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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 16 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2311 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Maria Bosio, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6449/2022 del 6.7.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.10.2021, ha chiesto dichiararsi l'irripetibilità Controparte_2 del presunto indebito oggettivo pari ad € 15.802,33 comunicatole dall' con nota del 2.3.2021 CP_1 per asserito superamento dei limiti di reddito, chiedendo in subordine dichiararsi la prescrizione del diritto azionato dall'Istituto o la decadenza, vinte le spese con distrazione.
A tal fine, premesso di essere titolare del trattamento cat. IO n. 16425540 a seguito di domanda amministrativa del 10.4.2018, ha invocato gli art. 52, l. n. 88/1989 e art. 13, l. n. 412/1991, nonché la pronuncia della Corte Costituzionale n. 166/1996 e la circolare n. 31/2006, deducendo che CP_1
“nella fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale …, ai fini della ripetizione, sia necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens”, e
1 che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato
i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”; ha dunque negato la ricorrenza nella fattispecie del dolo, precisando di aver percepito le maggiori somme in buona fede, nonché eccepito la decadenza dell' dal termine annuale previsto per la ripetizione dell'indebito. CP_1
L' , costituitosi in giudizio, ha precisato che: la ricorrente era titolare di assegno ordinario CP_1 di invalidità, cat. IO, n. 16425540, con decorrenza maggio 2018, integrato al minimo ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983; a seguito di verifiche, era emerso tuttavia che nell'anno
2018 la ricorrente ed il proprio coniuge, avevano dichiarato con riguardo all'anno Persona_1
2017 redditi coniugali per un ammontare complessivo superiore ai limiti reddituali ex lege previsti per l'integrazione al minimo, e che tanto era avvenuto anche per ciascuno degli anni successivi, sino al 2020; pertanto, a seguito del ricalcolo della prestazione sin dal maggio 2018, con nota del 13.9.2021
l' aveva chiesto all'interessata la restituzione dell'indebito, secondo quanto previsto dalla norma CP_1 speciale di cui all'art. 6, co. 11-quinquies, d.l. n. 463/1983 e dal generale principio di cui all'art. 2033
c.c., applicabile alla materia de qua; non era invece applicabile nella fattispecie l'art. 13, l. n.
412/1993, che in ogni caso era stato modificato dall'art. 11, d.l. n. 183/2020 (conv. in l. n. 21/2021) nel senso della proroga del termine di decadenza sino al 31.12.2021, per le verifiche reddituali relative al periodo d'imposta 2018; la ricorrente aveva in ogni caso omesso di provare in giudizio la sussistenza del requisito reddituale, benché ne fosse onerata.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, ritenuto che la avesse effettivamente Parte_1 omesso di comunicare i propri redditi all' , ha respinto integralmente la domanda dichiarando la CP_1 ripetibilità dell'indebito e condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' . CP_1
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, chiedendone la riforma integrale, Parte_1 con accoglimento della domanda già spiegata nel giudizio di prime cure, ed insistendo altresì per la condanna dell' alla refusione delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi, o quantomeno CP_1 per la declaratoria di irripetibilità delle stesse, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. rilasciata in entrambi i gradi.
A tal fine, con il primo motivo d'appello, ha dedotto di non essere titolare di assegno ordinario di invalidità, come asserito da controparte, bensì di pensione ordinaria di inabilità ex art. 2, l. n.
222/1984, di tal ché che non vi sarebbe stato alcun superamento del tetto reddituale perché “il trattamento al minimo avviene ex lege qualora i redditi coniugali del beneficiario non superino 4 volte il trattamento minimo dell'anno di riferimento, che per l'anno 2018 risulta pari ad €
2 19.789,38”; con il secondo motivo d'appello, ha lamentato che il giudice di primo grado, peraltro decidendo in modo difforme da una propria precedente pronuncia, avrebbe disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria devono ritenersi conoscibili per l' , senza necessità di ulteriori comunicazioni dell'interessato; CP_1 con il terzo motivo, ha infine lamentato di essere stata condanna alla refusione delle spese di lite, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa nel giudizio di primo grado.
Si è costituito l' , chiedendo la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna CP_1 della controparte alla refusione delle spese di lite del grado. Ha ribadito a tal fine che la prestazione oggetto di causa era l'assegno ordinario di invalidità; che, di conseguenza, la aveva Parte_1 superato i limiti reddituali per l'integrazione del trattamento al minimo;
che, pertanto, tale integrazione era stata erogata indebitamente;
che, in conclusione, l'indebito era ripetibile, stante l'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 6, co. 11-quinquies, d.l. n. 463/1983; che, infine,
l'allora ricorrente aveva in realtà reso la sola dichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e non anche la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
All'udienza del 16.9.2025 la causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, venendo al primo motivo d'appello, va anzitutto precisato che l'odierno giudizio, per come introdotto dalla stessa con il ricorso di primo grado, ha ad oggetto la prestazione Parte_1 previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità n. 16425540 cat. IO (decorrenza maggio 2018), come risulta sia dalla nota del 13.9.2018 di riconoscimento del beneficio e dai relativi allegati, sia dalla nota di indebito del 2.3.2021 che fa riferimento alla medesima prestazione.
La circostanza che, con decreto di omologa del 20.10.2020 pronunciato in sede di procedimento per ATP (iscritto al R.G. n. 1680/2019) il Tribunale di Roma abbia riconosciuto in capo alla la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 2, l. n. 222/1984 (pensione ordinaria Parte_1 di inabilità) sin dalla data della domanda amministrativa del 10.4.2018, e che l' – come dallo CP_1 stesso ammesso – abbia successivamente riconosciuto in favore dell'assistita tale diversa prestazione, non comporta che possa farsi in questa sede riferimento ai requisiti reddituali della nuova prestazione al fine di verificare se la precedente prestazione dell'assegno ordinario, integrato al minimo, sia stato o meno erogato indebitamente.
Gli eventuali rapporti di credito-debito tra le parti afferenti alla nuova prestazione non rientrano infatti nell'oggetto del presente giudizio.
Di tal ché la disciplina alla stregua della quale dirimere la presente controversia va certamente individuata in quella dell'assegno ordinario di invalidità, ai cui requisiti reddituali deve dunque farsi riferimento.
3 3. Ciò posto, deve escludersi che l'odierna appellante sia stata titolare per gli anni in questione
(dal 2017 al 2020) di un reddito coniugale inferiore al limite previsto per l'erogazione dell'integrazione al minimo.
A tal fine l' , nella propria memoria di costituzione in primo grado, ha indicato anno per CP_1 anno i relativi limiti, nonché documentato i redditi percepiti – pure anno per anno – dalla Parte_1
e dal coniuge , redditi i quali, cumulati tra loro e con l'assegno ordinario di invalidità Persona_1 percepito dall'odierna appellante (pari, di per sé, a circa € 80,00 mensili), al netto dell'integrazione al minimo, risultano superiori ai limiti reddituali per il diritto all'integrazione, senza che sul punto parte appellante abbia offerto prova contraria.
L'integrazione al minimo, nel caso di specie, è stata pertanto indebitamente corrisposta.
4. Ciò posto, alla luce delle deduzioni difensive dell' , va a questo punto individuata la CP_1 disciplina applicabile nel caso di specie all'indebito oggettivo, derivato nello specifico – come appena evidenziato – dalla erronea corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 6,
d.l. n. 463/1983.
Ebbene, fermo restando che si tratta di un indebito di natura previdenziale, la legge di conversione n. 638/1983 ha inserito nell'art. 6 cit. il comma 11-quinquies, il quale detta una disciplina speciale in proposito, stabilendo che “Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.
Ebbene, tale norma è stata costantemente interpretata nel senso che l'amministrazione può ripetere l'indebito derivante dall'integrazione al trattamento minimo anche al di fuori dei limiti imposti dall'art. 52, l. n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13, l. n. 412/1991, ed astraendo dalla buona o mala fede dell'accipiens (cfr., ex plurimis, Cass. n. 367/1995).
Tuttavia, la giurisprudenza successiva alla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Cost.
n. 166/1996 (che ha escluso la ripetibilità in caso di pagamenti effettuati dall'ente previdenziale che avesse “la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato”) ha precisato che “In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, per effetto del superamento, da parte dell'assicurato, dei limiti di reddito che condizionano il diritto alle medesime, ma senza che l'indebito sia a quest'ultimo addebitabile, le relative somme, esclusa l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 8 del 1989, sono ripetibili dall'istituto assicuratore, ai sensi del combinato disposto dei commi 11 quinquies e 4 dell'art. 6 del dl n. 463 del 1983, solo quando, entro l'anno (così determinabile in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma della legge n. 412 del 1992, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti
4 interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura) dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, abbia provveduto ad esercitare il relativo diritto, mentre, nell'opposta ipotesi, tale esercizio non ha effetto sui pagamenti eseguiti” (Cass. n. 11548/1996).
