Articolo 15 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
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27 dicembre 1961
Art. 15. Nomina degli ispettori e degli architetti

La nomina, in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.
Per gli ispettori archeologi e' prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte e' prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facolta' di Magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.
Per gli architetti e' prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.
Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, puo' riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.
Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia e' ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.
Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa e' ammessa anche la laurea in lingue e civilta' orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961
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