ha rilevato che la negazione del punteggio per il servizio di fosse legittima alla luce della Pt_2 vigente normativa, sostenendo l'impossibile equiparazione tra la prestazione di Assistente all'Autonomia e
Comunicazione a quella del personale docente di sostegno.
A tal riguardo, occorre osservare anzitutto come le tabelle A/3 e A/4 (all. 7 e 8), nel disciplinare i titoli di servizio validi per l'inclusione nelle GPS, annoverano solo l'attività di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità ovvero su altro posto anche di altro grado, mentre non prevedono il servizio prestato in qualità di . Pt_2
Ebbene, la circostanza che nelle predette tabelle non sia stato contemplato il servizio prestato in determinati Pt_2 istituti scolastici esclude la sua valutabilità ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria in forza della equiparazione al servizio di docente di sostegno.
D'altronde, a livello di legislazione nazionale non vi è, allo stato, una normativa che equipari il personale a Pt_2 quello dei docenti di sostegno, né tantomeno può rilevare che la disciplina sia oggetto di una proposta di legge.
L'attività svolta dagli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione ( ), infatti, è diretta a favore degli Pt_2 alunni affetti da disabilità e trae fondamento nell'art. 13 c. 3 della Legge 104/1992, che prevede (ben distinguendo le due figure) che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”.
Non è quindi possibile equiparare il servizio a quello dell'insegnante di sostegno poiché quest'ultimo, come Pt_2
Cont correttamente rilevato dal , è assunto dallo stesso a seguito di selezione pubblica fondata sulla valutazione CP_1 delle competenze didattiche (laddove il conferimento degli incarichi di viene gestito dalle Cooperative con criteri Pt_2 non concorsuali), ha una formazione specifica sulla disabilità e interviene sull'intera classe al fine di sviluppare progetti di inclusione degli alunni con disabilità in collaborazione con i restanti colleghi, a differenza dell che è un Pt_2 assistente che interviene per conto di Cooperative del settore, al fine di promuove l'autonomia dell'alunno disabile, anche potenziando il metodo di studio e aiutandolo ad organizzare le conoscenze, ma comunque non valutando gli apprendimenti e non avendo specifiche competenze didattiche, delle quali è in possesso, invece, l'insegnante di sostegno.
Ritiene, quindi, il giudicante non sussistere alcuna disparità di trattamento tra le due figure, essendo corretta la valutazione del punteggio del ricorrente nelle GPS e non essendovi, peraltro, alcun fondamento normativo (né di fonte primaria né di fonte secondaria) per il riconoscimento di ulteriore punteggio in riferimento al servizio svolto in qualità di assistente all'autonomia e alla comunicazione ( ), che casomai potrebbe essere assimilato alle mansioni del Pt_2 personale amministrativo e valutato nelle relative graduatorie ATA. Anzi, il riconoscimento al servizio di Pt_2 nelle GPS del medesimo punteggio previsto per il servizio di insegnamento di sostegno produrrebbe una irragionevole discriminazione al contrario.
Sulla base delle considerazioni appena menzionate e appurata – allo stato – l'assenza di una specifica normativa nazionale, il ricorso non può che essere rigettato» (cfr. Trib di Trapani n. 368/2025 del 31.3.2025).
Il ricorso non può trovare accoglimento con assorbimento degli ulteriori motivi e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/2025.
La Giudice del Lavoro
NT BR