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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G. M., dott.ssa Paola
Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 13753/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto
SOMMINISTRAZIONE, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casandrino (NA), alla via Andrea della Rossa n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina
Grasso (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(p. iva ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Procuratore , in qualità di legale Controparte_2 Persona_1
rappresentante pro tempore di (p. iva ), elettivamente domiciliata CP_3 P.IVA_2
in Catania (CT), alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Camilleri
Vittorio
(C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato al servizio Elettrico Nazionale S.p.A.,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4387/2022 Parte_2
emesso da questo Tribunale il 28.10.2022, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento, in favore del di € 8.434,16, oltre interessi e Controparte_1
spese, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica, deducendo: l'inesistenza di un contratto di somministrazione nel periodo contestato, essendo lo stesso cessato nel giugno del 2013, e la carenza di idonea prova scritta del proprio credito.
Si costituiva il il quale spiegava le proprie difese Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda.
3. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Risulta documentato in atti che la pretesa creditoria traeva origine dalla verifica eseguita in data 27.01.2021 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., presso il punto di prelievo ubicato in Giugliano in Campania (NA), via Oasi Santo Cuore 154, contraddistinto con il n. POD
IT001E801229948, associato alla fornitura di energia elettrica per uso abitativo che, pur essendo contrattualmente cessata al momento della verifica, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, dall'odierno opponente ed ex intestatario, come risulta dal relativo verbale.
dal quale risulta un allaccio abusivo diretto alla rete.
Ebbene, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio
diretto che sia stato realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorge in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012,
e successive modifiche e integrazioni), in base al quale, nel caso in cui un C.F._4
cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore, con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede (a seconda dei casi) a inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, ovvero nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia.
Nel caso di specie, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, si è costituito un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege tra il sig. (quale utilizzatrice di fatto Parte_1
dell'allaccio) e quale esercente il Servizio di Maggior Controparte_1
Tutela, nella qualità di fornitore di ultima istanza.
4. Ciò detto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. “Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si
verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso
che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti
non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni
processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n.
22113/2015).
Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto può
limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la
risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio
inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza
dell'allegazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”.
La Corte di Cassazione in tema di onere della prova in caso di manomissione del contatore e/o allaccio abusivo ha rilevato: “giova premettere, in via generale, che la manomissione del
contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono
dare luogo alle seguenti diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei
corrispondenti importi dei corrispettivi…… B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la
alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. ### è incolpevole,
in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente
sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico
dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto,
l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova
evidente della alterazione dello strumento deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del
consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività
illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere adottato ogni
possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero
alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo,
dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di
soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare
della utenza) C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa
dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati
determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia … consumata e nel
mancato utile: in tal caso si tratterà di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in
relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova
dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi
presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri
metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità,
dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cassazione civile, sez. III,
21/05/2019 n. 13605). Tanto premesso, nel caso in esame, in cui è stato accertato l'allaccio abusivo, gravava sull'opponente, soggetto sul quale ricade l'obbligo di custodia della strumentazione installata per l'erogazione all'utente dell'energia elettrica in quanto titolare del rapporto contrattuale in precedenza cessato, fornire la dimostrazione che l'allaccio fosse stato eventualmente effettuato ad opera di terzi, ma anche di fornire la prova di avere adottato,
quale titolare dell'utenza, ogni accorgimento idoneo ad evitare l'intrusione/manomissione abusiva da parte di terzi, ricadendo altrimenti sulla medesima opponente la responsabilità
della condotta abusiva.
A tale onere probatorio non ha assolto parte opponente, ricadendo pertanto sulla detta parte la responsabilità di natura civile per il pagamento del corrispettivo per l'energia elettrica fruita per il periodo oggetto di verifica.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata sicché il del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 13753/2022 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, va dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4387/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord;
3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in € 265,00 per spese ed €
[...]
3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre IVA e CPA,
se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 29.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta