Articolo 20 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 ottobre 1982
Art. 20. Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui allo articolo 17, quarto comma, ed e' sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente