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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 6.10.2025, alle ore 12.00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BARTOLINI Benedetta per i ricorrenti e la Dr.ssa FINI Francesca per la parte resistente. È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte resistente, richiesta dal giudice, precisa che i docenti e Pt_1 Parte_2 sono tuttora in servizio avendo in corso un incarico annuale: CP_1 sono tuttora in servizio avendo in corso un incarico fino al termine CP_2 delle attività didattiche e quanto a pur non avendo incarico, risulta Pt_3 regolarmente iscritta alle graduatorie provinciali per le supplenze anche relativamente a questo a.s..
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1 Nella causa di lavoro proc. n. 447/2023 promossa da:
Parte_4
Parte_5
Parte_6
Parte_7
Parte_8
tutti assistiti dagli Avv.ti BERTOLINI Benedetta e MAZZONI Parte_9
NC
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.7.2023 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2017/2018, Controparte_4
2018/2029, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18.5.2022.
2 Così concludevano: preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo, ovvero, in alternativa, disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione, 2) nel merito accertare e dichiarare nei confronti del già Controparte_5 [...]Controparte
il diritto dei ricorrenti, quale docenti in servizio a tempo determinato, ad usufruire ed ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi o con altra modalità scelta dal delle relative somme, per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun CP_4 ricorrente;
3) condannare, per l'effetto, il già , in persona del Controparte_5 Controparte_4
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti CP_6
Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Massa, Parte_4 C.F._1 tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 1.500,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Pontremoli Parte_5 C.F._2 (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra C.F. , residente in [...] C.F._3 n.12, a Licciana Nardi (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 1.500,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Parte_7 C.F._4 Masa (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 2.500,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Massa (MS), Parte_8 C.F._5 tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto al sig. , C.F. , residente in Loc. Compione n.40 int.2, a Parte_9 C.F._6 Bagnone (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
4) in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il già , in persona del Controparte_5 Controparte_4
pro tempore, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma CP_6 specifica ex art 1218 c.c. 5) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il si costituiva in data 27.10.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_4 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione
3 normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma
121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1)il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente o di decadenza;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo, escluso l'a.s. in corso. Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio
Fissata con decreto la prima udienza al 7.11.2023, la causa veniva fissata in discussione, da ultimo, all'udienza del 6.10.2025.
Occorre anzitutto precisare che la docente come emerso dalla Parte_4 documentazione prodotta unitamente al ricorso (sub doc. nr. 9), ha prestato servizio nella scuola d'infanzia sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s. 2020/2021: dal 9.10.2020 al 30.6.2021 presso l'IS Massa 3 Marina di Massa, per 25 ore settimanali;
b) a.s. 2021/2022: dal 22.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS G. Taliercio Carrara per 12,5 ore settimanali.
Si rappresenta che, relativamente all'a.s. 2022/2023 non è stato depositato alcun contratto, sì che non risulta provato lo svolgimento del servizio che costituisce titolo per l'accesso al beneficio richiesto.
La docente come emerge dalla documentazione prodotta dalla Parte_5 ricorrente (cfr. doc. 10 allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s 2017/2018: dal 28.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS Gen. P. Ferrari, scuola primaria, per 24 ore settimanali;
b) a.s.2018/2019: dal 28.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Flavio Torello Baracchini, scuola d'infanzia, per 25 ore settimanali;
4 c) a.s.2019/2020: dal 24.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IS Baracchini Villafranca, scuola d'infanzia, per 25 ore settimanali;
d) a.s. 2020/2021: dal 12.9.2020 al 30.6.2021 presso l'IS Tifoni Pontremoli, scuola primaria, per 11 ore settimanali e dal 13.10.2020 al 30.03.2021 per ulteriori 3 ore settimanali nel medesimo istituto;
e)a.s. 2021/2022: dal 31.12.2021 al 31.3.2022, e dal 1.4.2022 al 10.6.2022 presso la scuola d'infanzia I.S. Ferrari Pontremoli, per 13 ore settimanali;
f)a.s. 2022/2023: dal 6.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IS Baracchini Villafranca, scuola d'infanzia per 12,5 ore settimanali.
