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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 22.5.2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. G. Mazza Parte_1
Opponente
CONTRO
- Controparte_1
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. C. Luciano
[...]
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 822/2023
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 30.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 822/2023 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di euro 88.578,27 a titolo di contributi CP_1
dovuti dal 2007 al 2020.
A fondamento dell'interposta opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto “solo a far data dal 21/05/2007 e sino al 30/06/2014, aveva attivato la Part. Iva n. riconducibile P.IVA_1 all'attività tecnica di libero professionista esercitata in maniera del tutto saltuaria ed episodica, mentre nel corso dell'anno 2015 e sino all'aprile del 2017, tutt'altra attività veniva svolta dal prefato
(procacciatore d'affari con servizio porta a porta), neanche lontanamente assimilabile a quella di geometra che non può dunque legittimare la richiesta avanzata dalla ”. Parte_2
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione della pretesa in relazione agli anni 2007-2015 e l'erronea quantificazione delle somme richieste in pagamento.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
1 All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il decreto ingiuntivo n. 822/2023 è stato chiesto ed ottenuto, come allegato anche dall'opponente, per
“contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni ed altri oneri, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”.
Parte opponente ha contestato l'an di siffatta pretesa evidenziando di aver svolto, dal 2007 al 2014, attività di geometra solo “in maniera saltuaria e non continuativa” (cfr. pag. 4 del ricorso) e di aver svolto, dal 2015 e sino ad aprile 2017, attività di procacciatore d'affari, in alcun modo assimilabile a quella di geometra.
Sul punto gioverà richiamare la motivazione resa dalla Corte d'Appello di Lecce in fattispecie analoga alla presente:
“(…) L'appellante sostiene che le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'iscrizione alla
, costituendo fonti di rango inferiore, non possono introdurre criteri derogatori rispetto alle CP_1 previsioni dell'art.20 della legge n.773/1982. A sostegno di tale tesi ha richiamato la pronuncia della
Suprema Corte n.5375/2019.
L'art. 22 l.n.773/1982, ai commi 1 e 2, prevede che “1. L'iscrizione alla è obbligatoria per gli CP_1
iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera CP_1
professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
L'art.3, comma 1, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della
[...]
in vigore da 2003 ha stabilito Parte_3 che “3.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1
professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
2 Occorre osservare che la valutazione, in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità CP_1
ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375/2019 (invocata dall'appellante), è stata poi consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n.4568/2021), la quale ha invece ritenuto che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla (a cui è conseguentemente collegato Parte_3
l'obbligo di pagamento della contribuzione), sia condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'Albo professionale: irrilevante resta la natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Nella predetta sentenza n.4568/2021 la Suprema Corte ha chiarito che “l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della in quanto l'iscrizione alla CP_1
cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.
8. Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla " nazionale di previdenza ed CP_1
assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
9. La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima CP_1
legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente CP_1
alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
3 10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1
professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_1
iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorchè saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo CP_1
comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa.
12. Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove CP_1
categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_1
pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
Si rammenta che l'art.2, comma 25, della menzionata l.n.335/1995 ha stabilito che “Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
…”.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene l'appellante, la previsione statutaria e regolamentare, che collega l'obbligo di iscrizione alla all'iscrizione all'Albo Parte_3
professionale, non ha travalicato i confini stabiliti dalla legge, né ha illegittimamente disposto in senso derogatorio rispetto alla legge.
4 In sostanza sono state ritenute legittime le norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1
all'Albo costituendo esse espressione dell'autonomia regolamentare della Parte_3 CP_1 derivante dalla sua privatizzazione, nell'ambito dei criteri previdenziali stabiliti dalla l.n.335/1995, che è posteriore alla l.n.773/1982.
I principi enunciati nella sentenza da ultimo menzionata sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Suprema Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022;
35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), e quindi esprimono un orientamento pacifico e consolidato, da quale questa Corte territoriale ritiene di non discostarsi.
In base alla normativa regolamentare ritenuta legittima e non contrastante con le fonti normative superiori, ove scelga di essere iscritto all'Albo professionale, anche per attività occasionale, il geometra assume obblighi previdenziali, anche di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi dei quali
l'iscrizione alla è la prima conseguenza, a cui è collegato il pagamento di una contribuzione, CP_1
pure in misura minima. L'iscrizione all'Albo professionale è, quindi, condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla . CP_1
Si tratta di principi applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri”. (cfr. Corte d'Appello di Lecce, sentenza n. 1112/2022; in termini analoghi Corte d'Appello di Lecce, sentenza n. 638/2024).
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento evidenziando che “Sul punto si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte consolidatosi dopo l'arresto di Cass. 5375/2019, nei termini che seguono, "la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, questa
Corte ha poi affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi CP_1
professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura CP_1
occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
5 In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1
iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua CP_1
privatizzazione.
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021;
24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione CP_2
può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla é astrattamente compatibile con la contestuale CP_1
iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale é condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione é irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, l. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli CP_2
obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa CP_1
contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è CP_1
detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate CP_1
6 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte CP_1 CP_1
ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , CP_1
prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera
123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. L'attribuzione - ad opera della corte territoriale - di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il CP_1
ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare" (Cass. Sez. Lav. 28/09/2022 n. 28188)” (cfr. Cass. 5338/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che occupa, stante l'iscrizione del ricorrente al relativo Albo professionale in tutto il periodo per il quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, atteso che la dichiarazione prevista in forza delle richiamate disposizioni è stata inoltrata solo in data 10.12.2021 (all. 10 fascicolo di parte ricorrente), devesi ritenere legittima la pretesa azionata in via monitoria, stante peraltro la genericità ed insufficienza della mera allegazione circa il mancato esercizio in concreto di mansioni che comportino l'applicazione di conoscenze e professionalità proprie della figura del geometra in relazione agli anni 2015/2017 e non essendo peraltro “la mera iscrizione ad altra gestione (..) di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi” CP_2
(cfr. Cass. cit).
A differenti conclusioni non può indurre il provvedimento del 14.11.2019 con il quale la ha CP_1 disposto la “sospensione per morosità” dall'esercizio della professione, trattandosi di atto che non ha determinato né la cancellazione dell'istante dall'albo professionale di appartenenza né, pertanto, come specificato nel medesimo provvedimento, un “mutamento degli obblighi contributivi nei confronti della ”. CP_1
Ciò posto e venendo ad esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, espressamente formulata in relazione ai contributi richiesti per gli anni dal 2007 al 2015, gioverà preliminarmente osservare che anche in tema di contributi dovuti dagli iscritti alla il termine di prescrizione è CP_1
quinquennale, e non decennale.
7 Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti è applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995.
A parere della Corte, dal dato testuale dell'art. 3 comma 9 della L. n. 335/1995 (secondo cui "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: ..omissis; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria") si può certamente affermare che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione di generale portata, senza lasciare fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria (cfr Cass., s. n. 11140/2001, nella cui motivazione si legge: "Tutto ciò posto, non è dubbio che il citato art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 si applichi non soltanto all' ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. La legge "ridefinisce il sistema CP_2
previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma
1) ed ha perciò portata generale. È vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola "assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive" (art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai
"lavoratori autonomi iscritti all' " (art. 1, commi 10 e 18) o ai soli "enti privatizzati" (art. 3, CP_2
comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete è dato di distinguere"; nello stesso senso altresì la più recente Cass., s. n. 13639/2019).
In merito al dies a quo di decorrenza della prescrizione, occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 L. 773/1982 (a mente del quale "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
all'art. 17", ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione. Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 della L. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.
6.6.2023 n. 15787), nella cui parte motiva si legge:
"In tema di contributi previdenziali dovuti alla liberi la Parte_3 CP_1
prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia
8 incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale".
A quanto sinora esposto, consegue che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
Ebbene, parte opposta – costituendosi in giudizio- ha deposito i seguenti atti che, in base al chiaro contenuto degli stessi, possono ritenersi idonei atti interruttivi della relativa pretesa:
- “preavviso di ruolo 2014 per irregolarità contributive”, relativo alle somme dovute per gli anni 2009 e 2012, regolarmente notificato a mezzo pec in data 20.6.2014 (doc. 5);
- “sollecito” relativo al credito riferibile all'anno 2010, notificato a mezzo pec in data
21.10.2014 (doc. 6);
- “preavviso di recupero tramite ruolo” per le irregolarità imputabili, come da allegato prospetto, agli anni 2007 e 2013, regolarmente notificato a mezzo pec in data 24.9.2015 (doc.
8);
- “sollecito pagamento ruolo 2011”, notificato a mezzo pec in data 27.11.2015 (doc. 9);
- “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti”, notificato a mezzo pec in data 23.9.2016 e relativo al credito degli anni 2007 e 2014, come da allegato prospetto (doc. 11);
- “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2015 e precedenti”, notificato a mezzo pec in data 31.7.2017 e relativo all'anno 2015, come da allegato prospetto
(doc.13);
- “sollecito” notificato a mezzo pec in data 31.1.2019, relativamente alle irregolarità accertate per gli anni 2010 e 2011 (doc. 17);
- “sollecito” notificato a mezzo pec in data 2.12.2019 per le irregolarità 2009 e 2012 (doc. 20);
- “sollecito” notificato a mezzo pec in data 10.6.2020 per gli anni 2007, 2008, 2009, 2013 e
2014, come da allegato prospetto (doc. 21);
- “preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive”, notificato a mezzo pec in data 9.11.2021, relativo, tra gli altri, agli anni 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 e 2015 (doc. 22);
- diffida di pagamento ricevuta in data 1.9.2023 (all. 23).
In atti vi è altresì “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2017 e precedenti”, notificato a mezzo pec in data 12.9.2019 riferibile all'anno 2017 (doc. 19), in relazione al quale parte ricorrente non ha formulato l'eccezione in esame.
Gli ulteriori atti depositati unitamente alla memoria di costituzione, viceversa, non possono ritenersi interruttivi della prescrizione in quanto non contengono alcuna intimazione di pagamento (doc. 3, 12,
15, 16) o non sono riferibili ad una specifica annualità (doc. 4, 7, 10, 14, 18). Alcun rilievo può
9 attribuirsi ai fini che occupano al prospetto depositato in data 13.11.2024, in assenza dell'atto di intimazione delle somme e di prova della rituale notifica.
Tanto chiarito, i suindicati atti hanno utilmente interrotto il termine prescrizionale con riferimento alla pretesa riferibile all'anno 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015.
Per gli anni 2009 e 2012, a fronte del primo atto interruttivo, notificato in data 20.6.2014, consta poi un ulteriore atto, notificato in data 2.12.2019, a prescrizione però già maturata.
Per l'anno 2007, atteso che dall'attestazione del credito, prodotta in fase monitoria, non risultano calcolate “sanzioni dichiarative” per omessa comunicazione dei dati reddituali, deve ritenersi che la relativa pretesa sia prescritta, constando in atti – come primo atto interruttivo – la diffida notificata in data 24.9.2015.
Viceversa, per l'anno 2008, stante l'irrogazione delle suddette sanzioni ed in assenza di allegazioni di segno contrario a cura dell'istante, deve concludersi che, al momento della diffida del 10.6.2020, il credito non fosse prescritto.
In definitiva, l'eccezione in esame può essere accolta limitatamente alle somme richieste, a titolo di contribuiti e sanzioni, per gli anni 2007, 2009 e 2012.
Somme che, tenuto conto del prospetto accluso all'attestazione del credito, possono essere complessivamente quantificate in € 13.576,53.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed il ricorrente condannato al pagamento del residuo importo, pari ad € 75.001,74 (88.578,27- 13576,53).
Con riferimento infine alla censura concernente l'erronea quantificazione delle sanzioni, ne reputa il
Tribunale la genericità (essendo stata formulata omettendo di considerare la specifica disciplina regolamentare applicabile) e comunque l'infondatezza atteso che – a fronte di quanto specificato dalla in ordine alla concreta applicazione dei criteri previsti dall'art. 34 del Regolamento sulla CP_1
contribuzione – parte opponente non ha fornito alcun elemento che possa indurre a disattendere le modalità di calcolo poste a fondamento della relativa richiesta.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Il non agevole accertamento in fatto circa la valenza interruttiva dei numerosi atti prodotti dalla CP_1
(anche alla luce del notevole arco temporale di riferimento) da un lato e la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione dall'altro giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 75.001,74;
10 compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 22.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 22.5.2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. G. Mazza Parte_1
Opponente
CONTRO
- Controparte_1
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. C. Luciano
[...]
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 822/2023
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 30.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 822/2023 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di euro 88.578,27 a titolo di contributi CP_1
dovuti dal 2007 al 2020.
A fondamento dell'interposta opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto “solo a far data dal 21/05/2007 e sino al 30/06/2014, aveva attivato la Part. Iva n. riconducibile P.IVA_1 all'attività tecnica di libero professionista esercitata in maniera del tutto saltuaria ed episodica, mentre nel corso dell'anno 2015 e sino all'aprile del 2017, tutt'altra attività veniva svolta dal prefato
(procacciatore d'affari con servizio porta a porta), neanche lontanamente assimilabile a quella di geometra che non può dunque legittimare la richiesta avanzata dalla ”. Parte_2
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione della pretesa in relazione agli anni 2007-2015 e l'erronea quantificazione delle somme richieste in pagamento.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
1 All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il decreto ingiuntivo n. 822/2023 è stato chiesto ed ottenuto, come allegato anche dall'opponente, per
“contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni ed altri oneri, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”.
Parte opponente ha contestato l'an di siffatta pretesa evidenziando di aver svolto, dal 2007 al 2014, attività di geometra solo “in maniera saltuaria e non continuativa” (cfr. pag. 4 del ricorso) e di aver svolto, dal 2015 e sino ad aprile 2017, attività di procacciatore d'affari, in alcun modo assimilabile a quella di geometra.
Sul punto gioverà richiamare la motivazione resa dalla Corte d'Appello di Lecce in fattispecie analoga alla presente:
“(…) L'appellante sostiene che le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'iscrizione alla
, costituendo fonti di rango inferiore, non possono introdurre criteri derogatori rispetto alle CP_1 previsioni dell'art.20 della legge n.773/1982. A sostegno di tale tesi ha richiamato la pronuncia della
Suprema Corte n.5375/2019.
L'art. 22 l.n.773/1982, ai commi 1 e 2, prevede che “1. L'iscrizione alla è obbligatoria per gli CP_1
iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera CP_1
professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
L'art.3, comma 1, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della
[...]
in vigore da 2003 ha stabilito Parte_3 che “3.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1
professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.
2 Occorre osservare che la valutazione, in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità CP_1
ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375/2019 (invocata dall'appellante), è stata poi consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n.4568/2021), la quale ha invece ritenuto che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla (a cui è conseguentemente collegato Parte_3
l'obbligo di pagamento della contribuzione), sia condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'Albo professionale: irrilevante resta la natura occasionale CP_1
dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Nella predetta sentenza n.4568/2021 la Suprema Corte ha chiarito che “l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della in quanto l'iscrizione alla CP_1
cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.
8. Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla " nazionale di previdenza ed CP_1
assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
9. La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima CP_1
legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente CP_1
alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
3 10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1
professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di CP_1
iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorchè saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo CP_1
comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa.
12. Il sistema regolamentare della dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove CP_1
categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_1
pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
Si rammenta che l'art.2, comma 25, della menzionata l.n.335/1995 ha stabilito che “Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
…”.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene l'appellante, la previsione statutaria e regolamentare, che collega l'obbligo di iscrizione alla all'iscrizione all'Albo Parte_3
professionale, non ha travalicato i confini stabiliti dalla legge, né ha illegittimamente disposto in senso derogatorio rispetto alla legge.
4 In sostanza sono state ritenute legittime le norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1
all'Albo costituendo esse espressione dell'autonomia regolamentare della Parte_3 CP_1 derivante dalla sua privatizzazione, nell'ambito dei criteri previdenziali stabiliti dalla l.n.335/1995, che è posteriore alla l.n.773/1982.
I principi enunciati nella sentenza da ultimo menzionata sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Suprema Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022;
35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), e quindi esprimono un orientamento pacifico e consolidato, da quale questa Corte territoriale ritiene di non discostarsi.
In base alla normativa regolamentare ritenuta legittima e non contrastante con le fonti normative superiori, ove scelga di essere iscritto all'Albo professionale, anche per attività occasionale, il geometra assume obblighi previdenziali, anche di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi dei quali
l'iscrizione alla è la prima conseguenza, a cui è collegato il pagamento di una contribuzione, CP_1
pure in misura minima. L'iscrizione all'Albo professionale è, quindi, condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla . CP_1
Si tratta di principi applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri”. (cfr. Corte d'Appello di Lecce, sentenza n. 1112/2022; in termini analoghi Corte d'Appello di Lecce, sentenza n. 638/2024).
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento evidenziando che “Sul punto si intende dare continuità all'orientamento di questa Corte consolidatosi dopo l'arresto di Cass. 5375/2019, nei termini che seguono, "la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, questa
Corte ha poi affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi CP_1
professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura CP_1
occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
5 In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1
iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua CP_1
privatizzazione.
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021;
24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione CP_2
può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla é astrattamente compatibile con la contestuale CP_1
iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale é condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione é irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, l. 773/1982 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli CP_2
obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa CP_1
contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è CP_1
detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate CP_1
6 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte CP_1 CP_1
ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , CP_1
prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera
123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. L'attribuzione - ad opera della corte territoriale - di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il CP_1
ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare" (Cass. Sez. Lav. 28/09/2022 n. 28188)” (cfr. Cass. 5338/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che occupa, stante l'iscrizione del ricorrente al relativo Albo professionale in tutto il periodo per il quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, atteso che la dichiarazione prevista in forza delle richiamate disposizioni è stata inoltrata solo in data 10.12.2021 (all. 10 fascicolo di parte ricorrente), devesi ritenere legittima la pretesa azionata in via monitoria, stante peraltro la genericità ed insufficienza della mera allegazione circa il mancato esercizio in concreto di mansioni che comportino l'applicazione di conoscenze e professionalità proprie della figura del geometra in relazione agli anni 2015/2017 e non essendo peraltro “la mera iscrizione ad altra gestione (..) di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi” CP_2
(cfr. Cass. cit).
A differenti conclusioni non può indurre il provvedimento del 14.11.2019 con il quale la ha CP_1 disposto la “sospensione per morosità” dall'esercizio della professione, trattandosi di atto che non ha determinato né la cancellazione dell'istante dall'albo professionale di appartenenza né, pertanto, come specificato nel medesimo provvedimento, un “mutamento degli obblighi contributivi nei confronti della ”. CP_1
Ciò posto e venendo ad esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, espressamente formulata in relazione ai contributi richiesti per gli anni dal 2007 al 2015, gioverà preliminarmente osservare che anche in tema di contributi dovuti dagli iscritti alla il termine di prescrizione è CP_1
quinquennale, e non decennale.
7 Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti è applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995.
A parere della Corte, dal dato testuale dell'art. 3 comma 9 della L. n. 335/1995 (secondo cui "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: ..omissis; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria") si può certamente affermare che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione di generale portata, senza lasciare fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria (cfr Cass., s. n. 11140/2001, nella cui motivazione si legge: "Tutto ciò posto, non è dubbio che il citato art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 si applichi non soltanto all' ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. La legge "ridefinisce il sistema CP_2
previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma
1) ed ha perciò portata generale. È vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola "assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive" (art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai
"lavoratori autonomi iscritti all' " (art. 1, commi 10 e 18) o ai soli "enti privatizzati" (art. 3, CP_2
comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete è dato di distinguere"; nello stesso senso altresì la più recente Cass., s. n. 13639/2019).
In merito al dies a quo di decorrenza della prescrizione, occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2 L. 773/1982 (a mente del quale "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
all'art. 17", ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione. Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 della L. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.
6.6.2023 n. 15787), nella cui parte motiva si legge:
"In tema di contributi previdenziali dovuti alla liberi la Parte_3 CP_1
prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia
8 incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale".
A quanto sinora esposto, consegue che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
Ebbene, parte opposta – costituendosi in giudizio- ha deposito i seguenti atti che, in base al chiaro contenuto degli stessi, possono ritenersi idonei atti interruttivi della relativa pretesa:
- “preavviso di ruolo 2014 per irregolarità contributive”, relativo alle somme dovute per gli anni 2009 e 2012, regolarmente notificato a mezzo pec in data 20.6.2014 (doc. 5);
- “sollecito” relativo al credito riferibile all'anno 2010, notificato a mezzo pec in data
21.10.2014 (doc. 6);
- “preavviso di recupero tramite ruolo” per le irregolarità imputabili, come da allegato prospetto, agli anni 2007 e 2013, regolarmente notificato a mezzo pec in data 24.9.2015 (doc.
8);
- “sollecito pagamento ruolo 2011”, notificato a mezzo pec in data 27.11.2015 (doc. 9);
- “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti”, notificato a mezzo pec in data 23.9.2016 e relativo al credito degli anni 2007 e 2014, come da allegato prospetto (doc. 11);
- “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2015 e precedenti”, notificato a mezzo pec in data 31.7.2017 e relativo all'anno 2015, come da allegato prospetto
(doc.13);
- “sollecito” notificato a mezzo pec in data 31.1.2019, relativamente alle irregolarità accertate per gli anni 2010 e 2011 (doc. 17);
- “sollecito” notificato a mezzo pec in data 2.12.2019 per le irregolarità 2009 e 2012 (doc. 20);
- “sollecito” notificato a mezzo pec in data 10.6.2020 per gli anni 2007, 2008, 2009, 2013 e
2014, come da allegato prospetto (doc. 21);
- “preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive”, notificato a mezzo pec in data 9.11.2021, relativo, tra gli altri, agli anni 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 e 2015 (doc. 22);
- diffida di pagamento ricevuta in data 1.9.2023 (all. 23).
In atti vi è altresì “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2017 e precedenti”, notificato a mezzo pec in data 12.9.2019 riferibile all'anno 2017 (doc. 19), in relazione al quale parte ricorrente non ha formulato l'eccezione in esame.
Gli ulteriori atti depositati unitamente alla memoria di costituzione, viceversa, non possono ritenersi interruttivi della prescrizione in quanto non contengono alcuna intimazione di pagamento (doc. 3, 12,
15, 16) o non sono riferibili ad una specifica annualità (doc. 4, 7, 10, 14, 18). Alcun rilievo può
9 attribuirsi ai fini che occupano al prospetto depositato in data 13.11.2024, in assenza dell'atto di intimazione delle somme e di prova della rituale notifica.
Tanto chiarito, i suindicati atti hanno utilmente interrotto il termine prescrizionale con riferimento alla pretesa riferibile all'anno 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015.
Per gli anni 2009 e 2012, a fronte del primo atto interruttivo, notificato in data 20.6.2014, consta poi un ulteriore atto, notificato in data 2.12.2019, a prescrizione però già maturata.
Per l'anno 2007, atteso che dall'attestazione del credito, prodotta in fase monitoria, non risultano calcolate “sanzioni dichiarative” per omessa comunicazione dei dati reddituali, deve ritenersi che la relativa pretesa sia prescritta, constando in atti – come primo atto interruttivo – la diffida notificata in data 24.9.2015.
Viceversa, per l'anno 2008, stante l'irrogazione delle suddette sanzioni ed in assenza di allegazioni di segno contrario a cura dell'istante, deve concludersi che, al momento della diffida del 10.6.2020, il credito non fosse prescritto.
In definitiva, l'eccezione in esame può essere accolta limitatamente alle somme richieste, a titolo di contribuiti e sanzioni, per gli anni 2007, 2009 e 2012.
Somme che, tenuto conto del prospetto accluso all'attestazione del credito, possono essere complessivamente quantificate in € 13.576,53.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed il ricorrente condannato al pagamento del residuo importo, pari ad € 75.001,74 (88.578,27- 13576,53).
Con riferimento infine alla censura concernente l'erronea quantificazione delle sanzioni, ne reputa il
Tribunale la genericità (essendo stata formulata omettendo di considerare la specifica disciplina regolamentare applicabile) e comunque l'infondatezza atteso che – a fronte di quanto specificato dalla in ordine alla concreta applicazione dei criteri previsti dall'art. 34 del Regolamento sulla CP_1
contribuzione – parte opponente non ha fornito alcun elemento che possa indurre a disattendere le modalità di calcolo poste a fondamento della relativa richiesta.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Il non agevole accertamento in fatto circa la valenza interruttiva dei numerosi atti prodotti dalla CP_1
(anche alla luce del notevole arco temporale di riferimento) da un lato e la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione dall'altro giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 75.001,74;
10 compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 22.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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