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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3261/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3261/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. OM Balestrieri
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OM Balestrieri
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 08/10/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TA RD (Li) in data 12 maggio 2018, e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio minore . Per_1
Con provvedimento in data 12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M
.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
rdinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
TA RD (Li), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TA RD (Li) in data 12 maggio 2018, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 1 – parte
2 Serie A Anno 2018)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa familiare, di proprietà dei genitori del sig. posti in Parte_1
TA RD in via Leonardo da Vinci con accesso da via Cesare
Battisti n 37, e relative pertinenze, meglio identificata al NCEU del Comune di
TA RD, partita 1864 foglio 43” part. 1143 unita alla 1149, piani terreno e primo, con il subalterno, la rendita e la consistenza da attribuire, sulla base della denuncia di variazione presentata all'U.T.E. di Livorno in data 21 dicembre 1988 e registrata al n. 7687/A.” “Le suddette particelle derivano in origine dalle particelle 1149 sub 6 unita alla 1143 via Cesare Battisti n. 37 piani terreno e primo, categoria A/2 classe 2” sarà assegnata alla signora CP_1 con quanto l'arreda ed ella vi risiederà unitamente al figlio . La signora Per_1
s'impegna espressamente a non ricevere nella casa familiare persone CP_1 estranee alla cerchia di amici e conoscenti comuni dei ricorrenti.
3) La responsabilità genitoriale del figlio sarà esercitata in forma Per_1 condivisa da entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre ove manterrà la propria residenza;
4) Il figlio, che frequenta il 2° anno della scuola materna “Il Parco” di
TA RD, trascorrerà con la madre dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola e con il padre dall'uscita di scuola il venerdì al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola.
Durante le vacanze dalla scuola il bambino sarà accompagnato alla residenza della madre il lunedì entro le 9 ed il venerdì la madre provvederà ad accompagnare il bambino dal padre entro le ore 9. Per quanto riguarda le festività verrà rispettato il principio dell'alternanza e, quindi, Per_1 trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, il giorno di
Natale con un genitore e il 26/12 con l'altro. Invece trascorrerà sempre Per_1 con il padre la fine dell'anno ed il 1° dell'anno, mentre trascorrerà sempre con la madre l'Epifania.
3 5) La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore CP_1 ed il sig. si fa carico in ragione del 100% delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio secondo il protocollo CNF, che i ricorrenti ben conoscono, con la precisazione che le spese per l'abbigliamento devono considerarsi spese straordinarie, comunque da sostenersi previo accordo con l'altro genitore. Inoltre, il sig. verserà alla sig.ra per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento) da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. La sig.ra provvederà a comunicare il codice iban del nuovo conto corrente CP_1 entro la data che il Giudice vorrà fissare per la comparizione delle parti.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6) L' assegno unico (o altro assegno equipollente che potrà essere previsto a seguito di eventuali modifiche normative) sarà percepito dal genitore collocatario sig.ra mentre le detrazioni per i figli a carico saranno CP_1 effettuate secondo la normativa fiscale vigente. I genitori si impegnano sin d'ora a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta dall'Istituto previdenziale erogante a tale scopo;
7) L'auto Audi AG tg. FW231MX acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra Il sig. presta CP_1 Parte_1 consenso sin d'ora ad una eventuale futura vendita dell'auto, impegnandosi alla sottoscrizione della documentazione necessaria.
8) I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del minore
, impegnandosi all'occorrenza a prestare detto consenso anche davanti Per_1 agli organi competenti.
9). Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dal sig. Parte_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3261/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. OM Balestrieri
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OM Balestrieri
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 08/10/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TA RD (Li) in data 12 maggio 2018, e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio minore . Per_1
Con provvedimento in data 12/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M
.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
rdinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
TA RD (Li), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TA RD (Li) in data 12 maggio 2018, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 1 – parte
2 Serie A Anno 2018)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa familiare, di proprietà dei genitori del sig. posti in Parte_1
TA RD in via Leonardo da Vinci con accesso da via Cesare
Battisti n 37, e relative pertinenze, meglio identificata al NCEU del Comune di
TA RD, partita 1864 foglio 43” part. 1143 unita alla 1149, piani terreno e primo, con il subalterno, la rendita e la consistenza da attribuire, sulla base della denuncia di variazione presentata all'U.T.E. di Livorno in data 21 dicembre 1988 e registrata al n. 7687/A.” “Le suddette particelle derivano in origine dalle particelle 1149 sub 6 unita alla 1143 via Cesare Battisti n. 37 piani terreno e primo, categoria A/2 classe 2” sarà assegnata alla signora CP_1 con quanto l'arreda ed ella vi risiederà unitamente al figlio . La signora Per_1
s'impegna espressamente a non ricevere nella casa familiare persone CP_1 estranee alla cerchia di amici e conoscenti comuni dei ricorrenti.
3) La responsabilità genitoriale del figlio sarà esercitata in forma Per_1 condivisa da entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre ove manterrà la propria residenza;
4) Il figlio, che frequenta il 2° anno della scuola materna “Il Parco” di
TA RD, trascorrerà con la madre dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola e con il padre dall'uscita di scuola il venerdì al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola.
Durante le vacanze dalla scuola il bambino sarà accompagnato alla residenza della madre il lunedì entro le 9 ed il venerdì la madre provvederà ad accompagnare il bambino dal padre entro le ore 9. Per quanto riguarda le festività verrà rispettato il principio dell'alternanza e, quindi, Per_1 trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, il giorno di
Natale con un genitore e il 26/12 con l'altro. Invece trascorrerà sempre Per_1 con il padre la fine dell'anno ed il 1° dell'anno, mentre trascorrerà sempre con la madre l'Epifania.
3 5) La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore CP_1 ed il sig. si fa carico in ragione del 100% delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio secondo il protocollo CNF, che i ricorrenti ben conoscono, con la precisazione che le spese per l'abbigliamento devono considerarsi spese straordinarie, comunque da sostenersi previo accordo con l'altro genitore. Inoltre, il sig. verserà alla sig.ra per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento) da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. La sig.ra provvederà a comunicare il codice iban del nuovo conto corrente CP_1 entro la data che il Giudice vorrà fissare per la comparizione delle parti.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6) L' assegno unico (o altro assegno equipollente che potrà essere previsto a seguito di eventuali modifiche normative) sarà percepito dal genitore collocatario sig.ra mentre le detrazioni per i figli a carico saranno CP_1 effettuate secondo la normativa fiscale vigente. I genitori si impegnano sin d'ora a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta dall'Istituto previdenziale erogante a tale scopo;
7) L'auto Audi AG tg. FW231MX acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra Il sig. presta CP_1 Parte_1 consenso sin d'ora ad una eventuale futura vendita dell'auto, impegnandosi alla sottoscrizione della documentazione necessaria.
8) I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del minore
, impegnandosi all'occorrenza a prestare detto consenso anche davanti Per_1 agli organi competenti.
9). Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dal sig. Parte_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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