La docente come risulta dalla documentazione versata in atti da Parte_6 parte ricorrente (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a)a.s. 2020/2021: dal 5.10.2020 al 30.6.2021 presso l'IS Carrara e Paesi a Monte, scuola d'infanzia per 12,5 ore settimanali;
b)a.s. 2021/2022: dal 7.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS Don Milani Massa Ronchi, scuola d'infanzia per 12,5 ore settimanali;
c)a.s. 2022/2023: dal 9.1.2023 al 26.1.2023, dal 27.1.2023 al 10.2.2023, dal 13.2.2023 al
17.3.2023, dal 18.3.2023 al 5.4.2023, dal 12.4.2023 al 21.4.2023, dal 24.4.2023 al 24.4.
2023, dal 26.4.2023 al 19.5.2023, dal 22.5.2023 al 24.5.2023 presso l'IS Massa 3 Marina di
Massa, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali.
La docente (cfr. doc. 12 allegato al ricorso), ha prestato Parte_7 servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s. 2018/2019: Dal 1.10.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Direzione Didattica di Aulla, per
20 ore settimanali;
b) a.s. 2019/2020: dal 24.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IS Direzione Didattica di Aulla, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali;
c)a.s. 2020/2021: dal 3.10.2020 al 31.8.2021 presso l'IS Moratti di Fivizzano, scuola d'infanzia, per 25 ore settimanali;
d)a.s. 2021/2022: dal 7.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS Malaspina di Massa, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali;
5 e)a.s. 2022/2023: dal 6.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IS Malaspina di Massa, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali.
La docente come da documentazione prodotta dalla stessa (cfr. doc. 13 Parte_8 allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s 2017/2018: dal 28.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS Alfieri Bertagnini Massa, per 25 ore settimanali;
b) a.s. 2018/2019: dal 8.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Comprensivo Massa 3, per 12,5 ore settimanali e dal 11.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Comprensivo di Montignoso per 7 ore settimanali;
c) a.s. 2019/2020: dal 24.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IS Comprensivo Alfieri Bertagnini
Massa, per 25 ore settimanali;
d) a.s. 2020/2021: dal 11.9.2020 al 30.6.2021 presso l'IS G. Menconi Avenza, per 25 ore settimanali;
e) a.s. 2021/2022: dal 7.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS Comprensivo Massa 3, per 25 ore settimanali;
f) a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023 presso l'IS Moratti di Fivizzano, per 25 ore settimanali.
La ricorrente, come allegato dal nell'atto di costituzione, è entrata in ruolo il CP_4
1.9.2022, con decorrenza economica dal 1.9.2023.
Il ricorrente docente di scuola secondaria di secondo grado, ha Parte_9 prestato servizio sulla base dei contratti a termine (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), relativamente agli anni scolastici:
a)a.s 2017/2018: dal 1.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS P. Belmesseri Pontremoli, per 7 ore settimanali e dal 1.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS RD Da NC Villafranca per 11 ore settimanali;
b) 2018/2019: dal 1.9.2018 al 30.6.2019 presso RD Da NC Villafranca, per 12 ore settimanali e dal 1.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Belmesseri Pontremoli, per 6 ore settimanali;
6 c)a.s. 2019/2020: dal 1.9.2019 al 31.8.2020 presso l'IS A. Palma per 15 ore settimanali e dal 1.9.2019 al 31.8.2020 presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone;
d)a.s. 2020/2021: dal 1.9.2020 al 31.8.2021 presso l'IS Palma per 15 ore settimanali;
e)a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023 presso l'IS Gentileschi di Carrara, per 18 ore settimanali.
Si rappresenta che, relativamente all'a.s. 2021/2022 non è stato depositato alcun contratto, sì che non risulta provato lo svolgimento del servizio che costituisce titolo per l'accesso al beneficio richiesto.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_4 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso, il 6.7.2023 (si veda, sul punto la memoria di costituzione), e dunque relativamente all'anno scolastico
2017/2018 richiesto dai docenti Pt_5 Pt_8 Parte_9
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Per l'a.s. 2017/2018, per il quale i docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 CP_1 comma 121, fosse il 28 settembre 2017 (quale data in cui ha preso servizio) inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma: la notifica del ricorso tuttavia è avvenuta tuttavia solo nel 2023 e l'atto di diffida e messa in mora inviata da con racc. a.r. e' stato ricevuto dal Pt_5
Ministero convenuto il 19.10.2022 e dunque a termine di prescrizione interamente decorso.
Medesime conclusioni debbono trarsi relativamente al docente rispetto al Parte_2 quale il primo giorno utile a far valere il diritto era il 1.9.2017 non potendosi qualificare valido atto interruttivo la sola dimostrazione dell'invio della raccomandata ma non la sua effettiva ricezione da parte del . CP_4
Invece, quanto alla ricorrente il primo giorno in cui poteva esercitare il diritto deve Pt_8 ritenersi essere il 28.9.2017 quale data in cui ha preso servizio: poiché ha prodotto atto di
7 diffida e messa in mora ricevuto dal il 15.6.2022, deve dedursi che ha CP_4 efficacemente interrotto la prescrizione quinquennale che, conseguentemente, relativamente a questa insegnante, non è maturata.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
8 modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_4 CP_4 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_4
9 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_4
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il
10 diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_7 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Con l'ulteriore precisazione che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
11 Ne può assumere sottacersi che, d'altra parte, l'art. 3 del DPCM 28/11/2016 nel disporre che la carta è assegnata ai docenti in ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, non introduce alcun limite circa la misura oraria del lavoro di lavoro settimanale osservato ai fini del riconoscimento medesimo.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati deve concludersi, relativamente alla ricorrente che il beneficio è certamente erogabile relativamente agli Parte_4 anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenze fino al termine delle attività didattiche ad orario completo relativamente al a.s. 2020/2021 e con orario non inferiore al
50% di quello previsto per tale ordine di scuola, quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Per quanto riguarda l'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente non ha provato di aver svolto attività l'attività lavorativa dedotta in contratto e dunque il beneficio non può essere riconosciuto.
Per quanto concerne la ricorrente il beneficio è erogabile Parte_5 relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023: infatti, la docente risulta aver prestato servizio sempre fino al termine delle attività didattiche, osservando l'orario completo o comunque un orario pari o superiore al part-time, ossia il
50% dell'intero orario previsto per la scuola dell'infanzia quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Quanto all'a.s. 2021/2022 la docente ha prestato servizio per 13 ore settimanali -sulle 25 previste per l'orario completo e con più contratti in successione dal 7.10.2021 al 10.6.2022 senza soluzione di continuo, garantendo il servizio: dunque anche per tale annualità il beneficio può essere riconosciuto non ravvisandosi situazioni per operare una differenziazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Relativamente alla ricorrente il beneficio è erogabile Parte_6 relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 durante i quali la docente ha lavorato sino al termine delle attività didattiche per 12,5 ore settimanali, ossia pari al 50%
12 dell'orario completo della scuola d'infanzia quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Nell'anno scolastico 2022/2023 ha lavorato dal 9.1.2023 sino al 24.5.2023, ad orario completo: pertanto, dovendosi ritenere che la docente abbia comunque assicurato la continuità del servizio -per cinque mesi su nove- e abbia esigenze di formazione del tutto equiparabili a quelle dei docenti a tempo indeterminato, il beneficio può dunque essere riconosciuto.
Merita accoglimento integrale anche la domanda spiegata da Parte_7 per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022 e 2022/2023 in quanto la docente ha lavorato sino al termine delle attività didattiche o con supplenza annuale (anno scolastico 2020/2021) e osservando l'orario completo o di poco inferiore (anno scolastico 2018/2019).
Alla stessa conclusione, ossia l'accoglimento integrale della domanda, deve giungersi per la docente per tutti gli anni scolastici richiesti in ricorso, ossia 2017/2018, Parte_8
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in quanto la docente ha prestato servizio sino al termine delle attività didattiche e annuale -riguardo all'a.s.
2022/2023) osservando l'orario completo previsto per la scuola d'infanzia, ossia 25 ore ad eccezione dell'anno 2018/2019 ove, in forza di due contratti di supplenza, ha lavorato osservando complessivamente un orario di 19,5 ore settimanali -su 25-, comunque sempre superiori al 50% dell'orario completo.
Anche al ricorrente docente di religione, deve essere riconosciuto Parte_9 il beneficio della carta docente.
L'art. 1, comma 2, legge 18 luglio 2003, n. 186, infatti, ha statuito l'applicabilità agli insegnanti di religione cattolica delle norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
13 Il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 intitolato “Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l 'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”al punto 2.5prevede che la nomina degli insegnanti di religione venga effettuata dalle competenti autorità scolastiche “d'intesa con l'ordinario diocesano”che indica i nominativi delle persone idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionali necessari;
il successivo punto 4) dispone che “b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno 2022, n. 18698 in merito alle norme suindicate ha chiarito che “Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono altresì indicati i titoli necessari per
l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo”.
Accertato quindi che anche il docente di religione cattolica a tempo determinato, al pari degli insegnanti di altre materie, ha diritto alla attribuzione della carta docente deve essere riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2022/2023 in quanto il ricorrente ha lavorato per tutto l'anno scolastico osservando l'orario completo di 18 ore previsto per la scuola secondaria di secondo grado o di poco inferiore (15 ore per l'a.s. 2019/2020).
Infine i ricorrenti, all'atto del deposito del ricorso, 3.7.2023, hanno anche richiesto, genericamente, il riconoscimento del beneficio anche per gli anni maturandi.
Ebbene a tale estensione della domanda non è possibile accedervi atteso che non sono stati prodotti i contratti successivi al deposito del ricorso e dunque prova alcuna è stata fornita al giudicante dei servizi asseritamente resi dai ricorrenti a partire dall'a.s.
2023/2024.
14 Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il parte resistente ha allegato nell'odierna udienza che tutti i ricorrenti CP_4 sono tuttora all'interno del sistema scolastico, la ricorrente in quanto immessa in Pt_8 ruolo, quanto ad e sono tuttora in servizio avendo in corso Pt_1 Parte_2 un incarico annuale., quanto a sono tuttora in servizio CP_1 CP_2 avendo in corso un incarico fino al termine delle attività didattiche e quanto a pur non avendo incarico, risulta regolarmente iscritta alle graduatorie Pt_3 provinciali per le supplenze anche relativamente a questo a.s., nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_4 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Quanto alle spese, le stesse liquidate come da dispositivo nei valori minimi attesa la serialità delle cause, con esclusione della fase istruttoria e con la maggiorazione per la presenza di più parti, attesa la soccombenza parziale sono poste a carico del resistente
90%, rimanendo compensate tra le parti per il restante 10% Controparte_8
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a Parte_4
con riguardo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022: relativamente a
[...] con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con Parte_6 riguardo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con Parte_8 riguardo agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con riguardo agli Parte_9 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare alle ricorrenti la CP_4
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo complessivo, relativamente a di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, Parte_4 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a di € 2.500,00 oltre interessi o Parte_5 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a Parte_6 di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
[...]
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a di € 2.500,00 oltre Parte_7 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a
[...]
di € 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, Pt_8 della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai Parte_9 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
16 3) liquida le spese di lite in €. 2.575,00 per competenze, oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione tra le parti per il 10% e ponendo a carico del resistente il restante 90% con distrazione delle stessa a favore dei difensori CP_4 che si dichiarano antistatari;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 6 ottobre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
17
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte resistente, richiesta dal giudice, precisa che i docenti e Pt_1 Parte_2 sono tuttora in servizio avendo in corso un incarico annuale: CP_1 sono tuttora in servizio avendo in corso un incarico fino al termine CP_2 delle attività didattiche e quanto a pur non avendo incarico, risulta Pt_3 regolarmente iscritta alle graduatorie provinciali per le supplenze anche relativamente a questo a.s..
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1 Nella causa di lavoro proc. n. 447/2023 promossa da:
Parte_4
Parte_5
Parte_6
Parte_7
Parte_8
tutti assistiti dagli Avv.ti BERTOLINI Benedetta e MAZZONI Parte_9
NC
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.7.2023 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2017/2018, Controparte_4
2018/2029, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18.5.2022.
2 Così concludevano: preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo, ovvero, in alternativa, disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione, 2) nel merito accertare e dichiarare nei confronti del già Controparte_5 [...]Controparte
il diritto dei ricorrenti, quale docenti in servizio a tempo determinato, ad usufruire ed ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi o con altra modalità scelta dal delle relative somme, per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun CP_4 ricorrente;
3) condannare, per l'effetto, il già , in persona del Controparte_5 Controparte_4
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti CP_6
Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Massa, Parte_4 C.F._1 tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 1.500,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Pontremoli Parte_5 C.F._2 (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra C.F. , residente in [...] C.F._3 n.12, a Licciana Nardi (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 1.500,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Parte_7 C.F._4 Masa (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 2.500,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto alla sig.ra , C.F. , residente in [...], a Massa (MS), Parte_8 C.F._5 tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
⮚ Quanto al sig. , C.F. , residente in Loc. Compione n.40 int.2, a Parte_9 C.F._6 Bagnone (MS), tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, e, dunque, per complessivi euro 3.000,00, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
4) in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il già , in persona del Controparte_5 Controparte_4
pro tempore, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma CP_6 specifica ex art 1218 c.c. 5) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il si costituiva in data 27.10.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_4 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione
3 normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma
121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1)il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente o di decadenza;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo, escluso l'a.s. in corso. Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio
Fissata con decreto la prima udienza al 7.11.2023, la causa veniva fissata in discussione, da ultimo, all'udienza del 6.10.2025.
Occorre anzitutto precisare che la docente come emerso dalla Parte_4 documentazione prodotta unitamente al ricorso (sub doc. nr. 9), ha prestato servizio nella scuola d'infanzia sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s. 2020/2021: dal 9.10.2020 al 30.6.2021 presso l'IS Massa 3 Marina di Massa, per 25 ore settimanali;
b) a.s. 2021/2022: dal 22.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS G. Taliercio Carrara per 12,5 ore settimanali.
Si rappresenta che, relativamente all'a.s. 2022/2023 non è stato depositato alcun contratto, sì che non risulta provato lo svolgimento del servizio che costituisce titolo per l'accesso al beneficio richiesto.
La docente come emerge dalla documentazione prodotta dalla Parte_5 ricorrente (cfr. doc. 10 allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s 2017/2018: dal 28.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS Gen. P. Ferrari, scuola primaria, per 24 ore settimanali;
b) a.s.2018/2019: dal 28.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Flavio Torello Baracchini, scuola d'infanzia, per 25 ore settimanali;
4 c) a.s.2019/2020: dal 24.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IS Baracchini Villafranca, scuola d'infanzia, per 25 ore settimanali;
d) a.s. 2020/2021: dal 12.9.2020 al 30.6.2021 presso l'IS Tifoni Pontremoli, scuola primaria, per 11 ore settimanali e dal 13.10.2020 al 30.03.2021 per ulteriori 3 ore settimanali nel medesimo istituto;
e)a.s. 2021/2022: dal 31.12.2021 al 31.3.2022, e dal 1.4.2022 al 10.6.2022 presso la scuola d'infanzia I.S. Ferrari Pontremoli, per 13 ore settimanali;
f)a.s. 2022/2023: dal 6.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IS Baracchini Villafranca, scuola d'infanzia per 12,5 ore settimanali.
La docente come risulta dalla documentazione versata in atti da Parte_6 parte ricorrente (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a)a.s. 2020/2021: dal 5.10.2020 al 30.6.2021 presso l'IS Carrara e Paesi a Monte, scuola d'infanzia per 12,5 ore settimanali;
b)a.s. 2021/2022: dal 7.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS Don Milani Massa Ronchi, scuola d'infanzia per 12,5 ore settimanali;
c)a.s. 2022/2023: dal 9.1.2023 al 26.1.2023, dal 27.1.2023 al 10.2.2023, dal 13.2.2023 al
17.3.2023, dal 18.3.2023 al 5.4.2023, dal 12.4.2023 al 21.4.2023, dal 24.4.2023 al 24.4.
2023, dal 26.4.2023 al 19.5.2023, dal 22.5.2023 al 24.5.2023 presso l'IS Massa 3 Marina di
Massa, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali.
La docente (cfr. doc. 12 allegato al ricorso), ha prestato Parte_7 servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s. 2018/2019: Dal 1.10.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Direzione Didattica di Aulla, per
20 ore settimanali;
b) a.s. 2019/2020: dal 24.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IS Direzione Didattica di Aulla, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali;
c)a.s. 2020/2021: dal 3.10.2020 al 31.8.2021 presso l'IS Moratti di Fivizzano, scuola d'infanzia, per 25 ore settimanali;
d)a.s. 2021/2022: dal 7.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS Malaspina di Massa, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali;
5 e)a.s. 2022/2023: dal 6.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IS Malaspina di Massa, scuola d'infanzia per 25 ore settimanali.
La docente come da documentazione prodotta dalla stessa (cfr. doc. 13 Parte_8 allegato al ricorso), ha prestato servizio sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a) a.s 2017/2018: dal 28.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS Alfieri Bertagnini Massa, per 25 ore settimanali;
b) a.s. 2018/2019: dal 8.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Comprensivo Massa 3, per 12,5 ore settimanali e dal 11.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Comprensivo di Montignoso per 7 ore settimanali;
c) a.s. 2019/2020: dal 24.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IS Comprensivo Alfieri Bertagnini
Massa, per 25 ore settimanali;
d) a.s. 2020/2021: dal 11.9.2020 al 30.6.2021 presso l'IS G. Menconi Avenza, per 25 ore settimanali;
e) a.s. 2021/2022: dal 7.9.2021 al 30.6.2022 presso l'IS Comprensivo Massa 3, per 25 ore settimanali;
f) a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023 presso l'IS Moratti di Fivizzano, per 25 ore settimanali.
La ricorrente, come allegato dal nell'atto di costituzione, è entrata in ruolo il CP_4
1.9.2022, con decorrenza economica dal 1.9.2023.
Il ricorrente docente di scuola secondaria di secondo grado, ha Parte_9 prestato servizio sulla base dei contratti a termine (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), relativamente agli anni scolastici:
a)a.s 2017/2018: dal 1.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS P. Belmesseri Pontremoli, per 7 ore settimanali e dal 1.9.2017 al 30.6.2018 presso l'IS RD Da NC Villafranca per 11 ore settimanali;
b) 2018/2019: dal 1.9.2018 al 30.6.2019 presso RD Da NC Villafranca, per 12 ore settimanali e dal 1.9.2018 al 30.6.2019 presso l'IS Belmesseri Pontremoli, per 6 ore settimanali;
6 c)a.s. 2019/2020: dal 1.9.2019 al 31.8.2020 presso l'IS A. Palma per 15 ore settimanali e dal 1.9.2019 al 31.8.2020 presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone;
d)a.s. 2020/2021: dal 1.9.2020 al 31.8.2021 presso l'IS Palma per 15 ore settimanali;
e)a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023 presso l'IS Gentileschi di Carrara, per 18 ore settimanali.
Si rappresenta che, relativamente all'a.s. 2021/2022 non è stato depositato alcun contratto, sì che non risulta provato lo svolgimento del servizio che costituisce titolo per l'accesso al beneficio richiesto.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_4 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso, il 6.7.2023 (si veda, sul punto la memoria di costituzione), e dunque relativamente all'anno scolastico
2017/2018 richiesto dai docenti Pt_5 Pt_8 Parte_9
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Per l'a.s. 2017/2018, per il quale i docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 CP_1 comma 121, fosse il 28 settembre 2017 (quale data in cui ha preso servizio) inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma: la notifica del ricorso tuttavia è avvenuta tuttavia solo nel 2023 e l'atto di diffida e messa in mora inviata da con racc. a.r. e' stato ricevuto dal Pt_5
Ministero convenuto il 19.10.2022 e dunque a termine di prescrizione interamente decorso.
Medesime conclusioni debbono trarsi relativamente al docente rispetto al Parte_2 quale il primo giorno utile a far valere il diritto era il 1.9.2017 non potendosi qualificare valido atto interruttivo la sola dimostrazione dell'invio della raccomandata ma non la sua effettiva ricezione da parte del . CP_4
Invece, quanto alla ricorrente il primo giorno in cui poteva esercitare il diritto deve Pt_8 ritenersi essere il 28.9.2017 quale data in cui ha preso servizio: poiché ha prodotto atto di
7 diffida e messa in mora ricevuto dal il 15.6.2022, deve dedursi che ha CP_4 efficacemente interrotto la prescrizione quinquennale che, conseguentemente, relativamente a questa insegnante, non è maturata.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
8 modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_4 CP_4 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_4
9 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_4
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il
10 diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_7 potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Con l'ulteriore precisazione che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
11 Ne può assumere sottacersi che, d'altra parte, l'art. 3 del DPCM 28/11/2016 nel disporre che la carta è assegnata ai docenti in ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, non introduce alcun limite circa la misura oraria del lavoro di lavoro settimanale osservato ai fini del riconoscimento medesimo.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati deve concludersi, relativamente alla ricorrente che il beneficio è certamente erogabile relativamente agli Parte_4 anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenze fino al termine delle attività didattiche ad orario completo relativamente al a.s. 2020/2021 e con orario non inferiore al
50% di quello previsto per tale ordine di scuola, quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Per quanto riguarda l'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente non ha provato di aver svolto attività l'attività lavorativa dedotta in contratto e dunque il beneficio non può essere riconosciuto.
Per quanto concerne la ricorrente il beneficio è erogabile Parte_5 relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023: infatti, la docente risulta aver prestato servizio sempre fino al termine delle attività didattiche, osservando l'orario completo o comunque un orario pari o superiore al part-time, ossia il
50% dell'intero orario previsto per la scuola dell'infanzia quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Quanto all'a.s. 2021/2022 la docente ha prestato servizio per 13 ore settimanali -sulle 25 previste per l'orario completo e con più contratti in successione dal 7.10.2021 al 10.6.2022 senza soluzione di continuo, garantendo il servizio: dunque anche per tale annualità il beneficio può essere riconosciuto non ravvisandosi situazioni per operare una differenziazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Relativamente alla ricorrente il beneficio è erogabile Parte_6 relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 durante i quali la docente ha lavorato sino al termine delle attività didattiche per 12,5 ore settimanali, ossia pari al 50%
12 dell'orario completo della scuola d'infanzia quale situazione equiparabile ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra).
Nell'anno scolastico 2022/2023 ha lavorato dal 9.1.2023 sino al 24.5.2023, ad orario completo: pertanto, dovendosi ritenere che la docente abbia comunque assicurato la continuità del servizio -per cinque mesi su nove- e abbia esigenze di formazione del tutto equiparabili a quelle dei docenti a tempo indeterminato, il beneficio può dunque essere riconosciuto.
Merita accoglimento integrale anche la domanda spiegata da Parte_7 per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022 e 2022/2023 in quanto la docente ha lavorato sino al termine delle attività didattiche o con supplenza annuale (anno scolastico 2020/2021) e osservando l'orario completo o di poco inferiore (anno scolastico 2018/2019).
Alla stessa conclusione, ossia l'accoglimento integrale della domanda, deve giungersi per la docente per tutti gli anni scolastici richiesti in ricorso, ossia 2017/2018, Parte_8
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in quanto la docente ha prestato servizio sino al termine delle attività didattiche e annuale -riguardo all'a.s.
2022/2023) osservando l'orario completo previsto per la scuola d'infanzia, ossia 25 ore ad eccezione dell'anno 2018/2019 ove, in forza di due contratti di supplenza, ha lavorato osservando complessivamente un orario di 19,5 ore settimanali -su 25-, comunque sempre superiori al 50% dell'orario completo.
Anche al ricorrente docente di religione, deve essere riconosciuto Parte_9 il beneficio della carta docente.
L'art. 1, comma 2, legge 18 luglio 2003, n. 186, infatti, ha statuito l'applicabilità agli insegnanti di religione cattolica delle norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
13 Il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 intitolato “Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l 'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”al punto 2.5prevede che la nomina degli insegnanti di religione venga effettuata dalle competenti autorità scolastiche “d'intesa con l'ordinario diocesano”che indica i nominativi delle persone idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionali necessari;
il successivo punto 4) dispone che “b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno 2022, n. 18698 in merito alle norme suindicate ha chiarito che “Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono altresì indicati i titoli necessari per
l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo”.
Accertato quindi che anche il docente di religione cattolica a tempo determinato, al pari degli insegnanti di altre materie, ha diritto alla attribuzione della carta docente deve essere riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2022/2023 in quanto il ricorrente ha lavorato per tutto l'anno scolastico osservando l'orario completo di 18 ore previsto per la scuola secondaria di secondo grado o di poco inferiore (15 ore per l'a.s. 2019/2020).
Infine i ricorrenti, all'atto del deposito del ricorso, 3.7.2023, hanno anche richiesto, genericamente, il riconoscimento del beneficio anche per gli anni maturandi.
Ebbene a tale estensione della domanda non è possibile accedervi atteso che non sono stati prodotti i contratti successivi al deposito del ricorso e dunque prova alcuna è stata fornita al giudicante dei servizi asseritamente resi dai ricorrenti a partire dall'a.s.
2023/2024.
14 Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il parte resistente ha allegato nell'odierna udienza che tutti i ricorrenti CP_4 sono tuttora all'interno del sistema scolastico, la ricorrente in quanto immessa in Pt_8 ruolo, quanto ad e sono tuttora in servizio avendo in corso Pt_1 Parte_2 un incarico annuale., quanto a sono tuttora in servizio CP_1 CP_2 avendo in corso un incarico fino al termine delle attività didattiche e quanto a pur non avendo incarico, risulta regolarmente iscritta alle graduatorie Pt_3 provinciali per le supplenze anche relativamente a questo a.s., nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_4 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Quanto alle spese, le stesse liquidate come da dispositivo nei valori minimi attesa la serialità delle cause, con esclusione della fase istruttoria e con la maggiorazione per la presenza di più parti, attesa la soccombenza parziale sono poste a carico del resistente
90%, rimanendo compensate tra le parti per il restante 10% Controparte_8
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a Parte_4
con riguardo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022: relativamente a
[...] con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con Parte_6 riguardo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con Parte_8 riguardo agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; relativamente a con riguardo agli Parte_9 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare alle ricorrenti la CP_4
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo complessivo, relativamente a di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, Parte_4 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a di € 2.500,00 oltre interessi o Parte_5 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a Parte_6 di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
[...]
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a di € 2.500,00 oltre Parte_7 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a
[...]
di € 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, Pt_8 della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
relativamente a di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai Parte_9 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
16 3) liquida le spese di lite in €. 2.575,00 per competenze, oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione tra le parti per il 10% e ponendo a carico del resistente il restante 90% con distrazione delle stessa a favore dei difensori CP_4 che si dichiarano antistatari;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 6 ottobre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
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