4.1. Ciò posto, va altresì rammentato che, secondo i più recenti orientamenti di legittimità, “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi CP_1 maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (Cass. n.
29689/2024; conforme Cass. n. 3802/2019). In tali pronunce, in particolare, si chiarisce che, ai fini della ripetibilità, l'ente previdenziale ha l'onere di accertare l'indebito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto la disponibilità dei dati reddituali, essendo stata presentata dagli interessati la dichiarazione dei redditi.
Ne deriva che, anche nell'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 6, co. 11- quinquies, d.l. n. 463/1983 in materia di indebito previdenziale derivante dall'erronea erogazione dell'integrazione al trattamento minimo, la ripetizione è consentita entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'assistito abbia presentato all'amministrazione finanziaria la propria dichiarazione dei redditi, dovendo pertanto accogliersi sotto tale ultimo profilo il secondo motivo d'appello e dovendo escludersi la necessità di un'ulteriore apposita comunicazione dell'interessato all' circa i propri redditi, stante il chiaro disposto dell'art. 15, d.l. n. 78/2009 e dell'art. 13, d.l. CP_1
n. 78/2010 (i quali prevedono, il primo, che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica … le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”, e, il secondo, che “
1. E' istituito presso l' Controparte_1
… il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione
[...] dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale …”).
4.2. Quanto invece all'art. 11, d.l. n. 183/2020 (conv. in l. n. 21/2021), invocato dall' a CP_3 sostegno della ripetibilità dell'indebito, deve rammentarsi che esso stabilisce: “Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021
5 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta
2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime”.
Orbene, come risulta evidente, tale disposizione normativa – adottata nel periodo della pandemia da COVID-19 – ha carattere speciale e contempla espressamente la proroga del solo termine di decadenza annuale di cui all'art. 13, l. n. 412/1991.
Il silenzio serbato dal legislatore rispetto ad analoghe norme – quale, per quanto qui interessa,
l'art. 6, co. 11-quinquies, d.l. n. 463/1983 – induce a ritenere che la voluntas legis sia stata nel senso di escludere la proroga di ulteriori analoghi termini.
Ritiene pertanto il Collegio che tale proroga, non espressamente prevista in materia di integrazione al trattamento minimo, non possa in tale ambito essere applicata.
5. Tutto ciò considerato, venendo finalmente al caso di specie, non può questa Corte che rilevare la tardività della nota di indebito del 2.3.2021 rispetto all'accertamento dei redditi percepiti dalla UA e dal coniuge negli anni 2017 e 2018, resi conoscibili all' rispettivamente negli CP_1 anni 2018 e 2019 in ragione dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni
Uniche e dei modelli 730 (come prodotti in atti dall' stesso), in quanto l'Istituto avrebbe dovuto CP_1 procedere alle relative verifiche entro il 31 dicembre rispettivamente del 2019 e 2020. E' pertanto irripetibile l'integrazione al minimo erogata in favore della negli anni 2018 e 2019, sulla Parte_1 base dei redditi percepiti nel 2017 e 2018.
Risulta invece senza dubbio tempestiva la verifica effettuata dall' nel marzo 2021 CP_1 rispetto ai redditi percepiti nel 2019 e 2020, dichiarati rispettivamente nel 2020 e 2021 e posti alla base dell'integrazione al trattamento minimo erogato appunto negli anni 2020 e 2021 (sino alla nota di indebito del 2.3.2021).
In conclusione, risulta irripetibile l'integrazione al minimo erogata dall' in favore della CP_1
UA negli anni 2018 e 2019, essendo invece ripetibili le residue somme erogate negli anni dal
2020 e 2021.
L'appello va pertanto in tali limiti accolto.
6. Dalla riforma parziale della sentenza impugnata discende la condanna dell' , CP_1 parzialmente soccombente, alla refusione delle spese di lite del doppio grado in ragione di 1/2, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa.
Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo d'appello, relativo alla condanna alle spese di lite pronunciata dal Tribunale a carico della UA, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. asseritamente dalla stessa depositata in atti.
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P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara l'irripetibilità dell'integrazione al trattamento minimo corrisposta dall' CP_1 all'appellante per gli anni 2018 e 2019 sull'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.
16425540;
2. compensa in ragione di 1/2 le spese di lite del doppio grado e, condanna l' alla CP_1 refusione in favore dell'appellante della quota residua, che liquida in € 1.800,00 per il primo grado ed in € 2.000,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 16.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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