TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17226 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18298 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(FILIPPINE, 12/10/1982), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. TRANI BARBARA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FILIPPINE, 31/03/1967); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 30/12/2010 ha contratto in Filippine matrimonio con
[...]
e che dall'unione è nato il figlio , ha CP_1 Persona_1
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile tanto che il coniuge nel 2022 si è allontanato dall'abitazione familiare portando con sé i suoi effetti personali e da allora ha trascurato il figlio, limitandosi a versare la somma mensile di euro 200,00, senza partecipare alla vita del ragazzo in alcun modo;
ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo del figlio a sé e ogni conseguente statuizione.
Non si è costituito in giudizio che deve, Controparte_1
pertanto, essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 24/11/2025 è comparsa personalmente la ricorrente la quale, oltre a riportarsi all'atto introduttivo, ha dichiarato che da settembre 2025 il le sta corrispondendo la somma mensile di euro CP_1
300,00 per il mantenimento del figlio comune che non vede da due anni, di cui non si interessa da quando è andato via dalla casa familiare nel 2021,
tanto che ella non ha potuto rinnovare la carta di identità del minore;
che,
inoltre, quando è nato il marito le ha detto “sei solo tu che Persona_1
vuoi un bambino”.
Alla stessa udienza, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la 3 decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza tenuto conto del contegno processuale ex extraprocessuale del resistente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 30/12/2010.
Ricorrono nella fattispecie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre stante il contegno di Persona_1
sostanziale e protratto disinteresse serbato nei suoi confronti dal padre che potrà vedere ed incontrare il figlio solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento il collegio, in mancanza di dati certi in ordine alle effettive disponibilità
economico-finanziarie del resistente, reputa equo porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda
(15/04/2025), la somma mensile di euro 350,00 come dalla stessa richiesto,
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile
2025, tenuto conto, oltre all'età del minore, che la ricorrente medesima,
addetta alle pulizie, lavora per ben 49 ore a settimana in virtù di due contratti di lavoro per un compenso mensile complessivo pari a circa euro
1.800,00 e abita in un appartamento condotto in locazione al canone mensile di euro 900,00, oltre oneri condominiali.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti il minore, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, 4
a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo,
le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per dichiarare irripetibili le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18298/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(FILIPPINE, 12/10/1982) e Parte_1 Controparte_1
(FILIPPINE 31/03/1967) relativamente al matrimonio dagli stessi
[...]
contratto nelle Filippine il 30/12/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, n. 148, parte II, serie C61, anno 64, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
5 il figlio minore (Roma, 13/12/2013) è affidato Persona_1
in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
dispone che a far data dalla domanda (15/04/2025) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo
[...]
gli indici Istat con base aprile 2025, e condanna Controparte_1
al versamento, in favore di
[...] Parte_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio con le specificazioni di cui in Persona_1
motivazione;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18298 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(FILIPPINE, 12/10/1982), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. TRANI BARBARA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FILIPPINE, 31/03/1967); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 30/12/2010 ha contratto in Filippine matrimonio con
[...]
e che dall'unione è nato il figlio , ha CP_1 Persona_1
dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile tanto che il coniuge nel 2022 si è allontanato dall'abitazione familiare portando con sé i suoi effetti personali e da allora ha trascurato il figlio, limitandosi a versare la somma mensile di euro 200,00, senza partecipare alla vita del ragazzo in alcun modo;
ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo del figlio a sé e ogni conseguente statuizione.
Non si è costituito in giudizio che deve, Controparte_1
pertanto, essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 24/11/2025 è comparsa personalmente la ricorrente la quale, oltre a riportarsi all'atto introduttivo, ha dichiarato che da settembre 2025 il le sta corrispondendo la somma mensile di euro CP_1
300,00 per il mantenimento del figlio comune che non vede da due anni, di cui non si interessa da quando è andato via dalla casa familiare nel 2021,
tanto che ella non ha potuto rinnovare la carta di identità del minore;
che,
inoltre, quando è nato il marito le ha detto “sei solo tu che Persona_1
vuoi un bambino”.
Alla stessa udienza, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la 3 decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza tenuto conto del contegno processuale ex extraprocessuale del resistente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 30/12/2010.
Ricorrono nella fattispecie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre stante il contegno di Persona_1
sostanziale e protratto disinteresse serbato nei suoi confronti dal padre che potrà vedere ed incontrare il figlio solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento il collegio, in mancanza di dati certi in ordine alle effettive disponibilità
economico-finanziarie del resistente, reputa equo porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda
(15/04/2025), la somma mensile di euro 350,00 come dalla stessa richiesto,
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile
2025, tenuto conto, oltre all'età del minore, che la ricorrente medesima,
addetta alle pulizie, lavora per ben 49 ore a settimana in virtù di due contratti di lavoro per un compenso mensile complessivo pari a circa euro
1.800,00 e abita in un appartamento condotto in locazione al canone mensile di euro 900,00, oltre oneri condominiali.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti il minore, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, 4
a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo,
le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per dichiarare irripetibili le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18298/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(FILIPPINE, 12/10/1982) e Parte_1 Controparte_1
(FILIPPINE 31/03/1967) relativamente al matrimonio dagli stessi
[...]
contratto nelle Filippine il 30/12/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, n. 148, parte II, serie C61, anno 64, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
5 il figlio minore (Roma, 13/12/2013) è affidato Persona_1
in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
dispone che a far data dalla domanda (15/04/2025) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo
[...]
gli indici Istat con base aprile 2025, e condanna Controparte_1
al versamento, in favore di
[...] Parte_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio con le specificazioni di cui in Persona_1
motivazione;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi