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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2974/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2974 /2022 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola La Parte_1 C.F._1
EM (C.F. ; pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Felice Arimini in Visciano (Na) alla Via Vincenzo Bellini n. 14
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia P.IV_1
Piscitelli (C.F. ; pec: ) ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88
APPELLATA
NONCHÉ contro
, C.F. , Controparte_2 C.F._4
APPELLATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 32/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Lauro a definizione del procedimento di primo grado avente
R.G. n. 826/2018 e depositata in data 24.01.2022 - con la quale è stata accolta la domanda attorea con condanna di e , in solido, a risarcire al il danno Controparte_3 Controparte_2 Pt_1
riportato dal proprio quadriciclo leggero Ligier JS 50, tg. X6ZFNJ, a causa del sinistro avvenuto in
Lauro in data 26.01.2017.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza dolendosi della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritentuo di liquidare il danno in via equitativa e ne ha invocato la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) RIFORMARE la sentenza impugnata per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto: 2) CONDANNARE i convenuti in solido o disgiuntamente al risarcimento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 10.000,00 ovvero €. 8.197,37 + IV a cui andrà detratta la somma di € 2.600,00 già corrisposta dalla compagnia convenuta;
3) In linea subordinata, previa NOMINA di CTU tecnico che quantifichi i danni riportati dal veicolo quadriciclo Ligier Js Tg.
X6ZFNJ e/o verifichi la rispondenza dei danni riportati dallo stesso alle voci contenute nel preventivo di parte esibito in primo grado così come richiesta nel I° grado di giudizio, CONDANNARE i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni corrispondenti;
4) CONDANNARE in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio compresa la eventuale CTU, con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari.”.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Benché regolarmente citato in giudizio, non si è costituito il , il quale va pertanto dichiarato CP_2 contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'udienza del 22.05.2025 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concedere ulteriori termini.
***
§ Sull'ammissibilità dell'appello
In via preliminare, occorre soffermarsi sull'ammissibilità dell'appello alla luce delle eccezioni sollevate da parte appellata. Sostiene la compagnia assicuratrice che l'appellante non avrebbe ottemperato alle prescrizioni previste dal novellato art. 342 c.p.c.; di talché l'appello non supererebbe il filtro di inammissibilità di cui alla richiamata disposizione. Dette argomentazioni non sono condivisibili, posto pagina 2 di 6 che l'appello appare redatto in conformità al dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte a mente del quale “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo formalismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure” mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (cfr.
Cass. S.U., 16.11.2017 n. 27199).
Va del pari disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ciò in quanto la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello considerata dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. (ex multis Corte appello Firenze sez. IV, 27/03/2023, n. 613).
L'appello è, pertanto, ammissibile e va vagliato nel merito.
§ Nel merito
Con il motivo di gravame proposto, si censura la decisione laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover procedere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'utilizzo del criterio equitativo, atteso che era agli atti una perizia di parte utilizzabile e valutabile quantomeno come argomento di prova dell'entità dei danni patiti. Si aggiunge, inoltre, che il Giudicante non avrebbe indicato i criteri utilizzati per determinare l'ammontare del danno risarcibile, risolvendosi detta liquidazione in una statuizione del tutto arbitraria. Secondo parte appellante, infine, nel caso di specie neppure ricorrevano i presupposti di legge per l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, essendo tale esercizio subordinato alla condizione che risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte provare il danno nel suo preciso ammontare.
Le censure mosse alla sentenza di primo grado colgono nel segno.
La genesi dell'art. 1226 c.c. svela che primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza d'un danno certo, e non soltanto eventuale od ipotetico. La
pagina 3 di 6 conclusione appena esposta è confermata dalla lettera della norma di cui all'art. 1226 c.c., costruita come un periodo ipotetico, nel quale la protasi è l'impossibilità di provare il danno e l'apodosi il ricorso al potere equitativo del giudice.
È, dunque, evidente che è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa solo ove sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio. È
l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, non v'è spazio alcuno per la liquidazione del danno.
Il principio poc'anzi esposto costituisce oramai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui “la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica”; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3,
Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del
25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; Sez. 3,
Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002).
Ne consegue che il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno solo se abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento.
Ciò vuol dire che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa è ammissibile se sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo e non meramente ipotetico o d'affezione.
Nel caso in lite, il Giudice di prime cure ha ritenuto provata l'esistenza del danno, statuendo che la prospettata dinamica del sinistro e i pregiudizi lamentati avessero trovato riscontro nelle risultanze processuali acquisite. Tanto, tuttavia, non appare sufficiente ai fini del ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., avendo la giurisprudenza di legittimità definitivamente sancito che
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare "
(cfr. Cass. 127/2016).
Il secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è l'obiettiva impossibilità o la particolare difficoltà di provare il danno nella sua precisa consistenza. In dettaglio, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 26051 del 17.11.2020, l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella pagina 4 di 6 stima esatta del danno deve essere: oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, ed incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova:
“La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d.
"integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile...”.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi errata la decisione del Giudice di prime cure di liquidare il danno in via equitativa, non riscontrandosi, nella fattispecie in esame, alcuna impossibilità oggettiva ed incolpevole nel provare la precisa entità dei pregiudizi lamentati. Agli atti, infatti, vi è una perizia di parte (a firma del perito che esponeva in modo analitico sia i danni riportati Persona_1 dal veicolo sia il costo delle riparazioni, stimato in complessivi € 8.197,37 oltre IV. Anche
l'assicurazione convenuta aveva versato in atti una propria perizia (redatta da nella Controparte_4
quale - pur dandosi atto dell'antieconomicità delle riparazioni – si indicava in € 8.000,00 il valore del danno subìto. Tra l'altro, la perizia disposta dalla compagnia assicurativa sembra confermare le conclusioni a cui è giunto il perito dell'odierno appellante, tanto ciò vero che nel precitato documento si legge: “il presenta danni diffusi a tutta la sua struttura, anche telaistica, e di violenza CP_5
estrema, che hanno provocato il danneggiamento di quasi tutte le componenti della carrozzeria, degli accessori e delle sospensioni.”.
Va da sé che - in luogo della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.- il Giudice di prime cure avrebbe dovuto quantificare il danno accertato avvalendosi di entrambe le consulenze di parte, valutabili come indizi o argomenti di prova e disporre c.t.u. integrativa, laddove lo avesse ritenuto opportuno.
In tema di prove civili, invero, è noto il principio di diritto per cui “le conclusioni raggiunte da una perizia stragiudiziale ritualmente depositata dalla parte nel processo non assurgono a fatto giuridico provato e sono un mero elemento indiziarlo soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice"
(cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/11/2022, n.34450; Cassazione civile sez. III, 28/02/2025, n.5362).
Ad abundatiam, si aggiunga che la valutazione equitativa operata appare effettivamente arbitraria, non essendo stato esplicitato in sentenza il percorso logico-argomentativo che ha condotto alla stima del danno risarcibile in € 2.600,00.
Orbene, considerato che la differenza tra le stime contenute nelle perizie richiamate sia minimale (€
8.000,00 per la compagnia ed € 8.137,37 per il e rilevato che nel danno risarcibile rientri Pt_1
pagina 5 di 6 anche l'IV - essendo la Corte di legittimità ferma nell'affermare che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali sicché, in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva” (cfr. Cass. 22580/22, Cass. 10023/97 e 1688/2010) - l'appello va accolto in toto e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Va per l'effetto valutato l'esito delle perizie di parte e ritenuto congruo disporre pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 10.000,00 (€ 8.197,37 oltre IV), dal quale andrà detratta la somma di € 2.600,00, già corrisposta dall'assicurazione, per un totale di euro 7.400,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite del primo grado vanno rimodulate stante la liquidazione del danno e l'aumento dello scaglione;
le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, attesa l'istruttoria meramente documentale di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie l'appello ed, in totale riforma della sentenza n. 32/2022 del Giudice di Pace di Lauro, accoglie la domanda originariamente proposta dall'odierno appellante e, per l'effetto: condanna in solido con , al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 7.400,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo;
3. condanna gli appellati, in solido, a rifondere all'appellante:
- le spese di primo grado, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.046,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-le spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avellino, 14 giugno 2025 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2974 /2022 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola La Parte_1 C.F._1
EM (C.F. ; pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Felice Arimini in Visciano (Na) alla Via Vincenzo Bellini n. 14
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia P.IV_1
Piscitelli (C.F. ; pec: ) ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88
APPELLATA
NONCHÉ contro
, C.F. , Controparte_2 C.F._4
APPELLATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 32/2022 - emessa dal Giudice di Pace di Lauro a definizione del procedimento di primo grado avente
R.G. n. 826/2018 e depositata in data 24.01.2022 - con la quale è stata accolta la domanda attorea con condanna di e , in solido, a risarcire al il danno Controparte_3 Controparte_2 Pt_1
riportato dal proprio quadriciclo leggero Ligier JS 50, tg. X6ZFNJ, a causa del sinistro avvenuto in
Lauro in data 26.01.2017.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza dolendosi della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritentuo di liquidare il danno in via equitativa e ne ha invocato la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) RIFORMARE la sentenza impugnata per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto: 2) CONDANNARE i convenuti in solido o disgiuntamente al risarcimento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 10.000,00 ovvero €. 8.197,37 + IV a cui andrà detratta la somma di € 2.600,00 già corrisposta dalla compagnia convenuta;
3) In linea subordinata, previa NOMINA di CTU tecnico che quantifichi i danni riportati dal veicolo quadriciclo Ligier Js Tg.
X6ZFNJ e/o verifichi la rispondenza dei danni riportati dallo stesso alle voci contenute nel preventivo di parte esibito in primo grado così come richiesta nel I° grado di giudizio, CONDANNARE i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni corrispondenti;
4) CONDANNARE in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio compresa la eventuale CTU, con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari.”.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Benché regolarmente citato in giudizio, non si è costituito il , il quale va pertanto dichiarato CP_2 contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'udienza del 22.05.2025 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concedere ulteriori termini.
***
§ Sull'ammissibilità dell'appello
In via preliminare, occorre soffermarsi sull'ammissibilità dell'appello alla luce delle eccezioni sollevate da parte appellata. Sostiene la compagnia assicuratrice che l'appellante non avrebbe ottemperato alle prescrizioni previste dal novellato art. 342 c.p.c.; di talché l'appello non supererebbe il filtro di inammissibilità di cui alla richiamata disposizione. Dette argomentazioni non sono condivisibili, posto pagina 2 di 6 che l'appello appare redatto in conformità al dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte a mente del quale “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo formalismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure” mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (cfr.
Cass. S.U., 16.11.2017 n. 27199).
Va del pari disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ciò in quanto la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello considerata dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. (ex multis Corte appello Firenze sez. IV, 27/03/2023, n. 613).
L'appello è, pertanto, ammissibile e va vagliato nel merito.
§ Nel merito
Con il motivo di gravame proposto, si censura la decisione laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover procedere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'utilizzo del criterio equitativo, atteso che era agli atti una perizia di parte utilizzabile e valutabile quantomeno come argomento di prova dell'entità dei danni patiti. Si aggiunge, inoltre, che il Giudicante non avrebbe indicato i criteri utilizzati per determinare l'ammontare del danno risarcibile, risolvendosi detta liquidazione in una statuizione del tutto arbitraria. Secondo parte appellante, infine, nel caso di specie neppure ricorrevano i presupposti di legge per l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, essendo tale esercizio subordinato alla condizione che risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte provare il danno nel suo preciso ammontare.
Le censure mosse alla sentenza di primo grado colgono nel segno.
La genesi dell'art. 1226 c.c. svela che primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza d'un danno certo, e non soltanto eventuale od ipotetico. La
pagina 3 di 6 conclusione appena esposta è confermata dalla lettera della norma di cui all'art. 1226 c.c., costruita come un periodo ipotetico, nel quale la protasi è l'impossibilità di provare il danno e l'apodosi il ricorso al potere equitativo del giudice.
È, dunque, evidente che è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa solo ove sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio. È
l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, non v'è spazio alcuno per la liquidazione del danno.
Il principio poc'anzi esposto costituisce oramai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui “la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica”; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3,
Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del
25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; Sez. 3,
Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002).
Ne consegue che il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno solo se abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento.
Ciò vuol dire che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa è ammissibile se sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo e non meramente ipotetico o d'affezione.
Nel caso in lite, il Giudice di prime cure ha ritenuto provata l'esistenza del danno, statuendo che la prospettata dinamica del sinistro e i pregiudizi lamentati avessero trovato riscontro nelle risultanze processuali acquisite. Tanto, tuttavia, non appare sufficiente ai fini del ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., avendo la giurisprudenza di legittimità definitivamente sancito che
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare "
(cfr. Cass. 127/2016).
Il secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è l'obiettiva impossibilità o la particolare difficoltà di provare il danno nella sua precisa consistenza. In dettaglio, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 26051 del 17.11.2020, l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella pagina 4 di 6 stima esatta del danno deve essere: oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, ed incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova:
“La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d.
"integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile...”.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi errata la decisione del Giudice di prime cure di liquidare il danno in via equitativa, non riscontrandosi, nella fattispecie in esame, alcuna impossibilità oggettiva ed incolpevole nel provare la precisa entità dei pregiudizi lamentati. Agli atti, infatti, vi è una perizia di parte (a firma del perito che esponeva in modo analitico sia i danni riportati Persona_1 dal veicolo sia il costo delle riparazioni, stimato in complessivi € 8.197,37 oltre IV. Anche
l'assicurazione convenuta aveva versato in atti una propria perizia (redatta da nella Controparte_4
quale - pur dandosi atto dell'antieconomicità delle riparazioni – si indicava in € 8.000,00 il valore del danno subìto. Tra l'altro, la perizia disposta dalla compagnia assicurativa sembra confermare le conclusioni a cui è giunto il perito dell'odierno appellante, tanto ciò vero che nel precitato documento si legge: “il presenta danni diffusi a tutta la sua struttura, anche telaistica, e di violenza CP_5
estrema, che hanno provocato il danneggiamento di quasi tutte le componenti della carrozzeria, degli accessori e delle sospensioni.”.
Va da sé che - in luogo della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.- il Giudice di prime cure avrebbe dovuto quantificare il danno accertato avvalendosi di entrambe le consulenze di parte, valutabili come indizi o argomenti di prova e disporre c.t.u. integrativa, laddove lo avesse ritenuto opportuno.
In tema di prove civili, invero, è noto il principio di diritto per cui “le conclusioni raggiunte da una perizia stragiudiziale ritualmente depositata dalla parte nel processo non assurgono a fatto giuridico provato e sono un mero elemento indiziarlo soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice"
(cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/11/2022, n.34450; Cassazione civile sez. III, 28/02/2025, n.5362).
Ad abundatiam, si aggiunga che la valutazione equitativa operata appare effettivamente arbitraria, non essendo stato esplicitato in sentenza il percorso logico-argomentativo che ha condotto alla stima del danno risarcibile in € 2.600,00.
Orbene, considerato che la differenza tra le stime contenute nelle perizie richiamate sia minimale (€
8.000,00 per la compagnia ed € 8.137,37 per il e rilevato che nel danno risarcibile rientri Pt_1
pagina 5 di 6 anche l'IV - essendo la Corte di legittimità ferma nell'affermare che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali sicché, in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva” (cfr. Cass. 22580/22, Cass. 10023/97 e 1688/2010) - l'appello va accolto in toto e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Va per l'effetto valutato l'esito delle perizie di parte e ritenuto congruo disporre pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 10.000,00 (€ 8.197,37 oltre IV), dal quale andrà detratta la somma di € 2.600,00, già corrisposta dall'assicurazione, per un totale di euro 7.400,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite del primo grado vanno rimodulate stante la liquidazione del danno e l'aumento dello scaglione;
le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, attesa l'istruttoria meramente documentale di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie l'appello ed, in totale riforma della sentenza n. 32/2022 del Giudice di Pace di Lauro, accoglie la domanda originariamente proposta dall'odierno appellante e, per l'effetto: condanna in solido con , al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 7.400,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo;
3. condanna gli appellati, in solido, a rifondere all'appellante:
- le spese di primo grado, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.046,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-le spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avellino, 14 giugno 2025 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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